Articolo 10 della Legge 5 giugno 1989, n. 219
Articolo 9Articolo 11
Versione
7 giugno 1989
Art. 10. 1. Qualora ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall' articolo 90 della Costituzione il Parlamento in seduta comune dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti all'autorita' giudiziaria.
2. Se l'autorita' giudiziaria dissente dalla pronuncia di incompetenza del Parlamento o del comitato, provvede a norma del comma 3 dell'articolo 9.
Nota all'art. 10:
Per il testo dell' art. 90 della Costituzione si vedano le note all'art. 5.
Entrata in vigore il 7 giugno 1989