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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/04/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. 629/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati: dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello: da
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'Avv. Morandotti Parte_3 C.F._3
Claudio (C.F. ), presso il cui studio, in Rozzano, viale Togliatti n. 123, C.F._4
sono elettivamente domiciliati, giusta delega in atti
-APPELLANTI- contro in Rozzano, Viale Lombardia ang. Via Gerani (C.F. Controparte_1
), in persona dell'Amministratore pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_1
Calembo Mara (C.F. , presso il cui studio, in Basiglio, Palazzo dei C.F._5
Cigni snc. è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti
-APPELLATO e APPELANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 854/2024, pubblicata il
23/01/2024, notificata in data 26/01/2024, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali.”.
CONCLUSIONI:
Per , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagina 1 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, in riforma parziale della sentenza del
Tribunale di Milano del 23.01.2024, depositata il 23.01.2024 n. 854/2024, reiecta ogni contraria istanza così giudicare
In via principale e nel merito: in riforma parziale della sentenza impugnata n. 854/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano in data 23.01.2024, previo accertamento e declaratoria della carenza di prova del credito vantato dal ang. Via Gerani, rigettare la Controparte_2 domanda di condanna nei confronti degli odierni appellanti per i motivi tutti sopra esposti e per l'effetto accertare e dichiarare l'infondatezza creditoria così come dedotta nell'opposto decreto ingiuntivo per i motivi in fatto e diritto dedotti in narrativa, rigettare la domanda proposta dall'appellata quale appello incidentale in quanto assolutamente infondata;
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda del
appellato, accertare e dichiarare la somma dovuta dagli appellanti al condominio CP_1 per spese condominiali all'esito dei fatti per cui è causa e per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto rigettare la domanda incidentale compensando le spese di lite o limitandole nei minimi;
In ogni caso Condannare il appellato a rimborsare agli appellanti le spese e i CP_1 compensi professionali oltre c.p.a. ed i.v.a. dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione di prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che, nel mese di Maggio 2011 unitamente al sig. mi recavo presso lo Parte_1 studio amministratore del condominio di Via Gerani Rozzano ed in Parte_4 quell'occasione il sig. otteneva assicurazione dal geom. che gli Parte_1 CP_3 addebiti del consumo acqua risultavano errati;
2. Vero che, l'amministratore condominiale prometteva che si sarebbe attivato per il ricalcolo Pt_ delle spese condominiali dell'unità immobiliare;
Pt_
3. Vero che, nel mese di settembre 2011 il geom. Calembo rassicurava il sig. che la lettera inviata in data 19.07.2011 da parte dell'avv. Calembo era stato un errore in quanto le spese condominiali addebitate dovevano essere ricontrollate;
4. Vero che, nel corso del 2012 accompagnavo il sig. presso lo Studio Calembo Parte_1 Pt_ dopo che al condomino era stato notificato decreto ingiuntivo da parte dell'avv. Calembo;
Pt_
5. Vero che, nell'incontro di cui al cap. n. 4 il Geom. Calembo rassicurava il sig. che avrebbe contattato l'avv. Mara Calembo sua figlia per bloccare l'azione giudiziaria e nell'occasione il Geom. Calembo confermava che alcun costo per spese legali sarebbe stato Pt_ richiesto alla proprietà ;
Si indicano a testimoni:
Sig. Via Riccardo Pitteri, 93 Milano (su tutti i capitoli di prova); Testimone_1
Sempre in via istruttoria si chiede l'ammissione di CTU contabile volta a ricostruire i conguagli, i versamenti e le imputazioni a carico degli opponenti”.
Per il n Rozzano, Viale Lombardia ang. Via Gerani: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello contrariis reiectis:
Nel merito:
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'appellante
pagina 2 di 11 In accoglimento dell'appello incidentale:
- riformare la sentenza n. 854/2024 del Tribunale di Milano, Dott. Pisani, emessa e pubblicata in data 23/01/2024 nel procedimento R.G. n. 8342/2021 con rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo n. 18200/2020, r.g. 34627/2020 emesso il 22/10/2020 dal
Tribunale di Milano e pubblicato il 18/11/2020 e condanna degli opponenti al pagamento integrale delle spese e competenze del giudizio di primo grado, oltre alle spese della fase di mediazione.
- Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. La presente controversia trae origine dal ricorso depositato dal Controparte_2 ang. Via Gerani in Rozzano (in seguito, per brevità, “ ) per
[...] CP_1
ingiunzione di pagamento delle spese condominiali, approvate con delibera assembleare del
13/06/2019, nei confronti dei condomini e Parte_1 Parte_2 Parte_3
comproprietari dal 28.2.2008 di due unità immobiliari all'interno dello stabile condominiale, ricorso al quale faceva seguito l'emissione da parte del Tribunale di Milano, in data 22/10-
18/11/2020, del decreto ingiuntivo n. 18200/2020 per l'importo di € 12.131,22. Pt_ 1.1 Avverso detto decreto i signori proponevano opposizione, eccependo l'“inammissibilità”, la “nullità” ovvero l'“annullabilità” e/o la “revoca” del titolo a causa di asseriti errori di calcolo nell'attribuzione delle spese relative al consumo d'acqua, risalenti ad annualità antecedenti al 2008, nonché di un'asserita duplicazione di somme richieste che sarebbero state già ingiunte in due precedenti decreti ingiuntivi, emessi nel 2012 e nel 2015 su richiesta del Condominio e - di fatto - mai in concreto azionati proprio in ragione dei riconosciuti errori di calcolo. Gli opponenti, inoltre, evidenziavano di non aver partecipato, in quanto mai convocati, all'assemblea tenutasi il 13.6.2019 e di avere per tale ragione promosso, contestualmente al giudizio di opposizione, impugnativa della delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
1.2 Si costituiva il , contestando le avverse deduzioni e difese e chiedendo il rigetto CP_1
dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 Nel corso del giudizio le parti tentavano, con esito infruttuoso, la conciliazione della lite.
Istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, i difensori, all'udienza del
13.2.2023, chiedevano congiuntamente un rinvio in attesa dell'esito del giudizio n. 31790/2021
R.G. introdotto nelle more dagli opponenti e avente ad oggetto l'impugnativa della delibera assembleare 13.6.2019 in forza della quale era stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
pagina 3 di 11 Alla successiva udienza dell'11.9.2023, i difensori davano atto dell'emissione, in data 7.9.2023, della sentenza n. 6954/2023 e precisavano le rispettive conclusioni.
2. Il Tribunale, con la pronuncia impugnata, rilevava come fosse pacifico tra le parti, e comunque documentalmente provato, che:
- nelle more del giudizio la delibera del 13/06/2019 posta a fondamento del ricorso monitorio era stata sostituita con altra delibera del 20/05/2021, come accertato dalla sentenza n.
6954/2023, non impugnata e passata in giudicato (come da certificato del 12/01/2024 in atti);
- tale successiva delibera aveva “confermato il contenuto della delibera sostituita e dunque anche i bilanci e i relativi riparti già posti a fondamento della domanda di condanna di pagamento formulata con il ricorso monitorio nei confronti degli odierni opponenti”;
- detta delibera, non essendo stata impugnata, era vigente ed efficace esecutivamente.
Il Tribunale osservava inoltre che la delibera avente ad oggetto l'approvazione del piano di riparto dei contributi condominiali costituisce titolo di credito del e, di per sé, CP_1
prova l'esistenza di tale credito, legittimando pertanto non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel processo oppositorio CP_1
a cognizione piena “il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere
(Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017 n. 4672)”.
Poiché, nel caso concreto, la delibera posta a fondamento della domanda di ingiunzione non era più “esistente”, il primo giudice, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto in quanto sprovvisto di titolo.
E tuttavia, ritenuto che la pretesa creditoria di parte opposta e la sua domanda di pagamento delle somme oggetto di causa dovessero comunque essere esaminate nel merito, tenuto conto della sopravvenuta delibera del 20/05/2021 ed essendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo un ordinario giudizio di cognizione, esteso all'accertamento sulla fondatezza o meno della pretesa fatta valere con la domanda monitoria, il Tribunale, atteso che gli opponenti non avevano impugnato - “nel presente giudizio né altrove” - la delibera del 20/05/2021, né avevano allegato e provato le circostanze di fatto che, a loro dire, avrebbero dovuto comportare
“l'impedimento o la modificazione della pretesa creditoria del convenuto ”, CP_1 accertava l'esistenza del credito di € 12.131,22 vantato dal per spese condominiali CP_1
e, per l'effetto, condannava gli attori, in solido tra loro, al pagamento di tale somma, oltre interessi legali ex art. 1284, c. 1 c.c. dalla maturazione delle singole partite di debito sino alla domanda, e interessi legali ex art. 1284, c. 4 c.c. dalla domanda sino al saldo, “con rigetto ed
pagina 4 di 11 assorbimento di ogni altra domanda e questione formulate in giudizio in applicazione del principio della ragione più liquida”.
Considerata la parziale reciproca soccombenza, in applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., il primo Giudice compensava infine per la metà le spese del giudizio e della procedura di mediazione, ponendo a carico degli opponenti, in solido tra di loro, la rimanente metà in considerazione dell'accoglimento - per il resto - della domanda del convenuto. CP_1
3. , e hanno interposto “appello parziale” con atto di citazione Pt_1 Pt_2 Parte_3
notificato il 23/02/2024, chiedendo, sulla base dei due motivi di seguito illustrati, la riforma dell'impugnata sentenza.
Si è costituito in giudizio il contestando i motivi di appello svolti da controparte e CP_1
svolgendo appello incidentale in relazione alla revoca del decreto ingiuntivo disposta dal primo giudice e alla parziale compensazione delle spese di lite, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti al pagamento integrale delle spese del primo grado e della procedura di mediazione.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025, il Presidente istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Occorre preliminarmente esaminare l'appello incidentale relativo, in primo luogo, al capo della pronuncia con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto perché sprovvisto di titolo, essendo venuta meno la delibera del 13.6.2019 posta a fondamento della domanda di ingiunzione. Secondo la tesi del il primo giudice avrebbe “illegittimamente CP_1
consentito la modifica del thema decidendum” oltre i termini preclusivi di legge e, quindi, erroneamente disposto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, il assume che, mentre nell'atto di citazione in opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo gli opponenti avrebbero richiesto di dichiararlo “inammissibile” e/o “nullo”, ovvero di “annullarlo” e/o “revocarlo” a motivo della dedotta erroneità dei conteggi posti alla base del medesimo, solo con le note conclusive depositate il 12/01/2024 avrebbero chiesto per la prima volta l'accoglimento dell'opposizione a motivo del diverso argomento della “caducazione” della delibera condominiale del 13/06/2019 per effetto della successiva delibera del 20/05/2021.
Pertanto, in tesi, il Tribunale avrebbe “dato ingresso nel processo ad una causa petendi nuova, introdotta, per la prima volta, da controparte nelle note conclusive, quindi oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di procedura (nel caso di specie, la prima udienza di comparizione, tenutasi in data 11/06/2021, dunque in data successiva all'assemblea del
pagina 5 di 11 20/05/2021 che ha confermato la delibera del 13/06/2019, o al più, la prima memoria ex art.
183 co. 6 c.p.c. allora vigente)”.
Il chiede, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, di confermare il decreto CP_1
ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto dell'opposizione.
4.1 Con il secondo motivo, il denuncia “il consequenziale errore sulla parziale CP_1
compensazione delle spese di lite, motivato sulla parziale soccombenza del , che CP_1 ha visto illegittimamente revocare il decreto ingiuntivo” e chiede pertanto la riforma del capo Pt_ della sentenza relativo alle spese di lite, con condanna dei condomini al pagamento integrale delle spese del primo grado, oltre che delle spese della procedura di mediazione.
5. Il primo motivo d'appello incidentale è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Dall'esame degli atti di causa risulta infatti che le parti concordemente “legavano” l'esito del giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo, richiesto ed emesso in forza della delibera del
13/06/2019, all'esito di altro giudizio introdotto nelle more dagli opponenti dinanzi al medesimo Tribunale (rubricato al n. 31790/2021 R.G.) e avente ad oggetto l'impugnativa di tale delibera.
Invero, dal verbale del 13/02/2023 risulta che i difensori chiedevano congiuntamente un rinvio proprio per attendere l'esito di tale giudizio (in tale verbale il primo Giudice precisava che “i procuratori chiedono congiuntamente rinvio per attendere l'esito del procedimento R.G. n°
31790/2021 pendente davanti la dr.ssa Bocconcello di questa sezione che verrà chiamato per la discussione alla udienza del 18/7/2023”).
Pertanto, è del tutto infondata la tesi del circa l'introduzione in giudizio della CP_1
“nuova” causa petendi - rappresentata dalla “caducazione” della delibera condominiale del
13/06/2019 per effetto della successiva delibera del 20/05/2021- solo con la memoria conclusiva del 12/01/2024, in quanto le parti erano ben consapevoli già prima del deposito di tale memoria non solo della pendenza del giudizio di impugnazione della delibera del
13/06/2019 ma degli effetti che tale esito avrebbe inevitabilmente comportato sul giudizio in corso.
Pt_ A tacere del fatto che il difensore dei signori dava atto della pendenza di tale giudizio già all'udienza del 24/10/2022, ben prima quindi dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata l'11/09/2023, in data cioè successiva alla definizione dell'altro giudizio, proprio su richiesta di entrambe le parti.
5.1 Il rigetto del primo motivo d'appello incidentale assorbe il secondo, prospettato quale conseguenza dell'auspicato accoglimento del primo.
pagina 6 di 11 Pt_ 6. Passando all'esame dell'appello principale “parziale” proposto dai condomini , gli stessi, evidenziata la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto stante l'intervenuta “sostituzione” della delibera del 13/06/2019, in forza della quale era stato concesso il provvedimento monitorio, con la successiva delibera del
20/05/2021, gli appellanti censurano tuttavia la sentenza per avere il primo Giudice, in ogni caso, accertato l'esistenza, in capo agli stessi, del debito di € 12.131,22 a titolo di spese
Pt_ condominiali insolute, e, quindi, per aver condannato i condomini , in solido tra di loro, al pagamento di tale somma, oltre interessi.
Secondo la prospettazione dell'atto d'appello, il Tribunale avrebbe “erroneamente ritenuto sufficiente, quale prova del credito vantato dal , la sola produzione dei consuntivi CP_1
e preventivi prodotti nel fascicolo monitorio senza avere la prova che la nuova assemblea, la quale ha revocato quella precedente, abbia approvato i medesimi consuntivi e preventivi ed eventualmente in quali termini” inoltre, “trattandosi di oneri condominiali approvati in sede assembleare è evidente cha la valenza probatoria dei bilanci approvati in un'assemblea successivamente annullata perdono di valore probatorio e non possono essere valutati e considerati quale prova del credito”.
In particolare, secondo gli appellanti principali, il , per un verso, non avrebbe CP_1
prodotto la delibera del 20/05/2021 con i relativi documenti (preventivo, consuntivo e bilanci), nonostante “i termini ex art. 183 c.p.c. [fossero] stati concessi successivamente all'udienza del
21/06/2022”, e, per altro verso, non avrebbe comunque formulato alcuna domanda di accertamento del credito asseritamente vantato e di conseguente condanna degli odierni appellanti al relativo pagamento. Pt_ Pertanto, assumono i condomini , il Tribunale si sarebbe pronunciato oltre i limiti della domanda, incorrendo nella violazione “del principio ex art. 112 CPC, per mancanza di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”, con conseguente nullità parziale della sentenza impugnata.
6.1 Con il secondo motivo d'appello, relativo al merito della causa e formulato per la sola ipotesi in cui il primo motivo non risultasse “assorbente di ogni ulteriore decisione”, i signori Pt_
censurano il mancato esame - da parte del primo giudice - della “documentazione prodotta in atti a riprova degli errati conteggi”.
In particolare, quanto alle annualità di gestione 2008, 2009, 2010 e 2011, sarebbero stati riportati a conguaglio spese relative al consumo d'acqua non riconducibili agli odierni appellanti, in quanto relative al periodo in cui questi ultimi non erano ancora comproprietari dei pagina 7 di 11 due immobili (acquistati il 28.2.2008), come sarebbe stato riconosciuto dallo stesso
Pt_ amministratore condominiale (doc. 5 fascicolo ).
Inoltre, il primo giudice non avrebbe considerato che i consuntivi e i preventivi relativi alla gestione 2007 (anno in cui gli odierni appellanti non erano ancora divenuti proprietari), approvati dall'assemblea condominiale in data 06/04/2011, sarebbero risultati errati, “per ammissione scritta dello stesso amministratore condominiale” (doc. 5 cit.); in particolare, sottolineano gli appellanti che “tali documenti, unitamente al verbale assembleare di approvazione del 06/04/2011, sono stati posti a fondamento di un decreto ingiuntivo notificato, unitamente ad atto di precetto agli odierni appellanti che, contestato il credito vantato, ottenevano rassicurazioni da parte dell'amministratore condominiale stante il suddetto errore.
Nonostante l'errore la sorte capitale veniva corretta ma agli odierni appellanti venivano addebitate le spese legali per le azioni giudiziarie, anche se fondate su consuntivi errati”.
Per quanto esposto, i signori chiedono alla Corte, in caso di mancato accoglimento del Pt_5
primo motivo di gravame, di riesaminare la documentazione prodotta e/o di ammettere le istanze istruttorie disattese dal primo giudice, anche in ordine alla richiesta di CTU contabile.
7. Il primo motivo devolve al Collegio la valutazione sulla “sorte” del decreto ingiuntivo in seguito alla pacifica “sostituzione” della delibera del 13.6.2019, in forza della quale tale decreto era stato concesso, con una successiva delibera del 20.5.2021 adottata dall'assemblea condominiale.
7.1 Sul punto, risulta dirimente quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale la delibera di approvazione dello stato di ripartizione delle spese, sulla cui base l'amministratore può ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva, giusta l'art. 63 disp. att. c.c., deve necessariamente precedere la proposizione del ricorso ex art. 633 c.p.c., sicché, ove, nella pendenza del giudizio di opposizione, detta delibera sia sostituita con altra, adottata ai sensi dell'art. 2377, attuale penultimo ultimo comma, c.c. - norma di portata generale, applicabile, per identità di ratio anche in materia di condominio (Cass. n. 11961/2004; Cass. n. 20071/2017;
Cass. n. 10847/2020) - la sanatoria che ne discende consegue non già ad una convalida, con effetti retroattivi, dell'originaria deliberazione ma ad una rinnovazione di questa, inidonea -per ciò stesso- ad essere sottesa a quel decreto ingiuntivo, siccome formalmente assunta successivamente alla sua pronunzia (cfr. Cass. n. 24957/2016).
Facendo applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato, siffatta “sostituzione” comporta una rinnovazione tout court della deliberazione del 13/06/2019, indipendentemente dalla circostanza che fosse stata disposta per rimediare ad un mero vizio procedimentale.
pagina 8 di 11 Se è vero pertanto, come sostenuto dalla Cassazione, che la sanatoria di cui all'art. 2377 c.c. non può identificarsi con una vera e propria convalida con effetti retroattivi e si concreta piuttosto in una rinnovazione della deliberazione, va senza dubbio ritenuto illogico sostenere che una deliberazione adottata nel 2021 possa porsi a fondamento di un decreto ingiuntivo emanato nel 2020.
7.2 Orbene, nella fattispecie in esame, è pacifica l'intervenuta “sostituzione” della delibera del
13/06/2019 con la successiva delibera del 20/05/2021. Altrettanto pacifico e documentale è che la sentenza n. 6954/2023 (passata in giudicato) ha dichiarato la carenza di interesse ad agire dei Pt_ condomini relativamente all'impugnativa della delibera del 13.6.2019 (posta a fondamento del ricorso monitorio all'origine del presente giudizio) “definitivamente cassata ed eliminata dal mondo fattuale e [che] non potrà più rivivere neppure in caso di annullamento di quella che l'ha sostituita”.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non è possibile procedere comunque all'esame nel merito della pretesa creditoria del opposto, essendo CP_1
definitivamente “caducata” la delibera del 13/06/2019 e, quindi, la “fonte” e il titolo della pretesa azionata in via monitoria.
7.3 L'accoglimento del primo motivo d'appello assorbe l'esame del secondo motivo -con il Pt_ quale i signori lamentano l'omesso esame della documentazione in atti- espressamente condizionato da questi ultimi al rigetto del primo motivo di gravame.
7.4 All'accoglimento dell'appello principale consegue la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, dopo aver correttamente revocato il decreto ingiuntivo per il venir meno del suo presupposto rappresentato dalla sopravvenuta e definitiva perdita di efficacia esecutiva della delibera assembleare impugnata in altro giudizio, ha tuttavia
Pt_ ritenuto di condannare i condomini , in via solidale tra loro, al pagamento degli oneri condominiali in base a una delibera (con relativi preventivi, consuntivi e piani di riparto) nemmeno depositata in atti e, per di più, in assenza di domanda di accertamento del relativo credito, avendo il concluso per la (mera) conferma del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
8. In applicazione del principio di soccombenza, va disposta la condanna del alla CP_1
rifusione a controparte delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, quanto al primo grado, unitamente alle spese della procedura di mediazione, nell'importo complessivo di €
5.000,00, oltre spese generali al 15% e oneri accessori e, quanto al presente grado, come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal D.M. n. 55/2014 (modificato con D.M. n.
147/2022), con riferimento al valore della controversia (€ 12.131,22), conformemente alla nota
Pt_ spesa depositata dagli appellanti .
pagina 9 di 11 8.1 Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico del appellante incidentale, dell'ulteriore CP_1 importo pari al contributo unificato versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , e e sull'appello incidentale proposto dal Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Via Gerani in Rozzano avverso la sentenza del Tribunale Controparte_4
di Milano n. 854/2024, pubblicata il 23/01/2024, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello principale e conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, conferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 18200/2020 emesso il 22/10/2020 dal Tribunale di Milano e pubblicato il 18/11/2020 per sopravvenuta inefficacia della delibera condominiale 13.6.2019 in forza della quale il decreto ingiuntivo era stato emesso;
2. riforma la sentenza impugnata laddove ha accertato l'esistenza del debito di € 12.131,22 in capo a , e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Rozzano per spese condominiali e ha condannato gli Controparte_5
odierni appellanti, in solido tra loro, al pagamento di tale somma, oltre interessi, sebbene la delibera condominiale in data 13.6.2019, in forza della quale il decreto ingiuntivo era stato emesso, fosse divenuta -nelle more- inefficace;
3. rigetta l'appello incidentale;
4. condanna il ang. Via Gerani in Rozzano al Controparte_2
pagamento, in favore della parte appellante principale, delle spese del primo grado e della procedura di mediazione che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali al 15%
e oneri accessori;
5. condanna il ang. Via Gerani in Rozzano al Controparte_2
pagamento, in favore degli appellanti principali, delle spese del presente grado che liquida in € 384,50 per esborsi e in € 4.500,00 per compensi, di cui € 1.000,00 per la fase di studio della controversia, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione e €
1.500,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1-quater.
Si comunichi.
