Art. 1. Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706 , concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie.
E' convertito in legge il decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706 , concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie.