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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/12/2025, n. 6188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6188 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021/11440
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11440/2021 R.G., promossa da:
P.I. ), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in CATANIA, VIALE LIBERTA' N. 147, rappresentato e difeso dall' Avv. MATTEO MARINO, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(P.I. , in persona dell'Amministratore e legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in PALERMO, VIA GEN. STREVA N. 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. CARLO LANDOLINA, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2025, le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha convenuto in giudizio la Controparte_1 [...]
onde sentirne accertare la responsabilità extra-contrattuale per i danni cagionati Controparte_3
dai ripetuti episodi di interruzione dell'energia elettrica, nonché la condanna al risarcimento del correlato danno emergente (pari al costo delle materie prime scartate per effetto delle interruzioni di corrente ed il tempo di fermo dei macchinari), quantificato in €.329.589,85. Il tutto oltre condanna alle spese del giudizio.
Si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha integralmente contestato la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa a mezzo di CTU, con mandato al consulente d'ufficio di verificare la regolarità
degli impianti dell'attrice, la tipologia dei danni, la loro correlazione eziologica con le interruzioni di corrente e la loro quantificazione, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2025, in esito alla quale è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, la fattispecie oggetto dell'odierno contendere va giuridicamente inquadrata nell'alveo della responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.
Invero, secondo granitico insegnamento della Corte di legittimità “in materia di responsabilità
per esercizio di attività pericolose, considerato che tutte le attività umane contengono in sé un grado
più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, occorre sempre distinguere tra
pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività in quanto tale: la prima riguarda un'attività
normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o
negligente dell'operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
la seconda concerne un'attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l'alta percentuale
di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall'art. 2050 c.c.” (Cass. Civ.
27/03/2019, n. 8449; in senso conforme, tra tante, anche Cass. Civ. 30/08/2019 n. 21864, secondo cui
“La nozione di attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., riguarda tutte quelle
attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una
rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il
requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche
un'attività per natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata
o dei mezzi impiegati per espletarla. L'indagine sul carattere pericoloso dell'attività, di ordine
fattuale, deve essere svolta seguendo il criterio della "prognosi postuma", tenendo conto delle
circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività (…)”). Nel caso di specie, non appare dubbio che l'attività di distribuzione dell'energia elettrica vada ricompresa in tale ultima seconda categoria, ossia in quella delle attività potenzialmente pericolose in ragione dei mezzi utilizzati, con conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 2050 c.c. E ciò è tanto più vero se si considera che, per costante insegnamento giurisprudenziale, le attività da considerarsi “pericolose” ai sensi dell'art. 2050 c.c. sono non solo quelle tipiche previste come tali dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati per il loro svolgimento, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno (in tal senso, tra tante, Cass. Civ. 19/07/2018, n.19180), tra cui la stessa giurisprudenza annovera pacificamente quella di produzione e distribuzione di energia elettrica, che secondo insegnamento della Corte nomofilattica “(…) costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone
sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che
si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione (…)” (Cass. Civ.
12/12/2019 n. 32498).
Dal corretto inquadramento giuridico della fattispecie oggetto del contendere in termini di responsabilità ex art. 2050 c.c. scaturiscono importanti conseguente sul piano della ripartizione dell'onere della prova. In particolare, ai sensi della citata disposizione codicistica, è a carico del danneggiato l'onere della prova del danno (sotto il duplice profilo dell'an e del quantum debeatur) e della sussistenza del nesso eziologico tra lo stesso e l'attività pericolosa, mentre è a carico del danneggiante la prova dell'adozione di tutte le misure di cautela imposte dall'esercizio dell'attività pericolosa (in tal senso,
tra tante, Cass. Civ. 10/06/2025 n. 15465).
Nel caso di specie, parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova ai sensi dell'art. 2697
c.c., non avendo allegato (né, men che meno, dimostrato) la sussistenza del paventato danno.
