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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/03/2024, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 14/03/2024, ha pronunciato, ex 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2270 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. AMATA CARMELA TERESA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. DOA ALESSANDRO , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: indennità di malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/07/2023 , parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro esponendo di aver lavorato alle dipendenze del Sig. , quale titolare della omonima Controparte_3
ditta individuale, nel periodo dal 13/11/2017 e fino al 05/12/2018 e nel periodo dal 09/12/2019 al
02/01/2023;che in corso di rapporto l'istante ha osservato un periodo di malattia, dal 10/07/2022 all'01/01/2023, come risulta dai certificati medici telematici in allegato, senza ricevere la relativa indennità; che con nota del 24/04/2023, inviata anche all'azienda datrice di lavoro ed all' Org_1
, esso ricorrente aveva richiesto il pagamento diretto dell'indennità suddetta all' , e
[...] CP_2 ciò senza sortire l'esito sperato.
Si rivolgeva pertanto all'intestato Tribunale per sentir condannare l' al pagamento, in CP_2
via diretta, dell'indennità di malattia per il periodo sopra richiamato, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi.
L' si costituiva contestando le domande del ricorrente siccome infondate, e chiedeva il CP_2
rigetto delle domande attrici con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dato atto che non ricorre, nel caso che occupa, alcuna causa di improponibilità o inammissibilità del ricorso.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , CP_2
atteso che il termine annuale di prescrizione per il pagamento dell'indennità di malattia inizia a decorrere a partire dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, giorno che coincide con l'esaurimento del procedimento amministrativo, intendendosi per tale l'insieme delle fasi, anche eventuali, del ricorso in secondo grado, e della formazione dell'eventuale silenzio rigetto, qualora il procedimento non si concluda con provvedimento espresso.
Orbene, nel caso che occupa, non può dirsi spirato il termine di prescrizione annuale, e la relativa eccezione sollevata dall' va disattesa. CP_2
Nel merito, parte ricorrente agisce per ottenere il pagamento in via diretta, da parte dell' , CP_2 dell'indennità di malattia per il periodo sopra specificato, sul presupposto dell'inadempimento del datore di lavoro, tenuto ad anticipare la corresponsione delle relative somme, salvo conguaglio con i versamenti dei contributi all'Istituto previdenziale (si veda, in tal senso, l'art 1 comma 1 del D.L. n.
663/1979, convertito con modificazioni nella L.33/1980).
Il comma 6 della norma citata, elenca una serie di categorie di lavoratori per i quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità di malattia, ossia: i lavoratori agricoli, i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, gli addetti ai servizi domestici e i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni.
È evidente che il ricorrente, assunto con qualifica di operaio a tempo indeterminato, non rientra tra le categorie predette.
Ad ogni modo, è stata prevista la possibilità che l' paghi in via diretta l'indennità di CP_2
malattia, laddove tale obbligo non sia stato adempiuto dal datore di lavoro in via anticipata.
Ciò, oltre ad essere espressamente previsto dalla nota n. 28997/2010, richiamata dallo CP_2
stesso resistente con riguardo ad alcune categorie di lavoratori, è stato affermato dalla, sia pur CP_2 risalente, pronunzia della Corte di Cassazione, a mente della quale: “l'art. 1 della legge n. 33 del 1980
(…), con l'espressione: "a decorrere dal 1 gennaio 1980, per il lavoratori dipendenti....le indennità di malattia e di maternità... sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione", individua dei soggetti (i datori di lavoro), che non hanno la "facoltà" di adempiere l'obbligazione del terzo secondo la previsione dell'art. 1180 comma CP_2
primo, cod. civ. ma, invece, "l'obbligo" di tale adempimento nei confronti dei lavoratori dipendenti.
Ciò si evince agevolmente dall'espressione sopra riportata, tenuto conto altresì dell'eventuale diritto di rimborso del datore di lavoro nei confronti dell' a norma del comma quinto dello stesso art. CP_2 1, avuto riguardo alla "ratio legis", che consiste nella necessità od opportunità di attuare una più energica tutela dei lavoratori (art. 12 disp. sulla legge in generale). Ne è conferma la statuizione del penultimo comma dell'art. 1 che punisce con la sanzione amministrativa il datore di lavoro inadempiente. Ne consegue che in caso di tale inadempimento la lavoratrice (o il lavoratore) ha
"diritto" di pretendere direttamente dall' la corresponsione dell'indennità di maternità (o di CP_2
malattia) riconosciutale dalla legge n. 1204 del 1971 (in tal senso Cass. 21 novembre 1991 n. 12511
(…))” (Cass. Civ., sez. L., n. 12673/1997).
Ora, parte ricorrente ha dimostrato in giudizio l'esistenza dell'evento assicurato (cfr. certificati di malattia allegati in atti), ed ha allegato il mancato pagamento dell'indennità di malattia da parte del datore di lavoro, allegando la pec del 24.4.2023, indirizzata alla ditta datrice, all' ed CP_2
all' , nella quale ha allegato il perdurante inadempimento del datore di lavoro. Organizzazione_1
L' , dal canto suo, si è limitato ad eccepire la mancata diffida del datore di lavoro CP_2 ad anticipare il pagamento dell'indennità di malattia, ma è stato, di fatto, smentito dalla produzione documentale del ricorrente, laddove si rinviene la diffida in parola, regolarmente indirizzata all'azienda datrice.
Tanto basta per ritenere fondata la domanda del ricorrente, che va accolta con condanna dell' a corrispondere, in favore di , l'indennità di malattia per il periodo dal CP_2 Controparte_1
10/07/2022 all'01/01/2023, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Controparte_1 CP_2
05/07/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Condanna dell' a corrispondere, in favore di , l'indennità di malattia CP_2 Controparte_1 per il periodo dal 10/07/2022 all'01/01/2023, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_2
liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 14/03/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena