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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/05/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 789/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 789/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Porrati Carlo, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Di Benedetto Maurizio Controparte_1 C.F._2
Sazio Silvia (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sabatino Michele, C.F._3
appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 04.04.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
03.04.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Respinta ogni diversa istanza.
In totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Alessandria 26-30 Aprile 2024 n. 397.
pagina 1 di 11 Dichiararsi la responsabilità professionale dei convenuti e CP_2 CP_1 Controparte_3
e per l'effetto dichiararsi tenuti e condannarsi e , in via Controparte_4 Controparte_3
solidale, al risarcimento dei danni tutti a favore di nella somma complessiva Parte_1 che si propone di € 64.789,87 od in quella anche maggiore meglio vista, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dovuto al saldo.
Con il favore delle spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
Previa, all'occorrenza, a modifica anche dell'ordinanza del Giudice del 3/10/2022, assunzione pure degli seguenti ulteriori testi non ammessi indicati dall'attore nella propria memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. datata 14/1/2021 e depositata il 15/1/2021 [omissis]”.
Per l'appellato : Controparte_1
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, nel merito rigettare, perché infondato sia in fatto che in diritto, l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Alessandria n. 397 dei 26.30 aprile 2024, della quale si chiede l'integrale conferma.
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di difesa anche del presente grado di giudizio”.
Per l'appellato : CP_3
“Voglia la Corte di Appello di Torino
- rigettare in via preliminare le prove richieste dall'appellante;
- indi, rigettare l'appello principale in quanto infondato in fatto e diritto e prima ancora inammissibile, indi confermare la sentenza impugnata;
- in subordine, senza recesso, in accoglimento dell'appello incidentale tardivo subordinato proposto dalla difesa , riformare la sentenza impugnata Tribunale Alessandria, Giudice CP_3
Dott.ssa Margherita Pastorino, n.ro 397/2024 e le ordinanze del 27 maggio 2021, del 23 febbraio e dell'8 marzo 2023 e, quindi, ritenere e dichiarare in primis la tardività della seconda memoria istruttoria dell'attore e la conseguente nullità della prova orale svolta, indi, rigettare ancora l'appello principale;
- per gli ulteriori effetti, rigettare tutte le domande proposte dall'attore in atto di Pt_1
citazione di primo grado dinanzi al Tribunale di Alessandria in quanto infondate in fatto e diritto pagina 2 di 11 e sfornite di prove;
- sempre in accoglimento dell'appello incidentale subordinato, in eventuale riforma della sentenza impugnata, n.ro 397/2024 e, comunque, in accoglimento dei motivi dedotti dalla difesa in comparsa di costituzione di primo grado e reiterati successivamente, ritenere e dichiarare CP_3
insussistente qualsiasi profilo e/o addebito di responsabilità professionale in capo all'avvocato
, nonché il nesso di causalità con i danni asseritamente subiti dall'attore, indi, CP_3
rigettare ancora le domande dell'attore, non sussistendo peraltro alcun rapporto di causalità tra i lamentati danni ed il comportamento dei legali dinanzi al Tribunale di Gela;
- in via ancora subordinata, ridurle nei limiti di legge o di equità, escludendo i danni non provati, quelli che non sono conseguenza dell'attività dell'avvocato , quelli che potevano essere CP_3
successivamente evitati, quelli che non si sono prodotti nella sfera giuridica dell'attore.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio. evocava in giudizio gli Avv.ti e al fine di farne Parte_1 Controparte_1 CP_3
accertare la responsabilità professionale con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
A fondamento della propria pretesa deduceva che:
- aveva incaricato la di organizzare il suo matrimonio per il giorno 11.08.2007 Parte_2
convenendo che la società si sarebbe occupata di ogni aspetto organizzativo e logistico della cerimonia;
- il matrimonio non si era svolto come previsto a causa di due lunghe interruzioni di energia elettrica la prima durante l'intera cerimonia in chiesa e la seconda per circa un'ora e mezza durante il banchetto, svoltosi presso il Castello di Falconara in Butera (CL), di proprietà di
; Controparte_5
- tali interruzioni avevano rovinato completamente la festa;
- i coniugi avevano dato incarico all'Avv. di avviare una causa civile davanti al CP_1
Tribunale di Gela per ottenere la condanna della società alla restituzione di Parte_2
€ 20.000,00 pari al corrispettivo versato per l'evento nonché la condanna della medesima
[...]
e della proprietaria del castello ove era stato tenuto il rinfresco al risarcimento dei Parte_2
danni non patrimoniali quantificati in € 30.000,00;
pagina 3 di 11 - l'ordinanza istruttoria con cui era stata ammessa la prova dedotta dagli attori era stata revocata, con conseguente rigetto delle domande e condanna alle spese sia in primo grado che in appello, solamente perché l'Avv. , presente all'udienza del 10.06.2010 quale sostituto CP_3 processuale dell'Avv. , era stata colta nell'atto di istruire i tre testi attorei sulle Controparte_1
circostanze oggetto di capitolazione;
- in difetto della censurabile condotta tenuta dall'Avv. , la causa sarebbe stata CP_3
certamente vinta.
Chiedeva quindi la condanna dell'Avv. e dell'Avv. quale suo sostituto in forza CP_1 CP_3 dell'art. 1717 c.c., al risarcimento del danno quantificato in € 64.789,87 pari agli importi richiesti alla (€ 50.000,00), alle spese di soccombenza per il giudizio di primo grado Parte_2
(€ 9,134,09) e di secondo grado (€ 5.655,78).
Si costituivano con separati atti processuali l'Avv. e l'Avv. Controparte_1 CP_3
concludendo per il rigetto della domanda.
I convenuti in particolare deducevano che: era stata errata la decisione del Tribunale di Gela non assumere la prova orale inizialmente ammessa;
in sede di appello (proposto da parte del nuovo difensore nominato dai coniugi) non erano state rassegnate conclusioni istruttorie;
la causa sarebbe stata comunque certamente persa visto l'esito della prova orale espletata datanti al
Tribunale di Gela, atteso che i testi di parte convenuta avevano riferito in merito ad una sola interruzione di energia elettrica occorsa durante il ricevimento e durata solamente quindici-venti minuti;
il danno era comunque indimostrato nell'an e nel quantum.
II) Sulla sentenza di primo grado.
La causa veniva istruita tramite prova documentale e assunzione prova testimoniale e, con sentenza n. 397/2024 del 30/04/2024, il Tribunale di Alessandria rigettava le domande di parte attrice, con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti.
Il Tribunale confermava anzitutto l'ordinanza istruttoria del 3 ottobre 2022 con la quale aveva limitato la lista testi ai soli soggetti che già erano stati indicati come testimoni nel giudizio davanti al Tribunale di Gela, atteso che ai fini del c.d. giudizio controfattuale, occorreva valutare quale avrebbe potuto essere l'esito del giudizio presupposto in assenza della condotta ascritta ai legali.
pagina 4 di 11 Avuto riguardo all'esito della prova espletata davanti al Tribunale Alessandria, il giudice riteneva che, ove i medesimi testi fossero stati escussi dal Tribunale di Gela, con molta probabilità le allegazioni attoree in ordine all'interruzione della corrente durante il ricevimento (non durante la cerimonia) sarebbero state per lo più confermate.
Ciò peraltro non consentiva di affermare (in termini di probabilità) che la causa sarebbe stata vinta attese le dichiarazioni diametralmente opposte dei testi di parte convenuta sulla durata limitata del black out (circa quindici minuti) ed sul ritardo maturato durante il ricevimento per cause non ascrivibili a Parte_2
D'altro canto, nel presente giudizio di responsabilità professionale, l'attore:
- non aveva dedotto elementi per cui i testi attorei avrebbero dovuto stimarsi maggiormente attendibili dei testi di parte convenuta Parte_2
- non aveva indicato ulteriori elementi di prova a sostegno e riscontro della prospettata dinamica dei fatti, del danno e del nesso tra questo e il dedotto inadempimento di Parte_2
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur Parte_1 avendo accertato il comportamento inadempiente dell'Avv. , ha ritenuto indimostrato che il CP_3 giudizio presupposto si sarebbe concluso in favore dell'attore in caso di escussione dei testi attorei.
Rileva che le circostanze dedotte nel giudizio presupposto sono state confermate dai testi escussi nel presente giudizio, entrambi particolarmente qualificati ed indifferenti.
Ritiene che dalle dichiarazioni dei due testi risulti comprovato non solo il blackout durante il ricevimento ma anche durante la cerimonia religiosa.
Si duole che nel presente giudizio il Tribunale non abbia acconsentito l'escussione di ulteriori testi anche se non indicati come testi nel giudizio presupposto. Sostiene in particolare che nel presente giudizio non sarebbe stata possibile l'audizione dei tre testi “compromessi” a causa della condotta dell'Avv. e deduce di conseguenza che il non consentire l'audizione di nuovi CP_3
vanificherebbe il suo diritto di difesa.
Ritiene che il giudizio controfattuale si sarebbe comunque dovuto risolvere in suo favore, essendo evidente l'inattendibilità del teste di parte convenuta (in quanto CP_6
pagina 5 di 11 collaboratrice della e del teste (in quanto socia della medesima Parte_2 Tes_1
società).
Con il secondo motivo censura la parte della sentenza afferente alla condanna alle spese sostenendo che l'accertamento dell'inadempimento del professionista giustifichi la loro compensazione ex art. 92 c.p.c..
IV) Difese di parti appellate.
