Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4378/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice Maria
Antonia Maiolino, nella causa civile n. 4378/2023 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. , con l'avv. GUIDUCCI MAURIZIO e Parte_1 C.F._1 dall'avv. NITTI PAOLO ( ) VIA TRIESTE 14 35121 PADOVA C.F._2
- attrice -
E
( ) CP_1 C.F._3
( ) Controparte_2 C.F._4
( ), tutti contumaci CP_3 C.F._5
- convenuti -
Conclusioni
Per l'attrice : Parte_1
“In via principale e di merito
- accertarsi e dichiararsi la responsabilità del sig. quale ex consulente CP_1
finanziario di per i fatti di cui in narrativa;
accertarsi altresì che il danno CP_4
patito dalla sig.ra in conseguenza di quei fatti ammonta: Parte_2
- quanto al danno patrimoniale al complessivo importo di € 74.000,00 o a quella diversa somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia;
- quanto al danno non patrimoniale, giusta i motivi già indicati al punto e) che precede, al complessivo importo di € 29.600,00 o a quella diversa somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia.
- condannarsi conseguentemente il sig. a corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_1
il complessivo importo di € 51.800,00 o quella diversa somma maggiore e/o minore
[...]
Pt_2
- accertato che i pagamenti effettuati a favore del sig. per l'importo € Controparte_2
47.000,00 di cui in premesse sono pagamenti privi di causa, condannarsi il medesimo a rifondere alla sig.ra l'importo di € 23.500,00 maggiorato degli interessi ex art. 1284, Pt_1
co.4°, c.c. dalla data dei citati pagamenti a quella dell'effettivo soddisfo;
- accertato che il pagamento effettuato a favore del sig. per l'importo € CP_3
15.000,00 di cui in premesse è un pagamento privo di causa, condannarsi il medesimo a rifondere alla sig.ra l'importo di € 7.500,00 maggiorato degli interessi ex art. 1284, Pt_1 co.4°, c.c. dalla data del citato pagamento a quella dell'effettivo soddisfo.
Con piena vittoria di spese di lite.
Per la denegata ipotesi che il Giudicante non ritenga interamente provate le domande attoree, previa revoca del provvedimento di cui all'udienza del 24.10.2024, ammettersi:
- prova per interpello del sig. su capitoli di prova di cui alla seconda memoria CP_1
ex art. 171 Ter c.p.c.
- ove non si dovessero ritenere i documenti prodotti sub 24, 24 bis e 41 idonei a costituire piena prova dei fatti accertati dal consulente di parte p.i. , disporsi CTU diretta Persona_1
a replicare gli accertamenti dal medesimo compiuti (i.e. estrazione di copia forense dello smartphone in uti lizzo alla sig.ra all'epoca dei fatti per cui è causa con Parte_2
particolare riguardo ai messaggi ricevuti e scambiati con la numerazione 348.6998044 e all'audio registrato in data 20.12.2016)
- ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del convenuto sig. del CP_1 contratto relativo all'utenza cellulare 348.6998044, nonché nei confronti di Vodafone Italia spa, Fastweb spa e avente ad oggetto la scheda CP_5 CP_6 Controparte_7
anagrafica di colui che alla data dei fatti per cui è causa (i.e. 2016 2017) risultava titolare dell'utenza telefonica 348.6998044”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si è rivolta al Tribunale di Padova chiedendo di condannare in via solidale, Parte_1
previo accertamento delle rispettive responsabilità, (da ora in avanti, Controparte_8 per brevità, solo , ovvero la “banca”) e il consulente , al risarcimento CP_4 CP_1
del danno patito dalla defunta madre a causa degli illeciti commessi dal Parte_2 consulente finanziario. L'attrice ha chiesto altresì di condannare , CP CP_2
2 e alla restituzione ex art. 2033 c.c. degli importi di denaro da CP_2 CP_3 ciascuno di questi ultimi ricevuti per l'indebito incasso di tre assegni bancari.
