Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/06/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.5.2025 , nella causa iscritta al n. 78 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
nato il [...] a [...] rapp.to e difeso dall'Avv. Stefania Romoli e Parte_1 dall'Avv. Alba Passaro ed elett.te dom.ti in Avellino alla Via P.S. Mancini n.118, in virtù di mandato in atti;
Ricorrente E
in persona del Controparte_1 l.r.p.t., rapp.to e difeso, dall'Avv. Stefania Rettore ed elettivamente domiciliato in Benevento, via F.Flora n.76 in virtù di procura generale in atti,
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
Con ricorso depositato in data 10.1.2025 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver contratto a causa della attività di operaio metalmeccanico “Lesione parziale della cuffia dei rotatori bilaterale dxsx”, ha chiesto di accertare e dichiarare che le patologie lamentate sono state contratte nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa e , per l'effetto, condannare l' nella CP_1 persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento dell'indennizzo; con vittoria di spese ed attribuzione. L' ha eccepito preliminarmente la mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della CP_1 domanda e ha contestato la sussistenza del nesso eziologico tra le malattie lamentate e l'attività svolta e, pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Il ricorrente invoca l' applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/ 2000. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità̀ psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni» (comprensiva degli
La riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. lavoro, sent. n. 27752 del 30-12-2009).
Costituisce ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova che impone che, ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva), e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (v. al riguardo: Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353, Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202, Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761).
Nel caso di specie manca la prova dei fatti posti a fondamento della domanda
La parte ricorrente – che chiede il riconoscimento della natura professionale di patologie non tabellate – non ha infatti provato quali fossero, in concreto, le attività svolte, gli orari di lavoro osservati, il periodo lavorativo, i mezzi e gli strumenti di cui si avvaleva, sicché rimane precluso qualsiasi accertamento in ordine alle effettive modalità di espletamento della prestazione. Manca inoltre qualsivoglia prova degli elementi di fatto che, in relazione al concreto esercizio dell'attività, possano far configurare l'esistenza del nesso causale fra quest'ultima e le patologie denunciate. Tali carenze precludono completamente al giudice una effettiva cognizione degli elementi essenziali della domanda azionata con il ricorso introduttivo.
Dinanzi alle carenza probatorie, è inammissibile la richiesta consulenza tecnica, che assumerebbe una funzione puramente esplorativa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
* Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in misura minima, stante la natura delle questioni affrontate, considerata la fase di studio e la fase introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €426,00 oltre spese generali, iva e cpa;
Benevento, 3.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari