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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2024, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA'
composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
Dott. Luca Buccheri Consigliere
riunita in camera di consiglio all'udienza del 07.02.2024 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite , iscritte ai NN.RR.GG. 848/2017 e 423/2017 del Ruolo Generale della Sezione Lavoro e
Previdenza, vertente
TRA
, in persona del Dirigente Parte_1
generale pro tempore della , rappresentato e difeso dall'Avv. Ida Rampino , Parte_2
giusta procura generale alle liti per Notar di Napoli del 18.06.2014, Rep. n. 17705, Racc. n. Persona_1
8545 e con la stessa elettivamente domiciliata presso la sede di quest'ultimo in Napoli alla via Nuova
Poggioreale angolo via San Lazzaro,
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
E
, nato il [...], , nella qualità di socio titolare della , Controparte_1 Organizzazione_1
domiciliato per la carica in Portici al Corso Garibaldi nr.216,
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
, nato il [...] , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Colapietro, presso lo Controparte_2 studio dei quali in Torre del Greco alla via Martiri d'Africa nr. 83 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE FATTO E DIRITTO.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza nr.1877/2016 del
06.12.2016, condannò la impresa individuale e in solido tra di loro Organizzazione_1 Controparte_2
al pagamento in favore dell' di euro 284.403,81, oltre interessi legali dall'aprile 2012 al saldo a titolo di Pt_1
azione di regresso verso i responsabili civili ai sensi degli artt.10 e 11 del d.p.r. nr.1124/1965 per l'infortunio sul lavoro occorso il 26 ottobre 2005 al dipendente , allorquando, impegnato Parte_3 Parte_4
a scaricare detriti provenienti dallo smantellamento del terrazzo di una palazzina ubicata a via Napoli nr. 16 di Torre del Greco, era stato attinto alla testa da un masso, con fratture multiple al cranio con conseguente inabilità temporanea superiore a quaranta giorni;
l'Istituto assicuratore aveva erogato al Parte_4
prestazioni di legge pari ad euro 25.279,58 a titolo di inabilità temporanea oltre spese mediche e varie, nonché euro 272.172,93 a titolo di valore capitale della rendita da infortunio sul lavoro ed euro 24.459,93 a titolo di anticipazione sulle prestazioni dovute per legge.
Con ricorso depositato in data 02.03.2017 , l' ha interposto gravame avverso tale pronuncia ed ha Pt_1
chiesto di rideterminare la misura delle somme per cui è stata esercitata azione di regresso nel giudizio di primo grado in misura pari ad euro 505.269,10 ovvero in quella misura di giustizia da determinare all'esito del giudizio. L' assicuratore ha precisato che il credito azionato è credito di valore e lo stesso deve Pt_1
essere quantificato con riferimento al momento della liquidazione definitiva con la conseguenza che il predetto credito sarebbe di cesto superiore a quello oggetto di liquidazione così come operata dal primo giudice.
si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame, evidenziando il suo difetto Controparte_2
di responsabilità nell'accaduto e contestando la richiesta di adeguamento dell'importo richiesto dall' Pt_1
Con separato ricorso depositato in data 05.04.2017, ha interposto altro gravame avverso Controparte_2
la stessa sentenza e ne ha chiesto la riforma con il conseguente rigetto della proposta domanda;
ha denunciato la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, sulla base dei documenti prodotti, ha ritenuto intrapresa l'azione nei confronti dell'odierno appellante quale titolare della ditta edile ed anche nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione e di decadenza, formulate in prime cure.
Difatti, nelle conclusioni la domanda di regresso sarebbe stata formulata nei confronti di Controparte_2
in proprio e non già quale titolare della ditta datrice di lavoro del dipendente infortunato. In secondo luogo, male avrebbe giudicato il Tribunale di Torre Annunziata a ritenere interrotto il decorso del termine di prescrizione sulla base della diffida di pagamento del 28.03.2012, indirizzata a in proprio Controparte_2
e non in qualità di legale rappresentante della , in quanto l' non avrebbe Organizzazione_1 Pt_1
fornito prova alcuna dell'invio e della ricezione della predetta missiva, a parte la considerazione che la stessa diffida era stata indirizzata al in proprio e non già quale legale rappresentante Controparte_2
della Organizzazione_1 Con un secondo motivo di censura, l'istante ha lamentato una errata valutazione del giudicato penale nell'ambito del presente giudizio;
difatti,- si è aggiunto- un'attenta lettura della stessa sentenza penale avrebbe portato alla conclusione del mancato raggiungimento della responsabilità del , con CP_2 particolare riferimento alle dichiarazioni del teste . Infine si è censurata la sentenza nella parte Tes_1
in cui si è ritenuta corretta la determinazione del dovuto;
anche la misura dell'azione di regresso sarebbe errata e quindi si è concluso come in atti.
Si è costituito in giudizio l ed ha contestato l'appello: la prescrizione sarebbe stata correttamente Pt_1
interrotta con plurimi atti regolarmente notificati al;
la colpa del dipendente infortunato non CP_2
sarebbe affatto configurabile ed il giudice di prime cure avrebbe ben valutato sulla scorta della sentenza penale e delle successive dichiarazioni la responsabilità del nella sua qualità di legale CP_2 rappresentante della compagine sociale appellata. L' assicuratore ha spiegato appello incidentale Pt_1
diretto alla esatta quantificazione della misura dell'azione di regresso.
La è rimasta contumace in entrambi i giudizi di appello. Organizzazione_1
Riuniti i gravami, disposta ed espletata consulenza contabile d'ufficio, la causa all'odierna udienza di discussione è stata discussa e decisa come da separato dispositivo reso all'esito della camera di consiglio.
L'appello di è infondato e deve essere rigettato. Controparte_2
L'appello dell' è solo in parte fondato e come tale deve essere accolto. Pt_1
Ai fini di un ordinato iter motivazionale, è necessario esaminare prima i motivi di appello concernenti le eccezioni preliminari di prescrizione e di decadenza;
poi affrontare il merito del gravame con specifico riferimento alla responsabilità della compagine sociale in ordine all'infortunio sul lavoro occorso al Parte_4
ed infine stabilire la misura del dovuto per l'azione di regresso azionata dall' Pt_1
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza impugnata ha ritenuto esperita l'azione di regresso nel termine triennale di cui all'art.112 del d.p.r. n.1124/1965 e cioè nel termine di tre anni dalla data in cui è passata in giudicato la sentenza penale di accertamento e di condanna di per lesione personali gravi ai sensi dell'art.583 comma primo del cod. pen. La sentenza Controparte_2
penale del Tribunale di è passata in cosa giudicata il 30.10.2010, mentre l'atto Controparte_3
interruttivo del decorso triennale della prescrizione è del 28.03.2012, indirizzata al nella qualità CP_2
di legale rappresentante della il 4 aprile 2012; l'odierno appellante lamenta che la Organizzazione_1
lettera raccomandata ( con ricevuta di consegna nr.14708730421) è indirizzata a in Controparte_2
proprio e non già quale legale rappresentante della osserva il Collegio che l'azione di Organizzazione_1 regresso di cui all'art.11 del d.p.r. nr.1124/1965 può essere legittimamente esercitata anche nei confronti della persona fisica che sia stata ritenuta colpevole del reato ascritto con sentenza penale di condanna passata in giudicato, come del resto è avvenuto nella fattispecie. E la Corte Suprema di Cassazione ha avuto modo di affermare che il procedimento penale contro il legale rappresentante produce effetti anche ai fini della decorrenza della prescrizione o della decadenza dell'azione di regresso verso la società datrice di lavoro anche quando questa non sia stata citata nel processo contro il responsabile civile ( cfr. Cass. sez. lav. 16.05.2006 nr.11426).
