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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1253 / 2022 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. VESPOLI LUIGI ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA PONTE
DI TAPPIA, 82 80133 NAPOLI;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MUSUMECI TOTI Controparte_1 P.IVA_2
SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA ETTORE DE
SONNAZ, 14 10121 TORINO;
- parte appellata
e contro
1 contumace;
Controparte_2
- parte appellata
Oggetto: Appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “A. Nel merito: Accertare e dichiarare che la sentenza n. 3395/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata il 28/07/2022 all'esito del giudizio recante n. R.G.
24738/2019 dal Tribunale di Torino, I Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Maria
Luciana Dughetti, è ingiusta, erronea e/o illegittima per i motivi tutti di cui all'atto di citazione in appello, e quindi meritevole di integrale riforma e comunque nelle parti meglio indicate nel predetto atto di gravame;
B. Per l'effetto dell'accoglimento del punto che precede, revocare e/o riformare la sentenza
n. 3395/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata il 28/07/2022 all'esito del giudizio recante
n. R.G. 24738/2019 dal Tribunale di Torino, I Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa
Maria Luciana Dughetti, ed accogliere le conclusioni proposte dall'odierna appellante nel corso del giudizio di prime cure, come di seguito riportate:
“1. In via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Torino, in luogo del Tribunale di Nola ovvero del Tribunale di Roma ovvero, a tutto voler concedere, dei tribunali di Milano ovvero Salerno;
2. Nel merito, rigettare, per i motivi tutti di cui al presente atto, le domande spiegate dalla nei confronti della Controparte_1 [...]
in quanto assolutamente infondate, in fatto come in diritto;
3. In Controparte_3
ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge dovuti”.
C. Sempre per l'effetto dell'accoglimento di cui ai punti che precedono, accertare e dichiarare che il pagamento eseguito dalla in data Controparte_3
15.03.2023, per € 54.195,80, in virtù della revocata e/o riformata sentenza n. 3395/2022 del
Tribunale di Torino, pubblicata il 28/07/2022 all'esito del giudizio recante n. R.G. 24738/2019 dal Tribunale di Torino, I Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Luciana
Dughetti, è indebito, con conseguente condanna della in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., a corrispondere in favore dell'appellante il predetto importo di €
54.195,80, maggiorato di interessi, ex art. 1284, comma IV, c.c. (ovvero, in via gradata, nella diversa misura ritenuta di giustizia), dalla data del 15.03.2023 e sino al soddisfo;
il tutto oltre
2 all'imposta di registro.
D. Sempre per l'effetto dell'accoglimento di cui ai punti che precedono, accertare e dichiarare che il pagamento eseguito dalla in data Controparte_3
24.10.2023, per € 512,00, relativo alla imposta di registro della revocata e/o riformata sentenza n. 3395/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata il 28/07/2022 all'esito del giudizio recante n. R.G. 24738/2019 dal Tribunale di Torino, I Sezione Civile, in persona del Giudice
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti, è indebito ovvero da addebitare alla parte concretamente soccombente, con conseguente condanna della in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., a corrispondere in favore dell'appellante anche il predetto importo di € 512,00, maggiorato di interessi, ex art. 1284, comma IV, c.c. (ovvero, in via gradata, nella diversa misura ritenuta di giustizia), dalla data del 24.10.23 e sino al soddisfo.
E. Con vittoria delle spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adíta, CP_1
previe le declaratorie del caso;
respinta ogni contraria istanza, domanda, deduzione, eccezione, produzione;
in via preliminare, nel merito rilevata, per le ragioni addotte in comparsa di costituzione e risposta, la carenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione, dichiarare ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c. l'inammissibilità dell'appello proposto dalla avverso la sentenza n. CP_3
3395/2022 del 28 luglio 2022 del Tribunale di Torino;
in via principale, nel merito rigettare l'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 27 settembre CP_3
2022 perché infondato per i motivi in fatto e in diritto esposti in comparsa di costituzione e risposta e quindi confermare la sentenza n. 3395/2022 del 28 luglio 2022 del Tribunale di
Torino impugnata e comunque
- in via principale, accertare e dichiarare la già intervenuta risoluzione del contratto del 9 aprile 2018 concluso tra e per effetto della Controparte_1 Controparte_4
comunicazione 13 marzo 2019 inviata a stessa ai sensi del Controparte_4 combinato disposto di cui all'art. 1456 c.c. e della clausola risolutiva espressa contenuta nell'articolo 7 dell'Ordine, a causa del grave inadempimento di stessa, come meglio CP_4
specificato nella narrativa in fatto e in diritto che precede;
- in via subordinata: per l'ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta la già intervenuta risoluzione del contratto di stipulato in data 9 aprile 2018 tra e Controparte_1 [...]
[..
[...] accertare il grave inadempimento di al contratto e Controparte_5 Controparte_4
dichiararne la risoluzione per fatto e colpa esclusivi di Controparte_4
in ogni caso
- confermare la condanna di a restituire a la somma di Euro CP_3 Controparte_1
46.662,00 versata da quest'ultima a quale cessionaria del credito di CP_3 [...]
a titolo di acconto per le prestazioni dedotte nel contratto stipulato tra Controparte_4 quest'ultima e l'appellata, il tutto oltre interessi dalla data della domanda giudiziale o, in via subordinata, condannare a restituire a Controparte_6 CP_1 la somma di Euro 46.662,00 versata da quest'ultima a quale cessionaria
[...] CP_3
del credito di a titolo di acconto per le prestazioni dedotte nel Controparte_4 contratto stipulato tra quest'ultima e l'attrice, il tutto oltre interessi dalla data della domanda giudiziale;
- confermare la condanna di Fallimento a pagare a Controparte_6 CP_1
la somma di Euro 6.000,00, oltre interessi, a titolo di penale contrattuale ai sensi
[...] dall'articolo 7 del contratto stipulato in data 9 aprile 2018;
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso forfettario a liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre CPA ed IVA come per legge e condanna della controparte alla rifusione del contributo unificato di primo grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 - Nel settembre 2017, che gestisce l'aeroporto di Torino-Caselle, CP_1 pubblicava una gara di un appalto pubblico, con un valore a base d'asta di € 180.000, per la fornitura e l'installazione di due scale mobili presso il terminal passeggeri.
Il contratto veniva concluso, a seguito di aggiudicazione della gara il 12.02.2018, con
[...] in data 9.04.2018; detto contratto, per complessivi € 130.392,59 più IVA, Controparte_2 prevede la consegna e l'installazione delle due scale mobili entro 150 giorni dalla consegna dell'ordine (ossia del contratto: la scadenza era al 6.09.2018), una penale di € 300 per ogni giorni di ritardo nella ultimazione dei lavori, fino ad un massimo di dieci giorni e salvo l'ulteriore danno, decorsi i quali la committente poteva risolvere il contratto di diritto;
al ricevimento dell'ordine, avrebbe potuto fatturare un acconto del 30 %. CP_4
4 1.2 – In precedenza, e precisamente in data 28.09.2017, Controparte_3
aveva stipulato con un contratto di factoring pro
[...] Controparte_2
solvendo, per la cessione dei crediti, anche futuri, vantati dalla seconda verso i propri clienti.
1.3 – Il 7.05.2018 emetteva la fatt. n. 00024/04/2018 di € 38.248,20 CP_4 più IVA, per un totale di € 46.662,80, pari all'acconto del 30 % convenuto a inizio rapporto;
CP_ conformemente con quanto pattuito con , la in data 21.05.2018, CP_4
cedeva al factor il credito verso portato dalla predetta fattura e con CP_1 CP_1
comunicazione del 31.05.2018, accettava la cessione del credito.
1.4 – E' in atti una prima lettera di sollecito a datata 17.07.2018, con CP_4 cui stante l'inerzia dell'appaltatrice, le ricorda la scadenza dei lavori al 6.09 CP_1
successivo e chiede di conoscere il cronoprogramma (doc. 9 fasc. di primo grado). CP_1
Con successiva comunicazione del 7.09.2018, dopo scaduto il termine per l'ultimazione delle opere, stigmatizzava il comportamento dell'appaltatrice, richiamava la penale CP_1 per il ritardo e dichiarava di sospendere ex art. 1460 c.c. il versamento dell'acconto del 30
% sul prezzo;
la comunicazione veniva inviata per conoscenza anche alla cessionaria dei crediti IFIR (doc. 10).
A tale ultima missiva rispondeva in data 10.09 (doc. 11), chiedendo CP_4
una proroga di 60 giorni del termine di consegna e installazione delle scale mobili, adducendo non ben chiarite problematiche insorte dopo il sopralluogo;
il 26.09 trasmetteva il cronoprogramma dell'esecuzione dei lavori (doc. 12), con termini differiti conformemente alla richiesta di proroga del 10 precedente (nuova scadenza al 30.10.2018).
Con nota del 1.10.2018 (doc. 14), prendeva atto del nuovo cronoprogramma, CP_1 dichiarava di voler provvedere al versamento dell'acconto del 30 % sul prezzo – sospeso il
7.09 con eccezione di inadempimento – e ricordava a l'incontro CP_4
CP_ tecnico del 5.10 seguente;
il 5.10.2018 nel rispetto degli impegni, bonificava a CP_1
la fattura di acconto n. 00024/04/2018 del 7.05.2018.
1.5 – Perdurando l'inadempimento di nell'avvio dei lavori, – CP_4 CP_1 riferendo di aver accordato un'ulteriore dilazione del termine per l'installazione delle due scale mobili al 12.03 e al 20.04.2019, con tanto di proposta transattiva inviata il 26.01 - si è avvalsa alfine, con nota del 13.03.2019, della clausola risolutiva espressa prevista dal punto
7 del contratto: con nota 13.03.2019, ha comunicato a l'intervenuta CP_4
5 CP_ risoluzione e l'applicazione della penale di € 6.000 ed ha chiesto alla cessionaria la restituzione dell'acconto di € 46.662, portato dalla fatt. n. 00024/04/2018 del 7.05.2019 emessa a inizio rapporto, da qualificarsi alla stregua di indebito essendo cessato ex art. 1456 c.c. il titolo contrattuale sulla base del quale il pagamento era stato effettuato. CP_ Né né hanno, tuttavia, provveduto a pagamento di quanto richiesto. CP_4
1.6 – Conseguentemente, con citazione notificata in data 30.09.2019, adiva il CP_1
Tribunale di Torino domandando accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto concluso con (a) o, comunque, per ottenerne la risoluzione giudiziale CP_4
CP_ (a-bis), e la condanna di , cessionaria del credito che aveva ricevuto il pagamento, o, in via subordinata, di alla restituzione dell'acconto di € 46.662,00 (b); e CP_4 chiedendo, inoltre, la condanna di al pagamento di € 6.000 a titolo di CP_4
penale ed al risarcimento dei danni ulteriori (c).
Si è costituita la sola contestando la pretesa restitutoria di CP_3 CP_1
è viceversa rimasta contumace. CP_4
1.7 - Con sent. n. 797/2021 del 16.11.2021, il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento di Controparte_2
CP_ L'evento interruttivo è stato comunicato da solo in comparsa conclusionale, e dunque oltre i termini previsti dall'art. 300, ult. co., c.p.c. entro i quali far valere l'evento interruttivo
– identificata, nel rito successivo alla l. 353/90, l'udienza di precisazione delle conclusioni, da cui prende avvio la fase decisoria, con la vecchia udienza di discussione ancora menzionata nel testo della norma.
1.8 – Con sent. 3395/2022 del 28.07.2022, il Tribunale di Torino ha respinto l'eccezione di CP_ incompetenza territoriale, sollevata da , in favore dei Tribunali di Nola, di Roma, di
Milano o di Salerno (a); ha dichiarato l'avvenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto CP_ d'appalto tra e (b); ha condannato alla restituzione CP_1 CP_4 dell'anticipo di € 46.662, oltre interessi dalla domanda al saldo, interessi quantificati, a partire dalla domanda, in base al disposto dell'art. 1284, 4° co., c.c. (c), e
[...] al pagamento della penale contrattuale di € 6.000 (d), ponendo le spese a CP_4
carico delle due convenute.
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. CP_3
6 2.1.1 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la sola chiedendo, CP_3
altresì, la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata.
CP_ Con ordinanza in data 9.02.2023 la Corte ha respinto l'istanza di sospensiva;
ha perciò pagato con riserva di ripetizione, e nelle proprie conclusioni ha formulato specifica domanda restitutoria di quanto versato in adempimento della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, comprensiva della tassa di registro (per un totale di €
54.195,80) e con interessi al duplice tasso dell'art. 1284, 1° e 4° co., c.c.
2.1.2 – Nessun appello è stato proposto dalla curatela del fallimento CP_4 pure destinataria della notifica dell'impugnazione (trattasi di ipotesi di cause scindibili ai sensi dell'art. 332 c.p.c.); oggetto della cognizione di questo Giudice del gravame sono CP_ perciò i soli capi riguardanti la condanna di alla restituzione di € 46.662 a titolo di indebito e alle spese.
CP_ 2.1.3 – In questa fase d'appello, ha riproposto integralmente le conclusioni di primo grado, tra cui la eccezione di incompetenza territoriale in favore dei Tribunali di Nola, di
Roma, di Milano o di Salerno, respinta dal primo Giudice, ma non ha formulato alcuna specifica censura riguardo alla decisione di primo grado.
L'eccezione, in quanto non articolata con uno specifico motivo di gravame avente i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., va ritenuta inammissibile.
CP_ 2.2 – Con il primo motivo di impugnazione, denuncia l'erroneità ed illegittimità della sentenza del Tribunale di Torino, nella parte in cui ha accertato la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto tra e per inadempimento della CP_4 CP_1 prima, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art.1456 c.c.
Inizialmente, con comunicazione del 31.05.2018, aveva accettato la cessione del CP_1
credito; successivamente, il 7.09.2018, quando era già scaduto il termine di pagamento dell'acconto di € 46.662, e quindi quando essa società risultava morosa verso l'appaltatrice comunicava a quest'ultima di voler sospendere il pagamento della CP_4
fattura di acconto del 7.05.2018, stante un preteso inadempimento della ditta appaltatrice;
di seguito, rinunciava alla predetta eccezione di inadempimento ed implicitamente CP_1
a qualsivoglia clausola risolutiva espressa, provvedendo, il successivo 5.10.2018 al
CP_ pagamento, in favore di come cessionaria del credito, della citata fattura.
7 Non era condivisibile la motivazione del primo Giudice, che aveva qualificato come mera tolleranza non solo le proroghe concesse dalla a ma anche CP_1 CP_4
lo spontaneo adempimento della prestazione da parte della stessa poiché un tale CP_1
comportamento andava ritenuto una rinuncia implicita alla clausola risolutiva espressa.
Dalla giurisprudenza di legittimità si ricava il principio per cui quando “la parte interessata non si limiti ad un comportamento di mera tolleranza di fronte all'inadempimento, ma rinunci, sia pur implicitamente, alla possibilità di avvalersi di tale clausola, una successiva dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa in relazione a quello stesso inadempimento non ha più alcuna rilevanza, anche se contenuta nell'atto introduttivo del relativo giudizio”. L'aver effettuato il pagamento di quanto dovuto, piuttosto che avvalersi della clausola risolutiva espressa e/o della generale eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., rappresentava una volontà abdicativa del diritto potestativo alla risoluzione di diritto del contratto: la sentenza appellata era perciò errata nella parte in cui ha dichiarato risolto di diritto il contratto di appalto tra e sulla scorta della CP_1 CP_4 clausola risolutiva espressa – che invece avrebbe dovuto essere dichiarata non operativa ovvero inefficace, stante l'intervenuta rinuncia ad essa da parte della creditrice CP_1
2.2.1 – ha eccepito l'inammissibilità di tale motivo per difetto di interesse, dal CP_1
momento che, anche se non dovesse ritenersi operativa la clausola risolutiva espressa, permarrebbe la domanda di risoluzione per inadempimento, che viene in questa sede riproposta.
