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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 04/06/2024, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. 724/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G.724 dell'anno 2021
TRA
“ ”, in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1
e , rappresentati e difesi dall' avv. Angelo Gruppuso, Parte_1 Parte_2 giusta procura in atti
Opponenti
Contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria con rappresentanza,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Battista Salvo Lombardino, Controparte_2 giusta procura in atti
Opposta
Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/2021, emesso dal
Tribunale di Trapani l'1.02.2021, nell'ambito del procedimento n. R.G. 101/2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, n.q. di socio accomandatario della “ Parte_1 Parte_1
”, e , n.q. di fideiubente – premettendo di aver sottoscritto
[...] Parte_2 con il contratto di conto corrente n. 259621, il conto anticipi n. Controparte_3
259262, il contratto di finanziamento rateale n. 6082138 (tutti garantiti dalla fideiussione prestata dalla , fino all'importo di € 45.500) – hanno proposto opposizione avverso Pt_2 il decreto ingiuntivo n. 88/2021, emesso dal Tribunale di Trapani l'1.02.2021, nell'ambito del procedimento n. R.G. 101/2021, con il quale è stato loro ingiunto, in solido, il pagamento della somma di euro 43.950,71, oltre gli interessi di mora ai tassi contrattualmente pattuiti, comunque entro il tasso soglia ex L.108/96, dal 24.06.2015 al soddisfo (relativamente al conto corrente n.259261 ed al conto anticipi n.259262) e sulla quota capitale di ogni singola rata scaduta e non pagata dalla relativa data di scadenza (n.30 rate insolute dal 31.08.2013 al 31.05.2015) al soddisfo nonché sul capitale residuo dalla data di risoluzione del contratto al soddisfo (relativamente al finanziamento n.6082138), e spese della procedura monitoria.
Gli opponenti – eccepito il difetto di legittimazione passiva di nonché CP_4
l'invalidità della fideiussione prestata dalla poiché posta in violazione della Pt_2 normativa antitrust - hanno chiesto, con vittoria delle spese di lite, la revoca del decreto ingiuntivo stante la mancanza di idonea prova scritta del credito, l'applicazione di interessi oltre soglia, deducendo anche la indeterminatezza dei tassi applicati al contratto di finanziamento n. 6082138.
Con memoria del 22.11.2021 si è costituita in giudizio Controparte_5
e per essa, n.q. di mandataria, che -
[...] Controparte_2 premettendo di esser divenuta titolare del credito in questione in forza di contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili "in blocco" concluso con la cedente CP_4
[... in data 31.03.2021 e pubblicato sulla G.U.R.I., parte 2°, n.41 del 06.04.2021 - ha dedotto, invece, la validità della fideiussione rilasciata dalla e delle clausole Pt_2 contrattuali contestate e comunque la legittimità dell'operato dell'istituto di credito per le ragioni meglio spiegate nella propria comparsa. Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite c.t.u., depositata – debitamente corredata delle risposte alle osservazioni critiche delle parti - in data 4.02.2023.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, va in primo luogo rigettato il primo motivo di opposizione legato all'asserito difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta.
È ormai principio pacifico quello in base al quale, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo - come nella specie - con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. da ultimo Cass. 17944/2023). È, infatti, stata documentata la cessione dei crediti in questione, in prima battuta, alla società e, successivamente, da parte di quest'ultima, alla società CP_4 [...]
a società ha, infatti, Controparte_6 CP_4 depositato, in uno con il ricorso monitorio, l'avviso di cessione pubblicato in G.U. n. 6 del
14.01.2017, da cui risulta la cessione di tutti i crediti della società per capitale, CP_3 interessi, spese e accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica con le seguenti caratteristiche cumulative: (1) denominati in Euro senza possibilità di conversione di valuta;
(2) di titolarità di derivanti da contratti originariamente stipulati CP_3 dalla predetta società risolti e in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(3) regolati da legge italiana;
(4) il cui debitore sia stato classificato in sofferenza;
(5) in relazione ai quali gli eventuali immobili ipotecati siano situati in Italia. Il tutto con espressa esclusione dei crediti vantati verso debitori che avessero già instaurato liti nei confronti della società cedente o che avessero effettuato operazioni di finanziamento finalizzato a sottoscrivere o acquistare azioni di CP_3
in cui avesse assunto impegni di garanzia, e nei Controparte_7 CP_3 confronti di debitori con NDG specifico. La ha, a sua volta, depositato l'avviso di CP_1 cessione pubblicato in GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2021 da cui risulta la cessione di tutti i crediti ceduti ad da con il predetto contratto di cessione concluso in CP_4 CP_3 data 6 gennaio 2017 di cui è stato dato avviso con il predetto avviso in GU del 14 gennaio
2017, numero 6. 2.4. Tale indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è caratterizzata dalla specificazione di elementi tali da consentire l'individuazione dei crediti senza incertezze e, in presenza, oltretutto, della costituzione in giudizio della cessionaria in luogo della società che ha presentato il ricorso monitorio, circostanza che non consente di dubitare dell'effettivo trasferimento dei rapporti obbligatori in questione.
*****
Per quanto attiene, poi, ai motivi di opposizione aventi ad oggetto la fideiussione prestata da parte opponente è necessario rilevare quanto segue.
In merito all'eccezione di nullità della fideiussione prestata in data 28.7.2011 per contrasto con norme imperative, in quanto attuativa di intese anticoncorrenziali vietate dalla L.
287/90, occorre, in primo luogo, precisare come parte attrice abbia eccepito la nullità del contratto di fideiussione omnibus, esclusivamente ai fini della revoca del decreto ingiuntivo opposto e non mediante la formalizzazione di una domanda riconvenzionale, con la conseguenza che sussiste senz'altro la competenza funzionale del Tribunale adito alla trattazione della predetta eccezione. Ciò posto, sulla esatta qualificazione del contratto per cui è causa, va rilevato che la garanzia personale rilasciata dall'odierna opponente per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società correntista in favore della Banca rientra nello schema tipico della fideiussione omnibus (ovvero per tutti i rapporti facenti capo alla garantita società).
