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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7033/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giuseppina M. Ilaria Marazzotta e Piero Antonio Rappa;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 7 aprile 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 1° giugno 2023 ha proposto opposizione Parte_1
avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 6244/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali
1 del c.t.u., in quanto “non sono state valutate correttamente alcune patologie e altre sono state omesse” (cfr. ricorso).
L' costituitosi con memoria del 2 aprile 2024, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal ctu nella prima fase del processo
(cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza, questo giudice ha disposto la rinnovazione della ctu mediante nomina di un medico specializzato in diabetologia (cfr. ordinanza del 12 aprile 2024).
Ciò detto l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio, anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, ha negato la sussistenza dei presupposti per ottenere il beneficio richiesto all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione in atti), che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Va infatti evidenziato che il primo consulente nominato, dott. ha posto la Per_1 seguente diagnosi: “Il Sig. è risultato affetto da: Diabete Mellito tipo 2 in Parte_1 trattamento con IGO in esiti di intervento chirurgica per AOCP arto inferiore sx da occlusione
AFS Cod. 9309= 50%; Cardiopatia Ipertensiva Cod. 6445 (criterio analogico proporzionale) = 11%;
Esiti di lesione della cuffia dei rotatori Cod. 7215 (criterio analogico proporzionale) = 11%;
Spondilosi con discopatie multiple in esiti di discectomia L5-S1 Cod. (7008-7010) = 20%; Esiti di trattamento chirurgico per S. del Tunnel Carpale bilaterale= non invalidante;
Esiti di intervento correttivo di ernia epigastrica = non invalidante;
Trattandosi di Infermità plurime la percentuale va calcolata secondo il metodo riduzionistico applicando la formula di Balthazard IT = IP1 + IP2 -
(IP1 x IP2); nel caso specifico: Si attribuiscono i seguenti valori 50%; 20%; 11%, 11% (non vengono considerate ai sensi dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988 le menomazioni tra lo 0 ed il 10% se non concorrenti). Con la formula suddetta si totalizza un valore approssimato di 68% + 3% di riduzione della capacità lavorativa semi-specifica con un totale di 71% (…) Pertanto si può concludere che lo stesso Sig. sulla base della valutazione suddetta (ai sensi della Parte_1 legge 118/71 e 509/88), NON ha i requisiti sanitari per poter fruire dell'assegno mensile di assistenza”.
Di medesimo avviso risultano le conclusioni raggiunte dal secondo consulente nominato, dott. il quale, pur riconoscendo, come il primo c.t.u., la sussistenza Per_2
2 di diverse patologie “Diabete Mellito tipo 2 in soggetto con esiti di by pass per AOCP arto inferiore sn da occlusione AFS, Poliartropatia artrosica in soggetto con discopatie multiple in esiti
d'intervento di microdiscectomia L5-S1 per ernia discale e degenerazione della cuffia dei rotatori di entrambe le spalle, a modica incidenza funzionale. Ipertensione arteriosa in trattamento. Piccolo laparocele in esiti di ernioplastica addominale per ernia epigastrica. Esiti di antico intervento per sindrome del tunnel carpale” ha concluso che il complesso delle affezioni riscontrate produce una invalidità del 68%, escludendo, quindi la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di assistenza.
Sul punto, occorre evidenziare che a nulla rilevano le differenti percentuali a cui pervengono i due c.t.u. nominati, atteso che le stesse non raggiungono la soglia minima del 74% per il riconoscimento dei benefici economici, rimanendo pertanto ininfluenti sul giudizio circa l'accoglimento o meno della domanda del ricorrente.
Difatti, dalla documentazione medico-legale del dott. si evince che “Data Per_2 ragione del come e del perché si è pervenuti alla formulazione del Giudizio diagnostico sopra dettagliato, non rimane che considerarlo nella sua intrinseca rilevanza e pervenire al giudizio in merito alla sua influenza sulla vita di relazione del signor facendo preciso Parte_1 riferimento alla Tabella di cui al D.M. 5/2/92. L'infermità di cui al punto 1 del Giudizio diagnostico
è inquadrabile nell'ambito del codice 9309 della Tabella, che prevede una quantificazione variabile tra il 41 ed il 50%. Dato l'impegno funzionale della patologia si ritiene corretta una valutazione nella misura del 46%. L'infermità di cui al punto 2 del Giudizio diagnostico non trova un preciso riferimento nella Tabella. Bisogna, quindi, ricorrere al criterio analogico e, pertanto, può essere inquadrata in riferimento al codice 7010 della Tabella, che prevede una valutazione in misura variabile tra il 31 ed il 40%. Considerando il modesto impegno clinico dell'infermità, si ritiene corretta una valutazione percentuale nella misura del 31%. L'infermità di cui al punto 3 del
Giudizio diagnostico può essere inquadrata nell'ambito del codice 6445 della Tabella che prevede una valutazione variabile tra l'11 ed il 20%. Data la mancanza di impegno cardiaco si ritiene corretta una valutazione percentuale nella misura dell'11%. Le infermità di cui ai punti 4 e 5 del
Giudizio diagnostico data la loro irrilevanza clinica, non sono inquadrabili nell'ambito di alcuno dei codici della Tabella. Pertanto, non si riconosce loro alcuna percentuale d'invalidità. Ne deriva che il complesso delle affezioni riscontrate produce una invalidità del 68%” (cfr. consulenza depositata il 27 agosto 2024).
3 Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di assistenza.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di ctu, liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di assistenza.; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7033/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giuseppina M. Ilaria Marazzotta e Piero Antonio Rappa;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 7 aprile 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 1° giugno 2023 ha proposto opposizione Parte_1
avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 6244/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali
1 del c.t.u., in quanto “non sono state valutate correttamente alcune patologie e altre sono state omesse” (cfr. ricorso).
L' costituitosi con memoria del 2 aprile 2024, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal ctu nella prima fase del processo
(cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza, questo giudice ha disposto la rinnovazione della ctu mediante nomina di un medico specializzato in diabetologia (cfr. ordinanza del 12 aprile 2024).
Ciò detto l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio, anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, ha negato la sussistenza dei presupposti per ottenere il beneficio richiesto all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione in atti), che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Va infatti evidenziato che il primo consulente nominato, dott. ha posto la Per_1 seguente diagnosi: “Il Sig. è risultato affetto da: Diabete Mellito tipo 2 in Parte_1 trattamento con IGO in esiti di intervento chirurgica per AOCP arto inferiore sx da occlusione
AFS Cod. 9309= 50%; Cardiopatia Ipertensiva Cod. 6445 (criterio analogico proporzionale) = 11%;
Esiti di lesione della cuffia dei rotatori Cod. 7215 (criterio analogico proporzionale) = 11%;
Spondilosi con discopatie multiple in esiti di discectomia L5-S1 Cod. (7008-7010) = 20%; Esiti di trattamento chirurgico per S. del Tunnel Carpale bilaterale= non invalidante;
Esiti di intervento correttivo di ernia epigastrica = non invalidante;
Trattandosi di Infermità plurime la percentuale va calcolata secondo il metodo riduzionistico applicando la formula di Balthazard IT = IP1 + IP2 -
(IP1 x IP2); nel caso specifico: Si attribuiscono i seguenti valori 50%; 20%; 11%, 11% (non vengono considerate ai sensi dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988 le menomazioni tra lo 0 ed il 10% se non concorrenti). Con la formula suddetta si totalizza un valore approssimato di 68% + 3% di riduzione della capacità lavorativa semi-specifica con un totale di 71% (…) Pertanto si può concludere che lo stesso Sig. sulla base della valutazione suddetta (ai sensi della Parte_1 legge 118/71 e 509/88), NON ha i requisiti sanitari per poter fruire dell'assegno mensile di assistenza”.
Di medesimo avviso risultano le conclusioni raggiunte dal secondo consulente nominato, dott. il quale, pur riconoscendo, come il primo c.t.u., la sussistenza Per_2
2 di diverse patologie “Diabete Mellito tipo 2 in soggetto con esiti di by pass per AOCP arto inferiore sn da occlusione AFS, Poliartropatia artrosica in soggetto con discopatie multiple in esiti
d'intervento di microdiscectomia L5-S1 per ernia discale e degenerazione della cuffia dei rotatori di entrambe le spalle, a modica incidenza funzionale. Ipertensione arteriosa in trattamento. Piccolo laparocele in esiti di ernioplastica addominale per ernia epigastrica. Esiti di antico intervento per sindrome del tunnel carpale” ha concluso che il complesso delle affezioni riscontrate produce una invalidità del 68%, escludendo, quindi la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di assistenza.
Sul punto, occorre evidenziare che a nulla rilevano le differenti percentuali a cui pervengono i due c.t.u. nominati, atteso che le stesse non raggiungono la soglia minima del 74% per il riconoscimento dei benefici economici, rimanendo pertanto ininfluenti sul giudizio circa l'accoglimento o meno della domanda del ricorrente.
Difatti, dalla documentazione medico-legale del dott. si evince che “Data Per_2 ragione del come e del perché si è pervenuti alla formulazione del Giudizio diagnostico sopra dettagliato, non rimane che considerarlo nella sua intrinseca rilevanza e pervenire al giudizio in merito alla sua influenza sulla vita di relazione del signor facendo preciso Parte_1 riferimento alla Tabella di cui al D.M. 5/2/92. L'infermità di cui al punto 1 del Giudizio diagnostico
è inquadrabile nell'ambito del codice 9309 della Tabella, che prevede una quantificazione variabile tra il 41 ed il 50%. Dato l'impegno funzionale della patologia si ritiene corretta una valutazione nella misura del 46%. L'infermità di cui al punto 2 del Giudizio diagnostico non trova un preciso riferimento nella Tabella. Bisogna, quindi, ricorrere al criterio analogico e, pertanto, può essere inquadrata in riferimento al codice 7010 della Tabella, che prevede una valutazione in misura variabile tra il 31 ed il 40%. Considerando il modesto impegno clinico dell'infermità, si ritiene corretta una valutazione percentuale nella misura del 31%. L'infermità di cui al punto 3 del
Giudizio diagnostico può essere inquadrata nell'ambito del codice 6445 della Tabella che prevede una valutazione variabile tra l'11 ed il 20%. Data la mancanza di impegno cardiaco si ritiene corretta una valutazione percentuale nella misura dell'11%. Le infermità di cui ai punti 4 e 5 del
Giudizio diagnostico data la loro irrilevanza clinica, non sono inquadrabili nell'ambito di alcuno dei codici della Tabella. Pertanto, non si riconosce loro alcuna percentuale d'invalidità. Ne deriva che il complesso delle affezioni riscontrate produce una invalidità del 68%” (cfr. consulenza depositata il 27 agosto 2024).
3 Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di assistenza.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di ctu, liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di assistenza.; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro
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