Nel merito, osserva l'appellata che la complessiva condotta da essa osservata nella vicenda, tollerando dapprima il ritardo di poi accordandole una CP_4
dilazione con la trasmissione del cronoprogramma ed una ulteriore dilazione, non equivaleva affatto ad rinuncia a valersi della clausola risolutiva espressa, ma rispondeva all'esigenza di conseguire comunque l'adempimento anche dopo decorso il termine originario, salvo poi azionare la clausola risolutiva a seguito dell'ennesimo ritardo ingiustificato di e si richiamava al riguardo la giurisprudenza di CP_4 legittimità citata dal primo Giudice, per cui la tolleranza della parte creditrice all'altrui inadempimento non determina una rinuncia tacita alla clausola risolutiva né vale ad espungerla dal regolamento negoziale.
Il pagamento della fattura di acconto era avvenuto dopo la ricezione del cronoprogramma che differiva al 30.10.2019 il termine per l'ultimazione dei lavori, avendo in allora CP_1 ancora interesse a conseguire l'adempimento del contratto.
8 2.2.2 – Il motivo è infondato.
E' costante la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass., 22.05.2022, n. 14.195) nel ritenere che “In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni”.
Nel caso in esame, ha dapprima accolto la richiesta di scadenzare nuovamente i CP_1 termini dell'appalto, prorogando la consegna di 60 giorni rispetto all'originario termine del
6.09.2018, poi ha tollerato il ritardo di anche rispetto al termine così CP_4 differito, confidando sulla futura esecuzione delle opere che l'appaltatrice, viceversa, non ha neppure incominciato, infine determinandosi ad attivare la clausola risolutiva espressa nel momento in cui il ritardo nell'adempimento era divenuto intollerabile: ma nell'accettare i ritardi parziali di non ha in alcun modo rinunciato, neppure in modo CP_4
tacito non potendosi attribuire univocamente un tale significato alla sua condotta, alla clausola contrattuale che le consentiva di risolvere unilateralmente il contratto, decorsi dieci giorni dall'inutile spirare del termine per la consegna delle opere. Non può, infatti, attribuirsi il significato inequivoco di una rinuncia implicita alla clausola risolutiva espressa al pagamento dell'acconto da parte di pur dopo avere opposto una prima eccezione CP_1 di inadempimento a seguito della scadenza dell'originario termine di ultimazione dei lavori del 6.09.2018: la disponibilità della committente di saldare l'acconto è comunque successiva all'accettazione della proroga di 60 giorni dei tempi di completamento delle opere, secondo il cronoprogramma trasmesso da il 26.09.2018 e, in ogni caso, tale versamento era CP_4 evidentemente finalizzato a fornire all'impresa la liquidità necessaria per dare avvio ai lavori, lasciando salva la possibilità, prevista nel testo del contratto, di sciogliere unilateralmente il rapporto ove l'inadempimento non fosse sanato malgrado la dilazione concessa. E neppure CP_ è corretto dire (pag. 9 conclusionale ) che l'eccezione di inadempimento opposta con lettera del 7.09.2018 era tardiva, giacchè essa è stata correttamente opposta dopo la scadenza, il giorno precedente, del primitivo termine finale per il completamento dell'installazione delle due scale mobili.
9 CP_ 2.3 – Con il secondo motivo, contesta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto opponibile alla cessionaria del credito la risoluzione del contratto sottostante tra la cedente e la debitrice ceduta, con violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1260 e ss. c.c. e della l. 52/1991; il primo Giudice, inoltre, non avrebbe motivato CP_ adeguatamente la sussistenza dell'obbligo restitutorio in capo ad .
La risoluzione del rapporto sottostante (sia pure imputabile all'inadempimento del cedente), non andando ad incidere sul momento genetico del contratto su cui si fonda il credito ceduto, ma solo sul momento funzionale dello stesso e, quindi, sulla esigibilità (come nel caso dell'eccezione di inadempimento) o sull'esistenza del credito (come nel caso della risoluzione, ex art. 1458 c.c.), sarebbe opponibile al cessionario solo se il fatto generatore si sia verificato prima dell'accettazione della cessione. Nella fattispecie, tuttavia, l'evento modificativo del debito oggetto di cessione (inadempimento da parte del cedente
[...]
) si era verificato il 30.10.2018 e, quindi, sicuramente dopo la cessione del CP_4
CP_ credito ad (comunicata alla debitrice ceduta in data 22-23.05.2018) e la sua accettazione (del 31.05.2018), da parte della stessa come debitrice ceduta. CP_1
CP_ La sentenza appellata, inoltre, non avrebbe pronunciato sulla difesa di , per cui doveva restare salvo il suo diritto acquistato come terzo di buona fede avente causa dalla parte inadempiente, anche in forza dell'art. 1458, ult. co., c.c.
2.3.1 – Oltre a contestarne nel merito la fondatezza, ha eccepito la tardività della CP_1 difesa riguardante l'intangibilità dei diritti acquistati da terzi a titolo oneroso in buona fede sulla base del contratto risolto: difesa che, rientrando tra le eccezioni sostanziali non rilevabili d'ufficio, non era stata tempestivamente introdotta in comparsa di risposta di primo grado, nel rispetto dell'art. 167 c.p.c.
2.3.2 – Il motivo è infondato, sotto il duplice profilo in cui è stato articolato.
Il debitore ceduto, anche seguito di factorizzazione, del credito è sempre abilitato ad opporre al cessionario l'eccezione di inadempimento relativa al rapporto contrattuale in cui aveva titolo il credito.
La giurisprudenza, sulla scorta della più attenta dottrina, ha infatti da tempo distinto tra le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità del negozio da cui deriva il credito ceduto o il suo esatto adempimento, che sono sempre opponibili dal debitore, e le eccezioni relative ai fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito ceduto, che sono invece opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore od
10 all'accettazione di lui, e non se si tratta di fatti successivi. Tale doppia distinzione trova la sua ragione nell'esigenza di evitare che il debitore ceduto, a seguito della cessione del credito, venga a trovarsi in una posizione di minor tutela rispetto a quella che avrebbe avuto nei confronti del soggetto cedente (così Cass., 28.02.2008, n. 5302, in motivazione).
Sul tema, vds. per tutte la Cass., 11.5.2007, n. 10.883, riferita ad una cessione realizzata attraverso un'operazione di factoring: “In tema di contratto atipico di "factoring", la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio
e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al
"factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario”. Conformi, Cass., 2.12.2016, n.
24.657 e Id., 7.04.2009, n. 8373.
L'opponibilità incondizionata dell'inadempimento del contratto sottostante l'operazione di cessione rende possibile anche la risoluzione, per inadempimento o in forza di clausola risolutiva espressa, del medesimo contratto, a prescindere dal fatto che il fatto generatore di tale diritto potestativo (ossia l'inadempimento del cedente) sia anteriore o successivo alla notifica della cessione od alla sua accettazione (così la Cass., 28.02.2008, n. 5302, riferita ad una operazione di factoring).
E la risoluzione opera, secondo le regole generali, con efficacia ex tunc, non vertendosi in ipotesi di contratti ad esecuzione periodica o continuata: la risoluzione sarà opponibile al factor-cessionario da parte del debitore ceduto, con conseguente venir meno del suo credito
(Cass., 1.08.2003 n. 11.719; Id., 17.01.2001, n. 575; Id., 25.03.1999, n. 2821).
pertanto, a fronte del reiterato inadempimento di , era abilitata CP_1 CP_4
a far valere, con effetti retroattivi, la clausola risolutiva espressa determinando la caducazione del contratto su cui si fondava il credito ceduto e a chiedere, di conseguenza,
CP_ a , cessionaria del credito della parte inadempiente e destinataria del pagamento, la restituzione di quanto pagato in base a detto titolo contrattuale, caducato retroattivamente
– somma che, proprio in conseguenza di ciò, è ripetibile come indebito a norma degli artt.
1458 e 2033 c.c.
11
2.3.3 – Quanto al tema dell'intangibilità ex art. 1458 cpv. c.c. dei diritti acquistati da terzi, esso costituisce, propriamente, una mera difesa e non un'eccezione in senso proprio, poiché si traduce nella negazione in diritto degli effetti retroattivi del venir meno del contratto CP_ in cui aveva titolo il credito ceduto da a , e non in una allegazione CP_4
di fatti impeditivi, modificativi o estintivi i cui effetti sono rimessi alla disponibilità della parte;
pertanto, detto tema può essere introdotto anche in questo grado d'appello – contrariamente a quanto eccepito dalla difesa appellata.
Nondimeno, esso è infondato nel merito.
Il regime della irretroattività rispetto ai terzi della risoluzione per inadempimento (ossia della salvezza dei diritti acquistati dai terzi in conseguenza del contratto risolto) trova infatti una deroga nel caso in cui il diritto trasferito al terzo sia un credito e il debitore ceduto agisca per la risoluzione per inadempimento del cedente del contratto in cui ha titolo il credito oggetto di cessione.
Per motivare tale conclusione, si è richiamato in dottrina lo stesso principio per cui si ritiene sempre consentito al debitore ceduto di opporre le eccezioni attinenti alla fonte negoziale del credito, tra cui l'eccezione di inadempimento, a prescindere da che la inadempienza del cedente sia anteriore o successiva alla notifica della cessione od alla sua accettazione da parte del debitore: ossia l'esigenza di evitare che la posizione del debitore, che non partecipa alla cessione del credito né può impedirla, venga aggravata per effetto della cessione. Se la risoluzione del contratto dal quale è sorto il credito fosse inopponibile al cessionario del credito stesso, la posizione del debitore ceduto verrebbe ad essere evidentemente aggravata rispetto alla situazione anteriore alla cessione: il debitore sarebbe, infatti, tenuto ad adempiere al cessionario senza poter ottenere dal cedente la controprestazione, e perciò sarebbe sovvertita la corrispettività del contratto originario e il credito ceduto risulterebbe privato della sua causa.
Si è riconosciuto, perciò, come inapplicabile in ipotesi di cessione del credito nascente dal contratto risolto per inadempimento la disposizione dell'art. 1458, 2° co., c.c., ritenendo viceversa che la risoluzione del contratto sia, in tali casi, sempre opponibile dal debitore ceduto al cessionario e che essa estingua il diritto di credito di quest'ultimo (salve le ragioni del cessionario nei confronti del cedente, per la garanzia del nomen verum ex art. 1266
c.c.).
12 CP_ 2.4 – Con il terzo motivo, denuncia l'erroneità ed illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha applicato, in assenza di domanda, gli interessi di cui all'art. 1284,
4° co., c.c., incorrendo in un'extra petizione: non aveva chiesto tali interessi con CP_1 tasso maggiorato né vi ha mai fatto riferimento, limitandosi a chiedere gli interessi “legali”,
e in ogni caso la disciplina dell'art. 1284, 4° co. 4, c.c. non sarebbe applicabile alle obbligazioni non contrattuali (come nella specie: si tratta di una condictio indebiti), per via dell'impossibilità pratica di individuare, nelle casistiche alternative al contratto, il requisito della volontà delle parti di definire un determinato saggio d'interesse quale accessorio della prestazione dovuta e/o quale conseguenza dell'inadempimento.
Anche questo motivo è infondato.
Anzitutto, gli interessi al tasso maggiorato sono dovuti anche per le obbligazioni di fonte non contrattuale, quali sono, come nel caso di cui si discute, le obbligazioni nascenti da pagamento d'indebito. Si è osservato al riguardo (così la Cass., 3.01.2023, n. 61) che la clausola di salvezza iniziale contenuta nell'art. 1284, 4° co., c.c., che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura degli interessi dal momento della domanda (“Se le parti non ne hanno determinato la misura …”), vale soltanto ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della norma, e non invece a delimitarne il campo d'applicazione alle sole obbligazioni aventi fonte in un atto di autonomia privata, capace di dettare regole ad hoc sul saggio di interessi.
Neppure appare necessaria una specifica domanda per il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, 4° co., c.c., dovendo essi venire concessi, in presenza delle condizioni di legge,
e liquidati d'ufficio dal giudice, dietro semplice richiesta di pagamento degli interessi sul credito;
la previsione di interessi maggiorati “dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale”, introdotta dal d.l. 132/2014, ha una chiara funzione deflattiva ed acceleratoria del contenzioso pendente, rappresentando uno strumento di compulsione del debitore moroso a pagare rapidamente e a non sollevare contestazioni infondate – pena incorrere in una sorta di penale ex lege. Coerentemente con tale scopo, i super-interessi dell'art. 1284,
4° co., c.c. vanno ritenuti ricompresi nella generica domanda per interessi, trattandosi di un accessorio essenziale del credito pecuniario che consegue all'instaurarsi su di esso di una specifica controversia. Non possono trarsi argomenti in senso contrario dalla Cass., Sez.
Unite, 7.05.2024, n. 12.449, che è riferita al diverso caso della interpretazione del titolo esecutivo contenente la condanna agli interessi “legali” senza alcuna specificazione.
13 2.5 – Con il quarto ed ultimo motivo, l'appellante censura la liquidazione delle spese di lite, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente applicato lo scaglione € 52.000 - € 260.000, CP_ sommando le domande di restituzione dell'indebito per € 46.662 contro e di condanna CP_ di al pagamento della penale di € 6.000; non è infatti destinataria CP_4
della domanda per la penale e il valore di essa non può essere conteggiato ex art. 4 d.m.
55/2014. obietta che si deve far riferimento al valore dell'intero rapporto ex art. 12 c.p.c., CP_1
trattandosi di domanda di risoluzione per inadempimento.
Il motivo è fondato.
CP_ Propriamente, contro non è stata svolta la domanda di risoluzione del contratto e/o di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto, bensì solo la domanda di restituzione dell'indebito che consegue all'avvenuta caducazione del contratto in cui aveva titolo il credito CP_ (per acconto) già di poi ceduto a;
per le spese nei confronti di CP_4
CP_
si deve perciò fare riferimento alla sola domanda ex art. 2033 c.c., il cui valore è di €
46.662.
Le spese del primo grado di giudizio vanno, pertanto, rideterminate con riferimento allo scaglione € 26.000 – € 52.000.
§ 3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere accolto unicamente nella rideterminazione delle spese di primo grado, da liquidarsi sullo scaglione € 26.000 - € 52.000, considerando le sole due prime fasi del giudizio, poiché non vi è stata fase istruttoria e non è stata depositata conclusionale da parte attrice (tale punto della sentenza di primo grado non è stato oggetto di motivo di gravame).
Nel rideterminare le spese dell'intero procedimento, poiché la sentenza di primo grado viene riformata nel capo sulle spese, si deve tener conto della soccombenza di solo per CP_1 questo capo (riduzione delle spese, liquidate sui medi, da € 3.980 ad € 2.905), a fronte di CP_ una maggiore soccombenza di sul capo principale di condanna per € 46.662.
Le spese complessive dei due gradi di giudizio (per questo grado, va esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi) vanno, perciò, compensate ex art. 92, 2° co., c.p.c. nella
CP_ misura di 1/10, ponendo i restanti 9/10 a carico di , soccombente in grado maggiore.
P.Q.M.
14 La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e il fall. Parte_1 Controparte_1
avverso la sent. n. 3395/2022 emessa dal Tribunale di Torino in Controparte_2
data 28.07.2022, con atto di citazione notificato in data 27.09.2022:
a) in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina le spese del primo grado in complessivi € 2.905, oltre IVA, CPA, rimb. forfet, come per legge e oltre a c.u. come in atti, mantenendo le statuizioni per il resto;
b) liquida le spese di questo secondo grado di giudizio in € 6.946, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
g) condanna alla rifusione delle spese processuali del primo e del secondo CP_3
grado di giudizio in favore di liquidate come ai punti precedenti, nella misura CP_1
di 9/10, dichiarando compensate le spese per il restante 1/10.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7/03/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1253 / 2022 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. VESPOLI LUIGI ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA PONTE
DI TAPPIA, 82 80133 NAPOLI;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MUSUMECI TOTI Controparte_1 P.IVA_2
SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA ETTORE DE
SONNAZ, 14 10121 TORINO;
- parte appellata
e contro
1 contumace;
Controparte_2
- parte appellata
Oggetto: Appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “A. Nel merito: Accertare e dichiarare che la sentenza n. 3395/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata il 28/07/2022 all'esito del giudizio recante n. R.G.
24738/2019 dal Tribunale di Torino, I Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Maria
Luciana Dughetti, è ingiusta, erronea e/o illegittima per i motivi tutti di cui all'atto di citazione in appello, e quindi meritevole di integrale riforma e comunque nelle parti meglio indicate nel predetto atto di gravame;
B. Per l'effetto dell'accoglimento del punto che precede, revocare e/o riformare la sentenza
n. 3395/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata il 28/07/2022 all'esito del giudizio recante
n. R.G. 24738/2019 dal Tribunale di Torino, I Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa
Maria Luciana Dughetti, ed accogliere le conclusioni proposte dall'odierna appellante nel corso del giudizio di prime cure, come di seguito riportate:
“1. In via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Torino, in luogo del Tribunale di Nola ovvero del Tribunale di Roma ovvero, a tutto voler concedere, dei tribunali di Milano ovvero Salerno;
2. Nel merito, rigettare, per i motivi tutti di cui al presente atto, le domande spiegate dalla nei confronti della Controparte_1 [...]
in quanto assolutamente infondate, in fatto come in diritto;
3. In Controparte_3
ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge dovuti”.
C. Sempre per l'effetto dell'accoglimento di cui ai punti che precedono, accertare e dichiarare che il pagamento eseguito dalla in data Controparte_3
15.03.2023, per € 54.195,80, in virtù della revocata e/o riformata sentenza n. 3395/2022 del
Tribunale di Torino, pubblicata il 28/07/2022 all'esito del giudizio recante n. R.G. 24738/2019 dal Tribunale di Torino, I Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Luciana
Dughetti, è indebito, con conseguente condanna della in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., a corrispondere in favore dell'appellante il predetto importo di €
54.195,80, maggiorato di interessi, ex art. 1284, comma IV, c.c. (ovvero, in via gradata, nella diversa misura ritenuta di giustizia), dalla data del 15.03.2023 e sino al soddisfo;
il tutto oltre
2 all'imposta di registro.
D. Sempre per l'effetto dell'accoglimento di cui ai punti che precedono, accertare e dichiarare che il pagamento eseguito dalla in data Controparte_3
24.10.2023, per € 512,00, relativo alla imposta di registro della revocata e/o riformata sentenza n. 3395/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata il 28/07/2022 all'esito del giudizio recante n. R.G. 24738/2019 dal Tribunale di Torino, I Sezione Civile, in persona del Giudice
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti, è indebito ovvero da addebitare alla parte concretamente soccombente, con conseguente condanna della in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., a corrispondere in favore dell'appellante anche il predetto importo di € 512,00, maggiorato di interessi, ex art. 1284, comma IV, c.c. (ovvero, in via gradata, nella diversa misura ritenuta di giustizia), dalla data del 24.10.23 e sino al soddisfo.
E. Con vittoria delle spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adíta, CP_1
previe le declaratorie del caso;
respinta ogni contraria istanza, domanda, deduzione, eccezione, produzione;
in via preliminare, nel merito rilevata, per le ragioni addotte in comparsa di costituzione e risposta, la carenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione, dichiarare ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c. l'inammissibilità dell'appello proposto dalla avverso la sentenza n. CP_3
3395/2022 del 28 luglio 2022 del Tribunale di Torino;
in via principale, nel merito rigettare l'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 27 settembre CP_3
2022 perché infondato per i motivi in fatto e in diritto esposti in comparsa di costituzione e risposta e quindi confermare la sentenza n. 3395/2022 del 28 luglio 2022 del Tribunale di
Torino impugnata e comunque
- in via principale, accertare e dichiarare la già intervenuta risoluzione del contratto del 9 aprile 2018 concluso tra e per effetto della Controparte_1 Controparte_4
comunicazione 13 marzo 2019 inviata a stessa ai sensi del Controparte_4 combinato disposto di cui all'art. 1456 c.c. e della clausola risolutiva espressa contenuta nell'articolo 7 dell'Ordine, a causa del grave inadempimento di stessa, come meglio CP_4
specificato nella narrativa in fatto e in diritto che precede;
- in via subordinata: per l'ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta la già intervenuta risoluzione del contratto di stipulato in data 9 aprile 2018 tra e Controparte_1 [...]
[..
[...] accertare il grave inadempimento di al contratto e Controparte_5 Controparte_4
dichiararne la risoluzione per fatto e colpa esclusivi di Controparte_4
in ogni caso
- confermare la condanna di a restituire a la somma di Euro CP_3 Controparte_1
46.662,00 versata da quest'ultima a quale cessionaria del credito di CP_3 [...]
a titolo di acconto per le prestazioni dedotte nel contratto stipulato tra Controparte_4 quest'ultima e l'appellata, il tutto oltre interessi dalla data della domanda giudiziale o, in via subordinata, condannare a restituire a Controparte_6 CP_1 la somma di Euro 46.662,00 versata da quest'ultima a quale cessionaria
[...] CP_3
del credito di a titolo di acconto per le prestazioni dedotte nel Controparte_4 contratto stipulato tra quest'ultima e l'attrice, il tutto oltre interessi dalla data della domanda giudiziale;
- confermare la condanna di Fallimento a pagare a Controparte_6 CP_1
la somma di Euro 6.000,00, oltre interessi, a titolo di penale contrattuale ai sensi
[...] dall'articolo 7 del contratto stipulato in data 9 aprile 2018;
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso forfettario a liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre CPA ed IVA come per legge e condanna della controparte alla rifusione del contributo unificato di primo grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 - Nel settembre 2017, che gestisce l'aeroporto di Torino-Caselle, CP_1 pubblicava una gara di un appalto pubblico, con un valore a base d'asta di € 180.000, per la fornitura e l'installazione di due scale mobili presso il terminal passeggeri.
Il contratto veniva concluso, a seguito di aggiudicazione della gara il 12.02.2018, con
[...] in data 9.04.2018; detto contratto, per complessivi € 130.392,59 più IVA, Controparte_2 prevede la consegna e l'installazione delle due scale mobili entro 150 giorni dalla consegna dell'ordine (ossia del contratto: la scadenza era al 6.09.2018), una penale di € 300 per ogni giorni di ritardo nella ultimazione dei lavori, fino ad un massimo di dieci giorni e salvo l'ulteriore danno, decorsi i quali la committente poteva risolvere il contratto di diritto;
al ricevimento dell'ordine, avrebbe potuto fatturare un acconto del 30 %. CP_4
4 1.2 – In precedenza, e precisamente in data 28.09.2017, Controparte_3
aveva stipulato con un contratto di factoring pro
[...] Controparte_2
solvendo, per la cessione dei crediti, anche futuri, vantati dalla seconda verso i propri clienti.
1.3 – Il 7.05.2018 emetteva la fatt. n. 00024/04/2018 di € 38.248,20 CP_4 più IVA, per un totale di € 46.662,80, pari all'acconto del 30 % convenuto a inizio rapporto;
CP_ conformemente con quanto pattuito con , la in data 21.05.2018, CP_4
cedeva al factor il credito verso portato dalla predetta fattura e con CP_1 CP_1
comunicazione del 31.05.2018, accettava la cessione del credito.
1.4 – E' in atti una prima lettera di sollecito a datata 17.07.2018, con CP_4 cui stante l'inerzia dell'appaltatrice, le ricorda la scadenza dei lavori al 6.09 CP_1
successivo e chiede di conoscere il cronoprogramma (doc. 9 fasc. di primo grado). CP_1
Con successiva comunicazione del 7.09.2018, dopo scaduto il termine per l'ultimazione delle opere, stigmatizzava il comportamento dell'appaltatrice, richiamava la penale CP_1 per il ritardo e dichiarava di sospendere ex art. 1460 c.c. il versamento dell'acconto del 30
% sul prezzo;
la comunicazione veniva inviata per conoscenza anche alla cessionaria dei crediti IFIR (doc. 10).
A tale ultima missiva rispondeva in data 10.09 (doc. 11), chiedendo CP_4
una proroga di 60 giorni del termine di consegna e installazione delle scale mobili, adducendo non ben chiarite problematiche insorte dopo il sopralluogo;
il 26.09 trasmetteva il cronoprogramma dell'esecuzione dei lavori (doc. 12), con termini differiti conformemente alla richiesta di proroga del 10 precedente (nuova scadenza al 30.10.2018).
Con nota del 1.10.2018 (doc. 14), prendeva atto del nuovo cronoprogramma, CP_1 dichiarava di voler provvedere al versamento dell'acconto del 30 % sul prezzo – sospeso il
7.09 con eccezione di inadempimento – e ricordava a l'incontro CP_4
CP_ tecnico del 5.10 seguente;
il 5.10.2018 nel rispetto degli impegni, bonificava a CP_1
la fattura di acconto n. 00024/04/2018 del 7.05.2018.
1.5 – Perdurando l'inadempimento di nell'avvio dei lavori, – CP_4 CP_1 riferendo di aver accordato un'ulteriore dilazione del termine per l'installazione delle due scale mobili al 12.03 e al 20.04.2019, con tanto di proposta transattiva inviata il 26.01 - si è avvalsa alfine, con nota del 13.03.2019, della clausola risolutiva espressa prevista dal punto
7 del contratto: con nota 13.03.2019, ha comunicato a l'intervenuta CP_4
5 CP_ risoluzione e l'applicazione della penale di € 6.000 ed ha chiesto alla cessionaria la restituzione dell'acconto di € 46.662, portato dalla fatt. n. 00024/04/2018 del 7.05.2019 emessa a inizio rapporto, da qualificarsi alla stregua di indebito essendo cessato ex art. 1456 c.c. il titolo contrattuale sulla base del quale il pagamento era stato effettuato. CP_ Né né hanno, tuttavia, provveduto a pagamento di quanto richiesto. CP_4
1.6 – Conseguentemente, con citazione notificata in data 30.09.2019, adiva il CP_1
Tribunale di Torino domandando accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto concluso con (a) o, comunque, per ottenerne la risoluzione giudiziale CP_4
CP_ (a-bis), e la condanna di , cessionaria del credito che aveva ricevuto il pagamento, o, in via subordinata, di alla restituzione dell'acconto di € 46.662,00 (b); e CP_4 chiedendo, inoltre, la condanna di al pagamento di € 6.000 a titolo di CP_4
penale ed al risarcimento dei danni ulteriori (c).
Si è costituita la sola contestando la pretesa restitutoria di CP_3 CP_1
è viceversa rimasta contumace. CP_4
1.7 - Con sent. n. 797/2021 del 16.11.2021, il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento di Controparte_2
CP_ L'evento interruttivo è stato comunicato da solo in comparsa conclusionale, e dunque oltre i termini previsti dall'art. 300, ult. co., c.p.c. entro i quali far valere l'evento interruttivo
– identificata, nel rito successivo alla l. 353/90, l'udienza di precisazione delle conclusioni, da cui prende avvio la fase decisoria, con la vecchia udienza di discussione ancora menzionata nel testo della norma.
1.8 – Con sent. 3395/2022 del 28.07.2022, il Tribunale di Torino ha respinto l'eccezione di CP_ incompetenza territoriale, sollevata da , in favore dei Tribunali di Nola, di Roma, di
Milano o di Salerno (a); ha dichiarato l'avvenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto CP_ d'appalto tra e (b); ha condannato alla restituzione CP_1 CP_4 dell'anticipo di € 46.662, oltre interessi dalla domanda al saldo, interessi quantificati, a partire dalla domanda, in base al disposto dell'art. 1284, 4° co., c.c. (c), e
[...] al pagamento della penale contrattuale di € 6.000 (d), ponendo le spese a CP_4
carico delle due convenute.
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. CP_3
6 2.1.1 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la sola chiedendo, CP_3
altresì, la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata.
CP_ Con ordinanza in data 9.02.2023 la Corte ha respinto l'istanza di sospensiva;
ha perciò pagato con riserva di ripetizione, e nelle proprie conclusioni ha formulato specifica domanda restitutoria di quanto versato in adempimento della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, comprensiva della tassa di registro (per un totale di €
54.195,80) e con interessi al duplice tasso dell'art. 1284, 1° e 4° co., c.c.
2.1.2 – Nessun appello è stato proposto dalla curatela del fallimento CP_4 pure destinataria della notifica dell'impugnazione (trattasi di ipotesi di cause scindibili ai sensi dell'art. 332 c.p.c.); oggetto della cognizione di questo Giudice del gravame sono CP_ perciò i soli capi riguardanti la condanna di alla restituzione di € 46.662 a titolo di indebito e alle spese.
CP_ 2.1.3 – In questa fase d'appello, ha riproposto integralmente le conclusioni di primo grado, tra cui la eccezione di incompetenza territoriale in favore dei Tribunali di Nola, di
Roma, di Milano o di Salerno, respinta dal primo Giudice, ma non ha formulato alcuna specifica censura riguardo alla decisione di primo grado.
L'eccezione, in quanto non articolata con uno specifico motivo di gravame avente i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., va ritenuta inammissibile.
CP_ 2.2 – Con il primo motivo di impugnazione, denuncia l'erroneità ed illegittimità della sentenza del Tribunale di Torino, nella parte in cui ha accertato la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto tra e per inadempimento della CP_4 CP_1 prima, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art.1456 c.c.
Inizialmente, con comunicazione del 31.05.2018, aveva accettato la cessione del CP_1
credito; successivamente, il 7.09.2018, quando era già scaduto il termine di pagamento dell'acconto di € 46.662, e quindi quando essa società risultava morosa verso l'appaltatrice comunicava a quest'ultima di voler sospendere il pagamento della CP_4
fattura di acconto del 7.05.2018, stante un preteso inadempimento della ditta appaltatrice;
di seguito, rinunciava alla predetta eccezione di inadempimento ed implicitamente CP_1
a qualsivoglia clausola risolutiva espressa, provvedendo, il successivo 5.10.2018 al
CP_ pagamento, in favore di come cessionaria del credito, della citata fattura.
7 Non era condivisibile la motivazione del primo Giudice, che aveva qualificato come mera tolleranza non solo le proroghe concesse dalla a ma anche CP_1 CP_4
lo spontaneo adempimento della prestazione da parte della stessa poiché un tale CP_1
comportamento andava ritenuto una rinuncia implicita alla clausola risolutiva espressa.
Dalla giurisprudenza di legittimità si ricava il principio per cui quando “la parte interessata non si limiti ad un comportamento di mera tolleranza di fronte all'inadempimento, ma rinunci, sia pur implicitamente, alla possibilità di avvalersi di tale clausola, una successiva dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa in relazione a quello stesso inadempimento non ha più alcuna rilevanza, anche se contenuta nell'atto introduttivo del relativo giudizio”. L'aver effettuato il pagamento di quanto dovuto, piuttosto che avvalersi della clausola risolutiva espressa e/o della generale eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., rappresentava una volontà abdicativa del diritto potestativo alla risoluzione di diritto del contratto: la sentenza appellata era perciò errata nella parte in cui ha dichiarato risolto di diritto il contratto di appalto tra e sulla scorta della CP_1 CP_4 clausola risolutiva espressa – che invece avrebbe dovuto essere dichiarata non operativa ovvero inefficace, stante l'intervenuta rinuncia ad essa da parte della creditrice CP_1
2.2.1 – ha eccepito l'inammissibilità di tale motivo per difetto di interesse, dal CP_1
momento che, anche se non dovesse ritenersi operativa la clausola risolutiva espressa, permarrebbe la domanda di risoluzione per inadempimento, che viene in questa sede riproposta.