In particolare, premesso che la ha lamentato un duplice danno economico, da Controparte_1
fermo dei macchinari e da scarto di materiale inutilizzabile, tuttavia non ha fornito gli elementi necessari né per l'accertamento né per la quantificazione del preteso nocumento subito, circostanze
– peraltro – specificatamente contestate dalla convenuta.
Ed infatti, quanto al primo (danno da fermo dei macchinari), l'attrice non ha dimostrato quali macchinari fossero in funzione e/o che tutti fossero in funzione al momento dell'episodio di interruzione dell'energia elettrica e/o abbassamento di tensione;
quanto al secondo (danno da inutilizzabilità del materiale in lavorazione al momento del fermo del macchinario), l'attrice non ha dimostrato il quantitativo di materiale acquistato, il costo unitario dello specifico materiale utilizzato dal macchinario coinvolto nel blackout, né il quantitativo di materiale divenuto inutilizzabile a seguito del fermo. Né, a tal fine assumono rilevanza i parziali estratti delle scritture contabili prodotte dalla ed infatti, oltre a non essere munite dell'apposita certificazione di conformità agli Controparte_1
originali, in ogni caso si tratta di documenti di formazione e predisposizione unilaterale, sicchè
pacificamente non possono costituire prova del credito ai sensi dell'art. 2697 c.c. in un giudizio a cognizione piena (arg. così da Cass. Civ. 23/03/2025 n. 7728).
Né, per vero, la lacuna probatoria può essere colmata dall'espletata CTU.
Invero, per granitico insegnamento giurisprudenziale “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo
istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi
acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire
la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a
supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine
esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. Civ. 31/03/2025 n. 8498).
Tale principio pacificamente si applica anche alle c.d. CTU percipienti – come quella di specie – in relazione alle quali la Corte nomofilattica ha ripetutamente chiarito che il CTU, nei limiti concessi dal giudice nella formulazione del quesito e osservando il principio del contraddittorio tra le parti,
può acquisire, nell'esercizio dell'incarico, i documenti necessari all'adempimento di quanto richiesto per la risposta ai quesiti formulati, qualora le parti avessero richiesto tali documenti ai sensi dell' art. 210 c.p.c. , e ciò al fine di provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eventuali eccezioni, che le parti restano onerate a provare, senza che tale attività incorra nella sanzione da nullità relativa prevista dall' art. 157 c.p.c. (in tal senso, da ultimo, Cass. Civ. 16/02/2025 n. 3947).
Nella fattispecie in esame, se vero è che il CTU non ha acquisito elementi ulteriori rispetto a quelli già prodotti dall'attrice – ma inidonei alla dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa,
rappresentato dalla sussistenza del danno sotto il duplice profilo dell'an e del quantum debeatur –
altrettanto vero è che ha fondato la propria relazione sui dati tratti dalla contabilità della CP_1
che non solo non assurgono a prova dei fatti ma altresì oggetto di contestazione da parte
[...]
convenuta.
Né, infine, tale omissione può essere efficacemente colmata con il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., la quale va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al quantum, ferma restando la dimostrazione dell'an (cfr. Cass. Civ. 20/10/2025 n. 27921 e Cass. Civ.
28/07/2025 n. 21607).
In definitiva, non potendosi concordare – per le ragioni esposte – con le risultanze della CTU, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento. Difatti, la mancata prova della sussistenza del danno determina l'assorbimento delle altre questioni.
Per quanto concerne le spese del giudizio, l'integrale rigetto delle domande attoree giustifica la statuizione di condanna dell'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta,
che si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore della causa (cause di valore compreso tra €.260.000,00 ed €.520.000,00), al valore medio dei parametri forensi di cui al
DM 147/2022 per tutte le fasi.
Anche le spese di CTU, come già liquidate, seguono il principio della soccombenza e, pertanto,
devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11440/2021 R.G.:
1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Condanna al pagamento in favore della convenuta Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali, che si liquidano in €.22.457,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU come già liquidate.
Così deciso in Catania, il 23 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11440/2021 R.G., promossa da:
P.I. ), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in CATANIA, VIALE LIBERTA' N. 147, rappresentato e difeso dall' Avv. MATTEO MARINO, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(P.I. , in persona dell'Amministratore e legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in PALERMO, VIA GEN. STREVA N. 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. CARLO LANDOLINA, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2025, le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha convenuto in giudizio la Controparte_1 [...]
onde sentirne accertare la responsabilità extra-contrattuale per i danni cagionati Controparte_3
dai ripetuti episodi di interruzione dell'energia elettrica, nonché la condanna al risarcimento del correlato danno emergente (pari al costo delle materie prime scartate per effetto delle interruzioni di corrente ed il tempo di fermo dei macchinari), quantificato in €.329.589,85. Il tutto oltre condanna alle spese del giudizio.
Si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha integralmente contestato la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa a mezzo di CTU, con mandato al consulente d'ufficio di verificare la regolarità
degli impianti dell'attrice, la tipologia dei danni, la loro correlazione eziologica con le interruzioni di corrente e la loro quantificazione, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2025, in esito alla quale è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, la fattispecie oggetto dell'odierno contendere va giuridicamente inquadrata nell'alveo della responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.
Invero, secondo granitico insegnamento della Corte di legittimità “in materia di responsabilità
per esercizio di attività pericolose, considerato che tutte le attività umane contengono in sé un grado
più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, occorre sempre distinguere tra
pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività in quanto tale: la prima riguarda un'attività
normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o
negligente dell'operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
la seconda concerne un'attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l'alta percentuale
di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall'art. 2050 c.c.” (Cass. Civ.
27/03/2019, n. 8449; in senso conforme, tra tante, anche Cass. Civ. 30/08/2019 n. 21864, secondo cui
“La nozione di attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., riguarda tutte quelle
attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una
rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il
requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche
un'attività per natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata
o dei mezzi impiegati per espletarla. L'indagine sul carattere pericoloso dell'attività, di ordine
fattuale, deve essere svolta seguendo il criterio della "prognosi postuma", tenendo conto delle
circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività (…)”). Nel caso di specie, non appare dubbio che l'attività di distribuzione dell'energia elettrica vada ricompresa in tale ultima seconda categoria, ossia in quella delle attività potenzialmente pericolose in ragione dei mezzi utilizzati, con conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 2050 c.c. E ciò è tanto più vero se si considera che, per costante insegnamento giurisprudenziale, le attività da considerarsi “pericolose” ai sensi dell'art. 2050 c.c. sono non solo quelle tipiche previste come tali dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati per il loro svolgimento, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno (in tal senso, tra tante, Cass. Civ. 19/07/2018, n.19180), tra cui la stessa giurisprudenza annovera pacificamente quella di produzione e distribuzione di energia elettrica, che secondo insegnamento della Corte nomofilattica “(…) costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone
sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che
si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione (…)” (Cass. Civ.
12/12/2019 n. 32498).
Dal corretto inquadramento giuridico della fattispecie oggetto del contendere in termini di responsabilità ex art. 2050 c.c. scaturiscono importanti conseguente sul piano della ripartizione dell'onere della prova. In particolare, ai sensi della citata disposizione codicistica, è a carico del danneggiato l'onere della prova del danno (sotto il duplice profilo dell'an e del quantum debeatur) e della sussistenza del nesso eziologico tra lo stesso e l'attività pericolosa, mentre è a carico del danneggiante la prova dell'adozione di tutte le misure di cautela imposte dall'esercizio dell'attività pericolosa (in tal senso,
tra tante, Cass. Civ. 10/06/2025 n. 15465).
Nel caso di specie, parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova ai sensi dell'art. 2697
c.c., non avendo allegato (né, men che meno, dimostrato) la sussistenza del paventato danno.
In particolare, premesso che la ha lamentato un duplice danno economico, da Controparte_1
fermo dei macchinari e da scarto di materiale inutilizzabile, tuttavia non ha fornito gli elementi necessari né per l'accertamento né per la quantificazione del preteso nocumento subito, circostanze
– peraltro – specificatamente contestate dalla convenuta.
Ed infatti, quanto al primo (danno da fermo dei macchinari), l'attrice non ha dimostrato quali macchinari fossero in funzione e/o che tutti fossero in funzione al momento dell'episodio di interruzione dell'energia elettrica e/o abbassamento di tensione;
quanto al secondo (danno da inutilizzabilità del materiale in lavorazione al momento del fermo del macchinario), l'attrice non ha dimostrato il quantitativo di materiale acquistato, il costo unitario dello specifico materiale utilizzato dal macchinario coinvolto nel blackout, né il quantitativo di materiale divenuto inutilizzabile a seguito del fermo. Né, a tal fine assumono rilevanza i parziali estratti delle scritture contabili prodotte dalla ed infatti, oltre a non essere munite dell'apposita certificazione di conformità agli Controparte_1
originali, in ogni caso si tratta di documenti di formazione e predisposizione unilaterale, sicchè
pacificamente non possono costituire prova del credito ai sensi dell'art. 2697 c.c. in un giudizio a cognizione piena (arg. così da Cass. Civ. 23/03/2025 n. 7728).
Né, per vero, la lacuna probatoria può essere colmata dall'espletata CTU.
Invero, per granitico insegnamento giurisprudenziale “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo
istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi
acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire
la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a
supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine
esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. Civ. 31/03/2025 n. 8498).
Tale principio pacificamente si applica anche alle c.d. CTU percipienti – come quella di specie – in relazione alle quali la Corte nomofilattica ha ripetutamente chiarito che il CTU, nei limiti concessi dal giudice nella formulazione del quesito e osservando il principio del contraddittorio tra le parti,
può acquisire, nell'esercizio dell'incarico, i documenti necessari all'adempimento di quanto richiesto per la risposta ai quesiti formulati, qualora le parti avessero richiesto tali documenti ai sensi dell' art. 210 c.p.c. , e ciò al fine di provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eventuali eccezioni, che le parti restano onerate a provare, senza che tale attività incorra nella sanzione da nullità relativa prevista dall' art. 157 c.p.c. (in tal senso, da ultimo, Cass. Civ. 16/02/2025 n. 3947).
Nella fattispecie in esame, se vero è che il CTU non ha acquisito elementi ulteriori rispetto a quelli già prodotti dall'attrice – ma inidonei alla dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa,
rappresentato dalla sussistenza del danno sotto il duplice profilo dell'an e del quantum debeatur –
altrettanto vero è che ha fondato la propria relazione sui dati tratti dalla contabilità della CP_1
che non solo non assurgono a prova dei fatti ma altresì oggetto di contestazione da parte
[...]
convenuta.
Né, infine, tale omissione può essere efficacemente colmata con il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., la quale va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al quantum, ferma restando la dimostrazione dell'an (cfr. Cass. Civ. 20/10/2025 n. 27921 e Cass. Civ.
28/07/2025 n. 21607).
In definitiva, non potendosi concordare – per le ragioni esposte – con le risultanze della CTU, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento. Difatti, la mancata prova della sussistenza del danno determina l'assorbimento delle altre questioni.
Per quanto concerne le spese del giudizio, l'integrale rigetto delle domande attoree giustifica la statuizione di condanna dell'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta,
che si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore della causa (cause di valore compreso tra €.260.000,00 ed €.520.000,00), al valore medio dei parametri forensi di cui al
DM 147/2022 per tutte le fasi.
Anche le spese di CTU, come già liquidate, seguono il principio della soccombenza e, pertanto,
devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11440/2021 R.G.:
1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Condanna al pagamento in favore della convenuta Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali, che si liquidano in €.22.457,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU come già liquidate.
Così deciso in Catania, il 23 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011