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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2305/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2305/2023 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
24 gennaio 2025;
Parte convenuta ha omesso il deposito delle proprie conclusioni, nei termini ex art. 189 c.p.c. assegnati.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 24 luglio 2023 la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 712/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 10.6.2023 rilevando che la procura alle liti prodotta in allegato al decreto ingiuntivo non era valida in quanto non sottoscritta con firma digitale dalla parte. In secondo luogo, rilevava che vi era carenza di legittimazione passiva dell'attrice con riguardo alla consegna della polizza assicurativa che intercorreva tra la controparte e la compagnia assicurativa, trattandosi di contratto rispetto al quale la era soggetto Parte_1 terzo e che l'art. 119 TUB si applicava ai soli rapporti bancari e non già alle polizze assicurative. In terzo luogo, rilevava che la richiesta di controparte non rispettava i requisiti di cui all'art. 119 TUB in quanto non riguardava singoli documenti, nel rispetto del termine decennale. In quarto luogo, rilevava pagina 1 di 8 che controparte aveva violato i doveri di buona fede processuale in quanto essa non aveva adito l' , non aveva attivato la procedura di mediazione delegata e non aveva Parte_2 seguito l'iter indicato dall'attrice per la richiesta di documentazione. Concludeva con la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 16 novembre 2023 si costituiva in giudizio rilevando che sulla Controparte_1 procura alle liti era apposta la firma digitale mediante l'utilizzo di apposito programma e che essendo già certificata da apposito soggetto, essa non richiedeva alcuna ulteriore certificazione da parte del difensore ed, inoltre, ogni irregolarità era oggetto di sanatoria per effetto della produzione di nuova procura alle liti nel presente giudizio di opposizione. In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da controparte rilevava che ai sensi dell'art. 117 TUB la banca era tenuta alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso. Nel merito rilevava che la non riconduzione dei documenti contrattuali nell'alveo dell'art. 119 TUB non escludeva il diritto del cliente a prenderne copia, ex artt. 1175 e 1375 c.c., anche oltre il termine decennale. Concludeva con la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto.
***
In primo luogo, deve affermarsi la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo a una parte della documentazione oggetto della domanda monitoria di consegna avanzata da CP_1
Infatti, la ricorrente in sede monitoria aveva domandato la consegna di quattro documenti ovvero
[...]
“del contratto, della polizza assicurativa con il modello SECCI, nonché dell'estratto delle rate pagate” e parte attrice ha prodotto sub. doc. 5 l'estratto conto completo relativo al rapporto e al documento 22 il contratto completo e il modulo di adesione alla polizza assicurativa. Residua la carenza in atti della polizza e relative condizioni contrattuali, mentre per la restante parte della documentazione va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso, deve rilevarsi come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è delineato dal codice di procedura civile come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Ne consegue che la doglianza preliminare mossa da parte attrice avverso la procura rilasciata per la fase monitoria, non incide sul merito della controversia ma, al più, sul diritto alle spese inerenti alla fase monitoria, per come liquidate in seno al decreto ingiuntivo opposto (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
pagina 2 di 8 32792 del 09/11/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4780 del 26/02/2013). Infatti, ai fini del merito della controversia, la rappresentanza in giudizio va verificata al momento della presente pronuncia e non vi è dubbio che parte convenuta abbia rilasciato valida procura alle liti a favore del suo difensore, in forza di quanto depositato in allegato alla comparsa costitutiva – sub. doc. 1.
Sempre in via preliminare parte attrice solleva la propria carenza di legittimazione passiva, rilevando che essa non era parte contrattuale della polizza (ma un terzo estraneo) e che, pertanto, avverso la stessa non era esigibile alcuna obbligazione di consegna di copia della polizza assicurativa.
L'eccezione è infondata, sia sul piano giuridico in quanto essa eccepisce una carenza di legittimazione, salvo, poi, duolersi di una carenza di titolarità dal lato passivo dell'obbligazione, sia nel merito in quanto la è soggetto obbligato alla consegna della documentazione di cui al Parte_1
contratto assicurativo. In primo luogo, deve affermarsi come la legittimazione a resistere attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare nei confronti di un soggetto che assume essere il correlativo obbligato. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto a resistere è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio (Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, n.9457), cosa di cui si discute nel caso di specie, e la relativa questione attiene al merito della causa. E' sulla base della domanda dell'attore che si determina la sussistenza della legittimazione a resistere e c'è carenza di legittimazione ogniqualvolta, dalla prospettazione della domanda, emerge che il diritto vantato in giudizio non appartiene al convenuto quale obbligato passivo.
La titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa ed alla fondatezza della domanda (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1188 del 02/02/1995; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6160 del
13/05/2000; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15537 del 07/12/2000; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10551 del
03/07/2003; Sez. L, Sentenza n. 2326 del 06/02/2004). Nel caso di specie, la convenuta ha sostenuto, fin dalla fase monitoria che la fosse il soggetto con cui il consumatore aveva Parte_1
stipulato il contratto di finanziamento, e contestuale ed ancillare polizza assicurativa, di talchè era proprio l'attrice che deteneva a proprie mani la documentazione contrattuale di che trattasi, ed era soggetto obbligato a consegnarne copia. L'infondatezza della posizione attorea non muta, ove la prospettazione attorea sia analizzata come difetto di titolarità passiva, ovvero come soggetto che non era in realtà tenuto alla consegna di tale documentazione, attinente ad un contratto a cui l'attrice era rimasta estranea. Infatti, tale assunzione è contraria alla stessa documentazione che la Parte_1 produce nella presente sede sub. doc. 22, che all'ultima pagina, nel modulo di adesione che la
[...]
pagina 3 di 8 convenuta ha sottoscritto, sancisce come sia stata la ad aver sottoscritto la Europ Parte_1
Assistance Italia S.p.a. la polizza assicurativa. Ne consegue che l'odierna attrice non è soggetto estraneo che nulla sa dell'autonomo contratto assicurativo intervenuto tra terzi ma essa è il soggetto che ha predisposto la polizza assicurativa, contrattandola con la compagnia assicurativa nelle sue clausole standard, a cui il singolo cliente aderisce al momento della stipula del contratto bancario.
In ordine all'obbligo giuridico di consegna della suddetta documentazione, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte chiarito come la consegna della documentazione di cui all'art. 119 TUB altro non integri se non l'adempimento di un dovere di buona fede del contraente, che collabora nell'adempimento dell'altrui prestazione, rendendogli note le condizioni della propria obbligazione ove le stesse siano andate per qualunque motivo smarrite o dimenticate dalla controparte, non avendo alcun costo da parte della banca ovvero potendo ella domandarne il ristoro preventivo ove sussistente. In tal senso deve richiamarsi il passaggio motivazionale contenuto da ultimo nell'ordinanza n. 35039 del 29.11.2022: “La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha già chiarito (cfr. Cass. n. 11004 del 2006, in motivazione) che la pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è "un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto", in quanto nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (cfr. Cass. n. 12093 del 2001).” che ha anche ben sancito come la previa consegna della documentazione oggetto di richiesta di copia a nulla rileva in quanto trattasi di obbligazioni differenti, entrambe gravanti in capo alla banca “la latitudine della formulazione normativa, unitamente alla sua ratio, non consentono di revoca re in dubbio che il cliente possa esigere l'adempimento dell'obbligazione, sancita dall'ultimo comma dell'articolo 119, anche con riguardo agli estratti conto, ed indipendentemente dal fatto che la banca abbia esattamente adempiuto l'obbligazione di consegna periodica degli estratti conto medesimi. In sintesi: i) ai sensi del comma 2 dell'articolo 119, la banca è tenuta a trasmettere periodicamente gli estratti conto al cliente;
li) giusta il comma 4, il cliente, o chi per lui, ha diritto di
pagina 4 di 8 ottenere copia degli estratti conto che pur la banca gli abbia periodicamente trasmesso.”. Deve, quindi, affermarsi l'onere della di comportarsi nel rispetto del dovere di buona Parte_1
fede, adempiendo alla richiesta di consegna della documentazione che essa possiede, non sussistendo un interesse contrario a che qualunque contraente consegni quanto a sue mani all'altro contraente.
D'altro canto la stessa opponente ben rammostra di non avere alcun interesse contrario a che controparte abbia a proprie mani il documento di polizza di che trattasi, fondando l'opposizione su mera petizione di principio ed argomentazioni giuridiche astratte che altro non rammostrano come tale consegna di copia della documentazione richiesta non implichi per il creditore del rapporto di finanziamento alcuna lesione di un proprio interesse apprezzabile, al contrario, essa risulta del tutto funzionale a garantire all'altro contraente la verifica delle proprie obbligazioni, anche sotto il profilo della polizza assicurativa, proprio grazie alla verifica delle condizioni contrattuali che il cliente può aver smarrito, salvo solo il caso in cui la banca intenda unilateralmente applicare condizioni contrarie alle pattuizioni contrattuali, di talchè avrebbe interesse a sottrarne la relativa conoscenza alla controparte contrattuale, elemento che, tuttavia, integrerebbe un comportamento contra ius certamente non tutelabile dall'ordinamento giudico.
Sul punto va, inoltre, precisato come il limite decennale che la invoca, non attiene Parte_1
agli obblighi di buona fede e correttezza che permeano il comportamento contrattuale delle parti sine die, anche dopo che il contratto sia cessato per qualsiasi causa. Ne consegue che legittimo è che il soggetto finanziatore non abbia a proprie mani la documentazione ultradecennale per suo smarrimento o per distruzione volontaria, non sussistendo alcun obbligo giuridico di conservazione della stessa;
altro
è, invece, che esso pur avendo tale documentazione si rifiuti di consegnarne copia, senza alcun legittimo interesse a che controparte abbia conoscenza della documentazione di cui essa è parte contrattuale. Ne consegue che o l'opponente assume, con il primo atto difensivo, che la consegna oggetto del monitorio sia divenuta impossibile in quanto essa stessa non possiede più tale documentazione a sue mani, avendola distrutta per superamento del termine che la legge le impone la sua conservazione, oppure essa deve procedere a dar luogo alla consegna richiesta, tutelando il legittimo interesse della parte ad avere conoscenza delle clausole contrattuali inserite nel documento.
Nel caso di specie le difese attoree hanno riguardato mere argomentazioni giuridiche di principio e nessuna contestazione fattuale in ordine al non possesso della documentazione oggetto della controversia è mai stata sollevata, di talchè la domanda di condanna della alla Parte_1
consegna della documentazione richiesta va accolta.
pagina 5 di 8 Da ultimo parte attrice lamenta che non abbia procedura ad attivare alcuna procedura Controparte_1
di ADR, che non abbia attivato il procedimento di mediazione e che non abbia inviato la richiesta stragiudiziale di consegna della documentazione secondo le indicazioni predisposte dall'attrice e comunicate alla controparte sub. doc. 15. Ebbene tali doglianze sono volte a creare mero ostruzionismo Contr processuale in quanto a nulla sarebbe valso l' o la richiesta stragiudiziale di consegna di documentazione in quanto non è possibile pervenire ad alcuna conciliazione della controversia, comprova ne è stata la stessa mediazione, quale procedimento regolarmente svolto nel corso del giudizio, a cui le parti hanno solo formalmente aderito al primo incontro, ma senza raggiungere alcun Contr accordo, e senza che la stessa parte che oggi si duole della mancata “occasione” dell' abbia mai chiesto al mediatore la formulazione di una proposta conciliativa o abbia mai essa stessa avanzato alcuna seria proposta di conciliazione che corrisponda all'esito del presente giudizio. Ne consegue che Contr l' avrebbe avuto lo stesso esito della mediazione perché le parti preferiscono dar luogo ad una lite avanti a questo Giudice con le relative conseguenze in punto spese, invece che, conciliare la controversia, così come qualsiasi missiva stragiudiziale nessun effetto avrebbe ottenuto avverso l'attrice che nemmeno nel corso del presente giudizio ha ottemperato in maniera completa alla consegna della documentazione dovuta alla controparte, sì che se essa voleva adempiere, comportandosi secondo buona fede, certo è che, ad oggi, la controversia sarebbe integralmente cessata nella materia del contendere mentre così non è, con conseguente inutilità di qualsiasi richiesta stragiudiziale della parte avverso il soggetto che nemmeno in corso di giudizio intende onerare la propria obbligazione.