2. Più specificamente, l'attrice ha dedotto di essere erede legittima, insieme al padre Per_2
, di deceduta il 30.01.2018: la defunta è stata cliente di fin dal
[...] Parte_2 CP_4
20.01.2012 ed è stata seguita per gli investimenti finanziari dal consulente della banca CP_1
, che da tempo seguiva anche la sorella
[...] Persona_3
3. Per anni ha impiegato i propri risparmi nell'acquisto di titoli di debito pubblico, Parte_2
fino a quando, su spinta del IG , che le ha riferito di essere in grado di negoziare CP_1 titoli di maggior rendimento, il 24.08.2016 ha dismesso l'investimento in BTP Italia
22.10.2016 IND CUM (cod. ISIN [...]), monetizzando l'importo di € 100.887,55: nell'ottobre 2016 ha quindi consegnato a la somma complessiva Parte_2 CP_1 di € 42.000 per l'acquisto delle opzioni, a mezzo di tre assegni bancari (2134289393,
2134289394, 2134289395) tratti sul conto corrente n. 8500349100, emessi su specifica richiesta del promotore e lasciando in bianco il nome del prenditore. Tuttavia, invece che essere utilizzati per l'acquisto dei prodotti finanziari sopra citati, gli assegni sono stati portati all'incasso da , ed , soggetti sconosciuti alla CP_3 Controparte_2 CP
IGa Pt_2
4. In data 28.10.2016 si è procurato, all'insaputa della cliente, un ulteriore carnet CP_1 di assegni tratti sul conto di quest'ultima, presentando alla filiale di Mestre della banca una richiesta di rilascio con sottoscrizioni di risultate successivamente apocrife: da Parte_2 quel libretto risultano essere stati emessi due assegni (il n. 2135518213 per € 32.000 e il n.
2135518218 per € 10.000) con sottoscrizioni non riconducibili alla IGa la Pt_2
seconda delle quali del tutto simile a quella apposta da al modulo di richiesta CP_1
assegni. Anche tali titoli sono stati incassati da soggetti sconosciuti ad ossia Parte_2
e anche se l'assegno incassato da quest'ultima non risulta Controparte_2 CP_10
contabilizzato sul conto corrente della IGa Pt_2
5. È emerso che l'assegno n. 2135518213 è stato girato per l'incasso presso la medesima filiale ove in pari data è stato rilasciato a il carnet di assegni e le operazioni risultano CP_1
effettuate dal medesimo operatore (codice 00392), e la sottoscrizione per girata all'incasso è identica a quella apposta per girata all'incasso a tergo dell'assegno n. 2134289393, nonostante i due titoli siano stati formalmente emessi all'ordine di soggetti diversi (il n. 2135518213 all'ordine di e il n. 2134289393 all'ordine di ). Controparte_2 CP_3
6. Tanto esposto, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno jure hereditatis, invocando la responsabilità contrattuale (ex artt. 23 T.U.F. e 37 s.s. delibera Consob 16190/2007) ed
3 extracontrattuale di per aver indotto la IGa a liquidare CP_1 Pt_2 anticipatamente l'investimento in BTP Italia rispetto alla naturale scadenza e aver poi impiegato le somme ricevute dalla cliente, finalizzate all'investimento in strumenti finanziari con rendimento superiore, a scopi del tutto estranei;
nonché per aver illegittimamente richiesto l'emissione di un carnet di assegni tratti sul conto corrente di ed Parte_2 emesso l'assegno n. 2135518213 falsificando la sottoscrizione di quest'ultima. Oltre al danno patrimoniale complessivo di € 74.000, l'attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale da reato di € 29.600 (quantificato nel 40% del pregiudizio patrimoniale), patito dalla IGa a causa della condotta di ascrivibile alla fattispecie di cui Pt_2 CP_1 all'art. 640 c.p., aggravata dalle circostanze di cui all'art. 61 nn. 5 e 7 c.p., visto che al consulente era nota la malattia della cliente. L'attrice ha peraltro evidenziato che CP_1
è stato radiato dall'Albo Unico dei consulenti finanziari con delibera Consob n. 20156
[...] dell'11.10.2017 e che ha recentemente riportato condanna penale presso il Tribunale di
Venezia per fatti analoghi a quelli per cui è causa.
