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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 920/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LORETO RITA, Presidente
ON AO, RE
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1281/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12133/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
12 e pubblicata il 13/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2200355341 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 667/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 28 febbraio 2024 al Comune di Roma, il sig. Ricorrente_1 impugna la sentenza n.12133/12/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 13 settembre 2023 e depositata il 13 ottobre 2023.
Nel giudizio di prime cure il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. 2200355341 avente per oggetto la TARI degli anni 2017 e 2018 per complessivi €.783,08 eccependo l'omessa notifica degli atti prodromici e la carenza del presupposto impositivo non avendo più la detenzione degli immobili per i quali viene chiesto il tributo.
Il Comune di Roma non si costituiva in giudizio.
Con la sentenza oggetto del presente gravame, i primi Giudici rigettavano il ricorso compensando le spese di lite.
L'appellante impugna la sentenza di prime cure eccependone l'erroneità per i seguenti motivi:
1) omessa pronuncia sulla eccepita illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti allo stesso sottesi;
2) erronea valutazione degli atti e documenti di causa, riconoscimento delle ragioni dell'appellante avvenute al di fuori del giudizio. In particolare eccepisce l'appellante che per le annualità 2019, 2020 e 2021 è stato già emesso provvedimento di sgravio.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari di lite Insiste pertanto con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 13 marzo 2024.
In data 12 luglio 2024 si costituisce in giudizio il Comune di Roma sostenendo la legittimità della pretesa e la correttezza della sentenza di prime cure.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese.
La causa viene trattata il giorno 09 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello è stata eccepita l'omessa pronuncia sulla eccepita illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti allo stesso sottesi. Osserva la Corte che indubbiamente i primi Giudici non si sono pronunciati sull'eccezione sollevata dal contribuente.
Si evidenzia tuttavia che l'eccezione è infondata.
Difatti anche in caso di omesso invio di avvisi di pagamento il contribuente deve attivarsi presso il Gestore del servizio provvedendo al versamento di quanto dovuto entro le scadenze previste. Difatti gli avvisi di pagamento hanno la funzione di ricordare al contribuente di provvedere al pagamento dell'imposta facilitandogli il calcolo ed il pagamento del dovuto.
L'eccezione è quindi rigettata.
Con il secondo motivo di appello è stata eccepita l'erronea valutazione degli atti e documenti di causa, riconoscimento delle ragioni dell'appellante avvenute al di fuori del giudizio. L'appellante ha anche eccepito che per le annualità 2019, 2020 e 2021 è stato già emesso provvedimento di sgravio.
Occorre evidenziare che il contribuente ha versato in atti ampia documentazione comprovante l'avvenuto rilascio dell'immobile già dal 14 gennaio 2010 e pertanto già da tale data non sarebbe soggetto al pagamento del tributo.
Tuttavia, come correttamente e condivisibilmente affermato dai primi Giudici la cessazione del possesso o della detenzione di un immobile è requisito necessario ma non sufficiente per far venire meno l'obbligazione tributaria.
Difatti l'art. 21 del Regolamento TARI (agg. Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 104 del 29-05-2023) prevede che sia presentata all'Ente una dichiarazione di cessazione dell'utenza che deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di cessazione del possesso o della detenzione dell'immobile assoggettabile al tributo.
Tale dichiarazione non risulta versata in atti e pertanto non viene meno l'obbligazione tributaria.
Né può essere invocato il provvedimento di sgravio emesso dall'AMA. Difatti tale provvedimento in primo luogo richiama una richiesta di cessazione della posizione evidentemente successiva alle annualità oggetto del presente processo, in secondo luogo non è un provvedimento giudiziario pertanto non può essere considerato un giudicato esterno. Allo stesso modo l'annullamento dell'avviso di accertamento n.2300560318 emesso dal Comune di Roma motiva il provvedimento in modo laconico con una sola parola di spiegazione
“cessazione” senza quindi precisare la data di presentazione della dichiarazione di cessazione.
L'eccezione è dunque rigettata.
L'appello è pertanto rigettato.
In ordine alle spese di lite ritiene la Corte che l'avvenuto e documentato rilascio dell'immobile già dal 14 gennaio 2010 costituisca grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese compensate.
Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2026
Il RE Il Presidente
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LORETO RITA, Presidente
ON AO, RE
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1281/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12133/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
12 e pubblicata il 13/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2200355341 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 667/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 28 febbraio 2024 al Comune di Roma, il sig. Ricorrente_1 impugna la sentenza n.12133/12/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 13 settembre 2023 e depositata il 13 ottobre 2023.
Nel giudizio di prime cure il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. 2200355341 avente per oggetto la TARI degli anni 2017 e 2018 per complessivi €.783,08 eccependo l'omessa notifica degli atti prodromici e la carenza del presupposto impositivo non avendo più la detenzione degli immobili per i quali viene chiesto il tributo.
Il Comune di Roma non si costituiva in giudizio.
Con la sentenza oggetto del presente gravame, i primi Giudici rigettavano il ricorso compensando le spese di lite.
L'appellante impugna la sentenza di prime cure eccependone l'erroneità per i seguenti motivi:
1) omessa pronuncia sulla eccepita illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti allo stesso sottesi;
2) erronea valutazione degli atti e documenti di causa, riconoscimento delle ragioni dell'appellante avvenute al di fuori del giudizio. In particolare eccepisce l'appellante che per le annualità 2019, 2020 e 2021 è stato già emesso provvedimento di sgravio.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari di lite Insiste pertanto con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 13 marzo 2024.
In data 12 luglio 2024 si costituisce in giudizio il Comune di Roma sostenendo la legittimità della pretesa e la correttezza della sentenza di prime cure.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese.
La causa viene trattata il giorno 09 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello è stata eccepita l'omessa pronuncia sulla eccepita illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti allo stesso sottesi. Osserva la Corte che indubbiamente i primi Giudici non si sono pronunciati sull'eccezione sollevata dal contribuente.
Si evidenzia tuttavia che l'eccezione è infondata.
Difatti anche in caso di omesso invio di avvisi di pagamento il contribuente deve attivarsi presso il Gestore del servizio provvedendo al versamento di quanto dovuto entro le scadenze previste. Difatti gli avvisi di pagamento hanno la funzione di ricordare al contribuente di provvedere al pagamento dell'imposta facilitandogli il calcolo ed il pagamento del dovuto.
L'eccezione è quindi rigettata.
Con il secondo motivo di appello è stata eccepita l'erronea valutazione degli atti e documenti di causa, riconoscimento delle ragioni dell'appellante avvenute al di fuori del giudizio. L'appellante ha anche eccepito che per le annualità 2019, 2020 e 2021 è stato già emesso provvedimento di sgravio.
Occorre evidenziare che il contribuente ha versato in atti ampia documentazione comprovante l'avvenuto rilascio dell'immobile già dal 14 gennaio 2010 e pertanto già da tale data non sarebbe soggetto al pagamento del tributo.
Tuttavia, come correttamente e condivisibilmente affermato dai primi Giudici la cessazione del possesso o della detenzione di un immobile è requisito necessario ma non sufficiente per far venire meno l'obbligazione tributaria.
Difatti l'art. 21 del Regolamento TARI (agg. Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 104 del 29-05-2023) prevede che sia presentata all'Ente una dichiarazione di cessazione dell'utenza che deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di cessazione del possesso o della detenzione dell'immobile assoggettabile al tributo.
Tale dichiarazione non risulta versata in atti e pertanto non viene meno l'obbligazione tributaria.
Né può essere invocato il provvedimento di sgravio emesso dall'AMA. Difatti tale provvedimento in primo luogo richiama una richiesta di cessazione della posizione evidentemente successiva alle annualità oggetto del presente processo, in secondo luogo non è un provvedimento giudiziario pertanto non può essere considerato un giudicato esterno. Allo stesso modo l'annullamento dell'avviso di accertamento n.2300560318 emesso dal Comune di Roma motiva il provvedimento in modo laconico con una sola parola di spiegazione
“cessazione” senza quindi precisare la data di presentazione della dichiarazione di cessazione.
L'eccezione è dunque rigettata.
L'appello è pertanto rigettato.
In ordine alle spese di lite ritiene la Corte che l'avvenuto e documentato rilascio dell'immobile già dal 14 gennaio 2010 costituisca grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese compensate.
Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2026
Il RE Il Presidente