Da ultimo le condizioni di cui al documento 15 che la invoca prevedono l'invio Parte_1
della richiesta di documentazione ad un indirizzo pec ( difforme da quello ove Email_1
la controparte risulta aver inviato la richiesta ( , tuttavia, ciò non legittima Email_2
l'assenza di alcun riscontro alla missiva. Il comportamento contrario a buona fede è da ravvisarsi in capo a parte attrice, la quale ricevuto ad un proprio indirizzo pec la richiesta di consegna di copia della documentazione contrattuale, doveva dare tempestivo riscontro alla controparte, indicandole,
l'indirizzo corretto a cui inviare la richiesta, ovvero provvedendo essa stessa ad inoltrare, secondo la propria organizzazione interna la richiesta all'unità organizzativa competente. L'omesso riscontro della parte attorea rende, quindi, legittima l'azione giudiziaria intrapresa in sede monitoria per l'ottenimento della documentazione, peraltro, nemmeno sufficiente in quanto la lungi Parte_1 dall'avvedersi del proprio obbligo di consegna e provvedere al relativo adempimento, ha proposto pagina 6 di 8 opposizione per motivi infondati, sì che le spese del presente giudizio di merito vanno poste in capo a parte attrice.
Deve, quindi, concludersi che il decreto ingiuntivo opposto va revocato per effetto del parziale e spontaneo adempimento della in ordine alla consegna di parte della Parte_1 documentazione oggetto dell'ingiunzione; tuttavia, ciò non implica la soccombenza della controparte, in tal senso va affermato come “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24482 del 09/08/2022; Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017). Piuttosto, le spese di lite della fase monitoria vanno dichiarate come non debende a favore di in quanto non risultava in atti, per tale fase, Controparte_1
la presenza di una valida procura al difensore essendo prodotta una mera copia digitale, di una copia cartacea di un atto nativo digitale, con totale assenza, quindi, di prova della sottoscrizione del documento da parte della convenuta. Quest'ultima ha, poi, prodotto nuova procura alle liti nel giudizio di opposizione (doc. 1 di parte convenuta) ma essa è espressamente riferita al presente giudizio di opposizione e non vale a ratificare l'operato del difensore per il precedente giudizio monitorio che è autonomo e si conclude con l'emissione del decreto ingiuntivo, senza che l'effetto ex tunc di cui all'art. 182 c.p.c. possa estendersi dal presente giudizio di cognizione a quello monitorio, già conclusosi. Ne consegue che le spese di lite della fase monitoria non possono essere riconosciute, risultando emesso un provvedimento di ingiunzione in carenza di rappresentanza processuale della parte.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M.
147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, in considerazione dell'oggetto della domanda accolta, attinente all'obbligo di consegna di documentazione, e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la parziale cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio e la pacificità di tutti gli elementi fattuali e la non complessità delle questioni giuridiche trattate. Devono, inoltre, aggiungersi i compensi per la pagina 7 di 8 mediazione obbligatoria, liquidati secondo la tabella n. 25-bis dell'allegato B del D.M. 37/2018, prendendo in riferimento i valori minimi delle fasi di attivazione e negoziazione stante l'esito negativo al primo incontro. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.4.613,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 712/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 10.6.2023, dichiarando l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alla consegna del contratto, del modello SECCI e dell'estratto delle rate pagate;
- condanna la (CF: alla consegna della polizza assicurativa a favore Parte_1 P.IVA_1
di (CF: ); Controparte_1 C.F._1
- dichiara irripetibili le spese di lite della fase monitoria di (CF: Controparte_1
) nei confronti della (CF: ; C.F._1 Parte_1 P.IVA_1
- condanna la (CF: alla refusione delle spese di lite del presente Parte_1 P.IVA_1
giudizio in favore di (CF: ) che liquida nella somma di Controparte_1 C.F._1
€.4.613,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Ivrea, 5 aprile 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2305/2023 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