Così deciso, in Milano il 4 marzo 2025.
pagina 10 di 11 Il Presidente estensore
Laura Sara Tragni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati: dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello: da
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'Avv. Morandotti Parte_3 C.F._3
Claudio (C.F. ), presso il cui studio, in Rozzano, viale Togliatti n. 123, C.F._4
sono elettivamente domiciliati, giusta delega in atti
-APPELLANTI- contro in Rozzano, Viale Lombardia ang. Via Gerani (C.F. Controparte_1
), in persona dell'Amministratore pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_1
Calembo Mara (C.F. , presso il cui studio, in Basiglio, Palazzo dei C.F._5
Cigni snc. è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti
-APPELLATO e APPELANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 854/2024, pubblicata il
23/01/2024, notificata in data 26/01/2024, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali.”.
CONCLUSIONI:
Per , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagina 1 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, in riforma parziale della sentenza del
Tribunale di Milano del 23.01.2024, depositata il 23.01.2024 n. 854/2024, reiecta ogni contraria istanza così giudicare
In via principale e nel merito: in riforma parziale della sentenza impugnata n. 854/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano in data 23.01.2024, previo accertamento e declaratoria della carenza di prova del credito vantato dal ang. Via Gerani, rigettare la Controparte_2 domanda di condanna nei confronti degli odierni appellanti per i motivi tutti sopra esposti e per l'effetto accertare e dichiarare l'infondatezza creditoria così come dedotta nell'opposto decreto ingiuntivo per i motivi in fatto e diritto dedotti in narrativa, rigettare la domanda proposta dall'appellata quale appello incidentale in quanto assolutamente infondata;
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda del
appellato, accertare e dichiarare la somma dovuta dagli appellanti al condominio CP_1 per spese condominiali all'esito dei fatti per cui è causa e per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto rigettare la domanda incidentale compensando le spese di lite o limitandole nei minimi;
In ogni caso Condannare il appellato a rimborsare agli appellanti le spese e i CP_1 compensi professionali oltre c.p.a. ed i.v.a. dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione di prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che, nel mese di Maggio 2011 unitamente al sig. mi recavo presso lo Parte_1 studio amministratore del condominio di Via Gerani Rozzano ed in Parte_4 quell'occasione il sig. otteneva assicurazione dal geom. che gli Parte_1 CP_3 addebiti del consumo acqua risultavano errati;
2. Vero che, l'amministratore condominiale prometteva che si sarebbe attivato per il ricalcolo Pt_ delle spese condominiali dell'unità immobiliare;
Pt_
3. Vero che, nel mese di settembre 2011 il geom. Calembo rassicurava il sig. che la lettera inviata in data 19.07.2011 da parte dell'avv. Calembo era stato un errore in quanto le spese condominiali addebitate dovevano essere ricontrollate;
4. Vero che, nel corso del 2012 accompagnavo il sig. presso lo Studio Calembo Parte_1 Pt_ dopo che al condomino era stato notificato decreto ingiuntivo da parte dell'avv. Calembo;
Pt_
5. Vero che, nell'incontro di cui al cap. n. 4 il Geom. Calembo rassicurava il sig. che avrebbe contattato l'avv. Mara Calembo sua figlia per bloccare l'azione giudiziaria e nell'occasione il Geom. Calembo confermava che alcun costo per spese legali sarebbe stato Pt_ richiesto alla proprietà ;
Si indicano a testimoni:
Sig. Via Riccardo Pitteri, 93 Milano (su tutti i capitoli di prova); Testimone_1
Sempre in via istruttoria si chiede l'ammissione di CTU contabile volta a ricostruire i conguagli, i versamenti e le imputazioni a carico degli opponenti”.
Per il n Rozzano, Viale Lombardia ang. Via Gerani: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello contrariis reiectis:
Nel merito:
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'appellante
pagina 2 di 11 In accoglimento dell'appello incidentale:
- riformare la sentenza n. 854/2024 del Tribunale di Milano, Dott. Pisani, emessa e pubblicata in data 23/01/2024 nel procedimento R.G. n. 8342/2021 con rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo n. 18200/2020, r.g. 34627/2020 emesso il 22/10/2020 dal
Tribunale di Milano e pubblicato il 18/11/2020 e condanna degli opponenti al pagamento integrale delle spese e competenze del giudizio di primo grado, oltre alle spese della fase di mediazione.
- Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. La presente controversia trae origine dal ricorso depositato dal Controparte_2 ang. Via Gerani in Rozzano (in seguito, per brevità, “ ) per
[...] CP_1
ingiunzione di pagamento delle spese condominiali, approvate con delibera assembleare del
13/06/2019, nei confronti dei condomini e Parte_1 Parte_2 Parte_3
comproprietari dal 28.2.2008 di due unità immobiliari all'interno dello stabile condominiale, ricorso al quale faceva seguito l'emissione da parte del Tribunale di Milano, in data 22/10-
18/11/2020, del decreto ingiuntivo n. 18200/2020 per l'importo di € 12.131,22. Pt_ 1.1 Avverso detto decreto i signori proponevano opposizione, eccependo l'“inammissibilità”, la “nullità” ovvero l'“annullabilità” e/o la “revoca” del titolo a causa di asseriti errori di calcolo nell'attribuzione delle spese relative al consumo d'acqua, risalenti ad annualità antecedenti al 2008, nonché di un'asserita duplicazione di somme richieste che sarebbero state già ingiunte in due precedenti decreti ingiuntivi, emessi nel 2012 e nel 2015 su richiesta del Condominio e - di fatto - mai in concreto azionati proprio in ragione dei riconosciuti errori di calcolo. Gli opponenti, inoltre, evidenziavano di non aver partecipato, in quanto mai convocati, all'assemblea tenutasi il 13.6.2019 e di avere per tale ragione promosso, contestualmente al giudizio di opposizione, impugnativa della delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
1.2 Si costituiva il , contestando le avverse deduzioni e difese e chiedendo il rigetto CP_1
dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 Nel corso del giudizio le parti tentavano, con esito infruttuoso, la conciliazione della lite.
Istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, i difensori, all'udienza del
13.2.2023, chiedevano congiuntamente un rinvio in attesa dell'esito del giudizio n. 31790/2021
R.G. introdotto nelle more dagli opponenti e avente ad oggetto l'impugnativa della delibera assembleare 13.6.2019 in forza della quale era stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
pagina 3 di 11 Alla successiva udienza dell'11.9.2023, i difensori davano atto dell'emissione, in data 7.9.2023, della sentenza n. 6954/2023 e precisavano le rispettive conclusioni.
2. Il Tribunale, con la pronuncia impugnata, rilevava come fosse pacifico tra le parti, e comunque documentalmente provato, che:
- nelle more del giudizio la delibera del 13/06/2019 posta a fondamento del ricorso monitorio era stata sostituita con altra delibera del 20/05/2021, come accertato dalla sentenza n.
6954/2023, non impugnata e passata in giudicato (come da certificato del 12/01/2024 in atti);
- tale successiva delibera aveva “confermato il contenuto della delibera sostituita e dunque anche i bilanci e i relativi riparti già posti a fondamento della domanda di condanna di pagamento formulata con il ricorso monitorio nei confronti degli odierni opponenti”;
- detta delibera, non essendo stata impugnata, era vigente ed efficace esecutivamente.
Il Tribunale osservava inoltre che la delibera avente ad oggetto l'approvazione del piano di riparto dei contributi condominiali costituisce titolo di credito del e, di per sé, CP_1
prova l'esistenza di tale credito, legittimando pertanto non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel processo oppositorio CP_1
a cognizione piena “il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere
(Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017 n. 4672)”.
Poiché, nel caso concreto, la delibera posta a fondamento della domanda di ingiunzione non era più “esistente”, il primo giudice, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto in quanto sprovvisto di titolo.
E tuttavia, ritenuto che la pretesa creditoria di parte opposta e la sua domanda di pagamento delle somme oggetto di causa dovessero comunque essere esaminate nel merito, tenuto conto della sopravvenuta delibera del 20/05/2021 ed essendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo un ordinario giudizio di cognizione, esteso all'accertamento sulla fondatezza o meno della pretesa fatta valere con la domanda monitoria, il Tribunale, atteso che gli opponenti non avevano impugnato - “nel presente giudizio né altrove” - la delibera del 20/05/2021, né avevano allegato e provato le circostanze di fatto che, a loro dire, avrebbero dovuto comportare
“l'impedimento o la modificazione della pretesa creditoria del convenuto ”, CP_1 accertava l'esistenza del credito di € 12.131,22 vantato dal per spese condominiali CP_1
e, per l'effetto, condannava gli attori, in solido tra loro, al pagamento di tale somma, oltre interessi legali ex art. 1284, c. 1 c.c. dalla maturazione delle singole partite di debito sino alla domanda, e interessi legali ex art. 1284, c. 4 c.c. dalla domanda sino al saldo, “con rigetto ed
pagina 4 di 11 assorbimento di ogni altra domanda e questione formulate in giudizio in applicazione del principio della ragione più liquida”.
Considerata la parziale reciproca soccombenza, in applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., il primo Giudice compensava infine per la metà le spese del giudizio e della procedura di mediazione, ponendo a carico degli opponenti, in solido tra di loro, la rimanente metà in considerazione dell'accoglimento - per il resto - della domanda del convenuto. CP_1
3. , e hanno interposto “appello parziale” con atto di citazione Pt_1 Pt_2 Parte_3
notificato il 23/02/2024, chiedendo, sulla base dei due motivi di seguito illustrati, la riforma dell'impugnata sentenza.
Si è costituito in giudizio il contestando i motivi di appello svolti da controparte e CP_1
svolgendo appello incidentale in relazione alla revoca del decreto ingiuntivo disposta dal primo giudice e alla parziale compensazione delle spese di lite, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti al pagamento integrale delle spese del primo grado e della procedura di mediazione.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025, il Presidente istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Occorre preliminarmente esaminare l'appello incidentale relativo, in primo luogo, al capo della pronuncia con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto perché sprovvisto di titolo, essendo venuta meno la delibera del 13.6.2019 posta a fondamento della domanda di ingiunzione. Secondo la tesi del il primo giudice avrebbe “illegittimamente CP_1
consentito la modifica del thema decidendum” oltre i termini preclusivi di legge e, quindi, erroneamente disposto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, il assume che, mentre nell'atto di citazione in opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo gli opponenti avrebbero richiesto di dichiararlo “inammissibile” e/o “nullo”, ovvero di “annullarlo” e/o “revocarlo” a motivo della dedotta erroneità dei conteggi posti alla base del medesimo, solo con le note conclusive depositate il 12/01/2024 avrebbero chiesto per la prima volta l'accoglimento dell'opposizione a motivo del diverso argomento della “caducazione” della delibera condominiale del 13/06/2019 per effetto della successiva delibera del 20/05/2021.
Pertanto, in tesi, il Tribunale avrebbe “dato ingresso nel processo ad una causa petendi nuova, introdotta, per la prima volta, da controparte nelle note conclusive, quindi oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di procedura (nel caso di specie, la prima udienza di comparizione, tenutasi in data 11/06/2021, dunque in data successiva all'assemblea del
pagina 5 di 11 20/05/2021 che ha confermato la delibera del 13/06/2019, o al più, la prima memoria ex art.
183 co. 6 c.p.c. allora vigente)”.
Il chiede, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, di confermare il decreto CP_1
ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto dell'opposizione.
4.1 Con il secondo motivo, il denuncia “il consequenziale errore sulla parziale CP_1
compensazione delle spese di lite, motivato sulla parziale soccombenza del , che CP_1 ha visto illegittimamente revocare il decreto ingiuntivo” e chiede pertanto la riforma del capo Pt_ della sentenza relativo alle spese di lite, con condanna dei condomini al pagamento integrale delle spese del primo grado, oltre che delle spese della procedura di mediazione.
5. Il primo motivo d'appello incidentale è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Dall'esame degli atti di causa risulta infatti che le parti concordemente “legavano” l'esito del giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo, richiesto ed emesso in forza della delibera del
13/06/2019, all'esito di altro giudizio introdotto nelle more dagli opponenti dinanzi al medesimo Tribunale (rubricato al n. 31790/2021 R.G.) e avente ad oggetto l'impugnativa di tale delibera.
Invero, dal verbale del 13/02/2023 risulta che i difensori chiedevano congiuntamente un rinvio proprio per attendere l'esito di tale giudizio (in tale verbale il primo Giudice precisava che “i procuratori chiedono congiuntamente rinvio per attendere l'esito del procedimento R.G. n°
31790/2021 pendente davanti la dr.ssa Bocconcello di questa sezione che verrà chiamato per la discussione alla udienza del 18/7/2023”).
Pertanto, è del tutto infondata la tesi del circa l'introduzione in giudizio della CP_1
“nuova” causa petendi - rappresentata dalla “caducazione” della delibera condominiale del
13/06/2019 per effetto della successiva delibera del 20/05/2021- solo con la memoria conclusiva del 12/01/2024, in quanto le parti erano ben consapevoli già prima del deposito di tale memoria non solo della pendenza del giudizio di impugnazione della delibera del
13/06/2019 ma degli effetti che tale esito avrebbe inevitabilmente comportato sul giudizio in corso.
Pt_ A tacere del fatto che il difensore dei signori dava atto della pendenza di tale giudizio già all'udienza del 24/10/2022, ben prima quindi dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata l'11/09/2023, in data cioè successiva alla definizione dell'altro giudizio, proprio su richiesta di entrambe le parti.
5.1 Il rigetto del primo motivo d'appello incidentale assorbe il secondo, prospettato quale conseguenza dell'auspicato accoglimento del primo.
pagina 6 di 11 Pt_ 6. Passando all'esame dell'appello principale “parziale” proposto dai condomini , gli stessi, evidenziata la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto stante l'intervenuta “sostituzione” della delibera del 13/06/2019, in forza della quale era stato concesso il provvedimento monitorio, con la successiva delibera del
20/05/2021, gli appellanti censurano tuttavia la sentenza per avere il primo Giudice, in ogni caso, accertato l'esistenza, in capo agli stessi, del debito di € 12.131,22 a titolo di spese
Pt_ condominiali insolute, e, quindi, per aver condannato i condomini , in solido tra di loro, al pagamento di tale somma, oltre interessi.
Secondo la prospettazione dell'atto d'appello, il Tribunale avrebbe “erroneamente ritenuto sufficiente, quale prova del credito vantato dal , la sola produzione dei consuntivi CP_1
e preventivi prodotti nel fascicolo monitorio senza avere la prova che la nuova assemblea, la quale ha revocato quella precedente, abbia approvato i medesimi consuntivi e preventivi ed eventualmente in quali termini” inoltre, “trattandosi di oneri condominiali approvati in sede assembleare è evidente cha la valenza probatoria dei bilanci approvati in un'assemblea successivamente annullata perdono di valore probatorio e non possono essere valutati e considerati quale prova del credito”.
In particolare, secondo gli appellanti principali, il , per un verso, non avrebbe CP_1
prodotto la delibera del 20/05/2021 con i relativi documenti (preventivo, consuntivo e bilanci), nonostante “i termini ex art. 183 c.p.c. [fossero] stati concessi successivamente all'udienza del
21/06/2022”, e, per altro verso, non avrebbe comunque formulato alcuna domanda di accertamento del credito asseritamente vantato e di conseguente condanna degli odierni appellanti al relativo pagamento. Pt_ Pertanto, assumono i condomini , il Tribunale si sarebbe pronunciato oltre i limiti della domanda, incorrendo nella violazione “del principio ex art. 112 CPC, per mancanza di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”, con conseguente nullità parziale della sentenza impugnata.
6.1 Con il secondo motivo d'appello, relativo al merito della causa e formulato per la sola ipotesi in cui il primo motivo non risultasse “assorbente di ogni ulteriore decisione”, i signori Pt_
censurano il mancato esame - da parte del primo giudice - della “documentazione prodotta in atti a riprova degli errati conteggi”.
In particolare, quanto alle annualità di gestione 2008, 2009, 2010 e 2011, sarebbero stati riportati a conguaglio spese relative al consumo d'acqua non riconducibili agli odierni appellanti, in quanto relative al periodo in cui questi ultimi non erano ancora comproprietari dei pagina 7 di 11 due immobili (acquistati il 28.2.2008), come sarebbe stato riconosciuto dallo stesso
Pt_ amministratore condominiale (doc. 5 fascicolo ).
Inoltre, il primo giudice non avrebbe considerato che i consuntivi e i preventivi relativi alla gestione 2007 (anno in cui gli odierni appellanti non erano ancora divenuti proprietari), approvati dall'assemblea condominiale in data 06/04/2011, sarebbero risultati errati, “per ammissione scritta dello stesso amministratore condominiale” (doc. 5 cit.); in particolare, sottolineano gli appellanti che “tali documenti, unitamente al verbale assembleare di approvazione del 06/04/2011, sono stati posti a fondamento di un decreto ingiuntivo notificato, unitamente ad atto di precetto agli odierni appellanti che, contestato il credito vantato, ottenevano rassicurazioni da parte dell'amministratore condominiale stante il suddetto errore.
Nonostante l'errore la sorte capitale veniva corretta ma agli odierni appellanti venivano addebitate le spese legali per le azioni giudiziarie, anche se fondate su consuntivi errati”.
Per quanto esposto, i signori chiedono alla Corte, in caso di mancato accoglimento del Pt_5
primo motivo di gravame, di riesaminare la documentazione prodotta e/o di ammettere le istanze istruttorie disattese dal primo giudice, anche in ordine alla richiesta di CTU contabile.
7. Il primo motivo devolve al Collegio la valutazione sulla “sorte” del decreto ingiuntivo in seguito alla pacifica “sostituzione” della delibera del 13.6.2019, in forza della quale tale decreto era stato concesso, con una successiva delibera del 20.5.2021 adottata dall'assemblea condominiale.
7.1 Sul punto, risulta dirimente quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale la delibera di approvazione dello stato di ripartizione delle spese, sulla cui base l'amministratore può ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva, giusta l'art. 63 disp. att. c.c., deve necessariamente precedere la proposizione del ricorso ex art. 633 c.p.c., sicché, ove, nella pendenza del giudizio di opposizione, detta delibera sia sostituita con altra, adottata ai sensi dell'art. 2377, attuale penultimo ultimo comma, c.c. - norma di portata generale, applicabile, per identità di ratio anche in materia di condominio (Cass. n. 11961/2004; Cass. n. 20071/2017;
Cass. n. 10847/2020) - la sanatoria che ne discende consegue non già ad una convalida, con effetti retroattivi, dell'originaria deliberazione ma ad una rinnovazione di questa, inidonea -per ciò stesso- ad essere sottesa a quel decreto ingiuntivo, siccome formalmente assunta successivamente alla sua pronunzia (cfr. Cass. n. 24957/2016).
Facendo applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato, siffatta “sostituzione” comporta una rinnovazione tout court della deliberazione del 13/06/2019, indipendentemente dalla circostanza che fosse stata disposta per rimediare ad un mero vizio procedimentale.
pagina 8 di 11 Se è vero pertanto, come sostenuto dalla Cassazione, che la sanatoria di cui all'art. 2377 c.c. non può identificarsi con una vera e propria convalida con effetti retroattivi e si concreta piuttosto in una rinnovazione della deliberazione, va senza dubbio ritenuto illogico sostenere che una deliberazione adottata nel 2021 possa porsi a fondamento di un decreto ingiuntivo emanato nel 2020.
7.2 Orbene, nella fattispecie in esame, è pacifica l'intervenuta “sostituzione” della delibera del
13/06/2019 con la successiva delibera del 20/05/2021. Altrettanto pacifico e documentale è che la sentenza n. 6954/2023 (passata in giudicato) ha dichiarato la carenza di interesse ad agire dei Pt_ condomini relativamente all'impugnativa della delibera del 13.6.2019 (posta a fondamento del ricorso monitorio all'origine del presente giudizio) “definitivamente cassata ed eliminata dal mondo fattuale e [che] non potrà più rivivere neppure in caso di annullamento di quella che l'ha sostituita”.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non è possibile procedere comunque all'esame nel merito della pretesa creditoria del opposto, essendo CP_1
definitivamente “caducata” la delibera del 13/06/2019 e, quindi, la “fonte” e il titolo della pretesa azionata in via monitoria.
7.3 L'accoglimento del primo motivo d'appello assorbe l'esame del secondo motivo -con il Pt_ quale i signori lamentano l'omesso esame della documentazione in atti- espressamente condizionato da questi ultimi al rigetto del primo motivo di gravame.
7.4 All'accoglimento dell'appello principale consegue la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, dopo aver correttamente revocato il decreto ingiuntivo per il venir meno del suo presupposto rappresentato dalla sopravvenuta e definitiva perdita di efficacia esecutiva della delibera assembleare impugnata in altro giudizio, ha tuttavia
Pt_ ritenuto di condannare i condomini , in via solidale tra loro, al pagamento degli oneri condominiali in base a una delibera (con relativi preventivi, consuntivi e piani di riparto) nemmeno depositata in atti e, per di più, in assenza di domanda di accertamento del relativo credito, avendo il concluso per la (mera) conferma del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
8. In applicazione del principio di soccombenza, va disposta la condanna del alla CP_1
rifusione a controparte delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, quanto al primo grado, unitamente alle spese della procedura di mediazione, nell'importo complessivo di €
5.000,00, oltre spese generali al 15% e oneri accessori e, quanto al presente grado, come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal D.M. n. 55/2014 (modificato con D.M. n.
147/2022), con riferimento al valore della controversia (€ 12.131,22), conformemente alla nota
Pt_ spesa depositata dagli appellanti .
pagina 9 di 11 8.1 Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico del appellante incidentale, dell'ulteriore CP_1 importo pari al contributo unificato versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , e e sull'appello incidentale proposto dal Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Via Gerani in Rozzano avverso la sentenza del Tribunale Controparte_4
di Milano n. 854/2024, pubblicata il 23/01/2024, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello principale e conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, conferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 18200/2020 emesso il 22/10/2020 dal Tribunale di Milano e pubblicato il 18/11/2020 per sopravvenuta inefficacia della delibera condominiale 13.6.2019 in forza della quale il decreto ingiuntivo era stato emesso;
2. riforma la sentenza impugnata laddove ha accertato l'esistenza del debito di € 12.131,22 in capo a , e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Rozzano per spese condominiali e ha condannato gli Controparte_5
odierni appellanti, in solido tra loro, al pagamento di tale somma, oltre interessi, sebbene la delibera condominiale in data 13.6.2019, in forza della quale il decreto ingiuntivo era stato emesso, fosse divenuta -nelle more- inefficace;
3. rigetta l'appello incidentale;
4. condanna il ang. Via Gerani in Rozzano al Controparte_2
pagamento, in favore della parte appellante principale, delle spese del primo grado e della procedura di mediazione che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali al 15%
e oneri accessori;
5. condanna il ang. Via Gerani in Rozzano al Controparte_2
pagamento, in favore degli appellanti principali, delle spese del presente grado che liquida in € 384,50 per esborsi e in € 4.500,00 per compensi, di cui € 1.000,00 per la fase di studio della controversia, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione e €
1.500,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1-quater.
Si comunichi.
Così deciso, in Milano il 4 marzo 2025.
pagina 10 di 11 Il Presidente estensore
Laura Sara Tragni
pagina 11 di 11