La ricostruzione del fatto è stata ben operata dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere. Per_2
, operaio edile, dipendente della lavorava allo smantellamento del terrazzo della
[...] Org_1
palazzina sita in Torre del Greco alla via Napoli nr.16, e scaricava i detriti dall'alto del cassone di un autocarro attraverso un canale di circa sei metri, allorquando un masso cadeva in testa all'operaio e gli procurava le lesioni descritte nel capo di imputazione , in particolare fratture multiple al cranio, guarite in oltre quaranta giorni. La responsabilità del datore di lavoro si rinviene ad avviso del Collegio sia nel non avere il datore di lavoro adeguatamente provveduto a mettere in sicurezza il canale di scarico del materiale di risulta secondo i migliori criteri tecnici , sia sotto il profilo della responsabilità dei dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art.2049 c.c., che non hanno provveduto ad incanalare i materiali nel canale di scarico con la dovuta prudenza e perizia. Vi è anche una ulteriore responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell'art.4 del d.p.r. nr.547/1955 e cioè la mancata consegna del casco protettivo;
tale elemento di Org fatto si desume dalla deposizione del teste in servizio presso la , che ricostruito la Testimone_2
dinamica dell'incidente ed ha precisato che il tipo e l'entità delle lesioni riportate dal sono Parte_4
compatibili con la caduta da un'altezza di circa 6-7 metri, pari a quella del terrazzo oggetto di lavorazione da parte della del materiale di risulta. Le lesioni riportate sono compatibili da un punto di Org_1 vista causale solo con la mancanza del casco, la cui assenza è stata anche confermata in sede dibattimentale penale dalla stessa parte offesa;
le dichiarazioni di sono poco credibili , Testimone_3
anche per la relazione familiare esistente con l'imputato , e si pongono in netto contrasto con la dinamica dell'infortunio sul lavoro sotto il profilo casuale: ne consegue che i casci non sono stati consegnati, anche perchè non vi è stato alcun teste che abbia affermato di avere visto la persona offesa prima indossare il casco per poi toglierselo in un secondo momento. Ad avviso del Collegio militano in danno del CP_2 anche le considerazioni del primo giudice, tra le quali vanno menzionate la circostanza dell'assenza di alcuna dichiarazione testimoniale su di un casco ammaccato ed insanguinato e sulla presenza di plurime dichiarazioni testimoniali sulla presenza di sangue sulla testa di . Persona_2
Il capo della sentenza di prime cure, raggiunto da appelli incrociati, deve essere valutato sulla base di una considerazione preliminare di base: essendo il responsabile civile terzo rispetto al rapporto da assicurato ed
è indubbio che l' ha il dovere sostanziale e l'onere processuale di provare il Pt_1 Controparte_4
pagamento della somma per cui ha azionato il giudizio. Per tale motivo è stata disposta consulenza contabile d'ufficio; l' ha chiesto il pagamento in regresso delle somme erogate per indennità Pt_1
temporanea, per gli acconti ed i ratei già pagati sino al 26.08.2016 e per il valore capitale della rendita alla Org stessa data. L'indagine peritale, tramite acquisizione dei cedolini di pagamento dell' al dal Parte_4
05.03.2007 al 05.04.2017, ha messo in evidenza che le somme erogate sono state euro 231.084,04; sul Org punto si deve specificare che nel periodo in considerazione l' aveva una convenzione con l' Pt_1 attraverso il quale effettuava il pagamento delle sue prestazioni;
dal loro esame si evince appunto che la somma erogata non supera la misura sopra indicata di euro 231.084,04; nei cedolini acquisiti si legge infatti Org che l' si era qualificato come ufficio pagatore e nelle voci era indicato “rendita mensile”; in più alla voce “stato di pagamento” risulta aggiunta la dizione “ Pagamento effettuato”; in assenza di qualsivoglia emergenza processuale di segno opposto, si deve concludere che tali pagamenti- privi di ogni contestazione da qualsivoglia parte- siano stati effettivamente disposti e ricevuti dal . Ne consegue che la somma Parte_4
per cui è condanna deve essere di euro 231.084,04. In tale senso si corregge l'errore di digitazione contenuto nel dispositivo di sentenza nella parte in cui si è detto che il capo presente dell'appello deve intendersi rigettato.
Attesa la reciproca soccombenza nel presente grado del giudizio, si compensano le spese di lite , rimanendo ferma per la soccombenza in primo grado la condanna dei convenuti alla refusione delle spese di lite disposta in prime cure.
P.Q.M.
a) rigetta l'appello dell' ; Pt_1
b) condanna e la al pagamento in favore dell' di Controparte_2 Organizzazione_1 Pt_1
euro 231.084,04, con aggiornamento della rendita secondo legge ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
d) compensa le spese di lite del presente grado del giudizio;
e) liquida le spese di perizia come da separato decreto.
Così deciso in Napoli, il 07.02.2024
Il Presidente Est.
Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA'
composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
Dott. Luca Buccheri Consigliere
riunita in camera di consiglio all'udienza del 07.02.2024 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite , iscritte ai NN.RR.GG. 848/2017 e 423/2017 del Ruolo Generale della Sezione Lavoro e
Previdenza, vertente
TRA
, in persona del Dirigente Parte_1
generale pro tempore della , rappresentato e difeso dall'Avv. Ida Rampino , Parte_2
giusta procura generale alle liti per Notar di Napoli del 18.06.2014, Rep. n. 17705, Racc. n. Persona_1
8545 e con la stessa elettivamente domiciliata presso la sede di quest'ultimo in Napoli alla via Nuova
Poggioreale angolo via San Lazzaro,
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
E
, nato il [...], , nella qualità di socio titolare della , Controparte_1 Organizzazione_1
domiciliato per la carica in Portici al Corso Garibaldi nr.216,
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
, nato il [...] , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Colapietro, presso lo Controparte_2 studio dei quali in Torre del Greco alla via Martiri d'Africa nr. 83 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE FATTO E DIRITTO.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza nr.1877/2016 del
06.12.2016, condannò la impresa individuale e in solido tra di loro Organizzazione_1 Controparte_2
al pagamento in favore dell' di euro 284.403,81, oltre interessi legali dall'aprile 2012 al saldo a titolo di Pt_1
azione di regresso verso i responsabili civili ai sensi degli artt.10 e 11 del d.p.r. nr.1124/1965 per l'infortunio sul lavoro occorso il 26 ottobre 2005 al dipendente , allorquando, impegnato Parte_3 Parte_4
a scaricare detriti provenienti dallo smantellamento del terrazzo di una palazzina ubicata a via Napoli nr. 16 di Torre del Greco, era stato attinto alla testa da un masso, con fratture multiple al cranio con conseguente inabilità temporanea superiore a quaranta giorni;
l'Istituto assicuratore aveva erogato al Parte_4
prestazioni di legge pari ad euro 25.279,58 a titolo di inabilità temporanea oltre spese mediche e varie, nonché euro 272.172,93 a titolo di valore capitale della rendita da infortunio sul lavoro ed euro 24.459,93 a titolo di anticipazione sulle prestazioni dovute per legge.
Con ricorso depositato in data 02.03.2017 , l' ha interposto gravame avverso tale pronuncia ed ha Pt_1
chiesto di rideterminare la misura delle somme per cui è stata esercitata azione di regresso nel giudizio di primo grado in misura pari ad euro 505.269,10 ovvero in quella misura di giustizia da determinare all'esito del giudizio. L' assicuratore ha precisato che il credito azionato è credito di valore e lo stesso deve Pt_1
essere quantificato con riferimento al momento della liquidazione definitiva con la conseguenza che il predetto credito sarebbe di cesto superiore a quello oggetto di liquidazione così come operata dal primo giudice.
si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame, evidenziando il suo difetto Controparte_2
di responsabilità nell'accaduto e contestando la richiesta di adeguamento dell'importo richiesto dall' Pt_1
Con separato ricorso depositato in data 05.04.2017, ha interposto altro gravame avverso Controparte_2
la stessa sentenza e ne ha chiesto la riforma con il conseguente rigetto della proposta domanda;
ha denunciato la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, sulla base dei documenti prodotti, ha ritenuto intrapresa l'azione nei confronti dell'odierno appellante quale titolare della ditta edile ed anche nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione e di decadenza, formulate in prime cure.
Difatti, nelle conclusioni la domanda di regresso sarebbe stata formulata nei confronti di Controparte_2
in proprio e non già quale titolare della ditta datrice di lavoro del dipendente infortunato. In secondo luogo, male avrebbe giudicato il Tribunale di Torre Annunziata a ritenere interrotto il decorso del termine di prescrizione sulla base della diffida di pagamento del 28.03.2012, indirizzata a in proprio Controparte_2
e non in qualità di legale rappresentante della , in quanto l' non avrebbe Organizzazione_1 Pt_1
fornito prova alcuna dell'invio e della ricezione della predetta missiva, a parte la considerazione che la stessa diffida era stata indirizzata al in proprio e non già quale legale rappresentante Controparte_2
della Organizzazione_1 Con un secondo motivo di censura, l'istante ha lamentato una errata valutazione del giudicato penale nell'ambito del presente giudizio;
difatti,- si è aggiunto- un'attenta lettura della stessa sentenza penale avrebbe portato alla conclusione del mancato raggiungimento della responsabilità del , con CP_2 particolare riferimento alle dichiarazioni del teste . Infine si è censurata la sentenza nella parte Tes_1
in cui si è ritenuta corretta la determinazione del dovuto;
anche la misura dell'azione di regresso sarebbe errata e quindi si è concluso come in atti.
Si è costituito in giudizio l ed ha contestato l'appello: la prescrizione sarebbe stata correttamente Pt_1
interrotta con plurimi atti regolarmente notificati al;
la colpa del dipendente infortunato non CP_2
sarebbe affatto configurabile ed il giudice di prime cure avrebbe ben valutato sulla scorta della sentenza penale e delle successive dichiarazioni la responsabilità del nella sua qualità di legale CP_2 rappresentante della compagine sociale appellata. L' assicuratore ha spiegato appello incidentale Pt_1
diretto alla esatta quantificazione della misura dell'azione di regresso.
La è rimasta contumace in entrambi i giudizi di appello. Organizzazione_1
Riuniti i gravami, disposta ed espletata consulenza contabile d'ufficio, la causa all'odierna udienza di discussione è stata discussa e decisa come da separato dispositivo reso all'esito della camera di consiglio.
L'appello di è infondato e deve essere rigettato. Controparte_2
L'appello dell' è solo in parte fondato e come tale deve essere accolto. Pt_1
Ai fini di un ordinato iter motivazionale, è necessario esaminare prima i motivi di appello concernenti le eccezioni preliminari di prescrizione e di decadenza;
poi affrontare il merito del gravame con specifico riferimento alla responsabilità della compagine sociale in ordine all'infortunio sul lavoro occorso al Parte_4
ed infine stabilire la misura del dovuto per l'azione di regresso azionata dall' Pt_1
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza impugnata ha ritenuto esperita l'azione di regresso nel termine triennale di cui all'art.112 del d.p.r. n.1124/1965 e cioè nel termine di tre anni dalla data in cui è passata in giudicato la sentenza penale di accertamento e di condanna di per lesione personali gravi ai sensi dell'art.583 comma primo del cod. pen. La sentenza Controparte_2
penale del Tribunale di è passata in cosa giudicata il 30.10.2010, mentre l'atto Controparte_3
interruttivo del decorso triennale della prescrizione è del 28.03.2012, indirizzata al nella qualità CP_2
di legale rappresentante della il 4 aprile 2012; l'odierno appellante lamenta che la Organizzazione_1
lettera raccomandata ( con ricevuta di consegna nr.14708730421) è indirizzata a in Controparte_2
proprio e non già quale legale rappresentante della osserva il Collegio che l'azione di Organizzazione_1 regresso di cui all'art.11 del d.p.r. nr.1124/1965 può essere legittimamente esercitata anche nei confronti della persona fisica che sia stata ritenuta colpevole del reato ascritto con sentenza penale di condanna passata in giudicato, come del resto è avvenuto nella fattispecie. E la Corte Suprema di Cassazione ha avuto modo di affermare che il procedimento penale contro il legale rappresentante produce effetti anche ai fini della decorrenza della prescrizione o della decadenza dell'azione di regresso verso la società datrice di lavoro anche quando questa non sia stata citata nel processo contro il responsabile civile ( cfr. Cass. sez. lav. 16.05.2006 nr.11426).
La ricostruzione del fatto è stata ben operata dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere. Per_2
, operaio edile, dipendente della lavorava allo smantellamento del terrazzo della
[...] Org_1
palazzina sita in Torre del Greco alla via Napoli nr.16, e scaricava i detriti dall'alto del cassone di un autocarro attraverso un canale di circa sei metri, allorquando un masso cadeva in testa all'operaio e gli procurava le lesioni descritte nel capo di imputazione , in particolare fratture multiple al cranio, guarite in oltre quaranta giorni. La responsabilità del datore di lavoro si rinviene ad avviso del Collegio sia nel non avere il datore di lavoro adeguatamente provveduto a mettere in sicurezza il canale di scarico del materiale di risulta secondo i migliori criteri tecnici , sia sotto il profilo della responsabilità dei dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art.2049 c.c., che non hanno provveduto ad incanalare i materiali nel canale di scarico con la dovuta prudenza e perizia. Vi è anche una ulteriore responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell'art.4 del d.p.r. nr.547/1955 e cioè la mancata consegna del casco protettivo;
tale elemento di Org fatto si desume dalla deposizione del teste in servizio presso la , che ricostruito la Testimone_2
dinamica dell'incidente ed ha precisato che il tipo e l'entità delle lesioni riportate dal sono Parte_4
compatibili con la caduta da un'altezza di circa 6-7 metri, pari a quella del terrazzo oggetto di lavorazione da parte della del materiale di risulta. Le lesioni riportate sono compatibili da un punto di Org_1 vista causale solo con la mancanza del casco, la cui assenza è stata anche confermata in sede dibattimentale penale dalla stessa parte offesa;
le dichiarazioni di sono poco credibili , Testimone_3
anche per la relazione familiare esistente con l'imputato , e si pongono in netto contrasto con la dinamica dell'infortunio sul lavoro sotto il profilo casuale: ne consegue che i casci non sono stati consegnati, anche perchè non vi è stato alcun teste che abbia affermato di avere visto la persona offesa prima indossare il casco per poi toglierselo in un secondo momento. Ad avviso del Collegio militano in danno del CP_2 anche le considerazioni del primo giudice, tra le quali vanno menzionate la circostanza dell'assenza di alcuna dichiarazione testimoniale su di un casco ammaccato ed insanguinato e sulla presenza di plurime dichiarazioni testimoniali sulla presenza di sangue sulla testa di . Persona_2
Il capo della sentenza di prime cure, raggiunto da appelli incrociati, deve essere valutato sulla base di una considerazione preliminare di base: essendo il responsabile civile terzo rispetto al rapporto da assicurato ed
è indubbio che l' ha il dovere sostanziale e l'onere processuale di provare il Pt_1 Controparte_4
pagamento della somma per cui ha azionato il giudizio. Per tale motivo è stata disposta consulenza contabile d'ufficio; l' ha chiesto il pagamento in regresso delle somme erogate per indennità Pt_1
temporanea, per gli acconti ed i ratei già pagati sino al 26.08.2016 e per il valore capitale della rendita alla Org stessa data. L'indagine peritale, tramite acquisizione dei cedolini di pagamento dell' al dal Parte_4
05.03.2007 al 05.04.2017, ha messo in evidenza che le somme erogate sono state euro 231.084,04; sul Org punto si deve specificare che nel periodo in considerazione l' aveva una convenzione con l' Pt_1 attraverso il quale effettuava il pagamento delle sue prestazioni;
dal loro esame si evince appunto che la somma erogata non supera la misura sopra indicata di euro 231.084,04; nei cedolini acquisiti si legge infatti Org che l' si era qualificato come ufficio pagatore e nelle voci era indicato “rendita mensile”; in più alla voce “stato di pagamento” risulta aggiunta la dizione “ Pagamento effettuato”; in assenza di qualsivoglia emergenza processuale di segno opposto, si deve concludere che tali pagamenti- privi di ogni contestazione da qualsivoglia parte- siano stati effettivamente disposti e ricevuti dal . Ne consegue che la somma Parte_4
per cui è condanna deve essere di euro 231.084,04. In tale senso si corregge l'errore di digitazione contenuto nel dispositivo di sentenza nella parte in cui si è detto che il capo presente dell'appello deve intendersi rigettato.
Attesa la reciproca soccombenza nel presente grado del giudizio, si compensano le spese di lite , rimanendo ferma per la soccombenza in primo grado la condanna dei convenuti alla refusione delle spese di lite disposta in prime cure.
P.Q.M.
a) rigetta l'appello dell' ; Pt_1
b) condanna e la al pagamento in favore dell' di Controparte_2 Organizzazione_1 Pt_1
euro 231.084,04, con aggiornamento della rendita secondo legge ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
d) compensa le spese di lite del presente grado del giudizio;
e) liquida le spese di perizia come da separato decreto.
Così deciso in Napoli, il 07.02.2024
Il Presidente Est.
Dott. Gennaro Iacone