Ed invero, a differenza di quanto sostenuto dall'opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta, l'inserimento nel testo negoziale della sola dicitura “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (cfr. art. 7 contratto) non è di per sé sufficiente ad escludere l'accessorietà della garanzia e il conseguente diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto fondamentale, né tantomeno le ulteriori clausole richiamate.
Quel che caratterizza il contratto autonomo di garanzia è, infatti, l'assenza dell'accessorietà della garanzia che deriva, in concreto, non solo dall'espressione “senza eccezioni” ma anche e soprattutto dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo, elementi questi non presenti nella fattispecie in esame.
Tanto premesso, l'eccezione non può dirsi fondata in quanto priva di adeguata allegazione e prova.
In primo luogo, va detto che, secondo l'orientamento della giurisprudenza qui condivisa, ormai consacrato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, poiché il provvedimento n.
55/2005 di ha circoscritto l'accertamento dell'illiceità ad alcune specifiche CP_8 clausole dello schema di fideiussione ABI, dal relativo accertamento non discende di per sé la nullità dell'intero contratto, dovendo la nullità del contratto c.d. “a valle” essere valutata dal giudice adito caso per caso, alla stregua degli artt. 1418 e 1419 c.c. (cfr. Cass. sez. un.
41994/2021).
La eventuale conformità alle clausole dello schema ABI, pertanto, non determina automaticamente la nullità dell'intero contratto (come sostenuto da parte opponente) poiché tale nullità potrà essere accertata solo se, nel caso di specie, ricorrano i presupposti di legge di cui agli artt. 1418 e 1419 c.c.
In ogni caso, evidentemente, la conformità della garanzia personale prestata allo schema
ABI del 2003 non può darsi quale dato acquisito, ma deve essere accertata nel processo. A ciò si aggiunga che occorre la prova: 1) dell'esistenza di un illecito anticoncorrenziale;
2) che lo schema contrattuale cui ha avuto accesso il garante corrisponde a quello derivante dal predetto illecito;
3) che, in conseguenza ed in ragione di ciò, la libertà di scelta del fideiubente è stata effettivamente limitata (Tribunale Biella sez. I, 26/03/2021, n.139).
Ne consegue, riguardo agli oneri probatori, che l'attore deve non solo produrre in giudizio il modello ABI e il provvedimento n. 55/2005 della , ma anche, laddove il Org_1 contratto oggetto di causa non sia stato stipulato nel periodo di analisi della Org_2
(2003-2005), come nella specie (anno 2011, ovvero dopo il decorso di un rilevante lasso temporale rispetto a tale periodo), dimostrare la esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza (anche attraverso la prova della non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate) che, in conseguenza ed in ragione di ciò, la libertà di scelta del fideiubente è stata effettivamente limitata. Va, infatti, ulteriormente sottolineato che l'indagine condensata nel richiamato provvedimento n. 55/2005 della ha coperto un arco temporale Org_1 compreso tra il 2002 e il maggio 2005, sicché parte attrice era comunque onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale dedotto in giudizio di cui all'art. 2 della Legge 287/90, dovendo quindi dimostrare che nell'anno di stipulazione della fideiussione (2011) un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva, e non solo apparente, tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza, prova che però nel caso di specie gli attori non hanno fornito. Al contrario, parte opponente sembra sostenere che dalla dedotta conformità del contratto sottoscritto allo schema ABI deriverebbe di per sé la prova della esistenza di una intesa vietata che avrebbe avuto sbocco proprio nella stipula della fideiussione, oggetto del presente giudizio e avrebbe limitato la libera scelta del garante. Ma tali circostanze rimangono tutte prive di prova.
Per l'effetto, in mancanza di prova circa la rilevanza negativa delle clausole conformi allo schema ABI in relazione al concreto atteggiarsi dell'autonomia negoziale delle parti e, al contempo, considerato che, nel caso di specie, le stesse sono state inserite nel regolamento contrattuale in un periodo temporale di molto successivo al 2005, e non già nel periodo "di sospetto" (rappresentato per eccellenza dalle annualità precedenti al 2005) che lascia presagire l'anticoncorrenzialità della stesse, non può predicarsi la nullità delle fideiussioni prestate né delle singole clausole.
Ulteriore motivo di opposizione è costituito dalla asserita intervenuta liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.
Sul punto, deve osservarsi che per orientamento giurisprudenziale costante il creditore ed il fideiussore possono derogare, esplicitamente o implicitamente, alla disciplina dell'art. 1957
c.c., esonerando il creditore dall'onere di proporre, nel termine di sei mesi, le sue istanze nei confronti del debitore principale (cfr. ex multis Cass. 6897/1993, Cass. 9719/1992), come avvenuto nel caso di specie, ove tale deroga è espressamente prevista all'art. 6 del contratto di fideiussione oggetto di causa.
*****
Tanto premesso, in punto di diritto occorre sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr. Cass., sent. n. 13001 del 2006).
Pertanto, occorre verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata.
Sul punto, va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema
Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533). Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Orbene, parte opposta ha ampiamente fornito prova del proprio diritto di credito, depositando, in seno al ricorso monitorio e alla propria comparsa responsiva, il contratto di apertura conto corrente di corrispondenza n. 708/259261 ed il contratto di apertura conto corrente anticipi n. 708/259262 del 2 febbraio 2011, la serie continua dei relativi estratti conto dalla data di accensione dei rapporti fino al passaggio a sofferenza (irrilevante essendo la mancanza di estratti conto a scalare, dal momento che questi costituiscono solo una parte dell'estratto conto ordinario e hanno la mera funzione riepilogativa del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente), il contratto di finanziamento non ipotecario a imprese n. 34/06082138 del 03/02/2011 con relativo piano di ammortamento, comprensivo delle rate insolute e certificazioni ex art. 50 TUB, oltre alla fidejussione prestata da alla società Parte_2 Parte_1
fino alla concorrenza di € 45.500,00.
