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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6073/2021, vertente tra:
Controparte_1
opponente
e
Controparte_2
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6073/2021 R.G., vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Giandomenico Natale e dall'Avv. St. Controparte_1
Massimiliano Palmieri, elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere, Corso Garibaldi n.
116; opponente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv.to Raffaele Trotta, elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua
Vetere, Via R. D'Angiò n. 100;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 24.5.2021, il – Controparte_3 sulla base del D.I. n. 752/2009, emesso dall'intestato Tribunale in data 15-18.12.2009, notificato all'ingiunto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., munito della formula esecutiva in data 24.5.2011 - intimava a il pagamento della somma di € 9.735,50, oltre interessi e spese successive. Controparte_1
2 Avverso tale atto di precetto spiegava opposizione l'intimato, adducendo a supporto di essa l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dalla società opposta.
Instava – previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto – per l'accoglimento della opposizione, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio la società creditrice opposta che, contestando l'avverso dedotto, domandava il rigetto della istanza cautelare, così come della opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
In sede di prima udienza, la scrivente – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per disporre la sospensione della efficacia dell'atto opposto – respingeva l'istanza cautelare ed assegnava i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. (cfr. verbale udienza del 9.11.2021).
Il procedimento – in difetto di deposito delle memorie istruttorie - veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, la parte opponente rappresentava di essere addivenuta ad una transazione con la società opposta (cfr. copia scrittura privata depositata in data 13.4.2024).
Il procedimento veniva, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale reputa che nella specie debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come accennato, con scrittura privata del 4.2.2024 le parti addivenivano ad una transazione;
in sede di udienza del 3.12.2024 entrambe le parti hanno dato atto di un fatto sopravvenuto alla instaurazione del presente giudizio (id est: il pagamento da parte dell'intimato di quanto dovuto alla società creditrice) ed hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere – come noto - è istituto di elaborazione giurisprudenziale, cui si fa ricorso tutte le volte in cui nell'ambito del giudizio si verifichino eventi, vuoi di natura processuale che sostanziale, tali da incidere sull'oggetto e di rendere inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria. (cfr. in tal senso Trib. Vicenza Sez. II, 27.1.2016 in Leggi d'Italia –
Repertorio di Giurisprudenza).
La Suprema Corte (cfr. sul punto sentenza n. 10553 del 07/05/2009), ha affermato che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento
3 della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Una pronuncia di tale tenore neppure è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 4884 del 27.5.1996), dovendo al riguardo il giudice di merito fare applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 28.3.2001, n. 4442).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/11/2016, n. 24234).
Nella specie - benché il difensore della opposta in sede di udienza del 3.12.2024 abbia chiesto: “… in virtù del principio della soccombenza virtuale la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, con attribuzione. …” (richiesta reiterata in sede di note scritte predisposte per l'odierna udienza) – si reputa debba disporsi la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
Tanto si dice in ragione di quanto emerge dalla scrittura privata intervenuta tra le parti, depositata in data 13.4.2024, ove si legge: “… il sig. nella qualità di liquidatore e legale rapp.te Parte_1
p.t. della società (parte creditrice) dichiara di non aver CP_3 Controparte_3
più nulla a che pretendere da parte del sig. (parte debitrice) con riferimento al Controparte_1 credito vantato in virtù del D.I. n. 752/09 … comprese anche le spese legali occorse da entrambe le parti che, pertanto, resteranno a carico di ciascuna delle parti medesime per quanto di competenza
…”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n. R.G. 6073/2021, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
4 - DICHIARA cessata la materia del contendere;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 1.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6073/2021, vertente tra:
Controparte_1
opponente
e
Controparte_2
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6073/2021 R.G., vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Giandomenico Natale e dall'Avv. St. Controparte_1
Massimiliano Palmieri, elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere, Corso Garibaldi n.
116; opponente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv.to Raffaele Trotta, elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua
Vetere, Via R. D'Angiò n. 100;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 24.5.2021, il – Controparte_3 sulla base del D.I. n. 752/2009, emesso dall'intestato Tribunale in data 15-18.12.2009, notificato all'ingiunto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., munito della formula esecutiva in data 24.5.2011 - intimava a il pagamento della somma di € 9.735,50, oltre interessi e spese successive. Controparte_1
2 Avverso tale atto di precetto spiegava opposizione l'intimato, adducendo a supporto di essa l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dalla società opposta.
Instava – previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto – per l'accoglimento della opposizione, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio la società creditrice opposta che, contestando l'avverso dedotto, domandava il rigetto della istanza cautelare, così come della opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
In sede di prima udienza, la scrivente – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per disporre la sospensione della efficacia dell'atto opposto – respingeva l'istanza cautelare ed assegnava i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. (cfr. verbale udienza del 9.11.2021).
Il procedimento – in difetto di deposito delle memorie istruttorie - veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, la parte opponente rappresentava di essere addivenuta ad una transazione con la società opposta (cfr. copia scrittura privata depositata in data 13.4.2024).
Il procedimento veniva, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale reputa che nella specie debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come accennato, con scrittura privata del 4.2.2024 le parti addivenivano ad una transazione;
in sede di udienza del 3.12.2024 entrambe le parti hanno dato atto di un fatto sopravvenuto alla instaurazione del presente giudizio (id est: il pagamento da parte dell'intimato di quanto dovuto alla società creditrice) ed hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere – come noto - è istituto di elaborazione giurisprudenziale, cui si fa ricorso tutte le volte in cui nell'ambito del giudizio si verifichino eventi, vuoi di natura processuale che sostanziale, tali da incidere sull'oggetto e di rendere inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria. (cfr. in tal senso Trib. Vicenza Sez. II, 27.1.2016 in Leggi d'Italia –
Repertorio di Giurisprudenza).
La Suprema Corte (cfr. sul punto sentenza n. 10553 del 07/05/2009), ha affermato che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento
3 della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Una pronuncia di tale tenore neppure è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 4884 del 27.5.1996), dovendo al riguardo il giudice di merito fare applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 28.3.2001, n. 4442).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/11/2016, n. 24234).
Nella specie - benché il difensore della opposta in sede di udienza del 3.12.2024 abbia chiesto: “… in virtù del principio della soccombenza virtuale la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, con attribuzione. …” (richiesta reiterata in sede di note scritte predisposte per l'odierna udienza) – si reputa debba disporsi la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
Tanto si dice in ragione di quanto emerge dalla scrittura privata intervenuta tra le parti, depositata in data 13.4.2024, ove si legge: “… il sig. nella qualità di liquidatore e legale rapp.te Parte_1
p.t. della società (parte creditrice) dichiara di non aver CP_3 Controparte_3
più nulla a che pretendere da parte del sig. (parte debitrice) con riferimento al Controparte_1 credito vantato in virtù del D.I. n. 752/09 … comprese anche le spese legali occorse da entrambe le parti che, pertanto, resteranno a carico di ciascuna delle parti medesime per quanto di competenza
…”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n. R.G. 6073/2021, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
4 - DICHIARA cessata la materia del contendere;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 1.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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