Nel merito, osserva l'appellata che la complessiva condotta da essa osservata nella vicenda, tollerando dapprima il ritardo di poi accordandole una CP_4
dilazione con la trasmissione del cronoprogramma ed una ulteriore dilazione, non equivaleva affatto ad rinuncia a valersi della clausola risolutiva espressa, ma rispondeva all'esigenza di conseguire comunque l'adempimento anche dopo decorso il termine originario, salvo poi azionare la clausola risolutiva a seguito dell'ennesimo ritardo ingiustificato di e si richiamava al riguardo la giurisprudenza di CP_4 legittimità citata dal primo Giudice, per cui la tolleranza della parte creditrice all'altrui inadempimento non determina una rinuncia tacita alla clausola risolutiva né vale ad espungerla dal regolamento negoziale.
Il pagamento della fattura di acconto era avvenuto dopo la ricezione del cronoprogramma che differiva al 30.10.2019 il termine per l'ultimazione dei lavori, avendo in allora CP_1 ancora interesse a conseguire l'adempimento del contratto.
8 2.2.2 – Il motivo è infondato.
E' costante la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass., 22.05.2022, n. 14.195) nel ritenere che “In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni”.
Nel caso in esame, ha dapprima accolto la richiesta di scadenzare nuovamente i CP_1 termini dell'appalto, prorogando la consegna di 60 giorni rispetto all'originario termine del
6.09.2018, poi ha tollerato il ritardo di anche rispetto al termine così CP_4 differito, confidando sulla futura esecuzione delle opere che l'appaltatrice, viceversa, non ha neppure incominciato, infine determinandosi ad attivare la clausola risolutiva espressa nel momento in cui il ritardo nell'adempimento era divenuto intollerabile: ma nell'accettare i ritardi parziali di non ha in alcun modo rinunciato, neppure in modo CP_4
tacito non potendosi attribuire univocamente un tale significato alla sua condotta, alla clausola contrattuale che le consentiva di risolvere unilateralmente il contratto, decorsi dieci giorni dall'inutile spirare del termine per la consegna delle opere. Non può, infatti, attribuirsi il significato inequivoco di una rinuncia implicita alla clausola risolutiva espressa al pagamento dell'acconto da parte di pur dopo avere opposto una prima eccezione CP_1 di inadempimento a seguito della scadenza dell'originario termine di ultimazione dei lavori del 6.09.2018: la disponibilità della committente di saldare l'acconto è comunque successiva all'accettazione della proroga di 60 giorni dei tempi di completamento delle opere, secondo il cronoprogramma trasmesso da il 26.09.2018 e, in ogni caso, tale versamento era CP_4 evidentemente finalizzato a fornire all'impresa la liquidità necessaria per dare avvio ai lavori, lasciando salva la possibilità, prevista nel testo del contratto, di sciogliere unilateralmente il rapporto ove l'inadempimento non fosse sanato malgrado la dilazione concessa. E neppure CP_ è corretto dire (pag. 9 conclusionale ) che l'eccezione di inadempimento opposta con lettera del 7.09.2018 era tardiva, giacchè essa è stata correttamente opposta dopo la scadenza, il giorno precedente, del primitivo termine finale per il completamento dell'installazione delle due scale mobili.
9 CP_ 2.3 – Con il secondo motivo, contesta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto opponibile alla cessionaria del credito la risoluzione del contratto sottostante tra la cedente e la debitrice ceduta, con violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1260 e ss. c.c. e della l. 52/1991; il primo Giudice, inoltre, non avrebbe motivato CP_ adeguatamente la sussistenza dell'obbligo restitutorio in capo ad .
La risoluzione del rapporto sottostante (sia pure imputabile all'inadempimento del cedente), non andando ad incidere sul momento genetico del contratto su cui si fonda il credito ceduto, ma solo sul momento funzionale dello stesso e, quindi, sulla esigibilità (come nel caso dell'eccezione di inadempimento) o sull'esistenza del credito (come nel caso della risoluzione, ex art. 1458 c.c.), sarebbe opponibile al cessionario solo se il fatto generatore si sia verificato prima dell'accettazione della cessione. Nella fattispecie, tuttavia, l'evento modificativo del debito oggetto di cessione (inadempimento da parte del cedente
[...]
) si era verificato il 30.10.2018 e, quindi, sicuramente dopo la cessione del CP_4
CP_ credito ad (comunicata alla debitrice ceduta in data 22-23.05.2018) e la sua accettazione (del 31.05.2018), da parte della stessa come debitrice ceduta. CP_1
CP_ La sentenza appellata, inoltre, non avrebbe pronunciato sulla difesa di , per cui doveva restare salvo il suo diritto acquistato come terzo di buona fede avente causa dalla parte inadempiente, anche in forza dell'art. 1458, ult. co., c.c.
2.3.1 – Oltre a contestarne nel merito la fondatezza, ha eccepito la tardività della CP_1 difesa riguardante l'intangibilità dei diritti acquistati da terzi a titolo oneroso in buona fede sulla base del contratto risolto: difesa che, rientrando tra le eccezioni sostanziali non rilevabili d'ufficio, non era stata tempestivamente introdotta in comparsa di risposta di primo grado, nel rispetto dell'art. 167 c.p.c.
2.3.2 – Il motivo è infondato, sotto il duplice profilo in cui è stato articolato.
Il debitore ceduto, anche seguito di factorizzazione, del credito è sempre abilitato ad opporre al cessionario l'eccezione di inadempimento relativa al rapporto contrattuale in cui aveva titolo il credito.
La giurisprudenza, sulla scorta della più attenta dottrina, ha infatti da tempo distinto tra le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità del negozio da cui deriva il credito ceduto o il suo esatto adempimento, che sono sempre opponibili dal debitore, e le eccezioni relative ai fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito ceduto, che sono invece opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore od
10 all'accettazione di lui, e non se si tratta di fatti successivi. Tale doppia distinzione trova la sua ragione nell'esigenza di evitare che il debitore ceduto, a seguito della cessione del credito, venga a trovarsi in una posizione di minor tutela rispetto a quella che avrebbe avuto nei confronti del soggetto cedente (così Cass., 28.02.2008, n. 5302, in motivazione).
Sul tema, vds. per tutte la Cass., 11.5.2007, n. 10.883, riferita ad una cessione realizzata attraverso un'operazione di factoring: “In tema di contratto atipico di "factoring", la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio
e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al
"factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario”. Conformi, Cass., 2.12.2016, n.
24.657 e Id., 7.04.2009, n. 8373.
L'opponibilità incondizionata dell'inadempimento del contratto sottostante l'operazione di cessione rende possibile anche la risoluzione, per inadempimento o in forza di clausola risolutiva espressa, del medesimo contratto, a prescindere dal fatto che il fatto generatore di tale diritto potestativo (ossia l'inadempimento del cedente) sia anteriore o successivo alla notifica della cessione od alla sua accettazione (così la Cass., 28.02.2008, n. 5302, riferita ad una operazione di factoring).
E la risoluzione opera, secondo le regole generali, con efficacia ex tunc, non vertendosi in ipotesi di contratti ad esecuzione periodica o continuata: la risoluzione sarà opponibile al factor-cessionario da parte del debitore ceduto, con conseguente venir meno del suo credito
(Cass., 1.08.2003 n. 11.719; Id., 17.01.2001, n. 575; Id., 25.03.1999, n. 2821).
pertanto, a fronte del reiterato inadempimento di , era abilitata CP_1 CP_4
a far valere, con effetti retroattivi, la clausola risolutiva espressa determinando la caducazione del contratto su cui si fondava il credito ceduto e a chiedere, di conseguenza,
CP_ a , cessionaria del credito della parte inadempiente e destinataria del pagamento, la restituzione di quanto pagato in base a detto titolo contrattuale, caducato retroattivamente
– somma che, proprio in conseguenza di ciò, è ripetibile come indebito a norma degli artt.
1458 e 2033 c.c.
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2.3.3 – Quanto al tema dell'intangibilità ex art. 1458 cpv. c.c. dei diritti acquistati da terzi, esso costituisce, propriamente, una mera difesa e non un'eccezione in senso proprio, poiché si traduce nella negazione in diritto degli effetti retroattivi del venir meno del contratto CP_ in cui aveva titolo il credito ceduto da a , e non in una allegazione CP_4
di fatti impeditivi, modificativi o estintivi i cui effetti sono rimessi alla disponibilità della parte;
pertanto, detto tema può essere introdotto anche in questo grado d'appello – contrariamente a quanto eccepito dalla difesa appellata.
Nondimeno, esso è infondato nel merito.
Il regime della irretroattività rispetto ai terzi della risoluzione per inadempimento (ossia della salvezza dei diritti acquistati dai terzi in conseguenza del contratto risolto) trova infatti una deroga nel caso in cui il diritto trasferito al terzo sia un credito e il debitore ceduto agisca per la risoluzione per inadempimento del cedente del contratto in cui ha titolo il credito oggetto di cessione.
Per motivare tale conclusione, si è richiamato in dottrina lo stesso principio per cui si ritiene sempre consentito al debitore ceduto di opporre le eccezioni attinenti alla fonte negoziale del credito, tra cui l'eccezione di inadempimento, a prescindere da che la inadempienza del cedente sia anteriore o successiva alla notifica della cessione od alla sua accettazione da parte del debitore: ossia l'esigenza di evitare che la posizione del debitore, che non partecipa alla cessione del credito né può impedirla, venga aggravata per effetto della cessione. Se la risoluzione del contratto dal quale è sorto il credito fosse inopponibile al cessionario del credito stesso, la posizione del debitore ceduto verrebbe ad essere evidentemente aggravata rispetto alla situazione anteriore alla cessione: il debitore sarebbe, infatti, tenuto ad adempiere al cessionario senza poter ottenere dal cedente la controprestazione, e perciò sarebbe sovvertita la corrispettività del contratto originario e il credito ceduto risulterebbe privato della sua causa.
Si è riconosciuto, perciò, come inapplicabile in ipotesi di cessione del credito nascente dal contratto risolto per inadempimento la disposizione dell'art. 1458, 2° co., c.c., ritenendo viceversa che la risoluzione del contratto sia, in tali casi, sempre opponibile dal debitore ceduto al cessionario e che essa estingua il diritto di credito di quest'ultimo (salve le ragioni del cessionario nei confronti del cedente, per la garanzia del nomen verum ex art. 1266
c.c.).
12 CP_ 2.4 – Con il terzo motivo, denuncia l'erroneità ed illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha applicato, in assenza di domanda, gli interessi di cui all'art. 1284,
4° co., c.c., incorrendo in un'extra petizione: non aveva chiesto tali interessi con CP_1 tasso maggiorato né vi ha mai fatto riferimento, limitandosi a chiedere gli interessi “legali”,
e in ogni caso la disciplina dell'art. 1284, 4° co. 4, c.c. non sarebbe applicabile alle obbligazioni non contrattuali (come nella specie: si tratta di una condictio indebiti), per via dell'impossibilità pratica di individuare, nelle casistiche alternative al contratto, il requisito della volontà delle parti di definire un determinato saggio d'interesse quale accessorio della prestazione dovuta e/o quale conseguenza dell'inadempimento.
Anche questo motivo è infondato.
Anzitutto, gli interessi al tasso maggiorato sono dovuti anche per le obbligazioni di fonte non contrattuale, quali sono, come nel caso di cui si discute, le obbligazioni nascenti da pagamento d'indebito. Si è osservato al riguardo (così la Cass., 3.01.2023, n. 61) che la clausola di salvezza iniziale contenuta nell'art. 1284, 4° co., c.c., che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura degli interessi dal momento della domanda (“Se le parti non ne hanno determinato la misura …”), vale soltanto ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della norma, e non invece a delimitarne il campo d'applicazione alle sole obbligazioni aventi fonte in un atto di autonomia privata, capace di dettare regole ad hoc sul saggio di interessi.
Neppure appare necessaria una specifica domanda per il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, 4° co., c.c., dovendo essi venire concessi, in presenza delle condizioni di legge,
e liquidati d'ufficio dal giudice, dietro semplice richiesta di pagamento degli interessi sul credito;
la previsione di interessi maggiorati “dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale”, introdotta dal d.l. 132/2014, ha una chiara funzione deflattiva ed acceleratoria del contenzioso pendente, rappresentando uno strumento di compulsione del debitore moroso a pagare rapidamente e a non sollevare contestazioni infondate – pena incorrere in una sorta di penale ex lege. Coerentemente con tale scopo, i super-interessi dell'art. 1284,
4° co., c.c. vanno ritenuti ricompresi nella generica domanda per interessi, trattandosi di un accessorio essenziale del credito pecuniario che consegue all'instaurarsi su di esso di una specifica controversia. Non possono trarsi argomenti in senso contrario dalla Cass., Sez.
Unite, 7.05.2024, n. 12.449, che è riferita al diverso caso della interpretazione del titolo esecutivo contenente la condanna agli interessi “legali” senza alcuna specificazione.
13 2.5 – Con il quarto ed ultimo motivo, l'appellante censura la liquidazione delle spese di lite, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente applicato lo scaglione € 52.000 - € 260.000, CP_ sommando le domande di restituzione dell'indebito per € 46.662 contro e di condanna CP_ di al pagamento della penale di € 6.000; non è infatti destinataria CP_4
della domanda per la penale e il valore di essa non può essere conteggiato ex art. 4 d.m.
55/2014. obietta che si deve far riferimento al valore dell'intero rapporto ex art. 12 c.p.c., CP_1
trattandosi di domanda di risoluzione per inadempimento.
Il motivo è fondato.
CP_ Propriamente, contro non è stata svolta la domanda di risoluzione del contratto e/o di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto, bensì solo la domanda di restituzione dell'indebito che consegue all'avvenuta caducazione del contratto in cui aveva titolo il credito CP_ (per acconto) già di poi ceduto a;
per le spese nei confronti di CP_4
CP_
si deve perciò fare riferimento alla sola domanda ex art. 2033 c.c., il cui valore è di €
46.662.
Le spese del primo grado di giudizio vanno, pertanto, rideterminate con riferimento allo scaglione € 26.000 – € 52.000.
§ 3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere accolto unicamente nella rideterminazione delle spese di primo grado, da liquidarsi sullo scaglione € 26.000 - € 52.000, considerando le sole due prime fasi del giudizio, poiché non vi è stata fase istruttoria e non è stata depositata conclusionale da parte attrice (tale punto della sentenza di primo grado non è stato oggetto di motivo di gravame).
Nel rideterminare le spese dell'intero procedimento, poiché la sentenza di primo grado viene riformata nel capo sulle spese, si deve tener conto della soccombenza di solo per CP_1 questo capo (riduzione delle spese, liquidate sui medi, da € 3.980 ad € 2.905), a fronte di CP_ una maggiore soccombenza di sul capo principale di condanna per € 46.662.
Le spese complessive dei due gradi di giudizio (per questo grado, va esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi) vanno, perciò, compensate ex art. 92, 2° co., c.p.c. nella
CP_ misura di 1/10, ponendo i restanti 9/10 a carico di , soccombente in grado maggiore.
P.Q.M.
14 La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e il fall. Parte_1 Controparte_1
avverso la sent. n. 3395/2022 emessa dal Tribunale di Torino in Controparte_2
data 28.07.2022, con atto di citazione notificato in data 27.09.2022:
a) in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina le spese del primo grado in complessivi € 2.905, oltre IVA, CPA, rimb. forfet, come per legge e oltre a c.u. come in atti, mantenendo le statuizioni per il resto;
b) liquida le spese di questo secondo grado di giudizio in € 6.946, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
g) condanna alla rifusione delle spese processuali del primo e del secondo CP_3
grado di giudizio in favore di liquidate come ai punti precedenti, nella misura CP_1
di 9/10, dichiarando compensate le spese per il restante 1/10.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7/03/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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