[...]
Orbene, in ordine agli ulteriori motivi di opposizione svolti è necessario richiamare gli esiti degli accertamenti peritali compiuti dal nominato consulente (cfr. relazione peritale, dott.ssa depositata in data 4.2.23) le cui conclusioni – congruamente motivate e Persona_1 rispondenti alle norme di legge in materia – devono appieno condividersi. Il CTU, a seguito della propria indagine contabile, ha accertato che i criteri seguiti per il calcolo delle valute sugli addebiti e sugli accrediti sono conformi alle clausole contrattuali, non rilevando difformità con riferimento al tasso di interesse applicato rispetto a quello concordato fra le parti.
Per quanto attiene alle spese di tenuta di conto e altre voci di spesa applicate dalla banca, dall'analisi dei contratti prodotti è emersa la loro precipua pattuizione e previsione ad eccezione delle “Competenze gestione servizio pos n. 4133260/00004” addebitate trimestralmente nel conto corrente di corrispondenza n. 259261 in assenza di apposita previsione contrattuale, e quindi correttamente espunte dal consulente in sede di ricalcolo.
Con particolare riferimento allo jus variandi riconosciuto all'istituto di credito, deve evidenziarsi che a norma dell'art. 118 T.U.B, ai fini del corretto esercizio di tale diritto, qualunque modifica delle condizioni contrattuali deve essere comunicata al cliente, in forma scritta o su altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, con un preavviso di almeno due mesi. Tale norma, posta a presidio della tutela del cliente da inopinate e inaspettate variazioni contrattuali, mira chiaramente ad evitare che il cliente della banca possa risentire delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'esercizio del diritto di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. In particolare, l'art. 118, comma 2,
T.U.B., richiede l'invio di una comunicazione contenente, con caratteri evidenziati, la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Ai sensi del comma 3, le variazioni contrattuali per cui non siano state osservate le prescrizioni previste dal medesimo art. 118 TUB, sono inefficaci, se sfavorevoli al ricorrente., sicché correttamente la consulente, in sede di ricalcolo, non rinvenendo le necessarie comunicazioni preventive ex art. 118 TUB, ha proceduto al ricalcolo del saldo dei conti correnti, sostituendo i tassi modificati e praticati dalla banca con quelli pattuiti nel contratto ove più favorevoli al correntista.
Del tutto infondate sono le doglianze relative alla pattuizione ed applicazione di interessi oltre soglia.
Ed invero, sul punto, il ctu, in piena aderenza ai quesiti in base ai quali veniva richiesta l'effettuazione dell'analisi della usurarietà dei tassi in applicazione dei criteri dettati dalla tempo per tempo vigenti (così come chiariti e meglio specificati da Cass. Org_1
16303/18), ha operato prospetto di calcolo evidenziando il rispetto dei tassi soglia vigenti per la categoria contrattuale di riferimento. Ed infatti, ha riscontrato: -quanto al conto corrente di corrispondenza n.259261, che il TE.G. calcolato è pari al 12,75%, dunque al di sotto del tasso-soglia di riferimento del 23,46% previsto per il primo trimestre del 2011; - quanto al conto corrente di corrispondenza anticipi su incassi pos n.259262, che il T.E.G. calcolato è pari all'8,50%, ed è dunque convenuto nei limiti del tasso-soglia di riferimento per il primo trimestre 2011; -sia per il contratto n. 259261, che per quello n. 259262, che il tasso di interesse moratorio è pattuito per entrambi in misura inferiore ai limiti di cui alla l.
n. 108/1996.
Il consulente ha, poi, proseguito la sua analisi al fine di verificare l'esistenza di profili di illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi con periodicità trimestrale. Sul punto, ha affermato: “è stato possibile verificare la corretta pattuizione della clausola anatocistica sia per il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 259261 che per il conto corrente anticipi su incassi pos n. 259262. In particolare, con riferimento al conto corrente di corrispondenza n. 259261 del
2/02/2011 vengono correttamente indicati i tassi di interesse a debito e a credito e la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi (trimestrale). Per quanto riguarda il conto corrente anticipi su incassi pos n.
259262 del 2/02/2011, trattandosi di un conto anticipi, viene pattuito soltanto il tasso di interesse debitore ed indicata la chiusura periodica trimestrale del conto”.
Orbene, deve ricordarsi che l'art. 120 TU Bancario, nel testo applicabile al caso di specie, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Con l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.2000, pubblicata nella
G.U. 22 febbraio 2000), deve da quella data ritenersi la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari. Quindi, la disciplina introdotta dal CICR vale per : - i contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della delibera del CICR 9/2/2000; - contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera, ma con l'adeguamento con effetto dal 1° luglio 2000: l'art. 7 della delibera
CICR stabilisce che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera entro il 30/6/2000. Nel caso di specie, per come anche rilevato nella relazione peritale, risulta rispettata la pari periodicità tra interessi debitori e creditori per la capitalizzazione. Va, dunque, condivisa la scelta del CTU di non espungere gli interessi anatocistici dal conto, correttamente applicati fino al 1° gennaio 2014.
Ed infatti, la legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in
Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629 è intervenuta a modificare sensibilmente la disciplina dell'anatocismo bancario, introdotto dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1283 del codice civile. Il testo dell'art. 120 TUB, vigente dalla data del
1.1.2014 fino al passaggio in sofferenza del rapporto ha previsto, al comma 2, che “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. In applicazione della norma su richiamata, va esclusa ogni capitalizzazione a decorrere dal giorno 1.1.2014, così come correttamente operato dal c.t.u.
Corretta appare anche l'operazione compiuta dalla consulente diretta a stornare, per tutta la Org durata del rapporto, le competenze provenienti dai conti anticipi e ad addebitarle al
23/06/2015 (data del passaggio a sofferenza del conto). Il periodico giroconto sui conti ordinari delle competenze maturate sui conti anticipi comporta, infatti, una sostanziale capitalizzazione delle prime e si risolve dunque – ove tale modalità di addebito non sia stata specificamente prevista e regolata in contratto – in un surrettizio aumento dei tassi di interesse convenuto.
Conclusivamente, in merito ai rapporti di conto corrente per cui è causa, il nominato consulente ha affermato che “Le somme addebitate in più dalla banca sulla base dei criteri sopra elencati e al conseguente effetto di trascinamento sugli interessi maturati nei medesimi periodi sul conto corrente oggetto di analisi ammontano a complessivi € 8.662,29” […]; ha così operato il ricalcolo del saldo dei rapporti: “Tenuto conto dei passaggi in sofferenza del conto corrente di corrispondenza n.
259261 (pari ad - € 25.403,12) e del conto anticipi su incassi pos n. 259261 (pari ad - € 4.125,28),
l'importo che il correntista deve restituire alla banca alla data del 23 giugno 2015 per effetto della riliquidazione dei saldi di conto corrente, secondo i criteri stabiliti nei quesiti posti dall'Ill.mo G.I. alla scrivente C.T.U., si adegua a € 20.506,11 (+ € 8.662,29 - € 25.043,12 - € 4.125,28)”, cui andranno aggiunti gli interessi di mora calcolati fino alla data del decreto ingiuntivo del
31/01/2021 (nella misura di € 2.812,70), e così per complessivi € 23.318,81.
Nessuna rettifica sostanziale è stata, invece, operata con riguardo al rapporto di finanziamento, rispetto al quale è stata accertata la pattuizione entro soglia dei tassi applicati
(cfr. pag. 33 e 34 relazione peritale: “Alla data di stipula del contratto (1° trimestre 2011) il Tasso
Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) relativo alla richiamata categoria “Altri finanziamenti alle famiglie
e alle imprese” risulta pari al 11,98%, ed il tasso soglia ex L. 108/96 (che fino al 14 maggio 2011 veniva determinato aumentando il T.E.G.M. del 50%) risulta pari al 17,97% (11,98% + 5,99%).
E'stato possibile accertare che il T.E.G. al momento della stipula risulta pari al 5,387%, includendovi
l'incidenza degli spese connesse all'erogazione del credito, escluse le imposte e le tasse (nella fattispecie le spese di istruttoria e di incasso rata) e rilevare così il rispetto del tasso soglia , risultando tale valore ben al di sotto dei limiti ex legge 108/96”. […] Per i contratti conclusi dal 01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011 il “tasso soglia di mora” si determina sommando al
T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto incrementato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente con la seguente formula:
(T.E.G.M. + 2,1%) x 1,5. La maggiorazione del 2,1% va sommata al T.E.G.M. (11,98% + 2,10%) ottenendo così il tasso del 14,08%; incrementando il valore così ottenuto del 50% si ottiene il tasso soglia di mora pari al 21,12% (14,08% + 7,04%), risultando tale valore ben al di sotto dei limiti ex legge
108/96).
Va, poi, rilevato che il piano di ammortamento c.d. alla francese è perfettamente conforme al disposto dell'art. 1194 c.c. e al disposto dell'art. 120 TUB e non viola il divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c., dovendosi condividere la conclusione, raggiunta da gran parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale “in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto”
(cfr. Trib. Siena 17-07.14, Trib. Milano 05.05.14, Trib. Pescara 10.04.14). Va, sul punto, peraltro, evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di legittimità con un recentissimo pronunciamento hanno affermato che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cfr. Cass. S.U. 15130/2024).
Tanto premesso, con la ricostruzione del piano di ammortamento, la consulente ha accertato il debito residuo alla data del 31/05/2015 nella misura di € 14.686,93 (invece che
€ 14.782,31 come da estratto conto banca, e quindi con uno scostamento di € 95,38 rispetto alla ricostruzione offerta nel monitorio) a debito del mutuatario, a cui andranno sommati gli interessi di mora, calcolati fino alla data del decreto ingiuntivo del 31/01/2021, sulle quote capitale delle rate dalla n. 21 alla n. 50 pari ad euro € 5.428,64 e sul capitale residuo pari ad € 1.553,17, giungendo così al complessivo importo di € 21.676,74 alla data del 31/01/2021.
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo n 88/2021, emesso dal Tribunale di Trapani
l'1.02.2021, nell'ambito del procedimento n. R.G. 101/2021, va revocato, e gli opponenti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 44.995,55
(comprensiva degli interessi di mora fino alla data di emissione del decreto ingiuntivo), oltre interessi come richiesti dalla data del 31/01/2021 fino al soddisfo.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico degli opponenti, in solido tra loro, nella misura del 50%, e in capo a parte opposta nella restante misura del 50%.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della lite, vanno compensate nella misura di 1/3, e la restante frazione va posta a carico degli opponenti in solido e liquidata ai sensi del D.M.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
- Revoca il decreto ingiuntivo n 88/2021, emesso dal Tribunale di Trapani
l'1.02.2021, nell'ambito del procedimento n. R.G. 101/2021;
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 44.995,55, oltre interessi come richiesti dalla data del
31/01/2021 fino al soddisfo;
- Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico degli opponenti, in solido, nella misura del 50%, ed a carico dell'opposta nella restante misura del 50%;
- Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 2.539,33, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, compensando la restante frazione;
Trapani, 3.6.2024
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G.724 dell'anno 2021
TRA
“ ”, in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1
e , rappresentati e difesi dall' avv. Angelo Gruppuso, Parte_1 Parte_2 giusta procura in atti
Opponenti
Contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria con rappresentanza,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Battista Salvo Lombardino, Controparte_2 giusta procura in atti
Opposta
Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/2021, emesso dal
Tribunale di Trapani l'1.02.2021, nell'ambito del procedimento n. R.G. 101/2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, n.q. di socio accomandatario della “ Parte_1 Parte_1
”, e , n.q. di fideiubente – premettendo di aver sottoscritto
[...] Parte_2 con il contratto di conto corrente n. 259621, il conto anticipi n. Controparte_3
259262, il contratto di finanziamento rateale n. 6082138 (tutti garantiti dalla fideiussione prestata dalla , fino all'importo di € 45.500) – hanno proposto opposizione avverso Pt_2 il decreto ingiuntivo n. 88/2021, emesso dal Tribunale di Trapani l'1.02.2021, nell'ambito del procedimento n. R.G. 101/2021, con il quale è stato loro ingiunto, in solido, il pagamento della somma di euro 43.950,71, oltre gli interessi di mora ai tassi contrattualmente pattuiti, comunque entro il tasso soglia ex L.108/96, dal 24.06.2015 al soddisfo (relativamente al conto corrente n.259261 ed al conto anticipi n.259262) e sulla quota capitale di ogni singola rata scaduta e non pagata dalla relativa data di scadenza (n.30 rate insolute dal 31.08.2013 al 31.05.2015) al soddisfo nonché sul capitale residuo dalla data di risoluzione del contratto al soddisfo (relativamente al finanziamento n.6082138), e spese della procedura monitoria.
Gli opponenti – eccepito il difetto di legittimazione passiva di nonché CP_4
l'invalidità della fideiussione prestata dalla poiché posta in violazione della Pt_2 normativa antitrust - hanno chiesto, con vittoria delle spese di lite, la revoca del decreto ingiuntivo stante la mancanza di idonea prova scritta del credito, l'applicazione di interessi oltre soglia, deducendo anche la indeterminatezza dei tassi applicati al contratto di finanziamento n. 6082138.
Con memoria del 22.11.2021 si è costituita in giudizio Controparte_5
e per essa, n.q. di mandataria, che -
[...] Controparte_2 premettendo di esser divenuta titolare del credito in questione in forza di contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili "in blocco" concluso con la cedente CP_4
[... in data 31.03.2021 e pubblicato sulla G.U.R.I., parte 2°, n.41 del 06.04.2021 - ha dedotto, invece, la validità della fideiussione rilasciata dalla e delle clausole Pt_2 contrattuali contestate e comunque la legittimità dell'operato dell'istituto di credito per le ragioni meglio spiegate nella propria comparsa. Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite c.t.u., depositata – debitamente corredata delle risposte alle osservazioni critiche delle parti - in data 4.02.2023.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, va in primo luogo rigettato il primo motivo di opposizione legato all'asserito difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta.
È ormai principio pacifico quello in base al quale, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo - come nella specie - con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. da ultimo Cass. 17944/2023). È, infatti, stata documentata la cessione dei crediti in questione, in prima battuta, alla società e, successivamente, da parte di quest'ultima, alla società CP_4 [...]
a società ha, infatti, Controparte_6 CP_4 depositato, in uno con il ricorso monitorio, l'avviso di cessione pubblicato in G.U. n. 6 del
14.01.2017, da cui risulta la cessione di tutti i crediti della società per capitale, CP_3 interessi, spese e accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica con le seguenti caratteristiche cumulative: (1) denominati in Euro senza possibilità di conversione di valuta;
(2) di titolarità di derivanti da contratti originariamente stipulati CP_3 dalla predetta società risolti e in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(3) regolati da legge italiana;
(4) il cui debitore sia stato classificato in sofferenza;
(5) in relazione ai quali gli eventuali immobili ipotecati siano situati in Italia. Il tutto con espressa esclusione dei crediti vantati verso debitori che avessero già instaurato liti nei confronti della società cedente o che avessero effettuato operazioni di finanziamento finalizzato a sottoscrivere o acquistare azioni di CP_3
in cui avesse assunto impegni di garanzia, e nei Controparte_7 CP_3 confronti di debitori con NDG specifico. La ha, a sua volta, depositato l'avviso di CP_1 cessione pubblicato in GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2021 da cui risulta la cessione di tutti i crediti ceduti ad da con il predetto contratto di cessione concluso in CP_4 CP_3 data 6 gennaio 2017 di cui è stato dato avviso con il predetto avviso in GU del 14 gennaio
2017, numero 6. 2.4. Tale indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è caratterizzata dalla specificazione di elementi tali da consentire l'individuazione dei crediti senza incertezze e, in presenza, oltretutto, della costituzione in giudizio della cessionaria in luogo della società che ha presentato il ricorso monitorio, circostanza che non consente di dubitare dell'effettivo trasferimento dei rapporti obbligatori in questione.
*****
Per quanto attiene, poi, ai motivi di opposizione aventi ad oggetto la fideiussione prestata da parte opponente è necessario rilevare quanto segue.
In merito all'eccezione di nullità della fideiussione prestata in data 28.7.2011 per contrasto con norme imperative, in quanto attuativa di intese anticoncorrenziali vietate dalla L.
287/90, occorre, in primo luogo, precisare come parte attrice abbia eccepito la nullità del contratto di fideiussione omnibus, esclusivamente ai fini della revoca del decreto ingiuntivo opposto e non mediante la formalizzazione di una domanda riconvenzionale, con la conseguenza che sussiste senz'altro la competenza funzionale del Tribunale adito alla trattazione della predetta eccezione. Ciò posto, sulla esatta qualificazione del contratto per cui è causa, va rilevato che la garanzia personale rilasciata dall'odierna opponente per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società correntista in favore della Banca rientra nello schema tipico della fideiussione omnibus (ovvero per tutti i rapporti facenti capo alla garantita società).
Ed invero, a differenza di quanto sostenuto dall'opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta, l'inserimento nel testo negoziale della sola dicitura “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (cfr. art. 7 contratto) non è di per sé sufficiente ad escludere l'accessorietà della garanzia e il conseguente diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto fondamentale, né tantomeno le ulteriori clausole richiamate.
Quel che caratterizza il contratto autonomo di garanzia è, infatti, l'assenza dell'accessorietà della garanzia che deriva, in concreto, non solo dall'espressione “senza eccezioni” ma anche e soprattutto dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo, elementi questi non presenti nella fattispecie in esame.
Tanto premesso, l'eccezione non può dirsi fondata in quanto priva di adeguata allegazione e prova.
In primo luogo, va detto che, secondo l'orientamento della giurisprudenza qui condivisa, ormai consacrato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, poiché il provvedimento n.
55/2005 di ha circoscritto l'accertamento dell'illiceità ad alcune specifiche CP_8 clausole dello schema di fideiussione ABI, dal relativo accertamento non discende di per sé la nullità dell'intero contratto, dovendo la nullità del contratto c.d. “a valle” essere valutata dal giudice adito caso per caso, alla stregua degli artt. 1418 e 1419 c.c. (cfr. Cass. sez. un.
41994/2021).
La eventuale conformità alle clausole dello schema ABI, pertanto, non determina automaticamente la nullità dell'intero contratto (come sostenuto da parte opponente) poiché tale nullità potrà essere accertata solo se, nel caso di specie, ricorrano i presupposti di legge di cui agli artt. 1418 e 1419 c.c.
In ogni caso, evidentemente, la conformità della garanzia personale prestata allo schema
ABI del 2003 non può darsi quale dato acquisito, ma deve essere accertata nel processo. A ciò si aggiunga che occorre la prova: 1) dell'esistenza di un illecito anticoncorrenziale;
2) che lo schema contrattuale cui ha avuto accesso il garante corrisponde a quello derivante dal predetto illecito;
3) che, in conseguenza ed in ragione di ciò, la libertà di scelta del fideiubente è stata effettivamente limitata (Tribunale Biella sez. I, 26/03/2021, n.139).
Ne consegue, riguardo agli oneri probatori, che l'attore deve non solo produrre in giudizio il modello ABI e il provvedimento n. 55/2005 della , ma anche, laddove il Org_1 contratto oggetto di causa non sia stato stipulato nel periodo di analisi della Org_2
(2003-2005), come nella specie (anno 2011, ovvero dopo il decorso di un rilevante lasso temporale rispetto a tale periodo), dimostrare la esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza (anche attraverso la prova della non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate) che, in conseguenza ed in ragione di ciò, la libertà di scelta del fideiubente è stata effettivamente limitata. Va, infatti, ulteriormente sottolineato che l'indagine condensata nel richiamato provvedimento n. 55/2005 della ha coperto un arco temporale Org_1 compreso tra il 2002 e il maggio 2005, sicché parte attrice era comunque onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale dedotto in giudizio di cui all'art. 2 della Legge 287/90, dovendo quindi dimostrare che nell'anno di stipulazione della fideiussione (2011) un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva, e non solo apparente, tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza, prova che però nel caso di specie gli attori non hanno fornito. Al contrario, parte opponente sembra sostenere che dalla dedotta conformità del contratto sottoscritto allo schema ABI deriverebbe di per sé la prova della esistenza di una intesa vietata che avrebbe avuto sbocco proprio nella stipula della fideiussione, oggetto del presente giudizio e avrebbe limitato la libera scelta del garante. Ma tali circostanze rimangono tutte prive di prova.
Per l'effetto, in mancanza di prova circa la rilevanza negativa delle clausole conformi allo schema ABI in relazione al concreto atteggiarsi dell'autonomia negoziale delle parti e, al contempo, considerato che, nel caso di specie, le stesse sono state inserite nel regolamento contrattuale in un periodo temporale di molto successivo al 2005, e non già nel periodo "di sospetto" (rappresentato per eccellenza dalle annualità precedenti al 2005) che lascia presagire l'anticoncorrenzialità della stesse, non può predicarsi la nullità delle fideiussioni prestate né delle singole clausole.
Ulteriore motivo di opposizione è costituito dalla asserita intervenuta liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.
Sul punto, deve osservarsi che per orientamento giurisprudenziale costante il creditore ed il fideiussore possono derogare, esplicitamente o implicitamente, alla disciplina dell'art. 1957
c.c., esonerando il creditore dall'onere di proporre, nel termine di sei mesi, le sue istanze nei confronti del debitore principale (cfr. ex multis Cass. 6897/1993, Cass. 9719/1992), come avvenuto nel caso di specie, ove tale deroga è espressamente prevista all'art. 6 del contratto di fideiussione oggetto di causa.
*****
Tanto premesso, in punto di diritto occorre sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr. Cass., sent. n. 13001 del 2006).
Pertanto, occorre verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata.
Sul punto, va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema
Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533). Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Orbene, parte opposta ha ampiamente fornito prova del proprio diritto di credito, depositando, in seno al ricorso monitorio e alla propria comparsa responsiva, il contratto di apertura conto corrente di corrispondenza n. 708/259261 ed il contratto di apertura conto corrente anticipi n. 708/259262 del 2 febbraio 2011, la serie continua dei relativi estratti conto dalla data di accensione dei rapporti fino al passaggio a sofferenza (irrilevante essendo la mancanza di estratti conto a scalare, dal momento che questi costituiscono solo una parte dell'estratto conto ordinario e hanno la mera funzione riepilogativa del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente), il contratto di finanziamento non ipotecario a imprese n. 34/06082138 del 03/02/2011 con relativo piano di ammortamento, comprensivo delle rate insolute e certificazioni ex art. 50 TUB, oltre alla fidejussione prestata da alla società Parte_2 Parte_1
fino alla concorrenza di € 45.500,00.
[...]
Orbene, in ordine agli ulteriori motivi di opposizione svolti è necessario richiamare gli esiti degli accertamenti peritali compiuti dal nominato consulente (cfr. relazione peritale, dott.ssa depositata in data 4.2.23) le cui conclusioni – congruamente motivate e Persona_1 rispondenti alle norme di legge in materia – devono appieno condividersi. Il CTU, a seguito della propria indagine contabile, ha accertato che i criteri seguiti per il calcolo delle valute sugli addebiti e sugli accrediti sono conformi alle clausole contrattuali, non rilevando difformità con riferimento al tasso di interesse applicato rispetto a quello concordato fra le parti.
Per quanto attiene alle spese di tenuta di conto e altre voci di spesa applicate dalla banca, dall'analisi dei contratti prodotti è emersa la loro precipua pattuizione e previsione ad eccezione delle “Competenze gestione servizio pos n. 4133260/00004” addebitate trimestralmente nel conto corrente di corrispondenza n. 259261 in assenza di apposita previsione contrattuale, e quindi correttamente espunte dal consulente in sede di ricalcolo.
Con particolare riferimento allo jus variandi riconosciuto all'istituto di credito, deve evidenziarsi che a norma dell'art. 118 T.U.B, ai fini del corretto esercizio di tale diritto, qualunque modifica delle condizioni contrattuali deve essere comunicata al cliente, in forma scritta o su altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, con un preavviso di almeno due mesi. Tale norma, posta a presidio della tutela del cliente da inopinate e inaspettate variazioni contrattuali, mira chiaramente ad evitare che il cliente della banca possa risentire delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'esercizio del diritto di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. In particolare, l'art. 118, comma 2,
T.U.B., richiede l'invio di una comunicazione contenente, con caratteri evidenziati, la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Ai sensi del comma 3, le variazioni contrattuali per cui non siano state osservate le prescrizioni previste dal medesimo art. 118 TUB, sono inefficaci, se sfavorevoli al ricorrente., sicché correttamente la consulente, in sede di ricalcolo, non rinvenendo le necessarie comunicazioni preventive ex art. 118 TUB, ha proceduto al ricalcolo del saldo dei conti correnti, sostituendo i tassi modificati e praticati dalla banca con quelli pattuiti nel contratto ove più favorevoli al correntista.
Del tutto infondate sono le doglianze relative alla pattuizione ed applicazione di interessi oltre soglia.
Ed invero, sul punto, il ctu, in piena aderenza ai quesiti in base ai quali veniva richiesta l'effettuazione dell'analisi della usurarietà dei tassi in applicazione dei criteri dettati dalla tempo per tempo vigenti (così come chiariti e meglio specificati da Cass. Org_1
16303/18), ha operato prospetto di calcolo evidenziando il rispetto dei tassi soglia vigenti per la categoria contrattuale di riferimento. Ed infatti, ha riscontrato: -quanto al conto corrente di corrispondenza n.259261, che il TE.G. calcolato è pari al 12,75%, dunque al di sotto del tasso-soglia di riferimento del 23,46% previsto per il primo trimestre del 2011; - quanto al conto corrente di corrispondenza anticipi su incassi pos n.259262, che il T.E.G. calcolato è pari all'8,50%, ed è dunque convenuto nei limiti del tasso-soglia di riferimento per il primo trimestre 2011; -sia per il contratto n. 259261, che per quello n. 259262, che il tasso di interesse moratorio è pattuito per entrambi in misura inferiore ai limiti di cui alla l.
n. 108/1996.
Il consulente ha, poi, proseguito la sua analisi al fine di verificare l'esistenza di profili di illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi con periodicità trimestrale. Sul punto, ha affermato: “è stato possibile verificare la corretta pattuizione della clausola anatocistica sia per il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 259261 che per il conto corrente anticipi su incassi pos n. 259262. In particolare, con riferimento al conto corrente di corrispondenza n. 259261 del
2/02/2011 vengono correttamente indicati i tassi di interesse a debito e a credito e la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi (trimestrale). Per quanto riguarda il conto corrente anticipi su incassi pos n.
259262 del 2/02/2011, trattandosi di un conto anticipi, viene pattuito soltanto il tasso di interesse debitore ed indicata la chiusura periodica trimestrale del conto”.
Orbene, deve ricordarsi che l'art. 120 TU Bancario, nel testo applicabile al caso di specie, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Con l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.2000, pubblicata nella
G.U. 22 febbraio 2000), deve da quella data ritenersi la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari. Quindi, la disciplina introdotta dal CICR vale per : - i contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della delibera del CICR 9/2/2000; - contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera, ma con l'adeguamento con effetto dal 1° luglio 2000: l'art. 7 della delibera
CICR stabilisce che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera entro il 30/6/2000. Nel caso di specie, per come anche rilevato nella relazione peritale, risulta rispettata la pari periodicità tra interessi debitori e creditori per la capitalizzazione. Va, dunque, condivisa la scelta del CTU di non espungere gli interessi anatocistici dal conto, correttamente applicati fino al 1° gennaio 2014.
Ed infatti, la legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in
Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629 è intervenuta a modificare sensibilmente la disciplina dell'anatocismo bancario, introdotto dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1283 del codice civile. Il testo dell'art. 120 TUB, vigente dalla data del
1.1.2014 fino al passaggio in sofferenza del rapporto ha previsto, al comma 2, che “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. In applicazione della norma su richiamata, va esclusa ogni capitalizzazione a decorrere dal giorno 1.1.2014, così come correttamente operato dal c.t.u.
Corretta appare anche l'operazione compiuta dalla consulente diretta a stornare, per tutta la Org durata del rapporto, le competenze provenienti dai conti anticipi e ad addebitarle al
23/06/2015 (data del passaggio a sofferenza del conto). Il periodico giroconto sui conti ordinari delle competenze maturate sui conti anticipi comporta, infatti, una sostanziale capitalizzazione delle prime e si risolve dunque – ove tale modalità di addebito non sia stata specificamente prevista e regolata in contratto – in un surrettizio aumento dei tassi di interesse convenuto.
Conclusivamente, in merito ai rapporti di conto corrente per cui è causa, il nominato consulente ha affermato che “Le somme addebitate in più dalla banca sulla base dei criteri sopra elencati e al conseguente effetto di trascinamento sugli interessi maturati nei medesimi periodi sul conto corrente oggetto di analisi ammontano a complessivi € 8.662,29” […]; ha così operato il ricalcolo del saldo dei rapporti: “Tenuto conto dei passaggi in sofferenza del conto corrente di corrispondenza n.
259261 (pari ad - € 25.403,12) e del conto anticipi su incassi pos n. 259261 (pari ad - € 4.125,28),
l'importo che il correntista deve restituire alla banca alla data del 23 giugno 2015 per effetto della riliquidazione dei saldi di conto corrente, secondo i criteri stabiliti nei quesiti posti dall'Ill.mo G.I. alla scrivente C.T.U., si adegua a € 20.506,11 (+ € 8.662,29 - € 25.043,12 - € 4.125,28)”, cui andranno aggiunti gli interessi di mora calcolati fino alla data del decreto ingiuntivo del
31/01/2021 (nella misura di € 2.812,70), e così per complessivi € 23.318,81.
Nessuna rettifica sostanziale è stata, invece, operata con riguardo al rapporto di finanziamento, rispetto al quale è stata accertata la pattuizione entro soglia dei tassi applicati
(cfr. pag. 33 e 34 relazione peritale: “Alla data di stipula del contratto (1° trimestre 2011) il Tasso
Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) relativo alla richiamata categoria “Altri finanziamenti alle famiglie
e alle imprese” risulta pari al 11,98%, ed il tasso soglia ex L. 108/96 (che fino al 14 maggio 2011 veniva determinato aumentando il T.E.G.M. del 50%) risulta pari al 17,97% (11,98% + 5,99%).
E'stato possibile accertare che il T.E.G. al momento della stipula risulta pari al 5,387%, includendovi
l'incidenza degli spese connesse all'erogazione del credito, escluse le imposte e le tasse (nella fattispecie le spese di istruttoria e di incasso rata) e rilevare così il rispetto del tasso soglia , risultando tale valore ben al di sotto dei limiti ex legge 108/96”. […] Per i contratti conclusi dal 01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011 il “tasso soglia di mora” si determina sommando al
T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto incrementato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente con la seguente formula:
(T.E.G.M. + 2,1%) x 1,5. La maggiorazione del 2,1% va sommata al T.E.G.M. (11,98% + 2,10%) ottenendo così il tasso del 14,08%; incrementando il valore così ottenuto del 50% si ottiene il tasso soglia di mora pari al 21,12% (14,08% + 7,04%), risultando tale valore ben al di sotto dei limiti ex legge
108/96).
Va, poi, rilevato che il piano di ammortamento c.d. alla francese è perfettamente conforme al disposto dell'art. 1194 c.c. e al disposto dell'art. 120 TUB e non viola il divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c., dovendosi condividere la conclusione, raggiunta da gran parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale “in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto”
(cfr. Trib. Siena 17-07.14, Trib. Milano 05.05.14, Trib. Pescara 10.04.14). Va, sul punto, peraltro, evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di legittimità con un recentissimo pronunciamento hanno affermato che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cfr. Cass. S.U. 15130/2024).
Tanto premesso, con la ricostruzione del piano di ammortamento, la consulente ha accertato il debito residuo alla data del 31/05/2015 nella misura di € 14.686,93 (invece che
€ 14.782,31 come da estratto conto banca, e quindi con uno scostamento di € 95,38 rispetto alla ricostruzione offerta nel monitorio) a debito del mutuatario, a cui andranno sommati gli interessi di mora, calcolati fino alla data del decreto ingiuntivo del 31/01/2021, sulle quote capitale delle rate dalla n. 21 alla n. 50 pari ad euro € 5.428,64 e sul capitale residuo pari ad € 1.553,17, giungendo così al complessivo importo di € 21.676,74 alla data del 31/01/2021.
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo n 88/2021, emesso dal Tribunale di Trapani
l'1.02.2021, nell'ambito del procedimento n. R.G. 101/2021, va revocato, e gli opponenti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 44.995,55
(comprensiva degli interessi di mora fino alla data di emissione del decreto ingiuntivo), oltre interessi come richiesti dalla data del 31/01/2021 fino al soddisfo.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico degli opponenti, in solido tra loro, nella misura del 50%, e in capo a parte opposta nella restante misura del 50%.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della lite, vanno compensate nella misura di 1/3, e la restante frazione va posta a carico degli opponenti in solido e liquidata ai sensi del D.M.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
- Revoca il decreto ingiuntivo n 88/2021, emesso dal Tribunale di Trapani
l'1.02.2021, nell'ambito del procedimento n. R.G. 101/2021;
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 44.995,55, oltre interessi come richiesti dalla data del
31/01/2021 fino al soddisfo;
- Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico degli opponenti, in solido, nella misura del 50%, ed a carico dell'opposta nella restante misura del 50%;
- Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 2.539,33, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, compensando la restante frazione;
Trapani, 3.6.2024
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari