Cass. civ., sez. III, sentenza 26/10/1962, n. 3069
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Sentenza 26 ottobre 1962

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Per soddisfare l'Obbligo della motivazione il giudice non e tenuto a discutere ed analizzare particolarmente i singoli elementi di prova acquisiti al processo in relazione alle argomentazioni critiche delle parti,potendo invece procedere ad un apprezzamento globale e sintetico del materiale probatorio sottoposto al suo esame. Ma siffatta valutazione complessiva deve pure tenere conto di tutte le circostanze decisive risultanti dalle prove e porre in rilievo quanto e necessario per chiarire e sorreggere adeguatamente la ratio decidendi, si da rendere possibile il controllo del criterio logico in base al quale il giudice ha formato il proprio convincimento, al fine di rilevarne gli eventuali vizi. L'omesso o insufficiente esame di documenti e rilevante, in relazione ai motivi di ricorso considerati nello art 360 n 5 del codice di procedura civile, allorquando si tratta di documenti idonei a fornire la prova di un fatto decisivo e quindi tali da apparire, attraverso l'indagine di merito ed il conseguente giudizio presuntivo demandati alla Corte di Cassazione, Atti ad orientare il giudice verso una decisione diversa da quella adottata.*

A norma dell'art 1362, capoverso, del codice civile allorquando i termini del contratto, anche per quanto riflette l'identificazione dei soggetti, lasciano adito a dubbi, deve farsi ricorso al comportamento complessivo dei contraenti, dalla fase precontrattuale a quella successiva alla conclusione del contratto; in quanto tali elementi, estrinseci al documento contrattuale vero e proprio ed in genere alla volonta contrattuale comunque determinata, sono obbiettivamente idonei a chiarire la reale intenzione dei contraenti. ( Conf 2176/61).*

L'indagine sull'esito delle prove va condotta, non tenendo conto dei singoli elementi isolatamente apprezzati, ma considerando nel loro complesso tutte le circostanze acquisite al processo e idonee a chiarire il contrastante assunto delle parti circa il fatto decisivo oggetto della prova, per dedurne, attraverso il loro raffronto e coordinamento critico, gli elementi risolutivi ai fini del decidere; elementi che il giudice dovra chiarire per dare adeguata ragione del suo convincimento .*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/10/1962, n. 3069
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3069
    Data del deposito : 26 ottobre 1962

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