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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15832/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], Bologna (BO)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in via San Vitale n. 27 Bologna (BO) entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Silvia Gorini del Foro di
Bologna, C.F. , in Via Cairoli n. 9 Bologna (BO), C.F._3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
25/03/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato l'11/12/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi è nato , a [...] il [...]; Persona_1
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
27/12/1971 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato a La Parte_2
Maddalena il 0710/2006 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di La
Maddalena al n. 8 parte II Serie C anno 2006;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) affida il minore in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
3) assegna al Sig. la casa familiare, sita in Bologna (BO) in via San Vitale n. 27, di proprietà Pt_2
dello stesso, dimore ove il minore fisserà la propria residenza anagrafica;
4) colloca il minore al 50% tra la dimora materna e la dimora paterna, nel rispetto del seguente pagina 2 di 6 calendario concordato dalle parti:
- durante l'anno scolastico, il figlio trascorrerà con il padre le giornate del lunedì, martedì e giovedì;
- il minore trascorrerà con la madre le giornate del mercoledì e del venerdì;
- i genitori trascorreranno con il figlio fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, dopo la cena;
- previa comunicazione tra i genitori e per esigenze degli stessi o di , i week-end Persona_1
potranno decorrere dal sabato mattina, anziché dal venerdì pomeriggio, fino al lunedì mattina, anziché la domenica sera;
- ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo):
- 2 o 3 settimane continuative in agosto con la madre;
- 2 o 3 settimane continuative in luglio con il padre;
- il restante periodo di ferie estive del figlio sarà gestite seguendo il calendario di visite previsto durante l'anno scolastico;
- I genitori si impegnano a comunicare tra loro il periodo di vacanze estive col figlio entro il primo maggio di ogni anno.
- durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: il periodoricompreso tra il 23 dicembre e il 30 dicembre con un genitore e il periodo compreso tra il
31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni;
- durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: ad anni alterni;
- i ponti scolastici, altre festività, i compleanni e onomastici ovvero altre ricorrenze nel corso dell'anno: ad anni alterni;
In caso di disaccordo, negli anni pari deciderà la madre e in quelli dispari il padre;
5) dispone che ciascun genitore provvederà autonomamente al mantenimento del figlio Persona_1
durante il periodo di permanenza presso di sé. In particolare, ciascun genitore sarà responsabile delle spese ordinarie (quali vitto, alloggio, abbigliamento, e spese di gestione quotidiana) relative al figlio nel periodo in cui lo stesso soggiornerà presso ciascun genitore;
6) prevede che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% le spese straordinarie come previsto dal Protocollo dell'Osservatorio sulla
Giustizia Civile del Tribunale di Bologna, integralmente ivi richiamato. In particolare:
pagina 3 di 6 - Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla 1 scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo culturali,precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se li genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza
- Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. ogni caso, per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità
(requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche,
pagina 4 di 6 farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici e analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i ticket del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e doposcuola), tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche
e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
Sportivo-ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto privato
(minicar, automobile, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in casi di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni della richiesta, salvo diverso accordo. La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
7) dispone che entrambi i genitori rimangano obbligati a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso non sarà economicamente indipendente;
8) prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altro.
9) prende atto che le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, soprattutto in presenza del figlio;
10) prende atto che i coniugi prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio del figlio Persona_2
pagina 5 di 6 3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di La Maddalena (SS) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data . 23.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15832/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], Bologna (BO)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in via San Vitale n. 27 Bologna (BO) entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Silvia Gorini del Foro di
Bologna, C.F. , in Via Cairoli n. 9 Bologna (BO), C.F._3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
25/03/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato l'11/12/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi è nato , a [...] il [...]; Persona_1
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
27/12/1971 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato a La Parte_2
Maddalena il 0710/2006 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di La
Maddalena al n. 8 parte II Serie C anno 2006;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) affida il minore in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
3) assegna al Sig. la casa familiare, sita in Bologna (BO) in via San Vitale n. 27, di proprietà Pt_2
dello stesso, dimore ove il minore fisserà la propria residenza anagrafica;
4) colloca il minore al 50% tra la dimora materna e la dimora paterna, nel rispetto del seguente pagina 2 di 6 calendario concordato dalle parti:
- durante l'anno scolastico, il figlio trascorrerà con il padre le giornate del lunedì, martedì e giovedì;
- il minore trascorrerà con la madre le giornate del mercoledì e del venerdì;
- i genitori trascorreranno con il figlio fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, dopo la cena;
- previa comunicazione tra i genitori e per esigenze degli stessi o di , i week-end Persona_1
potranno decorrere dal sabato mattina, anziché dal venerdì pomeriggio, fino al lunedì mattina, anziché la domenica sera;
- ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo):
- 2 o 3 settimane continuative in agosto con la madre;
- 2 o 3 settimane continuative in luglio con il padre;
- il restante periodo di ferie estive del figlio sarà gestite seguendo il calendario di visite previsto durante l'anno scolastico;
- I genitori si impegnano a comunicare tra loro il periodo di vacanze estive col figlio entro il primo maggio di ogni anno.
- durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: il periodoricompreso tra il 23 dicembre e il 30 dicembre con un genitore e il periodo compreso tra il
31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni;
- durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: ad anni alterni;
- i ponti scolastici, altre festività, i compleanni e onomastici ovvero altre ricorrenze nel corso dell'anno: ad anni alterni;
In caso di disaccordo, negli anni pari deciderà la madre e in quelli dispari il padre;
5) dispone che ciascun genitore provvederà autonomamente al mantenimento del figlio Persona_1
durante il periodo di permanenza presso di sé. In particolare, ciascun genitore sarà responsabile delle spese ordinarie (quali vitto, alloggio, abbigliamento, e spese di gestione quotidiana) relative al figlio nel periodo in cui lo stesso soggiornerà presso ciascun genitore;
6) prevede che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% le spese straordinarie come previsto dal Protocollo dell'Osservatorio sulla
Giustizia Civile del Tribunale di Bologna, integralmente ivi richiamato. In particolare:
pagina 3 di 6 - Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla 1 scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo culturali,precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se li genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza
- Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. ogni caso, per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità
(requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche,
pagina 4 di 6 farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici e analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i ticket del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e doposcuola), tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche
e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
Sportivo-ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto privato
(minicar, automobile, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in casi di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni della richiesta, salvo diverso accordo. La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
7) dispone che entrambi i genitori rimangano obbligati a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso non sarà economicamente indipendente;
8) prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altro.
9) prende atto che le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, soprattutto in presenza del figlio;
10) prende atto che i coniugi prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio del figlio Persona_2
pagina 5 di 6 3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di La Maddalena (SS) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data . 23.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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