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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 451 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 451 /2024 promossa da:
(C.F. ), assistito dalla sig.ra in qualità di Parte_1 C.F._1 Parte_2
amministratore di sostegno, con il patrocinio dell'avv. BALESTRI CRISTINA
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1
difensore, via Tosco Romagnola n. 126, Pontedera (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRECCHI Parte_3 C.F._2
BRUNELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_2
difensore, via del Teatro n. 2, Pontedera (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, dichiarata la contumacia della Sig.ra
Parte_3
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Casablanca (Marocco) in data
23/08/1999 tra il Sig. e la Sig.ra. e trascritto nei registri dello stato Parte_1 Parte_3
civile del Comune di IE (PI) al n. 8, parte II, serie C, anno 1999;
b) ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
c) revocare il contributo al mantenimento ordinario in favore del coniuge resistente come disposto all'udienza del 15/05/24 e dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi a carico del ricorrente in favore della Sig.ra Parte_3
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiararsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio concordatario contratto il 23 agosto 1999 in Casablanca (Marocco) con dall'unione con la quale non sono nati figli. Parte_3
A fondamento della domanda proposta, allegava il venir meno tra loro coniugi della Parte_1
comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa emesso in data 19 giugno 2018, n. cron.
10022/18, r.g. n. 3867/17.
In punto di condizioni accessorie, il ricorrente domandava la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione in favore della controparte, allegando un peggioramento delle proprie condizioni economiche dovuto al fatto che l'abitazione in comproprietà tra i coniugi era stata sottoposta a pignoramento immobiliare e, successivamente, venduta, senza attribuzione di alcun residuo della somma ricavata nonché al fatto che, a causa delle patologie invalidanti dalle quali lo stesso era affetto, lui-ricorrente era attualmente ospite della RSA “Villa Sorriso”, per la quale corrispondeva una retta di € 1.200,00 mensili. Rilevava, dunque, l'impossibilità di affrontare anche l'onere di un eventuale assegno divorzile richiesto dalla ex coniuge, atteso che la pensione di circa
1.600,00 mensili (comprensiva della pensione e dell'indennità di accompagnamento) era gravata, oltre che dalla retta della struttura, anche da una cessione del quinto in favore di per un CP_1
finanziamento contratto, in costanza di matrimonio, per esigenze familiari della Pt_3
Seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio né compariva Parte_3
personalmente all'udienza del 15 maggio 2024, all'esito della quale veniva disposto in via provvisoria un assegno divorzile in favore della resistente pari ad € 100,00 mensili e disposti accertamenti da parte di INPS e Agenzia delle Entrate sulla situazione economica della Pt_3
All'esito, il Giudice fissava l'udienza di rimessione in decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c. e, nelle more, in data 16.11.2024, si costituiva in giudizio parte resistente avanzando domanda di assegno divorzile. La costituzione di parte resistente veniva dichiarata tardiva e le relative domande proposte inammissibili e la causa veniva rimesso al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-.-
Preliminarmente, va rilevato che il matrimonio contratto in Marocco (a Casablanca) dalle parti trascritto presso gli uffici dello Stato civile di IE (si veda doc. n. 1 allegato al ricorso per scioglimento del matrimonio), è certamente efficace in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronunzia di scioglimento del matrimonio.
Va, poi, affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciarsi sulla controversia de qua, ai sensi dell'art. 32 della legge 218/95, atteso che uno dei due coniugi, il ricorrente, è cittadino italiano.
Peraltro, la giurisdizione del giudice italiano sussiste anche ai sensi del regolamento CE n. 2201/03 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale, al quale va riconosciuta valenza universale, ossia la possibilità di sua applicazione anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri (cfr. Corte di Giustizia CE sez. III
29.11.2007 C 68/07 vs Tribunale Belluno 6.3.2009 n. 106). CP_2 Per_1
Risulta, infatti, documentato (si veda certificato di residenza di cui al doc. 2 di parte ricorrente) che il ricorrente risiede a Calcinaia (PI), derivando, pertanto, l'affermazione del giudice italiano (anche) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a, punto 5, di detto Regolamento, il quale individua quale autorità giurisdizionale competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, tra l'altro (la norma prevede più criteri alternativi attributivi della giurisdizione, tra cui quello appresso indicato), “la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno prima della domanda”.
Il Tribunale adito ben può, allora, rendere la pronuncia richiesta, anche se uno dei coniugi è cittadino del Marocco (senza – come detto – che a nulla valga il fatto che l'anzidetto coniuge sia marocchino,
e, quindi, cittadino di uno stato terzo rispetto all'Unione europea, stante il cd. carattere ecumenico (id est, universale) del predetto regolamento n. 2201/03).
Occorre, a questo punto, interrogarsi sulla legge applicabile alla separazione tra le parti.
Viene in considerazione, a questo proposito, il Regolamento europeo n. 1259/2010, detto anche
“Roma III”, entrato in vigore il 21 giugno 2012 che, in assenza di accordo tra le parti sulla legge applicabile, prevede una serie di criteri in scala gerarchica a cui deve attenersi il giudice nella individuazione della legge da applicarsi, pervenendo, nel caso, ai sensi dell'art. 8/1 lett. d) del
Regolamento CE 1259/2010, in assenza di un scelta ad hoc delle parti, all'applicazione, in via residuale, della legge italiana (lex fori), quale legge dello stato di cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel merito, in applicazione, quindi, della legge italiana, il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data 23 Parte_1 Parte_3
agosto 1999 in Casablanca (Marocco) e trascritto nei registri dello stato civile del comune di IE, al n. 8, parte II, serie C, anno 1999.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
In punto di condizioni accessorie, l'unica questione che residua è quella afferente all'eventuale riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Sul punto, va detto che, sebbene la costituzione di parte resistente sia stata dichiarata tardiva
(giacché intervenuta all'esito dello spirare del termine indicato dall'art. 293 c.p.c.) e le relative domande siano state dichiarato, conseguentemente, inammissibili, le condizioni che regolano gli aspetti patrimoniali tra i coniugi rientrano nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda.
In base all'orientamento della Corte di legittimità al quale il Collegio intende aderire (Cass. n.
11061/2011 e Cass. n. 4205/2006), la domanda a contenuto patrimoniale concernente i rapporti tra i coniugi, quale è quella di assegno divorzile, deve contenere, a pena di inammissibilità, il petitum richiesto al giudice, atteso che tutto ciò che riguarda direttamente i rapporti economici di dare ed avere tra i coniugi presuppone l'iniziativa della parte interessata, potendo rivestire carattere di diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata dalla finalità assistenziale (Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, n.11795) che consiste, essenzialmente, nel valutare se la parte disponga di mezzi adeguati e/o si trovi nell'oggettiva impossibilità di procurarseli.
Il presupposto è costituito dalla prova o meno della mancanza, in capo al richiedente, di mezzi economici adeguati ovvero dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, a garantire una situazione di piena autosufficienza economica, costituendo invece le condizioni reddituali delle parti uno dei possibili (e concorrenti) criteri da valutare ai fini della determinazione del quantum (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. I, n. 11504/2017). Il riconoscimento in punto di “an” di assegno divorzile richiede dunque, in via preliminare, la necessità di valutare se le sue condizioni economiche le consentano o meno di poter provvedere alle proprie esigenze di vita in modo autosufficiente.
La non indipendenza economica di uno dei due coniugi, invero, permette di imporre all'altro l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento, stante il dovere costituzionale e inderogabile di “solidarietà economica” che impone un'erogazione di natura patrimoniale a tutela della persona economicamente più debole (rif. art. 2 e 23 Cost.). In ciò si attua la c.d. “solidarietà post-coniugale” posta a fondamento della funzione principale dell'assegno divorzile, ovverosia la funzione assistenziale (v. C. Cass., sez. I civile, n.11504 del 10.05.2017). L'attribuzione del diritto de quo è del tutto avulsa da una valutazione comparativa tra le condizioni economiche degli ex coniugi ed ancorata in via esclusiva alla verifica della sussistenza dell'autosufficienza economica del richiedente, verifica che deve aver riguardo “alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità” (v. C. Cass., ord. n. 3015 del 07.02.2018).
Nel caso di specie, dall'esame dei documenti versati in atti dall'Agenzia delle Entrate emerge che la signora abbia percepito redditi esenti pari ad € 9.085,04 nell'anno di imposta 2023 e, sulla base di tale presupposto, non si ritiene che ella possa disporre di adeguati mezzi per garantire il proprio sostentamento. Ne consegue, che deve essere riconosciuto in suo favore il diritto a percepire un assegno divorzile la cui misura, tuttavia, considerando anche le mutate condizioni economiche del ricorrente rispetto al tempo della separazione, il Collegio ritiene debba essere contenuta in una somma pari ad € 150,00 mensili, più Istat, da versarsi dalla data di pubblicazione della presente sentenza, alla controparte entro il giorno 5 di ogni mese.
-.-.-.-.-.-
Per quanto concerne le spese di lite, considerato l'esito del giudizio ed il contegno processuale delle parti, si ritiene congruo disporne l'integrale compensazione tra le parti, non essendo ipotizzabile una pronuncia di condanna del soccombente (rispetto alla domanda di assegno divorzile) in favore della controparte irregolarmente costituitasi in giudizio, la quale non può pretendere alcun rimborso delle spese affrontate per lo svolgimento di un'attività del tutto irrilevante sul piano processuale (Cass. 29 novembre 1993, n. 11803; 20 gennaio 1994, n. 481, come richiamata da Cassazione civile sez. I,
01/04/1998, n.3363).
Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe, Parte_1 e celebrato in Casablanca (Marocco), in data 23 agosto 1999, trascritto nel registro Parte_3
degli atti di matrimonio del comune di IE (PI), al n. 8, parte II, serie C, anno 1999.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno divorzile, con Parte_1
effetti a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, in favore di a Parte_3 somma mensile di € 150,00, più Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di IE (PI) di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 22.03.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 451 /2024 promossa da:
(C.F. ), assistito dalla sig.ra in qualità di Parte_1 C.F._1 Parte_2
amministratore di sostegno, con il patrocinio dell'avv. BALESTRI CRISTINA
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1
difensore, via Tosco Romagnola n. 126, Pontedera (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRECCHI Parte_3 C.F._2
BRUNELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_2
difensore, via del Teatro n. 2, Pontedera (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, dichiarata la contumacia della Sig.ra
Parte_3
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Casablanca (Marocco) in data
23/08/1999 tra il Sig. e la Sig.ra. e trascritto nei registri dello stato Parte_1 Parte_3
civile del Comune di IE (PI) al n. 8, parte II, serie C, anno 1999;
b) ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
c) revocare il contributo al mantenimento ordinario in favore del coniuge resistente come disposto all'udienza del 15/05/24 e dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi a carico del ricorrente in favore della Sig.ra Parte_3
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiararsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio concordatario contratto il 23 agosto 1999 in Casablanca (Marocco) con dall'unione con la quale non sono nati figli. Parte_3
A fondamento della domanda proposta, allegava il venir meno tra loro coniugi della Parte_1
comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa emesso in data 19 giugno 2018, n. cron.
10022/18, r.g. n. 3867/17.
In punto di condizioni accessorie, il ricorrente domandava la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione in favore della controparte, allegando un peggioramento delle proprie condizioni economiche dovuto al fatto che l'abitazione in comproprietà tra i coniugi era stata sottoposta a pignoramento immobiliare e, successivamente, venduta, senza attribuzione di alcun residuo della somma ricavata nonché al fatto che, a causa delle patologie invalidanti dalle quali lo stesso era affetto, lui-ricorrente era attualmente ospite della RSA “Villa Sorriso”, per la quale corrispondeva una retta di € 1.200,00 mensili. Rilevava, dunque, l'impossibilità di affrontare anche l'onere di un eventuale assegno divorzile richiesto dalla ex coniuge, atteso che la pensione di circa
1.600,00 mensili (comprensiva della pensione e dell'indennità di accompagnamento) era gravata, oltre che dalla retta della struttura, anche da una cessione del quinto in favore di per un CP_1
finanziamento contratto, in costanza di matrimonio, per esigenze familiari della Pt_3
Seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio né compariva Parte_3
personalmente all'udienza del 15 maggio 2024, all'esito della quale veniva disposto in via provvisoria un assegno divorzile in favore della resistente pari ad € 100,00 mensili e disposti accertamenti da parte di INPS e Agenzia delle Entrate sulla situazione economica della Pt_3
All'esito, il Giudice fissava l'udienza di rimessione in decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c. e, nelle more, in data 16.11.2024, si costituiva in giudizio parte resistente avanzando domanda di assegno divorzile. La costituzione di parte resistente veniva dichiarata tardiva e le relative domande proposte inammissibili e la causa veniva rimesso al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-.-
Preliminarmente, va rilevato che il matrimonio contratto in Marocco (a Casablanca) dalle parti trascritto presso gli uffici dello Stato civile di IE (si veda doc. n. 1 allegato al ricorso per scioglimento del matrimonio), è certamente efficace in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronunzia di scioglimento del matrimonio.
Va, poi, affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciarsi sulla controversia de qua, ai sensi dell'art. 32 della legge 218/95, atteso che uno dei due coniugi, il ricorrente, è cittadino italiano.
Peraltro, la giurisdizione del giudice italiano sussiste anche ai sensi del regolamento CE n. 2201/03 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale, al quale va riconosciuta valenza universale, ossia la possibilità di sua applicazione anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri (cfr. Corte di Giustizia CE sez. III
29.11.2007 C 68/07 vs Tribunale Belluno 6.3.2009 n. 106). CP_2 Per_1
Risulta, infatti, documentato (si veda certificato di residenza di cui al doc. 2 di parte ricorrente) che il ricorrente risiede a Calcinaia (PI), derivando, pertanto, l'affermazione del giudice italiano (anche) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a, punto 5, di detto Regolamento, il quale individua quale autorità giurisdizionale competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, tra l'altro (la norma prevede più criteri alternativi attributivi della giurisdizione, tra cui quello appresso indicato), “la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno prima della domanda”.
Il Tribunale adito ben può, allora, rendere la pronuncia richiesta, anche se uno dei coniugi è cittadino del Marocco (senza – come detto – che a nulla valga il fatto che l'anzidetto coniuge sia marocchino,
e, quindi, cittadino di uno stato terzo rispetto all'Unione europea, stante il cd. carattere ecumenico (id est, universale) del predetto regolamento n. 2201/03).
Occorre, a questo punto, interrogarsi sulla legge applicabile alla separazione tra le parti.
Viene in considerazione, a questo proposito, il Regolamento europeo n. 1259/2010, detto anche
“Roma III”, entrato in vigore il 21 giugno 2012 che, in assenza di accordo tra le parti sulla legge applicabile, prevede una serie di criteri in scala gerarchica a cui deve attenersi il giudice nella individuazione della legge da applicarsi, pervenendo, nel caso, ai sensi dell'art. 8/1 lett. d) del
Regolamento CE 1259/2010, in assenza di un scelta ad hoc delle parti, all'applicazione, in via residuale, della legge italiana (lex fori), quale legge dello stato di cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel merito, in applicazione, quindi, della legge italiana, il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data 23 Parte_1 Parte_3
agosto 1999 in Casablanca (Marocco) e trascritto nei registri dello stato civile del comune di IE, al n. 8, parte II, serie C, anno 1999.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
In punto di condizioni accessorie, l'unica questione che residua è quella afferente all'eventuale riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Sul punto, va detto che, sebbene la costituzione di parte resistente sia stata dichiarata tardiva
(giacché intervenuta all'esito dello spirare del termine indicato dall'art. 293 c.p.c.) e le relative domande siano state dichiarato, conseguentemente, inammissibili, le condizioni che regolano gli aspetti patrimoniali tra i coniugi rientrano nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda.
In base all'orientamento della Corte di legittimità al quale il Collegio intende aderire (Cass. n.
11061/2011 e Cass. n. 4205/2006), la domanda a contenuto patrimoniale concernente i rapporti tra i coniugi, quale è quella di assegno divorzile, deve contenere, a pena di inammissibilità, il petitum richiesto al giudice, atteso che tutto ciò che riguarda direttamente i rapporti economici di dare ed avere tra i coniugi presuppone l'iniziativa della parte interessata, potendo rivestire carattere di diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata dalla finalità assistenziale (Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, n.11795) che consiste, essenzialmente, nel valutare se la parte disponga di mezzi adeguati e/o si trovi nell'oggettiva impossibilità di procurarseli.
Il presupposto è costituito dalla prova o meno della mancanza, in capo al richiedente, di mezzi economici adeguati ovvero dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, a garantire una situazione di piena autosufficienza economica, costituendo invece le condizioni reddituali delle parti uno dei possibili (e concorrenti) criteri da valutare ai fini della determinazione del quantum (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. I, n. 11504/2017). Il riconoscimento in punto di “an” di assegno divorzile richiede dunque, in via preliminare, la necessità di valutare se le sue condizioni economiche le consentano o meno di poter provvedere alle proprie esigenze di vita in modo autosufficiente.
La non indipendenza economica di uno dei due coniugi, invero, permette di imporre all'altro l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento, stante il dovere costituzionale e inderogabile di “solidarietà economica” che impone un'erogazione di natura patrimoniale a tutela della persona economicamente più debole (rif. art. 2 e 23 Cost.). In ciò si attua la c.d. “solidarietà post-coniugale” posta a fondamento della funzione principale dell'assegno divorzile, ovverosia la funzione assistenziale (v. C. Cass., sez. I civile, n.11504 del 10.05.2017). L'attribuzione del diritto de quo è del tutto avulsa da una valutazione comparativa tra le condizioni economiche degli ex coniugi ed ancorata in via esclusiva alla verifica della sussistenza dell'autosufficienza economica del richiedente, verifica che deve aver riguardo “alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità” (v. C. Cass., ord. n. 3015 del 07.02.2018).
Nel caso di specie, dall'esame dei documenti versati in atti dall'Agenzia delle Entrate emerge che la signora abbia percepito redditi esenti pari ad € 9.085,04 nell'anno di imposta 2023 e, sulla base di tale presupposto, non si ritiene che ella possa disporre di adeguati mezzi per garantire il proprio sostentamento. Ne consegue, che deve essere riconosciuto in suo favore il diritto a percepire un assegno divorzile la cui misura, tuttavia, considerando anche le mutate condizioni economiche del ricorrente rispetto al tempo della separazione, il Collegio ritiene debba essere contenuta in una somma pari ad € 150,00 mensili, più Istat, da versarsi dalla data di pubblicazione della presente sentenza, alla controparte entro il giorno 5 di ogni mese.
-.-.-.-.-.-
Per quanto concerne le spese di lite, considerato l'esito del giudizio ed il contegno processuale delle parti, si ritiene congruo disporne l'integrale compensazione tra le parti, non essendo ipotizzabile una pronuncia di condanna del soccombente (rispetto alla domanda di assegno divorzile) in favore della controparte irregolarmente costituitasi in giudizio, la quale non può pretendere alcun rimborso delle spese affrontate per lo svolgimento di un'attività del tutto irrilevante sul piano processuale (Cass. 29 novembre 1993, n. 11803; 20 gennaio 1994, n. 481, come richiamata da Cassazione civile sez. I,
01/04/1998, n.3363).
Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe, Parte_1 e celebrato in Casablanca (Marocco), in data 23 agosto 1999, trascritto nel registro Parte_3
degli atti di matrimonio del comune di IE (PI), al n. 8, parte II, serie C, anno 1999.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno divorzile, con Parte_1
effetti a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, in favore di a Parte_3 somma mensile di € 150,00, più Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di IE (PI) di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 22.03.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina