Articolo 6 della Legge 20 marzo 1984, n. 34
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 aprile 1984
Art. 6. Liquidazione dei nuovi stipendi

Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge e dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, si applica l' articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Entrata in vigore il 8 aprile 1984