24 gennaio 2025;
Parte convenuta ha omesso il deposito delle proprie conclusioni, nei termini ex art. 189 c.p.c. assegnati.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 24 luglio 2023 la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 712/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 10.6.2023 rilevando che la procura alle liti prodotta in allegato al decreto ingiuntivo non era valida in quanto non sottoscritta con firma digitale dalla parte. In secondo luogo, rilevava che vi era carenza di legittimazione passiva dell'attrice con riguardo alla consegna della polizza assicurativa che intercorreva tra la controparte e la compagnia assicurativa, trattandosi di contratto rispetto al quale la era soggetto Parte_1 terzo e che l'art. 119 TUB si applicava ai soli rapporti bancari e non già alle polizze assicurative. In terzo luogo, rilevava che la richiesta di controparte non rispettava i requisiti di cui all'art. 119 TUB in quanto non riguardava singoli documenti, nel rispetto del termine decennale. In quarto luogo, rilevava pagina 1 di 8 che controparte aveva violato i doveri di buona fede processuale in quanto essa non aveva adito l' , non aveva attivato la procedura di mediazione delegata e non aveva Parte_2 seguito l'iter indicato dall'attrice per la richiesta di documentazione. Concludeva con la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 16 novembre 2023 si costituiva in giudizio rilevando che sulla Controparte_1 procura alle liti era apposta la firma digitale mediante l'utilizzo di apposito programma e che essendo già certificata da apposito soggetto, essa non richiedeva alcuna ulteriore certificazione da parte del difensore ed, inoltre, ogni irregolarità era oggetto di sanatoria per effetto della produzione di nuova procura alle liti nel presente giudizio di opposizione. In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da controparte rilevava che ai sensi dell'art. 117 TUB la banca era tenuta alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso. Nel merito rilevava che la non riconduzione dei documenti contrattuali nell'alveo dell'art. 119 TUB non escludeva il diritto del cliente a prenderne copia, ex artt. 1175 e 1375 c.c., anche oltre il termine decennale. Concludeva con la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto.
***
In primo luogo, deve affermarsi la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo a una parte della documentazione oggetto della domanda monitoria di consegna avanzata da CP_1
Infatti, la ricorrente in sede monitoria aveva domandato la consegna di quattro documenti ovvero
[...]
“del contratto, della polizza assicurativa con il modello SECCI, nonché dell'estratto delle rate pagate” e parte attrice ha prodotto sub. doc. 5 l'estratto conto completo relativo al rapporto e al documento 22 il contratto completo e il modulo di adesione alla polizza assicurativa. Residua la carenza in atti della polizza e relative condizioni contrattuali, mentre per la restante parte della documentazione va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso, deve rilevarsi come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è delineato dal codice di procedura civile come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Ne consegue che la doglianza preliminare mossa da parte attrice avverso la procura rilasciata per la fase monitoria, non incide sul merito della controversia ma, al più, sul diritto alle spese inerenti alla fase monitoria, per come liquidate in seno al decreto ingiuntivo opposto (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
pagina 2 di 8 32792 del 09/11/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4780 del 26/02/2013). Infatti, ai fini del merito della controversia, la rappresentanza in giudizio va verificata al momento della presente pronuncia e non vi è dubbio che parte convenuta abbia rilasciato valida procura alle liti a favore del suo difensore, in forza di quanto depositato in allegato alla comparsa costitutiva – sub. doc. 1.
Sempre in via preliminare parte attrice solleva la propria carenza di legittimazione passiva, rilevando che essa non era parte contrattuale della polizza (ma un terzo estraneo) e che, pertanto, avverso la stessa non era esigibile alcuna obbligazione di consegna di copia della polizza assicurativa.
L'eccezione è infondata, sia sul piano giuridico in quanto essa eccepisce una carenza di legittimazione, salvo, poi, duolersi di una carenza di titolarità dal lato passivo dell'obbligazione, sia nel merito in quanto la è soggetto obbligato alla consegna della documentazione di cui al Parte_1
contratto assicurativo. In primo luogo, deve affermarsi come la legittimazione a resistere attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare nei confronti di un soggetto che assume essere il correlativo obbligato. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto a resistere è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio (Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, n.9457), cosa di cui si discute nel caso di specie, e la relativa questione attiene al merito della causa. E' sulla base della domanda dell'attore che si determina la sussistenza della legittimazione a resistere e c'è carenza di legittimazione ogniqualvolta, dalla prospettazione della domanda, emerge che il diritto vantato in giudizio non appartiene al convenuto quale obbligato passivo.
La titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa ed alla fondatezza della domanda (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1188 del 02/02/1995; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6160 del
13/05/2000; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15537 del 07/12/2000; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10551 del
03/07/2003; Sez. L, Sentenza n. 2326 del 06/02/2004). Nel caso di specie, la convenuta ha sostenuto, fin dalla fase monitoria che la fosse il soggetto con cui il consumatore aveva Parte_1
stipulato il contratto di finanziamento, e contestuale ed ancillare polizza assicurativa, di talchè era proprio l'attrice che deteneva a proprie mani la documentazione contrattuale di che trattasi, ed era soggetto obbligato a consegnarne copia. L'infondatezza della posizione attorea non muta, ove la prospettazione attorea sia analizzata come difetto di titolarità passiva, ovvero come soggetto che non era in realtà tenuto alla consegna di tale documentazione, attinente ad un contratto a cui l'attrice era rimasta estranea. Infatti, tale assunzione è contraria alla stessa documentazione che la Parte_1 produce nella presente sede sub. doc. 22, che all'ultima pagina, nel modulo di adesione che la
[...]
pagina 3 di 8 convenuta ha sottoscritto, sancisce come sia stata la ad aver sottoscritto la Europ Parte_1
Assistance Italia S.p.a. la polizza assicurativa. Ne consegue che l'odierna attrice non è soggetto estraneo che nulla sa dell'autonomo contratto assicurativo intervenuto tra terzi ma essa è il soggetto che ha predisposto la polizza assicurativa, contrattandola con la compagnia assicurativa nelle sue clausole standard, a cui il singolo cliente aderisce al momento della stipula del contratto bancario.
In ordine all'obbligo giuridico di consegna della suddetta documentazione, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte chiarito come la consegna della documentazione di cui all'art. 119 TUB altro non integri se non l'adempimento di un dovere di buona fede del contraente, che collabora nell'adempimento dell'altrui prestazione, rendendogli note le condizioni della propria obbligazione ove le stesse siano andate per qualunque motivo smarrite o dimenticate dalla controparte, non avendo alcun costo da parte della banca ovvero potendo ella domandarne il ristoro preventivo ove sussistente. In tal senso deve richiamarsi il passaggio motivazionale contenuto da ultimo nell'ordinanza n. 35039 del 29.11.2022: “La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha già chiarito (cfr. Cass. n. 11004 del 2006, in motivazione) che la pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è "un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto", in quanto nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (cfr. Cass. n. 12093 del 2001).” che ha anche ben sancito come la previa consegna della documentazione oggetto di richiesta di copia a nulla rileva in quanto trattasi di obbligazioni differenti, entrambe gravanti in capo alla banca “la latitudine della formulazione normativa, unitamente alla sua ratio, non consentono di revoca re in dubbio che il cliente possa esigere l'adempimento dell'obbligazione, sancita dall'ultimo comma dell'articolo 119, anche con riguardo agli estratti conto, ed indipendentemente dal fatto che la banca abbia esattamente adempiuto l'obbligazione di consegna periodica degli estratti conto medesimi. In sintesi: i) ai sensi del comma 2 dell'articolo 119, la banca è tenuta a trasmettere periodicamente gli estratti conto al cliente;
li) giusta il comma 4, il cliente, o chi per lui, ha diritto di
pagina 4 di 8 ottenere copia degli estratti conto che pur la banca gli abbia periodicamente trasmesso.”. Deve, quindi, affermarsi l'onere della di comportarsi nel rispetto del dovere di buona Parte_1
fede, adempiendo alla richiesta di consegna della documentazione che essa possiede, non sussistendo un interesse contrario a che qualunque contraente consegni quanto a sue mani all'altro contraente.
