TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/12/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
Nr. 4694/2024 R.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di BU ZI
in composizione monocratica , nella persona del Magistrato:
Dott. Marco Lualdi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4694 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato alla controparte in data 17.12.2024 e definita all'esito dell'udienza di discussione in data 26.11.2025 da;
Parte_1
(CF/Piva ) domiciliato elettivamente in Milano Viale Andrea Doria n.5 presso P.IVA_1 lo studio dell'avv. CASSANDRO GIANCARLO che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine del ricorso;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(CF/Piva ) con sede in Milano alla via Giotto n. 3, non costituitasi nel presente P.IVA_2 procedimento;
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto; opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. / opposizione a precetto
All'esito dell'udienza di discussione del 26.11.2025 la causa e' stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI nell'interesse dell'attore opponente:
“ In via preliminare, cautelare e d'urgenza:
- ai sensi dell'art. 615 c.p.c., emettere in danno della controparte, attesi i gravi motivi sopraesposti, provvedimento opportuno che inibisca alla stessa di procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto quivi opposto, e ciò, ricorrendone i presupposti di urgenza, inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e concessione del termine per la notifica.
In via principale nel merito:
Pag. 1 a 5 - sospendere l'efficacia dei titoli esecutivi portati dal precetto per i gravi motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace e/o inesistente e/o annullare l'atto di precetto de quo e per l'effetto dichiarare che non ha diritto a Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata;
- rigettare, comunque, ogni e qualsivoglia domanda avversaria”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, ritualmente notificato alla controparte in data
26.12.2024, la società ha evocato in giudizio avanti Parte_1 il Tribunale di BU ZI la società formulando Controparte_1 opposizione al precetto notificatole in data 5.12.2024 da parte della odierna convenuta e svolgendo contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La parte opponente ha rilevato l'illegittimità del precetto e della conseguente procedura esecutiva, incluso il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione, in quanto il credito azionato e cristallizzato in un titolo esecutivo di formazione giudiziale doveva ritenersi insussistente a seguito di successivo accordo intervenuto tra le parti.
Il giudizio di opposizione a precetto veniva peraltro introdotto fissando prima udienza di comparizione delle parti per il giorno 6.3.2025 con concessione a parte convenuta dei termini di comparizione di cui all'art.163 bis c.p.c. ridotti della metà ex art. 616 c.p.c., con invito a costituirsi nel termine di 35 giorni prima di tale udienza.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio nei termini indicati dall'attrice.
Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione, la dimidiazione dei termini prevista dagli artt. 616 e 618 c.p.c. ( peraltro fattispecie estranea al presente giudizio trattandosi di opposizione a precetto introdotta anticipatamente rispetto all'eventuale processo esecutivo ) è stabilita solo per la vocatio in ius di cui all'art. 163 bis c.p.c. e non si riferisce anche al termine per la costituzione in giudizio, che rimane invariato ( ad eccezione dell'ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, in cui la riduzione del termine a comparire sia stabilita dal provvedimento presidenziale ai sensi del secondo comma dell'art. 163bis c.p.c.; Cass. 24224/2019).
Da cio' ne conseguiva come la dimidiazione del termine a comparire ex art. 163 bis c.p.c. da
120 giorni a 60 giorni liberi disposta dall'attore opponente risultasse inconciliabile con il termine di costituzione del convenuto, che è attualmente pari a 70 giorni.
Questo giudice pertanto, in sede di verifica ex art. 171 c.p.c. e ss e con provvedimento in data
7.1.2025, dichiarava la nullità della citazione con fissazione di una nuova udienza di prima comparizione per consentire alla convenuta di costituirsi nel Controparte_1 maggior termine a difesa concesso dalla disposizione violata.
Pag. 2 a 5 L'atto di citazione e il provvedimento di fissazione di nuova udienza venivano nuovamente notificati alla convenuta opposta a mezzo PEC perfezionatasi in data 14.1.2025.
La parte convenuta opposta non si costituiva in giudizio nei termini di legge e il giudice, preso atto del mancato deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. da parte dell'attore opponente, rinviava a successiva udienza per la discussione orale.
La causa, a seguito della discussione delle parti e debitamente istruita anche all'esito di produzioni documentali, e' stata definitivamente trattenuta in decisione all'esito dell'udienza in data 26.11.2025 sulle conclusioni in epigrafe indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione nel merito è fondata e merita di essere accolta.
L'atto di precetto si fonda sul titolo esecutivo di formazione giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo n. 9873/2016 del 29.3.2016 emesso dal giudice monocratico del Tribunale di
Milano definitivamente passato in giudicato e reso esecutivo in data 1.10.2024 con provvedimento n. 19220/2024.
Il credito cristallizzato nel provvedimento monitorio trova la sua ragione causale nella delibera assembleare adottata dalla società e datata 30.6.2008 nel Controparte_1 corso della quale veniva approvato un finanziamento infruttifero da parte dei soci ( soci tra cui figurava l'odierna opponente ) “ … per una somma iniziale di €. 87.500,oo ed Parte_1 in seguito per una somma mensile di €. 10.020,oo pari alla cadenza mensile dei contratti di leasing…” ( vd. Delibera in atti ).
La parte opponente ha depositato in atti una scrittura privata denominata “Convenzione” e datata 14.11.2019 (doc.7 parte opponente) in forza della quale il debito, causalmente riconducibile propria alla delibera assembleare e successivamente cristallizzato nel decreto ingiuntivo sopra richiamato, era oggetto di un accordo tra le parti del seguente tenore letterale;
Pag. 3 a 5 Ad ulteriore conferma della intervenuta ridefinizione tra le parti del contenuti e dei termini di adempimento del credito di cui al decreto ingiuntivo deve richiamarsi la missiva datata
19/02/2021 ( doc. 10 in atti ) a mezzo della quale la lamentava un Controparte_1 mancato versamento delle rate cosi' come previste nella predetta CONVENZIONE, ancora senza alcun cenno al credito di cui al decreto ingiuntivo.
L'accordo sottoscritto tra le parti, rispetto al quale il creditore opposto – rimasto contumace nel presente giudizio – nulla ha dedotto e/o articolato in ordine alla sua sussistenza e validità, alla sua eventuale risoluzione e/o all'inadempimento di quanto successivamente concordato tra le parti, fa' venir meno la valenza esecutiva del titolo azionato con conseguente accoglimento della proposta opposizione.
La mancata costituzione in giudizio del creditore e l'assenza di specifica domanda sul punto da parte della convenuta preclude a questo giudice la possibilità di Parte_1 esaminare se ed in che misura risulti sussistente un eventuale credito in capo al
[...]
e fondato sul successivo accordo, l'eventuale evoluzione dei rapporti inter Controparte_1 societari intercorsi tra le parti e tra le altre società del “gruppo”, la possibile estinzione e/o anche solo riduzione parziale del credito.
La sola questione devoluta a questo giudice investe infatti ed esclusivamente la possibilità di azionare in via esecutiva il titolo di formazione giudiziale posto a fondamento del precetto opposto, opposizione che merita di essere accolta alla luce del perfezionamento del successivo accordo all'esito del quale la somma dovuta in forza della medesima ragione causale ( conferimento soci ) e cristallizzatosi nel decreto ingiuntivo veniva rideterminato nel sue esatto ammontare e scadenzato in termini di tempistiche e modalità di pagamento.
Alla soccombenza della parte convenuta opposta segue per legge la condanna di
[...]
al pagamento delle spese di causa, che in assenza di attività istruttoria e di una Controparte_1 fase decisionale nel corso della quale la parte opponente si è limitata a riproporre le medesime considerazioni svolte nell'atto introduttivo, si liquidano in complessive €. 6.000,oo oltre spese generali ed accessori come per legge.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da e Parte_1 nel contraddittorio delle parti,
ACCOGLIE l'opposizione all'esecuzione formulata da e Parte_1 per l'effetto
Pag. 4 a 5 DICHIARA l'inesistenza del diritto del creditore a procedere in via Controparte_1 esecutiva sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal DI n. 9873/2016 del 29.3.2016 emesso dal giudice monocratico del Tribunale di Milano essendo venuto meno il titolo azionato per successivi fatti estintivi.
CONDANNA al pagamento delle spese processuali che liquida in Controparte_1 complessive €. 6.000,oo oltre spese generali ed accessori come per legge.
BU ZI , il 29.11.2025.
Il Giudice
dott. Marco Lualdi
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di BU ZI
in composizione monocratica , nella persona del Magistrato:
Dott. Marco Lualdi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4694 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato alla controparte in data 17.12.2024 e definita all'esito dell'udienza di discussione in data 26.11.2025 da;
Parte_1
(CF/Piva ) domiciliato elettivamente in Milano Viale Andrea Doria n.5 presso P.IVA_1 lo studio dell'avv. CASSANDRO GIANCARLO che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine del ricorso;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(CF/Piva ) con sede in Milano alla via Giotto n. 3, non costituitasi nel presente P.IVA_2 procedimento;
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto; opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. / opposizione a precetto
All'esito dell'udienza di discussione del 26.11.2025 la causa e' stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI nell'interesse dell'attore opponente:
“ In via preliminare, cautelare e d'urgenza:
- ai sensi dell'art. 615 c.p.c., emettere in danno della controparte, attesi i gravi motivi sopraesposti, provvedimento opportuno che inibisca alla stessa di procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto quivi opposto, e ciò, ricorrendone i presupposti di urgenza, inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e concessione del termine per la notifica.
In via principale nel merito:
Pag. 1 a 5 - sospendere l'efficacia dei titoli esecutivi portati dal precetto per i gravi motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace e/o inesistente e/o annullare l'atto di precetto de quo e per l'effetto dichiarare che non ha diritto a Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata;
- rigettare, comunque, ogni e qualsivoglia domanda avversaria”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, ritualmente notificato alla controparte in data
26.12.2024, la società ha evocato in giudizio avanti Parte_1 il Tribunale di BU ZI la società formulando Controparte_1 opposizione al precetto notificatole in data 5.12.2024 da parte della odierna convenuta e svolgendo contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La parte opponente ha rilevato l'illegittimità del precetto e della conseguente procedura esecutiva, incluso il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione, in quanto il credito azionato e cristallizzato in un titolo esecutivo di formazione giudiziale doveva ritenersi insussistente a seguito di successivo accordo intervenuto tra le parti.
Il giudizio di opposizione a precetto veniva peraltro introdotto fissando prima udienza di comparizione delle parti per il giorno 6.3.2025 con concessione a parte convenuta dei termini di comparizione di cui all'art.163 bis c.p.c. ridotti della metà ex art. 616 c.p.c., con invito a costituirsi nel termine di 35 giorni prima di tale udienza.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio nei termini indicati dall'attrice.
Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione, la dimidiazione dei termini prevista dagli artt. 616 e 618 c.p.c. ( peraltro fattispecie estranea al presente giudizio trattandosi di opposizione a precetto introdotta anticipatamente rispetto all'eventuale processo esecutivo ) è stabilita solo per la vocatio in ius di cui all'art. 163 bis c.p.c. e non si riferisce anche al termine per la costituzione in giudizio, che rimane invariato ( ad eccezione dell'ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, in cui la riduzione del termine a comparire sia stabilita dal provvedimento presidenziale ai sensi del secondo comma dell'art. 163bis c.p.c.; Cass. 24224/2019).
Da cio' ne conseguiva come la dimidiazione del termine a comparire ex art. 163 bis c.p.c. da
120 giorni a 60 giorni liberi disposta dall'attore opponente risultasse inconciliabile con il termine di costituzione del convenuto, che è attualmente pari a 70 giorni.
Questo giudice pertanto, in sede di verifica ex art. 171 c.p.c. e ss e con provvedimento in data
7.1.2025, dichiarava la nullità della citazione con fissazione di una nuova udienza di prima comparizione per consentire alla convenuta di costituirsi nel Controparte_1 maggior termine a difesa concesso dalla disposizione violata.
Pag. 2 a 5 L'atto di citazione e il provvedimento di fissazione di nuova udienza venivano nuovamente notificati alla convenuta opposta a mezzo PEC perfezionatasi in data 14.1.2025.
La parte convenuta opposta non si costituiva in giudizio nei termini di legge e il giudice, preso atto del mancato deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. da parte dell'attore opponente, rinviava a successiva udienza per la discussione orale.
La causa, a seguito della discussione delle parti e debitamente istruita anche all'esito di produzioni documentali, e' stata definitivamente trattenuta in decisione all'esito dell'udienza in data 26.11.2025 sulle conclusioni in epigrafe indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione nel merito è fondata e merita di essere accolta.
L'atto di precetto si fonda sul titolo esecutivo di formazione giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo n. 9873/2016 del 29.3.2016 emesso dal giudice monocratico del Tribunale di
Milano definitivamente passato in giudicato e reso esecutivo in data 1.10.2024 con provvedimento n. 19220/2024.
Il credito cristallizzato nel provvedimento monitorio trova la sua ragione causale nella delibera assembleare adottata dalla società e datata 30.6.2008 nel Controparte_1 corso della quale veniva approvato un finanziamento infruttifero da parte dei soci ( soci tra cui figurava l'odierna opponente ) “ … per una somma iniziale di €. 87.500,oo ed Parte_1 in seguito per una somma mensile di €. 10.020,oo pari alla cadenza mensile dei contratti di leasing…” ( vd. Delibera in atti ).
La parte opponente ha depositato in atti una scrittura privata denominata “Convenzione” e datata 14.11.2019 (doc.7 parte opponente) in forza della quale il debito, causalmente riconducibile propria alla delibera assembleare e successivamente cristallizzato nel decreto ingiuntivo sopra richiamato, era oggetto di un accordo tra le parti del seguente tenore letterale;
Pag. 3 a 5 Ad ulteriore conferma della intervenuta ridefinizione tra le parti del contenuti e dei termini di adempimento del credito di cui al decreto ingiuntivo deve richiamarsi la missiva datata
19/02/2021 ( doc. 10 in atti ) a mezzo della quale la lamentava un Controparte_1 mancato versamento delle rate cosi' come previste nella predetta CONVENZIONE, ancora senza alcun cenno al credito di cui al decreto ingiuntivo.
L'accordo sottoscritto tra le parti, rispetto al quale il creditore opposto – rimasto contumace nel presente giudizio – nulla ha dedotto e/o articolato in ordine alla sua sussistenza e validità, alla sua eventuale risoluzione e/o all'inadempimento di quanto successivamente concordato tra le parti, fa' venir meno la valenza esecutiva del titolo azionato con conseguente accoglimento della proposta opposizione.
La mancata costituzione in giudizio del creditore e l'assenza di specifica domanda sul punto da parte della convenuta preclude a questo giudice la possibilità di Parte_1 esaminare se ed in che misura risulti sussistente un eventuale credito in capo al
[...]
e fondato sul successivo accordo, l'eventuale evoluzione dei rapporti inter Controparte_1 societari intercorsi tra le parti e tra le altre società del “gruppo”, la possibile estinzione e/o anche solo riduzione parziale del credito.
La sola questione devoluta a questo giudice investe infatti ed esclusivamente la possibilità di azionare in via esecutiva il titolo di formazione giudiziale posto a fondamento del precetto opposto, opposizione che merita di essere accolta alla luce del perfezionamento del successivo accordo all'esito del quale la somma dovuta in forza della medesima ragione causale ( conferimento soci ) e cristallizzatosi nel decreto ingiuntivo veniva rideterminato nel sue esatto ammontare e scadenzato in termini di tempistiche e modalità di pagamento.
Alla soccombenza della parte convenuta opposta segue per legge la condanna di
[...]
al pagamento delle spese di causa, che in assenza di attività istruttoria e di una Controparte_1 fase decisionale nel corso della quale la parte opponente si è limitata a riproporre le medesime considerazioni svolte nell'atto introduttivo, si liquidano in complessive €. 6.000,oo oltre spese generali ed accessori come per legge.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da e Parte_1 nel contraddittorio delle parti,
ACCOGLIE l'opposizione all'esecuzione formulata da e Parte_1 per l'effetto
Pag. 4 a 5 DICHIARA l'inesistenza del diritto del creditore a procedere in via Controparte_1 esecutiva sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal DI n. 9873/2016 del 29.3.2016 emesso dal giudice monocratico del Tribunale di Milano essendo venuto meno il titolo azionato per successivi fatti estintivi.
CONDANNA al pagamento delle spese processuali che liquida in Controparte_1 complessive €. 6.000,oo oltre spese generali ed accessori come per legge.
BU ZI , il 29.11.2025.
Il Giudice
dott. Marco Lualdi
Pag. 5 a 5