L'Avv. e l'Avv. si sono costituiti con distinti atti processuali, Controparte_1 CP_3
svolgendo difese in gran parte sovrapponibili.
Quanto al primo motivo, contestano innanzitutto che il Tribunale di Alessandria abbia ritenuto sussistente l'inadempimento professionale.
Ritengono corretta la motivazione della sentenza in ordine al c.d. giudizio controfattuale.
Sostengono che sia infondata e prima ancora inammissibile la deduzione (operata solamente in appello) delle ragioni sottese alla pretesa inattendibilità e/o incapacità a testimoniare dei testimoni di parte convenuta escussi innanzi al Tribunale di Gela.
Osservano che non è stato proposto gravame avverso la parte della sentenza con cui il Tribunale di Alessandria ha dato atto che non è stata offerta prova circa i danni o i disagi derivati dall'interruzione dell'energia elettrica.
Ripropongono infine le difese e le eccezioni già articolate nel giudizio di primo grado.
L'Avv. ha infine proposto appello incidentale tardivo subordinato. CP_3
Con il primo motivo ha censurato la sentenza e per essa le ordinanze in corso di causa con le quali il Tribunale ha ritenuto tempestivo il deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ad opera di parte attrice.
Con il secondo motivo, ove sia ritenuto implicito l'accertamento della responsabilità professionale, si duole dell'omessa motivazione da parte del Tribunale e ribadisce che nel caso di specie le proprie difese in ordine all'insussistenza dell'inadempimento.
Con il terzo e quarto motivo ha reiterato le difese già articolate in primo grado e rimaste assorbite.
pagina 6 di 11 V) Decisione della Corte.
1) Non è condivisibile il rilievo di parte appellante, proposto nell'ambito del primo motivo di appello, secondo il quale il Tribunale avrebbe implicitamente accertato l'inadempimento professionale.
Piuttosto la questione non è stata esaminata nel merito, avendo il Tribunale ritenuto dirimente l'impossibilità di formulare un positivo giudizio prognostico in ordine all'esito del procedimento presupposto.
In tal senso depone la stessa motivazione della sentenza impugnata ove il Tribunale ha ritenuto che “non sia stata raggiunta la prova che, in assenza del comportamento inadempiente che avrebbe posto in essere il legale Avv. […] il sig. avrebbe avuto serie e CP_3 Parte_1
apprezzabili probabilità di successo nella causa avente rg. n. 571 del 2008”.
L'uso del condizionale è di per sé eloquente e del tutto ragionevolmente il Tribunale si è pronunciato sulla questione ritenuta “più liquida”.
1.2) E' quindi logicamente prioritaria la disamina della sussistenza o meno dell'inadempimento professionale che ad avviso di questa Corte deve essere escluso.
1.3) Deve innanzitutto rilevarsi che nel giudizio presupposto il difensore di ha Parte_1
adeguatamente allegato i fatti costitutivi della pretesa, illustrando nell'an e nel quantum il danno conseguente all'inadempimento ascritto ai convenuti.
I capitoli di prova sono stati correttamente articolati su fatti specifici tanto che gli stessi sono stati integralmente ammessi dal Tribunale di Gela con ordinanza dep. 10.10.2009.
1.4) Nel presente giudizio di responsabilità professionale ha addebitato Parte_1 all'Avv. di avere “imboccato” i testimoni attorei, erudendoli sulle circostanze di cui ai CP_3
capitoli di prova, così compromettendone a priori ed in modo irreversibile la loro spontaneità e genuinità e quindi anche la loro attendibilità. non ha però né allegato né chiesto di dimostrare che l'Avv. aveva Parte_1 CP_3
effettivamente dato indicazioni o suggerimenti ai testimoni in ordine alle risposte da dare in sede di deposizione.
Una simile induzione o sollecitazione non emerge neanche dalla disamina dei verbali di udienza pagina 7 di 11 del procedimento svoltosi davanti al Tribunale di Gela.
Nel giudizio presupposto il difensore della ha dichiarato a verbale di avere visto Parte_2
l'Avv. con in mano la memoria istruttoria “intenta ad erudire i testi sulle circostanze CP_3 temporali di cui ai capitoli di prova”.
In quella stessa sede, inoltre, i c.d. testi “eruditi” erano stati sentiti sommariamente in ordine alle accuse mosse dalla controparte ed essi avevano negato di avere ricevuto pressioni indebite o suggerimenti da parte dell'Avv. . Essi avevano, piuttosto, dichiarato che l'Avv. aveva CP_3 CP_3
letto loro i capitoli di prova invitandoli a dire la verità: il teste aveva ricordato Testimone_2 che era stata fatta la lettura dei capitoli di prova in ordine all'interruzione dell'energia elettrica;
il teste aveva ricordato che l'Avv. si era messo “a leggere le sue carte”, Tes_3 CP_3
seppure ad alta voce, ma che egli non vi aveva fatto attenzione;
il teste aveva Tes_4 ricordato che l'Avv. aveva ricordato loro per sommi capi l'oggetto della causa e che CP_3 avrebbero dovuto essere sentiti sulla questione dell'interruzione dell'energia elettrica, per poi essere liberati in breve tempo.
In definitiva non vi è né specifica allegazione né offerta di prova che l'Avv. avesse CP_3
“indottrinato” i testi, suggerendo loro le risposte da dare in sede di deposizione testimoniale, essendo piuttosto dimostrato che essa si era limitata a leggere ai testimoni i capitoli di prova sui quali gli stessi avrebbero dovuto essere sentiti. E del resto, una simile tesi avrebbe poi coerentemente impedito la loro successiva escussione nel procedimento qui in esame.
1.5) Nemmeno parte attrice appellante indica quale sia la norma che vieta che un teste chiamato a deporre in un processo civile, prima della sua audizione, sia informato circa i fatti sui quali dovrà rendere la sua deposizione.
Le disposizioni normative vietano piuttosto la c.d. subornazione del teste (art. 377 c.p.) ovverosia ogni azione diretta a indurre il teste a riferire il falso o a essere reticente.
Il Codice Deontologico Forense impone all'avvocato di evitare di trattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. In altri termini, dal punto di vista deontologico, è vietato tentare di condizionare in qualunque modo i testi, non anche soltanto informare i testi circa i fatti su quali saranno chiamati a deporre.
pagina 8 di 11 Da ultimo si rileva che alcune pronunce di merito (Tribunale Modena 15 Dicembre 2015, Il
Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14755 - pubb. 15/04/2016) hanno financo escluso che nell'intimazione a testimoniare ex art. 250 c.p.c. sia vietato indicare il contenuto dei capitoli di prova.
1.6) In ogni caso, quand'anche si ritenesse che la preventiva lettura dei capitoli di prova possa compromettere la genuinità della successiva deposizione testimoniale (come ha ritenuto il
Tribunale di Gela), si osserva che l'art. 252 c.p.c. dispone che prima dell'audizione dei testi le parti possono fare osservazioni sulla loro attendibilità. La norma non prevede invece che il testimone “presumibilmente” non genuino non debba o non possa essere sentito, non venendo in rilievo alcuna causa di incapacità o divieto di testimoniare ex artt. 246, 247 c.p.c., quanto piuttosto l'onere da parte del giudice di ricordare con maggiore decisione gli obblighi di verità e completezza e le possibili conseguenze di una falsa testimonianza.
La stessa giurisprudenza (cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7146 del
15/04/2004, non massimata) è costante nell'affermare che:
- “nel nostro ordinamento processuale civile la valutazione preventiva dell'attendibilità del teste è riservata al legislatore (come emerge dagli art. 246 e 247 del codice di rito) ed è quindi inibita al giudice, che può valutare, secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 del codice di rito), solo l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone, una volta che la sua deposizione sia stata resa”;
- “deve inoltre escludersi che detto apprezzamento possa rientrare nel giudizio di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova, di cui al comma 1 dell'art. 184 del codice di rito, poiché
l'ammissibilità attiene al rispetto delle norme che stabiliscono modalità e limiti di deduzione del singolo mezzo di prova, e nessuna norma vieta di assumere un teste solo perché ritenuto inidoneo a rendere una rappresentazione precisa delle circostanze oggetto di prova”.
1.7) Ne consegue che non sussiste alcun inadempimento professionale, essendo piuttosto censurabile la decisione assunta nel giudizio presupposto di non procedere all'audizione dei testi attorei, avendo oltre tutto l'avv. prontamente richiesto la revoca dell'ordinanza con la CP_1 quale il giudice ha ritenuto di non dare corso all'escussione dei testi attorei inizialmente ammessi pagina 9 di 11 e ribadito le proprie istanze istruttorie anche in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, non essendo addebitabili all'avv. (cui medio tempore era stato revocato il mandato CP_1
difensivo) le strategie processuali successivamente percorse in sede di impugnazione della sentenza del Tribunale di Gela.
2) E' infondato il secondo motivo di appello in punto spese di lite.
Tralasciando la considerazione che in caso di azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale il rigetto della domanda risarcitoria giustifica di per sé la condanna alle spese, nel caso di specie, per quanto appena illustrato, non sussiste neanche l'inadempimento ascritto,
Ne consegue la correttezza della decisione del Tribunale in ordine all'addebito delle spese di lite.
3) E' infine assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dall'Avv. . CP_3
4) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di anche Parte_1
le spese del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate.
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato € 64.789,87, compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna a rimborsare a ed a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 CP_3
del presente grado di giudizio, che si liquidano in favore di ciascuno in € 9.991,00 per compensi,
pagina 10 di 11 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 789/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Porrati Carlo, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Di Benedetto Maurizio Controparte_1 C.F._2
Sazio Silvia (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sabatino Michele, C.F._3
appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 04.04.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
03.04.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Respinta ogni diversa istanza.
In totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Alessandria 26-30 Aprile 2024 n. 397.
pagina 1 di 11 Dichiararsi la responsabilità professionale dei convenuti e CP_2 CP_1 Controparte_3
e per l'effetto dichiararsi tenuti e condannarsi e , in via Controparte_4 Controparte_3
solidale, al risarcimento dei danni tutti a favore di nella somma complessiva Parte_1 che si propone di € 64.789,87 od in quella anche maggiore meglio vista, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dovuto al saldo.
Con il favore delle spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
Previa, all'occorrenza, a modifica anche dell'ordinanza del Giudice del 3/10/2022, assunzione pure degli seguenti ulteriori testi non ammessi indicati dall'attore nella propria memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. datata 14/1/2021 e depositata il 15/1/2021 [omissis]”.
Per l'appellato : Controparte_1
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, nel merito rigettare, perché infondato sia in fatto che in diritto, l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Alessandria n. 397 dei 26.30 aprile 2024, della quale si chiede l'integrale conferma.
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di difesa anche del presente grado di giudizio”.
Per l'appellato : CP_3
“Voglia la Corte di Appello di Torino
- rigettare in via preliminare le prove richieste dall'appellante;
- indi, rigettare l'appello principale in quanto infondato in fatto e diritto e prima ancora inammissibile, indi confermare la sentenza impugnata;
- in subordine, senza recesso, in accoglimento dell'appello incidentale tardivo subordinato proposto dalla difesa , riformare la sentenza impugnata Tribunale Alessandria, Giudice CP_3
Dott.ssa Margherita Pastorino, n.ro 397/2024 e le ordinanze del 27 maggio 2021, del 23 febbraio e dell'8 marzo 2023 e, quindi, ritenere e dichiarare in primis la tardività della seconda memoria istruttoria dell'attore e la conseguente nullità della prova orale svolta, indi, rigettare ancora l'appello principale;
- per gli ulteriori effetti, rigettare tutte le domande proposte dall'attore in atto di Pt_1
citazione di primo grado dinanzi al Tribunale di Alessandria in quanto infondate in fatto e diritto pagina 2 di 11 e sfornite di prove;
- sempre in accoglimento dell'appello incidentale subordinato, in eventuale riforma della sentenza impugnata, n.ro 397/2024 e, comunque, in accoglimento dei motivi dedotti dalla difesa in comparsa di costituzione di primo grado e reiterati successivamente, ritenere e dichiarare CP_3
insussistente qualsiasi profilo e/o addebito di responsabilità professionale in capo all'avvocato
, nonché il nesso di causalità con i danni asseritamente subiti dall'attore, indi, CP_3
rigettare ancora le domande dell'attore, non sussistendo peraltro alcun rapporto di causalità tra i lamentati danni ed il comportamento dei legali dinanzi al Tribunale di Gela;
- in via ancora subordinata, ridurle nei limiti di legge o di equità, escludendo i danni non provati, quelli che non sono conseguenza dell'attività dell'avvocato , quelli che potevano essere CP_3
successivamente evitati, quelli che non si sono prodotti nella sfera giuridica dell'attore.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio. evocava in giudizio gli Avv.ti e al fine di farne Parte_1 Controparte_1 CP_3
accertare la responsabilità professionale con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
A fondamento della propria pretesa deduceva che:
- aveva incaricato la di organizzare il suo matrimonio per il giorno 11.08.2007 Parte_2
convenendo che la società si sarebbe occupata di ogni aspetto organizzativo e logistico della cerimonia;
- il matrimonio non si era svolto come previsto a causa di due lunghe interruzioni di energia elettrica la prima durante l'intera cerimonia in chiesa e la seconda per circa un'ora e mezza durante il banchetto, svoltosi presso il Castello di Falconara in Butera (CL), di proprietà di
; Controparte_5
- tali interruzioni avevano rovinato completamente la festa;
- i coniugi avevano dato incarico all'Avv. di avviare una causa civile davanti al CP_1
Tribunale di Gela per ottenere la condanna della società alla restituzione di Parte_2
€ 20.000,00 pari al corrispettivo versato per l'evento nonché la condanna della medesima
[...]
e della proprietaria del castello ove era stato tenuto il rinfresco al risarcimento dei Parte_2
danni non patrimoniali quantificati in € 30.000,00;
pagina 3 di 11 - l'ordinanza istruttoria con cui era stata ammessa la prova dedotta dagli attori era stata revocata, con conseguente rigetto delle domande e condanna alle spese sia in primo grado che in appello, solamente perché l'Avv. , presente all'udienza del 10.06.2010 quale sostituto CP_3 processuale dell'Avv. , era stata colta nell'atto di istruire i tre testi attorei sulle Controparte_1
circostanze oggetto di capitolazione;
- in difetto della censurabile condotta tenuta dall'Avv. , la causa sarebbe stata CP_3
certamente vinta.
Chiedeva quindi la condanna dell'Avv. e dell'Avv. quale suo sostituto in forza CP_1 CP_3 dell'art. 1717 c.c., al risarcimento del danno quantificato in € 64.789,87 pari agli importi richiesti alla (€ 50.000,00), alle spese di soccombenza per il giudizio di primo grado Parte_2
(€ 9,134,09) e di secondo grado (€ 5.655,78).
Si costituivano con separati atti processuali l'Avv. e l'Avv. Controparte_1 CP_3
concludendo per il rigetto della domanda.
I convenuti in particolare deducevano che: era stata errata la decisione del Tribunale di Gela non assumere la prova orale inizialmente ammessa;
in sede di appello (proposto da parte del nuovo difensore nominato dai coniugi) non erano state rassegnate conclusioni istruttorie;
la causa sarebbe stata comunque certamente persa visto l'esito della prova orale espletata datanti al
Tribunale di Gela, atteso che i testi di parte convenuta avevano riferito in merito ad una sola interruzione di energia elettrica occorsa durante il ricevimento e durata solamente quindici-venti minuti;
il danno era comunque indimostrato nell'an e nel quantum.
II) Sulla sentenza di primo grado.
La causa veniva istruita tramite prova documentale e assunzione prova testimoniale e, con sentenza n. 397/2024 del 30/04/2024, il Tribunale di Alessandria rigettava le domande di parte attrice, con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti.
Il Tribunale confermava anzitutto l'ordinanza istruttoria del 3 ottobre 2022 con la quale aveva limitato la lista testi ai soli soggetti che già erano stati indicati come testimoni nel giudizio davanti al Tribunale di Gela, atteso che ai fini del c.d. giudizio controfattuale, occorreva valutare quale avrebbe potuto essere l'esito del giudizio presupposto in assenza della condotta ascritta ai legali.
pagina 4 di 11 Avuto riguardo all'esito della prova espletata davanti al Tribunale Alessandria, il giudice riteneva che, ove i medesimi testi fossero stati escussi dal Tribunale di Gela, con molta probabilità le allegazioni attoree in ordine all'interruzione della corrente durante il ricevimento (non durante la cerimonia) sarebbero state per lo più confermate.
Ciò peraltro non consentiva di affermare (in termini di probabilità) che la causa sarebbe stata vinta attese le dichiarazioni diametralmente opposte dei testi di parte convenuta sulla durata limitata del black out (circa quindici minuti) ed sul ritardo maturato durante il ricevimento per cause non ascrivibili a Parte_2
D'altro canto, nel presente giudizio di responsabilità professionale, l'attore:
- non aveva dedotto elementi per cui i testi attorei avrebbero dovuto stimarsi maggiormente attendibili dei testi di parte convenuta Parte_2
- non aveva indicato ulteriori elementi di prova a sostegno e riscontro della prospettata dinamica dei fatti, del danno e del nesso tra questo e il dedotto inadempimento di Parte_2
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur Parte_1 avendo accertato il comportamento inadempiente dell'Avv. , ha ritenuto indimostrato che il CP_3 giudizio presupposto si sarebbe concluso in favore dell'attore in caso di escussione dei testi attorei.
Rileva che le circostanze dedotte nel giudizio presupposto sono state confermate dai testi escussi nel presente giudizio, entrambi particolarmente qualificati ed indifferenti.
Ritiene che dalle dichiarazioni dei due testi risulti comprovato non solo il blackout durante il ricevimento ma anche durante la cerimonia religiosa.
Si duole che nel presente giudizio il Tribunale non abbia acconsentito l'escussione di ulteriori testi anche se non indicati come testi nel giudizio presupposto. Sostiene in particolare che nel presente giudizio non sarebbe stata possibile l'audizione dei tre testi “compromessi” a causa della condotta dell'Avv. e deduce di conseguenza che il non consentire l'audizione di nuovi CP_3
vanificherebbe il suo diritto di difesa.
Ritiene che il giudizio controfattuale si sarebbe comunque dovuto risolvere in suo favore, essendo evidente l'inattendibilità del teste di parte convenuta (in quanto CP_6
pagina 5 di 11 collaboratrice della e del teste (in quanto socia della medesima Parte_2 Tes_1
società).
Con il secondo motivo censura la parte della sentenza afferente alla condanna alle spese sostenendo che l'accertamento dell'inadempimento del professionista giustifichi la loro compensazione ex art. 92 c.p.c..
IV) Difese di parti appellate.
L'Avv. e l'Avv. si sono costituiti con distinti atti processuali, Controparte_1 CP_3
svolgendo difese in gran parte sovrapponibili.
Quanto al primo motivo, contestano innanzitutto che il Tribunale di Alessandria abbia ritenuto sussistente l'inadempimento professionale.
Ritengono corretta la motivazione della sentenza in ordine al c.d. giudizio controfattuale.
Sostengono che sia infondata e prima ancora inammissibile la deduzione (operata solamente in appello) delle ragioni sottese alla pretesa inattendibilità e/o incapacità a testimoniare dei testimoni di parte convenuta escussi innanzi al Tribunale di Gela.
Osservano che non è stato proposto gravame avverso la parte della sentenza con cui il Tribunale di Alessandria ha dato atto che non è stata offerta prova circa i danni o i disagi derivati dall'interruzione dell'energia elettrica.
Ripropongono infine le difese e le eccezioni già articolate nel giudizio di primo grado.
L'Avv. ha infine proposto appello incidentale tardivo subordinato. CP_3
Con il primo motivo ha censurato la sentenza e per essa le ordinanze in corso di causa con le quali il Tribunale ha ritenuto tempestivo il deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ad opera di parte attrice.
Con il secondo motivo, ove sia ritenuto implicito l'accertamento della responsabilità professionale, si duole dell'omessa motivazione da parte del Tribunale e ribadisce che nel caso di specie le proprie difese in ordine all'insussistenza dell'inadempimento.
Con il terzo e quarto motivo ha reiterato le difese già articolate in primo grado e rimaste assorbite.
pagina 6 di 11 V) Decisione della Corte.
1) Non è condivisibile il rilievo di parte appellante, proposto nell'ambito del primo motivo di appello, secondo il quale il Tribunale avrebbe implicitamente accertato l'inadempimento professionale.
Piuttosto la questione non è stata esaminata nel merito, avendo il Tribunale ritenuto dirimente l'impossibilità di formulare un positivo giudizio prognostico in ordine all'esito del procedimento presupposto.
In tal senso depone la stessa motivazione della sentenza impugnata ove il Tribunale ha ritenuto che “non sia stata raggiunta la prova che, in assenza del comportamento inadempiente che avrebbe posto in essere il legale Avv. […] il sig. avrebbe avuto serie e CP_3 Parte_1
apprezzabili probabilità di successo nella causa avente rg. n. 571 del 2008”.
L'uso del condizionale è di per sé eloquente e del tutto ragionevolmente il Tribunale si è pronunciato sulla questione ritenuta “più liquida”.
1.2) E' quindi logicamente prioritaria la disamina della sussistenza o meno dell'inadempimento professionale che ad avviso di questa Corte deve essere escluso.
1.3) Deve innanzitutto rilevarsi che nel giudizio presupposto il difensore di ha Parte_1
adeguatamente allegato i fatti costitutivi della pretesa, illustrando nell'an e nel quantum il danno conseguente all'inadempimento ascritto ai convenuti.
I capitoli di prova sono stati correttamente articolati su fatti specifici tanto che gli stessi sono stati integralmente ammessi dal Tribunale di Gela con ordinanza dep. 10.10.2009.
1.4) Nel presente giudizio di responsabilità professionale ha addebitato Parte_1 all'Avv. di avere “imboccato” i testimoni attorei, erudendoli sulle circostanze di cui ai CP_3
capitoli di prova, così compromettendone a priori ed in modo irreversibile la loro spontaneità e genuinità e quindi anche la loro attendibilità. non ha però né allegato né chiesto di dimostrare che l'Avv. aveva Parte_1 CP_3
effettivamente dato indicazioni o suggerimenti ai testimoni in ordine alle risposte da dare in sede di deposizione.
Una simile induzione o sollecitazione non emerge neanche dalla disamina dei verbali di udienza pagina 7 di 11 del procedimento svoltosi davanti al Tribunale di Gela.
Nel giudizio presupposto il difensore della ha dichiarato a verbale di avere visto Parte_2
l'Avv. con in mano la memoria istruttoria “intenta ad erudire i testi sulle circostanze CP_3 temporali di cui ai capitoli di prova”.
In quella stessa sede, inoltre, i c.d. testi “eruditi” erano stati sentiti sommariamente in ordine alle accuse mosse dalla controparte ed essi avevano negato di avere ricevuto pressioni indebite o suggerimenti da parte dell'Avv. . Essi avevano, piuttosto, dichiarato che l'Avv. aveva CP_3 CP_3
letto loro i capitoli di prova invitandoli a dire la verità: il teste aveva ricordato Testimone_2 che era stata fatta la lettura dei capitoli di prova in ordine all'interruzione dell'energia elettrica;
il teste aveva ricordato che l'Avv. si era messo “a leggere le sue carte”, Tes_3 CP_3
seppure ad alta voce, ma che egli non vi aveva fatto attenzione;
il teste aveva Tes_4 ricordato che l'Avv. aveva ricordato loro per sommi capi l'oggetto della causa e che CP_3 avrebbero dovuto essere sentiti sulla questione dell'interruzione dell'energia elettrica, per poi essere liberati in breve tempo.