D'altro canto la stessa opponente ben rammostra di non avere alcun interesse contrario a che controparte abbia a proprie mani il documento di polizza di che trattasi, fondando l'opposizione su mera petizione di principio ed argomentazioni giuridiche astratte che altro non rammostrano come tale consegna di copia della documentazione richiesta non implichi per il creditore del rapporto di finanziamento alcuna lesione di un proprio interesse apprezzabile, al contrario, essa risulta del tutto funzionale a garantire all'altro contraente la verifica delle proprie obbligazioni, anche sotto il profilo della polizza assicurativa, proprio grazie alla verifica delle condizioni contrattuali che il cliente può aver smarrito, salvo solo il caso in cui la banca intenda unilateralmente applicare condizioni contrarie alle pattuizioni contrattuali, di talchè avrebbe interesse a sottrarne la relativa conoscenza alla controparte contrattuale, elemento che, tuttavia, integrerebbe un comportamento contra ius certamente non tutelabile dall'ordinamento giudico.
Sul punto va, inoltre, precisato come il limite decennale che la invoca, non attiene Parte_1
agli obblighi di buona fede e correttezza che permeano il comportamento contrattuale delle parti sine die, anche dopo che il contratto sia cessato per qualsiasi causa. Ne consegue che legittimo è che il soggetto finanziatore non abbia a proprie mani la documentazione ultradecennale per suo smarrimento o per distruzione volontaria, non sussistendo alcun obbligo giuridico di conservazione della stessa;
altro
è, invece, che esso pur avendo tale documentazione si rifiuti di consegnarne copia, senza alcun legittimo interesse a che controparte abbia conoscenza della documentazione di cui essa è parte contrattuale. Ne consegue che o l'opponente assume, con il primo atto difensivo, che la consegna oggetto del monitorio sia divenuta impossibile in quanto essa stessa non possiede più tale documentazione a sue mani, avendola distrutta per superamento del termine che la legge le impone la sua conservazione, oppure essa deve procedere a dar luogo alla consegna richiesta, tutelando il legittimo interesse della parte ad avere conoscenza delle clausole contrattuali inserite nel documento.
Nel caso di specie le difese attoree hanno riguardato mere argomentazioni giuridiche di principio e nessuna contestazione fattuale in ordine al non possesso della documentazione oggetto della controversia è mai stata sollevata, di talchè la domanda di condanna della alla Parte_1
consegna della documentazione richiesta va accolta.
pagina 5 di 8 Da ultimo parte attrice lamenta che non abbia procedura ad attivare alcuna procedura Controparte_1
di ADR, che non abbia attivato il procedimento di mediazione e che non abbia inviato la richiesta stragiudiziale di consegna della documentazione secondo le indicazioni predisposte dall'attrice e comunicate alla controparte sub. doc. 15. Ebbene tali doglianze sono volte a creare mero ostruzionismo Contr processuale in quanto a nulla sarebbe valso l' o la richiesta stragiudiziale di consegna di documentazione in quanto non è possibile pervenire ad alcuna conciliazione della controversia, comprova ne è stata la stessa mediazione, quale procedimento regolarmente svolto nel corso del giudizio, a cui le parti hanno solo formalmente aderito al primo incontro, ma senza raggiungere alcun Contr accordo, e senza che la stessa parte che oggi si duole della mancata “occasione” dell' abbia mai chiesto al mediatore la formulazione di una proposta conciliativa o abbia mai essa stessa avanzato alcuna seria proposta di conciliazione che corrisponda all'esito del presente giudizio. Ne consegue che Contr l' avrebbe avuto lo stesso esito della mediazione perché le parti preferiscono dar luogo ad una lite avanti a questo Giudice con le relative conseguenze in punto spese, invece che, conciliare la controversia, così come qualsiasi missiva stragiudiziale nessun effetto avrebbe ottenuto avverso l'attrice che nemmeno nel corso del presente giudizio ha ottemperato in maniera completa alla consegna della documentazione dovuta alla controparte, sì che se essa voleva adempiere, comportandosi secondo buona fede, certo è che, ad oggi, la controversia sarebbe integralmente cessata nella materia del contendere mentre così non è, con conseguente inutilità di qualsiasi richiesta stragiudiziale della parte avverso il soggetto che nemmeno in corso di giudizio intende onerare la propria obbligazione.
Da ultimo le condizioni di cui al documento 15 che la invoca prevedono l'invio Parte_1
della richiesta di documentazione ad un indirizzo pec ( difforme da quello ove Email_1
la controparte risulta aver inviato la richiesta ( , tuttavia, ciò non legittima Email_2
l'assenza di alcun riscontro alla missiva. Il comportamento contrario a buona fede è da ravvisarsi in capo a parte attrice, la quale ricevuto ad un proprio indirizzo pec la richiesta di consegna di copia della documentazione contrattuale, doveva dare tempestivo riscontro alla controparte, indicandole,
l'indirizzo corretto a cui inviare la richiesta, ovvero provvedendo essa stessa ad inoltrare, secondo la propria organizzazione interna la richiesta all'unità organizzativa competente. L'omesso riscontro della parte attorea rende, quindi, legittima l'azione giudiziaria intrapresa in sede monitoria per l'ottenimento della documentazione, peraltro, nemmeno sufficiente in quanto la lungi Parte_1 dall'avvedersi del proprio obbligo di consegna e provvedere al relativo adempimento, ha proposto pagina 6 di 8 opposizione per motivi infondati, sì che le spese del presente giudizio di merito vanno poste in capo a parte attrice.
Deve, quindi, concludersi che il decreto ingiuntivo opposto va revocato per effetto del parziale e spontaneo adempimento della in ordine alla consegna di parte della Parte_1 documentazione oggetto dell'ingiunzione; tuttavia, ciò non implica la soccombenza della controparte, in tal senso va affermato come “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24482 del 09/08/2022; Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017). Piuttosto, le spese di lite della fase monitoria vanno dichiarate come non debende a favore di in quanto non risultava in atti, per tale fase, Controparte_1
la presenza di una valida procura al difensore essendo prodotta una mera copia digitale, di una copia cartacea di un atto nativo digitale, con totale assenza, quindi, di prova della sottoscrizione del documento da parte della convenuta. Quest'ultima ha, poi, prodotto nuova procura alle liti nel giudizio di opposizione (doc. 1 di parte convenuta) ma essa è espressamente riferita al presente giudizio di opposizione e non vale a ratificare l'operato del difensore per il precedente giudizio monitorio che è autonomo e si conclude con l'emissione del decreto ingiuntivo, senza che l'effetto ex tunc di cui all'art. 182 c.p.c. possa estendersi dal presente giudizio di cognizione a quello monitorio, già conclusosi. Ne consegue che le spese di lite della fase monitoria non possono essere riconosciute, risultando emesso un provvedimento di ingiunzione in carenza di rappresentanza processuale della parte.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M.
147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, in considerazione dell'oggetto della domanda accolta, attinente all'obbligo di consegna di documentazione, e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la parziale cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio e la pacificità di tutti gli elementi fattuali e la non complessità delle questioni giuridiche trattate. Devono, inoltre, aggiungersi i compensi per la pagina 7 di 8 mediazione obbligatoria, liquidati secondo la tabella n. 25-bis dell'allegato B del D.M. 37/2018, prendendo in riferimento i valori minimi delle fasi di attivazione e negoziazione stante l'esito negativo al primo incontro. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.4.613,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 712/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 10.6.2023, dichiarando l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alla consegna del contratto, del modello SECCI e dell'estratto delle rate pagate;
- condanna la (CF: alla consegna della polizza assicurativa a favore Parte_1 P.IVA_1
di (CF: ); Controparte_1 C.F._1
- dichiara irripetibili le spese di lite della fase monitoria di (CF: Controparte_1
) nei confronti della (CF: ; C.F._1 Parte_1 P.IVA_1
- condanna la (CF: alla refusione delle spese di lite del presente Parte_1 P.IVA_1
giudizio in favore di (CF: ) che liquida nella somma di Controparte_1 C.F._1
€.4.613,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Ivrea, 5 aprile 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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