Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2209/2024 tra le parti:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Marco Lamberti, PEC;
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OPPONENTE
Dott. c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Giuliano Greco, PEC e dall'avv. Lorena Greco, PEC Email_2
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OPPOSTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Opponente: non ha concluso;
nella citazione «in via preliminare, ritenere e dichiarare
l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Roma;
Sempre in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 648 cod. proc. civ. respingere ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione, ricorrendone gravi motivi meglio specificati nel corpo del presente atto;
In via principale e nel merito: a. revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente “La pagina 1 di 4
b. Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa. c. Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. d. Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge»].
Opposta: come nella comparsa di costituzione [«
1. in via preliminare voglia dichiarare
l'improcedibilità della citazione in opposizione proposta dalla e per Parte_1
l'effetto dichiarare definitivo e comunque esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 584/2024 del
25.7.2024 RG 1536/2024, sussistendo tutti i presupposti in fatto e diritto;
2. Nel merito rigettare
l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto per le motivazioni espresse in narrativa del presente atto ed in ogni caso confermare il decreto ingiuntivo n. 584/2024 del 25.7.2024 RG
1536/2024 emesso dal Tribunale di Prato e notificato in data 25/7/2024; 3. per l'effetto condannare la in persona del legale rapp. p.t., a pagare in favore del Parte_1
Dott. la somma di € 20.105,96 oltre gli interessi ex d.lgs. 231/02 dalle scadenze Parte_2
indicate nelle fatture al saldo per le causali specificate in premessa, ovvero condannare la in persona del legale rapp. p.t., al pagamento della maggiore e/o Parte_1
minore somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria.
4. condannare la
[...]
in persona del legale rapp. p.t., al pagamento delle spese e competenze del Parte_1
presente procedimento»].
FATTO E DIRITTO
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 584/2024 Parte_1
del 25/07/2024 con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare al dott. la CP_1 somma di € 20.105,96, oltre interessi, spese e accessori, con citazione notificata in data
8/10/2024, rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Il dott. si è costituito in giudizio chiedendo in via preliminare di dichiarare CP_1
l'opposizione improcedibile e nel merito di rigettarla perché infondata.
Depositate le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, che è stata celebrata in assenza della parte opponente.
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L'opposizione è improcedibile in quanto l'opponente si è costituito in giudizio, mediante iscrizione della causa al ruolo, in data 7/11/2024, quando era già decorso il termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c..
L'improcedibilità determina la definitività del decreto ingiuntivo e quindi dell'accertamento del diritto di credito fatto valere col provvedimento monitorio, divenuto incontestabile (Cass.,
30/12/2021, n. 42040).
È allora precluso l'esame della fondatezza dell'opposizione, ivi compresa l'eccezione d'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, che costituisce requisito di legittimità dell'ingiunzione, il cui accertamento sarebbe possibile solo se l'opposizione fosse procedibile (atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha emesso l'ingiunzione (Cass, n. 10563 del 22/05/2015).
Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico della parte opponente.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014 e succ.ve mod.ni, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00), nella misura media per le fasi di studio e introduttiva e ridotti del 50% per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., e per la fase decisionale, stante il modulo semplificato adottato.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara l'opposizione improcedibile e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
584/2024 del 25/07/2024;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opposta, che liquida in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 23/04/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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