In definitiva non vi è né specifica allegazione né offerta di prova che l'Avv. avesse CP_3
“indottrinato” i testi, suggerendo loro le risposte da dare in sede di deposizione testimoniale, essendo piuttosto dimostrato che essa si era limitata a leggere ai testimoni i capitoli di prova sui quali gli stessi avrebbero dovuto essere sentiti. E del resto, una simile tesi avrebbe poi coerentemente impedito la loro successiva escussione nel procedimento qui in esame.
1.5) Nemmeno parte attrice appellante indica quale sia la norma che vieta che un teste chiamato a deporre in un processo civile, prima della sua audizione, sia informato circa i fatti sui quali dovrà rendere la sua deposizione.
Le disposizioni normative vietano piuttosto la c.d. subornazione del teste (art. 377 c.p.) ovverosia ogni azione diretta a indurre il teste a riferire il falso o a essere reticente.
Il Codice Deontologico Forense impone all'avvocato di evitare di trattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. In altri termini, dal punto di vista deontologico, è vietato tentare di condizionare in qualunque modo i testi, non anche soltanto informare i testi circa i fatti su quali saranno chiamati a deporre.
pagina 8 di 11 Da ultimo si rileva che alcune pronunce di merito (Tribunale Modena 15 Dicembre 2015, Il
Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14755 - pubb. 15/04/2016) hanno financo escluso che nell'intimazione a testimoniare ex art. 250 c.p.c. sia vietato indicare il contenuto dei capitoli di prova.
1.6) In ogni caso, quand'anche si ritenesse che la preventiva lettura dei capitoli di prova possa compromettere la genuinità della successiva deposizione testimoniale (come ha ritenuto il
Tribunale di Gela), si osserva che l'art. 252 c.p.c. dispone che prima dell'audizione dei testi le parti possono fare osservazioni sulla loro attendibilità. La norma non prevede invece che il testimone “presumibilmente” non genuino non debba o non possa essere sentito, non venendo in rilievo alcuna causa di incapacità o divieto di testimoniare ex artt. 246, 247 c.p.c., quanto piuttosto l'onere da parte del giudice di ricordare con maggiore decisione gli obblighi di verità e completezza e le possibili conseguenze di una falsa testimonianza.
La stessa giurisprudenza (cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7146 del
15/04/2004, non massimata) è costante nell'affermare che:
- “nel nostro ordinamento processuale civile la valutazione preventiva dell'attendibilità del teste è riservata al legislatore (come emerge dagli art. 246 e 247 del codice di rito) ed è quindi inibita al giudice, che può valutare, secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 del codice di rito), solo l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone, una volta che la sua deposizione sia stata resa”;
- “deve inoltre escludersi che detto apprezzamento possa rientrare nel giudizio di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova, di cui al comma 1 dell'art. 184 del codice di rito, poiché
l'ammissibilità attiene al rispetto delle norme che stabiliscono modalità e limiti di deduzione del singolo mezzo di prova, e nessuna norma vieta di assumere un teste solo perché ritenuto inidoneo a rendere una rappresentazione precisa delle circostanze oggetto di prova”.
1.7) Ne consegue che non sussiste alcun inadempimento professionale, essendo piuttosto censurabile la decisione assunta nel giudizio presupposto di non procedere all'audizione dei testi attorei, avendo oltre tutto l'avv. prontamente richiesto la revoca dell'ordinanza con la CP_1 quale il giudice ha ritenuto di non dare corso all'escussione dei testi attorei inizialmente ammessi pagina 9 di 11 e ribadito le proprie istanze istruttorie anche in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, non essendo addebitabili all'avv. (cui medio tempore era stato revocato il mandato CP_1
difensivo) le strategie processuali successivamente percorse in sede di impugnazione della sentenza del Tribunale di Gela.
2) E' infondato il secondo motivo di appello in punto spese di lite.
Tralasciando la considerazione che in caso di azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale il rigetto della domanda risarcitoria giustifica di per sé la condanna alle spese, nel caso di specie, per quanto appena illustrato, non sussiste neanche l'inadempimento ascritto,
Ne consegue la correttezza della decisione del Tribunale in ordine all'addebito delle spese di lite.
3) E' infine assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dall'Avv. . CP_3
4) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di anche Parte_1
le spese del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate.
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato € 64.789,87, compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna a rimborsare a ed a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 CP_3
del presente grado di giudizio, che si liquidano in favore di ciascuno in € 9.991,00 per compensi,
pagina 10 di 11 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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