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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/11/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1945/2022 promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
ER EN giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( , ( ) CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
( ) rappresentate e difese dall'avv. MARCONI Controparte_3 C.F._3 giusta procura speciale in atti;
OPPOSTE
OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha contestato il d.i. n. 318/22 Parte_1
[in atti], emesso dall'intestato Ufficio in data 9.3.2022, su istanza di e CP_1 CP_2 nei confronti dell'opponente per il complessivo importo di euro 8.562 oltre Controparte_3 interessi e spese del procedimento, derivante da canoni insoluti di cui al contratto di locazione commerciale stipulato dalle parti e registrato in data 3.04.2018.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L'opponente ha eccepito di avere diritto a una riduzione del canone per impossibilità sopravvenuta della prestazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che aveva imposto la chiusura dell'esercizio commerciale (pizzeria) condotto in locazione dall'opponente a marzo 2020 e di aver comunque corrisposto nei mesi di maggio e giugno 2020 l'importo di €
1000 mensili nonché l'importo di € 800 mensili da novembre 2020 ad aprile 2021, di aver instaurato dinanzi all'intestato Tribunale giudizio recante RG 2717/2021 al fine di ottenere la rimodulazione del canone locativo nel senso sopra indicato.
Tutto quanto sopra premesso l'opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e ridursi i canoni locativi in conformità a quanto richiesto dall'opponente.
Si costituivano le convenute che chiedevano rigettarsi l'opposizione evidenziando di aver richiesto il decreto ingiuntivo opposto per la differenza del canone locativo non corrisposto dall'opponente nel periodo da aprile 2020 ad aprile 2021 ed arbitrariamente autoridotto dal conduttore.
Acquisita la documentazione prodotta e pervenuto il procedimento al sottoscritto giudice, all'udienza del 4.11.2025, precisate le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa era decisa, all'esito della camera di consiglio, con la presente sentenza.
Osserva preliminarmente il Tribunale che l'esistenza del contratto di affitto per cui è lite, il corrispettivo annuo ivi pattuito dalle parti non sono oggetto di contestazione tra le parti e possono pertanto ritenersi circostanze pacifiche e provate [art. 115 c.p.c.].
Ciò premesso, osserva il Tribunale che l'opposizione non è fondata e deve essere respinta, per i motivi di seguito precisati.
L'esistenza del rapporto contrattuale posto dal creditore a fondamento della pretesa per cui è lite
[art. 2697, c. I, c.c.] non è, come detto, contestato tra le parti e risulta, altresì, dalla documentazione prodotta in atti da parte opposta, la quale ha correttamente documentato la sua pretesa creditoria e ha allegato l'inadempimento dell'opponente.
Invero le convenute hanno ritualmente fornito il contratto di locazione stipulato dalle parti regolarmente registrato nonché allegato il mancato pagamento di parte delle mensilità rimaste insolute da aprile 2020 ad aprile 2021 in relazione al predetto rapporto negoziale.
L'opponente non ha contestato l'inadempimento ma ha dedotto il proprio diritto ad ottenere una rimodulazione del canone locativo come richiesto nel giudizio instaurato dinanzi all'intestato
Tribunale con il procedimento RG 2717/2021.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Nel corso del presente procedimento le convenute hanno documentato il rigetto della pretesa attorea nel giudizio RG 2717/2021 definito con sentenza di questo Tribunale n. 1224 del
19.09.2024, passata in giudicato.
La domanda svolta anche nel presente giudizio dall'opponente di riduzione del canone di locazione deve quindi ritenersi inammissibile avendo l'istante già proposto medesima domanda in distinto giudizio.
La richiesta di revoca del decreto ingiuntivo è infondata.
Secondo i principi consolidati a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione del 30 ottobre 2001 n. 13533 il creditore, a fronte dell'inadempimento del debitore, ha l'onere ex. art. 2697 c.c. di fornire la prova del suo credito potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento, incombendo sul debitore l'onere di fornire la prova di aver eseguito la prestazione dovuta, in ragione di principi di vicinanza della prova (ossia della maggiore facilità di provare il fatto positivo dell'adempimento piuttosto che il fatto negativo dell'inadempimento) e del principio di persistenza del diritto (per cui il diritto di credito si presume non estinto fino a che non si dimostri l'estinzione con il pagamento), per cui non rientra tra gli oneri del creditore la prova del fatto negativo del non adempimento ma è il debitore a dover provare il fatto positivo normalmente documentato o documentabile dell'adempimento.
Nel caso di specie l'inadempimento è incontestato, l'opponente non può opporre alcun diritto sotteso all'autoriduzione autonomamente operata del canone locativo (pretesa rigettata dal
Tribunale con pronuncia passata in giudicato) né ha documentato di avere nelle more corrisposto i canoni locativi rimasti inadempiuti.