7. ha invocato anche la responsabilità di ex art. 31/III T.U.F. (d.lgs n. Parte_1 CP_4
58/1998) per l'illecito del consulente ed ex art. 1176/II comma c.c., per aver rilasciato un carnet di assegni tratti sul conto corrente intestato ad ad un soggetto diverso Parte_2 dall'intestataria del rapporto e per aver negoziato assegni tratti sul conto corrente di quest'ultima, privi di sottoscrizione autografa, emessi in favore di soggetti differenti, ma in presenza della medesima sottoscrizione per girata all'incasso.
8. La richiesta risarcitoria complessiva dell'attrice, tenuto conto della richiesta sia a titolo di danno patrimoniale che a titolo di danno non patrimoniale, è pari ad € 51.800, oltre interessi e spese, in considerazione del fatto che è coerede al 50% della defunta Parte_1 [...]
Pt_2
9. L'attrice ha chiesto inoltre di condannare , ed , CP_3 Controparte_2 CP alla restituzione (rispettivamente) degli importi di € 15.000, € 47.000 e € 12.000 ex art. 2033
c.c., in ragione dell'indebito incasso delle somme portate dagli assegni.
10. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio contestando le CP_4
pretese attoree e chiedendone il rigetto. La convenuta ha altresì chiamato in garanzia CP_1
al fine di esserne manlevata in caso di propria condanna.
[...]
11. Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda attorea e CP
deducendo che nel novembre 2016 suo nipote gli ha chiesto di cambiare CP_1
l'assegno bancario n. 2134289395, tratto su a firma di importo CP_4 Parte_2 pari ad € 12.000.
4 12. Effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c. ed in particolare la verifica della regolare notifica nei confronti dei convenuti contumaci e , all'udienza del CP_2 CP_3
30.11.2023 l'attrice ha effettuato il disconoscimento ex art. 214/II c.p.c. della sottoscrizione apposta al doc. n. 2 prodotto da ed è stata autorizzata la chiamata in causa di CP
, richiesta dalla banca. CP_1
13. Alla successiva udienza del 16.05.2024 è stata dichiarata ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
l'estinzione della causa limitatamente al rapporto tra e il convenuto Parte_1 CP
.
[...]
14. Parte attrice e la convenuta hanno invece depositato le rispettive memorie di cui CP_4 all'art. 171 ter c.p.c., riproponendo sostanzialmente le proprie difese e contestazioni originarie, specificando inoltre parte attrice, nella prima memoria: che in occasione di un incontro tenutosi nell'abitazione di ha confessato di aver Persona_3 CP_1 utilizzato le somme di per complessivi € 75.000 per l'acquisto di azioni della Parte_2
banca convenuta, promettendone la restituzione con un importo ulteriore a titolo di interessi;
che è documentato dalla corrispondenza tra e la IGa che CP_1 Pt_2 quest'ultima da novembre 2016, dunque poco tempo dopo la consegna dei tre assegni per complessivi € 42.000 da investire in opzioni, ha iniziato a chiedere al consulente spiegazioni in merito al suo operato, senza tuttavia ricevere dallo stesso alcun riscontro.
15. All'udienza del 17.09.2024 è stata dichiarata l'estinzione della causa anche limitatamente al rapporto tra l'attrice e la convenuta e il giudizio è proseguito solo tra CP_4 Parte_1
e , e , rimasti contumaci. CP_1 Controparte_2 CP_3
16. A seguito della rimessione in decisione, la causa, depositata la comparsa conclusionale da parte dell'attrice, è stata trattenuta in decisione in data 15.01.2025, sulla base di un corredo istruttorio documentale e delle dichiarazioni testimoniali assunte all'udienza del 24.10.2024.
***
A. L'accertamento dei fatti di causa
17. Il corredo documentale e la prova testimoniale assunta consentono di ricostruire i fatti di causa rilevanti ai fini dell'odierna decisione nei termini che seguono.
18. Ad ottobre 2016 si è tenuta presso l'abitazione di sorella della defunta Persona_4 [...]
un incontro tra il promotore ed (testi e Pt_2 CP_1 Parte_2 Pt_2
): in quell'occasione, facendo seguito ad un precedente incontro di agosto tenutosi Tes_1
nella medesima abitazione, ove il ha cercato di convincere entrambe le sorelle ad un CP_1
nuovo investimento più remunerativo in opzioni (testi e ), ha Pt_2 Tes_1 Parte_2
consegnato a alcuni assegni in bianco (teste ). CP_1 Tes_1
5 19. Si tratta (per quanto rileva ai fini della presente decisione) degli assegni n. 2134289393 e n.
2134289394 per € 15.000 ciascuno, poi intestati il primo al convenuto ed il secondo al CP_3
convenuto (doc.ti n. 16 e n. 17): i titoli sono stati incassati rispettivamente il CP_2
23.11.2016 ed il 18.11.2016 sul conto n. 8500349100 acceso dalla de cuius presso
[...]
(doc. n. 15 attoreo, pag. 3). CP_4
20. Il successivo 28.10.2016 ha firmato con il nome di la richiesta di CP_1 Parte_2
rilascio del carnet di assegni sullo stesso conto (doc. n .19 attoreo) ed ha ritirato il carnet (doc.
n. 20); dopodiché ha emesso un assegno n. 2135518213 per € 32.000 (doc. n. 22 attoreo) intestato ancora una volta a : che le firme relative sia al ritiro del carnet Controparte_2 che all'emissione dell'assegno siano false è stato verificato dalla ctp (relazione Persona_5
31.5.2023: doc. n. 21 attoreo), che ha reso in proposito un articolato parere, ed è stato confermato – oltre che da in sede di costituzione, che ha confermato la CP_4
consegna del carnet a - dal teste che ha ricostruito un preciso incontro CP_1 Tes_2
intervenuto tra le parti.
21. A febbraio 2018, dopo la morte di si è infatti tenuto un incontro a Padova tra le Parte_2
sorelle , lo stesso (promotore di che Pt_2 CP_1 Persona_6 Persona_3 aveva accompagnato le sorelle e all'incontro) ed un accompagnatore dello Per_4 Per_3 stesso : in quell'occasione il convenuto ha confessato “di avere falsificato la CP_1 CP_1
firma di nella richiesta di libretto degli assegni nonché nella richiesta di Parte_2 assegno di € 32.000”. Ad ulteriore conferma della ricostruzione fattuale va da ultimo citata la testimonianza di nipote di e personalmente presente ad un Testimone_3 Parte_2
precedente incontro di dicembre 2016 a casa di in occasione del quale Persona_3 CP_1
ha confessato ad di averle sottratto la somma complessiva di € 75.000,
[...] Parte_2 che ha promesso di restituire alla cliente. D'altro canto, che il convenuto abbia CP_1
riconosciuto la sottrazione ed abbia promesso ad il versamento della somma di Parte_2
€ 75.000 si coglie chiaramente dalla trascrizione dei messaggi whatapp scambiati dai due
(doc. n. 24 attoreo): si tratta di una fitta conversazione scritta, sviluppata tra novembre e dicembre 2016, nel corso della quale più volte dichiara espressamente di avere CP_1
effettuato il bonifico per restituire la somma promessa ad circostanza che si Parte_2
rivelerà ogni volta falsa.
22. Quindi la condotta contestata a trova conferma negli elementi istruttori CP_1 descritti, così come l'incasso degli assegni menzionati da parte dei IGi e CP_3
, documentalmente dimostrato dalla firma dei titoli per girata. CP_2
6 B. L'inquadramento giuridico della vicenda e conseguenze risarcitorie in capo a CP_1
[...]
23. Venendo quindi all'inquadramento giuridico, quanto innanzitutto alla condotta del convenuto
, lo stesso approfittando del rapporto contrattuale intercorso con ha CP_1 Parte_2
evidentemente e gravemente violato i propri doveri professionali: la sottrazione delle somme alla cliente, addirittura falsificandone la firma, integra un grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., che espone il convenuto al conseguente obbligo risarcitorio.
24. Quanto in primo luogo alla ricostruzione del danno patrimoniale, dalla somma di € 74.000 va detratto l'importo di € 12.000 di cui all'assegno incassato da . Poiché detta CP posizione è stata definita dall'attrice, la stessa non può più essere oggetto di pretesa risarcitoria neanche nei confronti del primo convenuto . Il danno patrimoniale CP_1 va pertanto liquidato in € 62.000.
25. Tenuto conto del fatto che la somma sottratta è stata frutto del precedente disinvestimento, pure suggerito dal (testi e , va riconosciuta alla parte danneggiata CP_1 Pt_2 Tes_1
anche la rivalutazione monetaria dal 18.11.2016 (data di incasso dei primi assegni) nonché gli interessi ex art. 1284/I c.c. (e non ex art. 1284/IV c.c., come chiesto) sulla somma di anno in anno rivalutata: il fatto che la rivalutazione non sia stata oggetto di domanda non ne preclude infatti il riconoscimento, atteso che “nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito
è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti” (Cass. n. 24468/2020, Cass. n.
18243/2015). Gli accessori (rivalutazione ed interessi) vanno riconosciuti fino alla data dell'odierna pronuncia, dopodiché sul credito liquido decorrono i soli interessi nella forma maggiorata ex art. 1284/IV c.c.
26. Con riferimento invece al danno non patrimoniale, va osservato che la condotta di CP_1
integra un illecito di rilievo penale ex art. 646 c.p., vista l'appropriazione indebita delle
[...] somme che gli erano state affidate: ai sensi dell'art. 185 c.p. il convenuto va quindi condannato al risarcimento del danno morale arrecato, che peraltro nel caso di specie vede il patimento patito dalla IGa dimostrato in via presuntiva. Pt_2
27. È infatti documentale che la IGa fosse malata oncologica, in cura quanto meno da Pt_2
settembre 2016 (doc. n. 35 attoreo): tanto è vero che dopo il primo incontro tra cliente e promotore di agosto 2016, in cui ha proposto il disinvestimento del precedente CP_1 impiego per virare su investimenti più remunerativi, l'incontro successivo in cui la nuova
7 strada si è concretizzata è seguito ad ottobre 2016 (si leggano le testimonianze già menzionate). Il nipote (teste ) ha poi spiegato l'attenzione che la IGa ha Tes_1 Pt_2 riservato a quell'investimento, giacché, vivendo una situazione familiare descritta come
“delicata”, la somma le era necessaria per rendersi indipendente, eventualmente acquistando un'altra abitazione. Infine, la conversazione whatapp menzionata registra l dapprima l'ansia con cui attende la restituzione promessa dal IG , inseguendolo tra le Parte_2 CP_1
successive (false) rassicurazioni di averle effettuato il bonifico;
in un momento successivo l'angoscia con cui la IGa reagisce quando si rende conto che in realtà Pt_2 CP_1
le sta mentendo (“un mese da incubo”, “che disastro”, “ennesima presa in giro”, “non
[...]
voglio più vederti né sentirti. Sei un miserabile mostro di menzogne”, “il disastro che hai combinato con me non ha prezzo”, “io continuo ad essere in grave difficoltà a causa di questo micidiale pasticcio”, eccetera).
28. Cosicché, considerato che la somma sottratta ricostruita in questa sede ammonta a ben
€ 74.000, che la IGa vi faceva affidamento per ricostruirsi una autonomia di vita, Pt_2
considerato infine il periodo estremamente delicato vissuto sotto il profilo della salute, avendo scoperto una malattia oncologica che da subito l'ha costretta a cure chemioterapiche (citato doc. n. 35) e che l'ha portata al decesso in poco più di un anno (30.1.2018: doc. n. 1), può presuntivamente ritenersi dimostrata una complessiva situazione di significativa sofferenza che assurge a danno morale, integrante il danno non patrimoniale di cui l'attrice chiede il risarcimento in via successoria.
29. Quanto alla liquidazione dello stesso, vengono in aiuto le Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale di giugno 2024, che ricostruiscono un valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta in € 115 al giorno, di cui € 31 riservati al ristoro della sofferenza soggettiva interiore patita. Partendo quindi da questo parametro e calcolando un periodo dal 18.11.2016 (data dell'incasso dei primi assegni) al 30.1.2018 (data della morte della IGa , si giunge Pt_2 alla somma di € 13.609 (€ 31 x 439 giorni): anche su detto importo vanno riconosciuti la rivalutazione e gli interessi calcolati come per il risarcimento del danno patrimoniale.
30. In conclusione, il danno risarcibile a titolo patrimoniale e non patrimoniale va liquidato nel complessivo importo di € 75.609 oltre accessori.
31. L'attrice, quale successore universale di (doc. n. 1 bis e n. 2 attorei), ha Parte_2 senz'altro diritto alla somma di € 37.804,5 quale risarcimento del danno occorso alla madre: essendole succeduta unitamente al padre ed avendo contenuto la propria domanda nella percentuale di metà, le spetta infatti la percentuale richiesta.
8 C. La posizione dei convenuti e CP_3 CP_2
32. Quanto poi alla posizione dei IGi e , è stato ricostruito in giudizio che i CP_3 CP_2
primi due assegni intestati ad entrambi i convenuti furono intestati ai convenuti da CP_1
dopo averli ricevuti da per acquistare dei titoli, che mai sono stati
[...] Parte_2
acquistati; il terzo assegno invece, intestato al , riporta la firma apocrifa della CP_2
cliente. Cosicché è dimostrato che i titoli bancari sono pervenuti ai beneficiari in forza di una indebita appropriazione perpetrata da , che esclude qualsiasi rapporto obbligatorio tra CP_1
ed i IGi e . Parte_2 CP_3 CP_2
33. I versamenti risultano quindi privi di titolo: trattandosi di Controparte_11 versamenti non dovuti, ai sensi dell'art. 2033 c.c. sarebbe spettata alla IGa la Pt_2 restituzione, che viene chiesta oggi dall'erede in ragione della metà. Il IG , che ha CP_3
incassato un assegno da € 15.000, va quindi condannato a versare alla IGa la somma Pt_1 di € 7.500 ed il IG , che ha incassato un assegno da € 15.000 ed uno da CP_2
€ 32.000, la somma di € 23.500.
34. Non vi è prova della mala fede degli accipiens, quindi non può essere pronunciata condanna al pagamento degli interessi dall'incasso; su detto importo decorrono però gli interessi dalla domanda e fino al saldo ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c. e non del quarto comma, atteso che difetta una sottostante obbligazione tra le parti. Gli interessi decorrono quanto al dal 14.7.2023 e quanto al convenuto dal 27.7.2023. CP_2 CP_3
35. La condanna così ricostruita, al fine di evitare una locupletazione, va pronunciata per ciascuno dei due in solido rispetto alla condanna risarcitoria ai danni di , giacché - per CP_1
quanto sulla base di un titolo giudiziale diverso – la pronuncia è volta a ristorare la parte truffata (ed oggi la sua erede) del medesimo pregiudizio.
D. Le spese legali
36. Le spese legali per effetto della soccombenza vanno poste a carico dei convenuti in solido e liquidate ai sensi del dm n. 55/2014 e successive modifiche, sulla base dello scaglione fino ad
€ 52.000, con riconoscimento delle quattro fasi di attività ai valori medi.
37. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della decisione.
38. Poiché la sottrazione delle somme ai danni della IGa integra gli estremi di reato in Pt_2
capo a ai sensi degli art.li 59 e 60 dpr n. 131/1986 la parte obbligata al CP_1
risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, va indicata nello stesso convenuto . CP_1
PQM
9 Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 4378/2023), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- condanna in solido con e , gli ultimi due nei CP_1 CP_3 Controparte_2 limiti indicati ai capi che seguono, a versare a la somma di € 37.804,5, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma di anno in anno rivalutata ex art. 1284/I c.c. dal 18.11.2016 all'odierna pronuncia;
dalla data odierna al saldo gli interessi decorrono nella misura di cui all'art. 1284/IV c.c.;
- precisa che la condanna in solido di va contenuta nel limite di € 7.500, oltre CP_3 interessi ai sensi dell'art. 1284/I c.c. dal 27.7.2023 fino al saldo;
- precisa che la condanna in solido di va contenuta nel limite di € 23.500, Controparte_2 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284/I c.c. dal 14.7.2023 fino al saldo;
- condanna i convenuti , e in solido alla rifusione delle spese CP_1 CP_2 CP_3 legali sostenute dall'attrice, liquidate nel complessivo importo di € 545 per anticipazioni ed
€ 7.616 per compenso, oltre 15% sul compenso per spese generali, iva e cpa come per legge;
- ai sensi degli art.li 59 e 60 dpr n. 131/1986 indica la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, in . CP_1
Padova, 14/02/2025
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
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