Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/12/2025, n. 1405
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Sentenza 14 dicembre 2025

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Il Tribunale di BU ZI, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società opponente nei confronti di una società convenuta, avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso un atto di precetto. La società opponente ha chiesto, in via preliminare e d'urgenza, l'inibitoria all'esecuzione forzata e, nel merito, la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e la dichiarazione di nullità, invalidità, inefficacia o inesistenza del precetto, deducendo che il credito azionato, cristallizzato in un decreto ingiuntivo di formazione giudiziale, fosse insussistente a seguito di un successivo accordo intervenuto tra le parti. La convenuta opposta non si è costituita in giudizio. Il Tribunale, dopo aver rilevato una nullità della citazione iniziale per errata applicazione dei termini a comparire e aver concesso alla convenuta un termine per la costituzione, ha preso atto della sua persistente contumacia.

Il Tribunale ha accolto l'opposizione, dichiarando l'inesistenza del diritto della società convenuta a procedere in via esecutiva sulla base del decreto ingiuntivo n. 9873/2016, in quanto il titolo azionato era venuto meno per successivi fatti estintivi. La decisione si fonda sull'accertamento che la società opponente ha depositato una "Convenzione" datata 14.11.2019, con la quale il debito originato dalla delibera assembleare del 30.6.2008, e successivamente cristallizzato nel decreto ingiuntivo, era stato oggetto di un accordo transattivo tra le parti. Tale accordo, confermato da una missiva del 19.02.2021, ha rideterminato l'ammontare del credito e le relative modalità di pagamento. La mancata costituzione della convenuta e l'assenza di deduzioni in ordine alla validità o risoluzione di tale accordo hanno precluso al giudice l'esame di eventuali crediti residui basati sul successivo accordo o sull'evoluzione dei rapporti intersocietari. Pertanto, la sola questione devoluta, ossia la possibilità di azionare il titolo giudiziale, è stata risolta negativamente alla luce del perfezionamento dell'accordo transattivo. La convenuta soccombente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessive € 6.000,00 oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/12/2025, n. 1405
    Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
    Numero : 1405
    Data del deposito : 14 dicembre 2025

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