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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 3953/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Mauro Mollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3953 /2023 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Floris Pietro e elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del medesimo, come da delega a margine dell'atto di citazione
RICORRENTE
CONTRO
, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Bonaglia Michela e Felician Laura, domiciliata presso lo studio dei medesimi in Via Peyron 4, Torino come da delega a margine della memoria costitutiva
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note depositate rispettivamente in data 8 e
9 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che
1. La ricorrente è stata datrice di lavoro della convenuta fino al pensionamento della stessa;
successivamente, nel 2006, stipulavano un contratto di collaborazione sulla base del quale la si sarebbe dovuto occupare degli adempimenti connessi alla chiusura dello CP_1 studio “prevedibile entro l'anno 2009”: tali attività consistevano nella verifica della documentazione archiviata, riordino delle pratiche, controllo degli adempimenti previdenziali e fiscali e completamento degli stessi.
2. Nel dicembre del 2008 veniva sottoscritto un nuovo contratto di collaborazione a progetto, sempre in previsione della cessazione dell'attività dello studio entro l'anno 2009; sorprendentemente, non solo non veniva rispettata questa scadenza, ma venivano stipulati
1 R.G.L. 3953/2023 altri sette contratti, dal 2010 al 2021: in questi contratti non veniva più richiamata la prevedibile e prossima chiusura dello studio professionale.
3. Il rapporto tra le parti proseguiva sino a ottobre 2021, quando si interrompeva per ragioni di salute della convenuta.
4. Parte ricorrente deduceva che, a seguito dell'allontanamento della convenuta dallo studio, veniva a conoscenza di una serie di inadempimenti che costei avrebbe commesso ai suoi danni, elencati ai capitoli 16 e seguenti dell'atto di citazione;
proponeva quindi il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento degli stessi.
5. La convenuta si costituiva in giudizio, contestando quanto dedotto dalla controparte.
6. La controversia, originariamente radicata dinanzi alla sezione civile del presente tribunale, veniva trasmessa alla presente sezione, in quanto il rapporto rientrava nelle ipotesi di cui all'articolo 409 numero 3 c.p.c.
7. Dopo aver lungamente e vanamente tentato la conciliazione, la causa veniva istruita e successivamente discussa e decisa dopo un termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
I. Domanda principale;
carenza di allegazioni.
a. Parte ricorrente chiede di accertare l'inadempimento della alle CP_1 obbligazioni assunte, che costei avrebbe trattenuto indebitamente somme prelevate dalla cassa dello studio della e, conseguentemente, di condannarla convenuta al Parte_1 risarcimento dei danni subiti “per i fatti di cui è causa nella misura da accertare in corso di causa a mezzo di perizia e sulla base della documentazione di causa”. Tale domanda non veniva modificata con le note integrative previste dall'articolo 426 c.p.c.
Al fine di quantificare tali asseriti danni, parte ricorrente invocava qiundi l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
b. La domanda principale svolta dalla ricorrente è totalmente generica ed indeterminata.
c. In primo luogo, è sufficiente scorrere i contratti per verificare le attività demandate alla sono cambiate nel corso degli anni, passando dalla verifica della CP_1 documentazione, riordino delle pratiche e completamento degli adempimenti previdenziali e fiscali in previsione della chiusura dello studio, alla gestione e verifica della contabilità della banca e delle parcelle dei clienti, alla gestione contabile di alcuni clienti soltanto. Non si comprende quali di questi svariati compiti non siano stati adempiuti e quali siano le
2 R.G.L. 3953/2023 conseguenze di tale inadempimento.
d. In secondo luogo, la consulenza tecnica serve a fornire al giudice un ausilio, tramite l'intervento di uno specialista in grado di verificare, mediante cognizioni che il giudice non possiede, fatti rilevanti per la causa. Al contrario, nel caso di specie la consulenza si sostituirebbe non solo alla prova del danno, che in ogni caso deve essere fornita da chi chiede il risarcimento, ma addirittura a integrare la domanda dell'atto introduttivo del giudizio.
e. Dalla lettura dell'atto introduttivo emerge che i danni che la Parte_1 lamenta sono di varia natura;
si afferma che:
- alcuni assegni non sarebbero stati incassati correttamente e sarebbero state pagate spese per conto dei clienti senza chiedere il rimborso;
- l'archivio non sarebbe stato sistemato;
- vi sarebbero stati esborsi a favore di parenti della o prelievi senza la firma CP_1 della titolare;
- vi sarebbero state chiusure di cassa irregolari;
- vi sarebbero errori nella registrazione delle uscite di cassa, nella fatturazione
(fatture duplicate, altro non incassate);
- una serie di attività a favore di alcuni clienti non sarebbero state pagate dagli stessi, per mancanza di richiesta da parte della . CP_1
f. È evidente che era onere di parte ricorrente dedurre il tipo di inadempimento addebitabile alla convenuta, il danno e il nesso causale tra i due. Invece, ci si è limitati a elencare una serie di ipotesi di negligenze della (a parte l'aspetto relativo CP_1 all'appropriazione di somme in contanti, su cui si tornerà in seguito), senza che vi sia una chiara deduzione dei danni subiti. La quantificazione esatta degli stessi potrebbe, in ipotesi, essere demanda a una c.t.u., ma i presupposti di fatto devono essere invece allegati dalla parte.
Si deducono infatti:
- minori o omessi incassi (è peraltro emerso che il legale della ricorrente abbia ottenuto il pagamento di somme all'epoca non introitate);
- danno all'immagine, che non viene nemmeno specificato (oltretutto, di ardua individuazione, visto che la ricorrente intendeva, già 15 anni fa, chiudere la propria attività professionale);
- danni pensionistici e da esposti bancari, che avrebbero dovuto essere specificamente individuati (quanti contributi in meno sarebbero stati versati? Che
3 R.G.L. 3953/2023 tasso di interesse, e su che somme, la ricorrente avrebbe sostenuto?).
g. Mancano quindi le necessarie allegazioni per esaminare la domanda principale di risarcimento del danno per inadempimento della convenuta, con conseguente rigetto della stessa.
II. Appropriazione di somme a. La domanda subordinata è orientata a ristorare la ricorrente dell'affermata appropriazione di somme da parte della , la quale avrebbe ricevuto i pagamenti dei CP_1 clienti della ricorrente e, in esclusiva (anche con riferimento alla titolare dello studio), avrebbe avuto la disponibilità della cassetta in cui venivano custoditi i soldi liquidi in ufficio.
b. Tale domanda è, seppure con qualche incertezza, determinata: si riscontrano infatti due diversi importi, uno al capo 30 del ricorso, l'altro nelle conclusioni;
non è possibile comprendere da dove nasca la discordanza, né come si arrivi all'importo contenuto nelle conclusioni.
c. L'istruttoria svolta non ha permesso di confermare quanto dedotto da parte attrice.
d. In primo luogo, è evidente l'inverosimiglianza delle affermazioni di parte ricorrente la quale sostiene che la convenuta le avrebbe sottratto un importo di oltre
160.000 euro, senza che lei si fosse mai accorta di nulla: si parla di circa 10.000 euro all'anno per 18 anni.
e. Soprattutto, non è stata fornita alcuna prova dell'appropriazione di somme da parte della . Gli unici dati pacifici emersi dall'istruttoria sono che costei ricevesse CP_1 pagamenti e che custodisse la cassetta con i contanti all'interno dello studio, possedendone le chiavi;
nessuno ha però affermato la circostanza (apertamente poco verosimile) per cui la ricorrente non avesse tali chiavi.
Infatti, secondo quanto dichiarato in sede di interrogatorio dalla , sembrerebbe Parte_1 quasi che il rapporto fosse ribaltato, poiché la titolare dello studio nonché committente non avrebbe avuto accesso ai propri danari, dovendo chiedere la chiave alla propria collaboratrice.
f. Parte ricorrente vorrebbe dimostrare gli ammanchi di cassa con i fogli prodotti sub docc. 116 e seguenti (vedi capo 30 dell'atto di citazione), i quali, secondo quanto dichiarato nell'atto introduttivo e confermato dalla teste sarebbero stati da Tes_1 lei redatti estrapolando i dati dai registri contabili (docc. 117 e seguenti). Ma tale tesi si
4 R.G.L. 3953/2023 scontra contro le seguenti osservazioni:
i. la teste non ha alcuna percezione diretta sugli episodi Tes_1 contenuti nel suddetto prospetto: come emerge in modo chiaro dalla sua deposizione, tutte le annotazioni si fondano sulle dichiarazioni della parte attrice. Di conseguenza, ove è indicato che i prelievi non sono stati autorizzati, non si tratta di un fatto conosciuto dal teste, ma di una dichiarazione che proviene dalla stessa (“sulla causale Parte_1
“autorizzazione si, autorizzazione no” mi sono basata su quanto detto dalla titolare”; teste
; Tes_1
ii. il doc. 116, che dovrebbe essere una scheda di sintesi del contenuto del gestionale dello studio (docc. 117 e seguenti, suddivisi per anni), è invece in contrasto con tali documenti;
vi sono numerose annotazioni che non compaiono negli estratti di cassa: sostanzialmente tutti i prelievi indicati nel doc. 116 non trovano riscontro nelle schede contabili, così come le doppie registrazioni, i voucher pagati dal titolare e quant'altro.
iii. La afferma, con riferimento al carburante di aver “visto che Tes_1 il pagamento era stato fatto dalla con altri strumenti”, ossia non con i contanti. Parte_1
Ma tale affermazione non trova riscontro alcuno né nei registri di cassa, né in altri documenti. La ricorrente avrebbe potuto e dovuto, laddove la circostanza fosse vera, produrre le ricevute dei pagamenti effettuati con bonifico o con carta e così dimostrazione che tale giustificazione, in ipotesi apposta dalla , non era veritiera. CP_1 iv. Peraltro, in sede di interrogatorio è emerso che la convenuta prestava attività lavorativa per un numero di ore superiore a quelle previste contrattualmente e che, una volta al mese, venivano prelevate le somme dalla cassetta dei contanti per pagarle il compenso. Si può in effetti notare che anche nel doc. 116 vi è spesso un prelievo più cospicuo una volta al mese, il che pare confermare tale ricostruzione.
v. La totale approssimazione con cui è stata fatta la ricostruzione emerge inoltre dal totale degli asseriti e non provati ammanchi: al capo 30 dell'atto di citazione si afferma che questi sono pari a € 154.652,96 mentre nelle conclusioni si chiede la condanna della a restituire somme indebitamente prelevate pari a € 165.973,71. CP_1
g. La ricorrente afferma di aver ricostruito tutta la situazione a seguito di accertamenti iniziati nel 2022 ed è in possesso di tutta la documentazione necessaria ed, inoltre, una commercialista, quindi in possesso di una certa professionalità: nonostante ciò, ha depositato documenti tra loro non congruenti e fonda la propria richiesta risarcitoria su un prospetto elaborato da una teste che nulla sa di ciò che è accaduto, che si è basata sulle
5 R.G.L. 3953/2023 dichiarazioni della stessa parte e che, quando ha dichiarato di aver visto di persona dei pagamenti fatti dalla , non vi è traccia documentale della circostanza. Parte_1
h. Nuovamente, questa totale lacuna probatoria non può essere colmata da una c.t.u. la quale si dovrebbe, sostanzialmente, sostituire al lavoro di ricerca delle fonti di prova che spettava alla ricorrente.
III. Domanda riconvenzionale.
a. Infine, parte convenuta ha chiesto il pagamento del compenso per il 2021, affermando di aver ricevuto un acconto di soli 2.500 euro a fronte dei 6.000 pattuiti.
b. Si deve ricordare che la ha dichiarato, spontaneamente, che il proprio CP_1 compenso era prelevato in contanti dalla dalla cassetta di cui si è più volte Parte_1 parlato;
a fronte di un ammesso pagamento superiore rispetto a quanto risulta dai documenti, si ritiene che non residuino somme spettanti alla convenuta.
Le reciproche domande devono quindi essere rigettate;
le spese di lite sono poste in capo alla ricorrente, sia perché la domanda da costei svolta è decisamente superiore a quella riconvenzionale, sia a fronte del suo pervicace rifiuto di addivenire a ogni soluzione conciliativa.
A causa della complessità della controversia si è fissato il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter ultimo comma, e 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 11.327,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e successive occorrende;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.
Torino, 10/01/2025 Il Giudice dott. Mauro Mollo
6 R.G.L. 3953/2023
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Mauro Mollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3953 /2023 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Floris Pietro e elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del medesimo, come da delega a margine dell'atto di citazione
RICORRENTE
CONTRO
, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Bonaglia Michela e Felician Laura, domiciliata presso lo studio dei medesimi in Via Peyron 4, Torino come da delega a margine della memoria costitutiva
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note depositate rispettivamente in data 8 e
9 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che
1. La ricorrente è stata datrice di lavoro della convenuta fino al pensionamento della stessa;
successivamente, nel 2006, stipulavano un contratto di collaborazione sulla base del quale la si sarebbe dovuto occupare degli adempimenti connessi alla chiusura dello CP_1 studio “prevedibile entro l'anno 2009”: tali attività consistevano nella verifica della documentazione archiviata, riordino delle pratiche, controllo degli adempimenti previdenziali e fiscali e completamento degli stessi.
2. Nel dicembre del 2008 veniva sottoscritto un nuovo contratto di collaborazione a progetto, sempre in previsione della cessazione dell'attività dello studio entro l'anno 2009; sorprendentemente, non solo non veniva rispettata questa scadenza, ma venivano stipulati
1 R.G.L. 3953/2023 altri sette contratti, dal 2010 al 2021: in questi contratti non veniva più richiamata la prevedibile e prossima chiusura dello studio professionale.
3. Il rapporto tra le parti proseguiva sino a ottobre 2021, quando si interrompeva per ragioni di salute della convenuta.
4. Parte ricorrente deduceva che, a seguito dell'allontanamento della convenuta dallo studio, veniva a conoscenza di una serie di inadempimenti che costei avrebbe commesso ai suoi danni, elencati ai capitoli 16 e seguenti dell'atto di citazione;
proponeva quindi il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento degli stessi.
5. La convenuta si costituiva in giudizio, contestando quanto dedotto dalla controparte.
6. La controversia, originariamente radicata dinanzi alla sezione civile del presente tribunale, veniva trasmessa alla presente sezione, in quanto il rapporto rientrava nelle ipotesi di cui all'articolo 409 numero 3 c.p.c.
7. Dopo aver lungamente e vanamente tentato la conciliazione, la causa veniva istruita e successivamente discussa e decisa dopo un termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
I. Domanda principale;
carenza di allegazioni.
a. Parte ricorrente chiede di accertare l'inadempimento della alle CP_1 obbligazioni assunte, che costei avrebbe trattenuto indebitamente somme prelevate dalla cassa dello studio della e, conseguentemente, di condannarla convenuta al Parte_1 risarcimento dei danni subiti “per i fatti di cui è causa nella misura da accertare in corso di causa a mezzo di perizia e sulla base della documentazione di causa”. Tale domanda non veniva modificata con le note integrative previste dall'articolo 426 c.p.c.
Al fine di quantificare tali asseriti danni, parte ricorrente invocava qiundi l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
b. La domanda principale svolta dalla ricorrente è totalmente generica ed indeterminata.
c. In primo luogo, è sufficiente scorrere i contratti per verificare le attività demandate alla sono cambiate nel corso degli anni, passando dalla verifica della CP_1 documentazione, riordino delle pratiche e completamento degli adempimenti previdenziali e fiscali in previsione della chiusura dello studio, alla gestione e verifica della contabilità della banca e delle parcelle dei clienti, alla gestione contabile di alcuni clienti soltanto. Non si comprende quali di questi svariati compiti non siano stati adempiuti e quali siano le
2 R.G.L. 3953/2023 conseguenze di tale inadempimento.
d. In secondo luogo, la consulenza tecnica serve a fornire al giudice un ausilio, tramite l'intervento di uno specialista in grado di verificare, mediante cognizioni che il giudice non possiede, fatti rilevanti per la causa. Al contrario, nel caso di specie la consulenza si sostituirebbe non solo alla prova del danno, che in ogni caso deve essere fornita da chi chiede il risarcimento, ma addirittura a integrare la domanda dell'atto introduttivo del giudizio.
e. Dalla lettura dell'atto introduttivo emerge che i danni che la Parte_1 lamenta sono di varia natura;
si afferma che:
- alcuni assegni non sarebbero stati incassati correttamente e sarebbero state pagate spese per conto dei clienti senza chiedere il rimborso;
- l'archivio non sarebbe stato sistemato;
- vi sarebbero stati esborsi a favore di parenti della o prelievi senza la firma CP_1 della titolare;
- vi sarebbero state chiusure di cassa irregolari;
- vi sarebbero errori nella registrazione delle uscite di cassa, nella fatturazione
(fatture duplicate, altro non incassate);
- una serie di attività a favore di alcuni clienti non sarebbero state pagate dagli stessi, per mancanza di richiesta da parte della . CP_1
f. È evidente che era onere di parte ricorrente dedurre il tipo di inadempimento addebitabile alla convenuta, il danno e il nesso causale tra i due. Invece, ci si è limitati a elencare una serie di ipotesi di negligenze della (a parte l'aspetto relativo CP_1 all'appropriazione di somme in contanti, su cui si tornerà in seguito), senza che vi sia una chiara deduzione dei danni subiti. La quantificazione esatta degli stessi potrebbe, in ipotesi, essere demanda a una c.t.u., ma i presupposti di fatto devono essere invece allegati dalla parte.
Si deducono infatti:
- minori o omessi incassi (è peraltro emerso che il legale della ricorrente abbia ottenuto il pagamento di somme all'epoca non introitate);
- danno all'immagine, che non viene nemmeno specificato (oltretutto, di ardua individuazione, visto che la ricorrente intendeva, già 15 anni fa, chiudere la propria attività professionale);
- danni pensionistici e da esposti bancari, che avrebbero dovuto essere specificamente individuati (quanti contributi in meno sarebbero stati versati? Che
3 R.G.L. 3953/2023 tasso di interesse, e su che somme, la ricorrente avrebbe sostenuto?).
g. Mancano quindi le necessarie allegazioni per esaminare la domanda principale di risarcimento del danno per inadempimento della convenuta, con conseguente rigetto della stessa.
II. Appropriazione di somme a. La domanda subordinata è orientata a ristorare la ricorrente dell'affermata appropriazione di somme da parte della , la quale avrebbe ricevuto i pagamenti dei CP_1 clienti della ricorrente e, in esclusiva (anche con riferimento alla titolare dello studio), avrebbe avuto la disponibilità della cassetta in cui venivano custoditi i soldi liquidi in ufficio.
b. Tale domanda è, seppure con qualche incertezza, determinata: si riscontrano infatti due diversi importi, uno al capo 30 del ricorso, l'altro nelle conclusioni;
non è possibile comprendere da dove nasca la discordanza, né come si arrivi all'importo contenuto nelle conclusioni.
c. L'istruttoria svolta non ha permesso di confermare quanto dedotto da parte attrice.
d. In primo luogo, è evidente l'inverosimiglianza delle affermazioni di parte ricorrente la quale sostiene che la convenuta le avrebbe sottratto un importo di oltre
160.000 euro, senza che lei si fosse mai accorta di nulla: si parla di circa 10.000 euro all'anno per 18 anni.
e. Soprattutto, non è stata fornita alcuna prova dell'appropriazione di somme da parte della . Gli unici dati pacifici emersi dall'istruttoria sono che costei ricevesse CP_1 pagamenti e che custodisse la cassetta con i contanti all'interno dello studio, possedendone le chiavi;
nessuno ha però affermato la circostanza (apertamente poco verosimile) per cui la ricorrente non avesse tali chiavi.
Infatti, secondo quanto dichiarato in sede di interrogatorio dalla , sembrerebbe Parte_1 quasi che il rapporto fosse ribaltato, poiché la titolare dello studio nonché committente non avrebbe avuto accesso ai propri danari, dovendo chiedere la chiave alla propria collaboratrice.
f. Parte ricorrente vorrebbe dimostrare gli ammanchi di cassa con i fogli prodotti sub docc. 116 e seguenti (vedi capo 30 dell'atto di citazione), i quali, secondo quanto dichiarato nell'atto introduttivo e confermato dalla teste sarebbero stati da Tes_1 lei redatti estrapolando i dati dai registri contabili (docc. 117 e seguenti). Ma tale tesi si
4 R.G.L. 3953/2023 scontra contro le seguenti osservazioni:
i. la teste non ha alcuna percezione diretta sugli episodi Tes_1 contenuti nel suddetto prospetto: come emerge in modo chiaro dalla sua deposizione, tutte le annotazioni si fondano sulle dichiarazioni della parte attrice. Di conseguenza, ove è indicato che i prelievi non sono stati autorizzati, non si tratta di un fatto conosciuto dal teste, ma di una dichiarazione che proviene dalla stessa (“sulla causale Parte_1
“autorizzazione si, autorizzazione no” mi sono basata su quanto detto dalla titolare”; teste
; Tes_1
ii. il doc. 116, che dovrebbe essere una scheda di sintesi del contenuto del gestionale dello studio (docc. 117 e seguenti, suddivisi per anni), è invece in contrasto con tali documenti;
vi sono numerose annotazioni che non compaiono negli estratti di cassa: sostanzialmente tutti i prelievi indicati nel doc. 116 non trovano riscontro nelle schede contabili, così come le doppie registrazioni, i voucher pagati dal titolare e quant'altro.
iii. La afferma, con riferimento al carburante di aver “visto che Tes_1 il pagamento era stato fatto dalla con altri strumenti”, ossia non con i contanti. Parte_1
Ma tale affermazione non trova riscontro alcuno né nei registri di cassa, né in altri documenti. La ricorrente avrebbe potuto e dovuto, laddove la circostanza fosse vera, produrre le ricevute dei pagamenti effettuati con bonifico o con carta e così dimostrazione che tale giustificazione, in ipotesi apposta dalla , non era veritiera. CP_1 iv. Peraltro, in sede di interrogatorio è emerso che la convenuta prestava attività lavorativa per un numero di ore superiore a quelle previste contrattualmente e che, una volta al mese, venivano prelevate le somme dalla cassetta dei contanti per pagarle il compenso. Si può in effetti notare che anche nel doc. 116 vi è spesso un prelievo più cospicuo una volta al mese, il che pare confermare tale ricostruzione.
v. La totale approssimazione con cui è stata fatta la ricostruzione emerge inoltre dal totale degli asseriti e non provati ammanchi: al capo 30 dell'atto di citazione si afferma che questi sono pari a € 154.652,96 mentre nelle conclusioni si chiede la condanna della a restituire somme indebitamente prelevate pari a € 165.973,71. CP_1
g. La ricorrente afferma di aver ricostruito tutta la situazione a seguito di accertamenti iniziati nel 2022 ed è in possesso di tutta la documentazione necessaria ed, inoltre, una commercialista, quindi in possesso di una certa professionalità: nonostante ciò, ha depositato documenti tra loro non congruenti e fonda la propria richiesta risarcitoria su un prospetto elaborato da una teste che nulla sa di ciò che è accaduto, che si è basata sulle
5 R.G.L. 3953/2023 dichiarazioni della stessa parte e che, quando ha dichiarato di aver visto di persona dei pagamenti fatti dalla , non vi è traccia documentale della circostanza. Parte_1
h. Nuovamente, questa totale lacuna probatoria non può essere colmata da una c.t.u. la quale si dovrebbe, sostanzialmente, sostituire al lavoro di ricerca delle fonti di prova che spettava alla ricorrente.
III. Domanda riconvenzionale.
a. Infine, parte convenuta ha chiesto il pagamento del compenso per il 2021, affermando di aver ricevuto un acconto di soli 2.500 euro a fronte dei 6.000 pattuiti.
b. Si deve ricordare che la ha dichiarato, spontaneamente, che il proprio CP_1 compenso era prelevato in contanti dalla dalla cassetta di cui si è più volte Parte_1 parlato;
a fronte di un ammesso pagamento superiore rispetto a quanto risulta dai documenti, si ritiene che non residuino somme spettanti alla convenuta.
Le reciproche domande devono quindi essere rigettate;
le spese di lite sono poste in capo alla ricorrente, sia perché la domanda da costei svolta è decisamente superiore a quella riconvenzionale, sia a fronte del suo pervicace rifiuto di addivenire a ogni soluzione conciliativa.
A causa della complessità della controversia si è fissato il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter ultimo comma, e 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 11.327,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e successive occorrende;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.
Torino, 10/01/2025 Il Giudice dott. Mauro Mollo
6 R.G.L. 3953/2023
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