Deve pertanto confermarsi il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022 considerati il valore della controversia e le fasi del processo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
1945/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 318/2022, dichiarando il medesimo, per l'effetto, esecutivo;
- dichiara inammissibile l'ulteriore domanda attorea;
3 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
-condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta, che si liquidano in complessivi euro 3.397 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Civitavecchia, 4 novembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1945/2022 promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
ER EN giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( , ( ) CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
( ) rappresentate e difese dall'avv. MARCONI Controparte_3 C.F._3 giusta procura speciale in atti;
OPPOSTE
OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha contestato il d.i. n. 318/22 Parte_1
[in atti], emesso dall'intestato Ufficio in data 9.3.2022, su istanza di e CP_1 CP_2 nei confronti dell'opponente per il complessivo importo di euro 8.562 oltre Controparte_3 interessi e spese del procedimento, derivante da canoni insoluti di cui al contratto di locazione commerciale stipulato dalle parti e registrato in data 3.04.2018.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L'opponente ha eccepito di avere diritto a una riduzione del canone per impossibilità sopravvenuta della prestazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che aveva imposto la chiusura dell'esercizio commerciale (pizzeria) condotto in locazione dall'opponente a marzo 2020 e di aver comunque corrisposto nei mesi di maggio e giugno 2020 l'importo di €
1000 mensili nonché l'importo di € 800 mensili da novembre 2020 ad aprile 2021, di aver instaurato dinanzi all'intestato Tribunale giudizio recante RG 2717/2021 al fine di ottenere la rimodulazione del canone locativo nel senso sopra indicato.
Tutto quanto sopra premesso l'opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e ridursi i canoni locativi in conformità a quanto richiesto dall'opponente.
Si costituivano le convenute che chiedevano rigettarsi l'opposizione evidenziando di aver richiesto il decreto ingiuntivo opposto per la differenza del canone locativo non corrisposto dall'opponente nel periodo da aprile 2020 ad aprile 2021 ed arbitrariamente autoridotto dal conduttore.
Acquisita la documentazione prodotta e pervenuto il procedimento al sottoscritto giudice, all'udienza del 4.11.2025, precisate le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa era decisa, all'esito della camera di consiglio, con la presente sentenza.
Osserva preliminarmente il Tribunale che l'esistenza del contratto di affitto per cui è lite, il corrispettivo annuo ivi pattuito dalle parti non sono oggetto di contestazione tra le parti e possono pertanto ritenersi circostanze pacifiche e provate [art. 115 c.p.c.].
Ciò premesso, osserva il Tribunale che l'opposizione non è fondata e deve essere respinta, per i motivi di seguito precisati.
L'esistenza del rapporto contrattuale posto dal creditore a fondamento della pretesa per cui è lite
[art. 2697, c. I, c.c.] non è, come detto, contestato tra le parti e risulta, altresì, dalla documentazione prodotta in atti da parte opposta, la quale ha correttamente documentato la sua pretesa creditoria e ha allegato l'inadempimento dell'opponente.
Invero le convenute hanno ritualmente fornito il contratto di locazione stipulato dalle parti regolarmente registrato nonché allegato il mancato pagamento di parte delle mensilità rimaste insolute da aprile 2020 ad aprile 2021 in relazione al predetto rapporto negoziale.
L'opponente non ha contestato l'inadempimento ma ha dedotto il proprio diritto ad ottenere una rimodulazione del canone locativo come richiesto nel giudizio instaurato dinanzi all'intestato
Tribunale con il procedimento RG 2717/2021.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Nel corso del presente procedimento le convenute hanno documentato il rigetto della pretesa attorea nel giudizio RG 2717/2021 definito con sentenza di questo Tribunale n. 1224 del
19.09.2024, passata in giudicato.
La domanda svolta anche nel presente giudizio dall'opponente di riduzione del canone di locazione deve quindi ritenersi inammissibile avendo l'istante già proposto medesima domanda in distinto giudizio.
La richiesta di revoca del decreto ingiuntivo è infondata.
Secondo i principi consolidati a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione del 30 ottobre 2001 n. 13533 il creditore, a fronte dell'inadempimento del debitore, ha l'onere ex. art. 2697 c.c. di fornire la prova del suo credito potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento, incombendo sul debitore l'onere di fornire la prova di aver eseguito la prestazione dovuta, in ragione di principi di vicinanza della prova (ossia della maggiore facilità di provare il fatto positivo dell'adempimento piuttosto che il fatto negativo dell'inadempimento) e del principio di persistenza del diritto (per cui il diritto di credito si presume non estinto fino a che non si dimostri l'estinzione con il pagamento), per cui non rientra tra gli oneri del creditore la prova del fatto negativo del non adempimento ma è il debitore a dover provare il fatto positivo normalmente documentato o documentabile dell'adempimento.
Nel caso di specie l'inadempimento è incontestato, l'opponente non può opporre alcun diritto sotteso all'autoriduzione autonomamente operata del canone locativo (pretesa rigettata dal
Tribunale con pronuncia passata in giudicato) né ha documentato di avere nelle more corrisposto i canoni locativi rimasti inadempiuti.
Deve pertanto confermarsi il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022 considerati il valore della controversia e le fasi del processo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
1945/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 318/2022, dichiarando il medesimo, per l'effetto, esecutivo;
- dichiara inammissibile l'ulteriore domanda attorea;
3 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
-condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta, che si liquidano in complessivi euro 3.397 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Civitavecchia, 4 novembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
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