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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/07/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3425/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. CORRADO RODA Parte_1 P.IVA_1 attrice contro
(C.F. Controparte_1
), con l'avv. GIANNI SOLINAS P.IVA_2 convenuta
Oggetto: Bancari.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Non ritenendo esaustiva e soddisfacente la nota depositata in data 22.05.2024 dal CTU, dott.ssa insiste nuovamente per la chiamata a chiarimenti del Persona_1
1 Consulente – ai fini della correzione dell'elaborato – giuste motivazioni di cui alle note di trattazione scritta dell'udienza del 27.03.2024;
in ogni caso, in via di mero subordine, rassegna le seguenti:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via preliminare:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c., ingiungere alla Banca convenuta la produzione immediata di copia di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.;
Nel merito:
sui rapporti e sui contratti di prestito d'oro in uso dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande:
a. per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1322 c.c., la nullità totale e/o di singole clausole dei rapporti di prestito d'uso d'oro oggetto di causa descritti in narrativa;
b. accertare e dichiarare che ai rapporti ed ai contratti di prestito d'uso d'oro, oggetto del presente giudizio, si applica la disciplina relativa ai contratti di mutuo di cui agli artt. 1813
c.c. e ss., con ogni conseguenza di legge, e che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1814 c.c., il trasferimento della proprietà dei lingotti d'oro in capo all'odierna parte attrice sia avvenuto al momento della consegna degli stessi da parte della Banca convenuta o, al più tardi, al momento della sua lavorazione;
c. in virtù di quanto sopra:
(i) in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro estinti, ovvero i rapporti di prestito d'uso d'oro nn. 068/846, 068/3665, 005030R000606, 068/3856, 068/8799 e
005030R000049, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa,
2 rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità, ovvero degli addebiti illegittimi operati dalla in danno della CP_1
e quindi il ristorno complessivamente dovuto in favore di parte attrice, Parte_1
è pari all'importo di € 635.723,40 o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria; per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 00020353700, intestato alla sul Parte_1 quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione nonché altri rapporti di prestito d'uso d'oro (diversi da quelli impugnati con il presente atto) ed altri finanziamenti, ugualmente contestati, nonché condannare la Banca convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'indebito illegittimamente introitato;
(ii) per l'effetto di quanto sopra in base ai saldi ricalcolati dei rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, già regolati sul conto corrente n. 00020353700, rideterminare il complessivo saldo creditore/debitore tra le parti del giudizio, anche afferente ulteriori e diversi rapporti di finanziamento tra le parti, dichiarando l'eventuale compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. delle poste tra le parti di debito/credito; con declaratoria, in ogni caso, che la società non è debitrice di alcuna somma nei confronti Parte_1 della Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo Società Cooperativa;
In via istruttoria:
− ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., si chiede di voler ordinare alla Banca convenuta la produzione di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordinanza ingiunzionale ex art. 186 ter c.p.c.;
− si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le nullità di cui ai rapporti dedotti in giudizio, nonché a sviluppare ex novo i conteggi dei rapporti di dare/avere tra le parti, a titolo di capitale, interessi e competenze, dalla costituzione dei rapporti oggetto di giudizio in poi, rideterminando il saldo dovuto per i rapporti di
3 finanziamento di prestito d'uso d'oro, in applicazione della disciplina di cui agli art. 1813 e 1814 e segg. cod. civ., depurando il conteggio dall'incidenza di ogni irregolarità, secondo quanto esposto in narrativa. Si chiede altresì che la richiesta CTU contabile determini il TEG effettivamente praticato dalla Banca rispetto a quello pattuito in relazione ai contratti di prestito d'oro, considerando l'oscillazione di valore
(fixing) dell'oro e della valuta quale costo dei finanziamenti stessi. In ogni caso, ove risulti un TEG difforme da quello contrattualmente previsto, ricalcoli il piano di ammortamento al tasso legale e/o al tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.
Con espressa riserva di articolare i capitoli di prova per testi e documenti.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre Iva e Cpa, e con condanna della banca convenuta a pagamento integrale delle competenze professionali dovute al CTU, oltre al rimborso dei costi sostenuti da parte attrice per la relazione tecnica peritale di parte redatta da
Gruppo Imis S.r.l.
Per parte convenuta
In via preliminare
i. dichiarare la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 164 e 167 c.p.c.;
ii. dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande svolte stante la consumazione del diritto;
Nel merito:
in via principale
iii. rigettarsi integralmente perché in parte inammissibili e/o comunque perché infondate in fatto e in diritto e/o comunque anche per carenza di prova tutte le domande (nessuna esclusa) svolte in relazione a tutti i rapporti sulla scorta di quanto dedotto in premessa;
4 in via subordinata:
iv. ridurre le domande relative ai rapporti, per intervenuta prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle somme pretese e confluite nel conto ordinario n. 00353700, fra cui gli addebiti per interessi, spese ed acquisti dei sei prestiti d'uso d'uso oro contestati in tal sede e segnatamente di ogni rimessa avere accreditata in data successiva ad ogni chiusura trimestrale che abbia originato un pagamento di addebito e/o movimenti dare asseritamente illegittimi ed in pratica le singole rimesse fino al 22.06.2012 e/o comunque in ogni caso dichiarare la prescrizione di ogni domanda con riferimento al prestito uso oro 005030R000049 (estinto ante decennio) e di tutti gli esborsi per estinzione con acquisto/restituzione e corresponsione interessi ante 22.06.2012;
In via istruttoria:
ci si riporta a tutto quanto esposto nelle memorie ex art. 183, 6° comma cpc ed a tutto quanto esposto dal CTP Dott. opponendosi sin d'ora ad ulteriori richieste di Per_2 rinnovazione/integrazione della svolta CTU ed a qualsiasi altra istanza istruttoria fosse reiterata, ribadendo in particolare l'inammissibilità dell'istanza di esibizione;
In ogni caso:
con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVAZIONE
1.
[...]
è un'azienda di Camisano VI (VI) che si occupa di produzione e Controparte_2 vendita di oggetti in metallo prezioso. Negli anni essa ha intrattenuto rapporti con
Centroveneto nel 2020 incorporata da Controparte_3 [...]
Controparte_1
In particolare il presente giudizio ha ad oggetto i seguenti sei rapporti di prestito d'uso d'oro:
5 1. prestito d'uso d'oro n. 068/846 (già n. 005030R000048), avente ad oggetto 17 lingotti d'oro per un totale di 17.973,70 grammi (i lingotti sono stati consegnati in sei successive occasioni tra il 1996 ed il 2003), acceso con ICCREA s.p.a. a partire dal
18.03.1996, proseguito con Banca del Centroveneto in forza di un contratto del
29.9.1999 ed estinto in data 16.05.2016;
2. prestito d'uso d'oro n. 068/3665 (già n. 005030R000587), avente ad oggetto 1 lingotto d'oro per un totale di 995,00 grammi, acceso il 15.09.2008 ed estinto in data
03.01.2017;
3. prestito d'uso d'oro n. 005030R000606, avente ad oggetto 1 lingotto d'oro per un totale di 999,90 grammi, acceso il 13.10.2008 ed estinto in data 28.08.2012;
4. prestito d'uso d'oro n. 068/3856 (già n. 005030R000611), avente ad oggetto 1 lingotto d'oro per un totale di 995,00 grammi, acceso il 23.10.2008 ed estinto in data
12.05.2016;
5. prestito d'uso d'oro n. 068/8799 (già n. 005030R001326), avente ad oggetto 1 lingotto per un totale di 995,00 grammi, acceso il 08.04.2014 ed estinto in data 21.12.2017;
6. prestito d'uso d'oro n. 005030R000049, avente ad oggetto 6 lingotti d'oro (di cui cinque consegnati il 30.1.2002 e uno il 30.5.2002) per un totale di 5.994,50 grammi, acceso a partire dal 30.01.2002 ed estinto il 19.11.2009.
Gli addebiti relativi a tali rapporti sono stati regolati sul conto corrente n. 00020353700.
2. Svolgimento del processo
2.1 Con citazione notificata il 22.6.2022 ha convenuto Parte_1 [...] avanti questo Tribunale deducendo la nullità (totale o Controparte_1 parziale) dei contratti di prestito d'uso d'oro e chiedendo che venisse accertato l'avvenuto trasferimento della proprietà dei lingotti d'oro in capo all'attrice, avvenuto al momento della consegna degli stessi da parte della banca convenuta o, al più tardi, al momento della lavorazione del metallo.
6 L'attrice ha quindi chiesto che:
− venisse ricalcolato il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, previa declaratoria dell'illegittimità degli addebiti operati dall'istituto di credito e ristorno in favore dell'attrice delle somme a credito, con conseguente ridefinizione del saldo credito del conto corrente n. 00020353700 e condanna della banca alla restituzione “dell'indebito illegittimamente introitato”;
− venisse rideterminato “il complessivo saldo creditore/debitore tra le parti del giudizio, anche afferente ulteriori e diversi rapporti di finanziamento tra le parti, dichiarando
l'eventuale compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. delle poste tra le parti”;
− venisse comunque accertato che l'attrice non è debitrice di alcuna somma nei confronti della convenuta.
L'attrice ha chiesto che il giudizio venisse riunito ex art. 274 c.p.c. a quello già pendente avanti questo Tribunale, rubricato al n. 7116/19 R.G.
2.2 si è costituita in giudizio Controparte_1 eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. nonché
l'inammissibilità del giudizio per avere l'attrice già “consumato il diritto a svolgere le doglianze che svolge con la presente vertenza”. Tale ultima eccezione deriva dal fatto che il rapporto di conto corrente n. 00020353700, evocato in citazione, si è chiuso nel 2019 con il passaggio a sofferenza e che la banca, per il recupero del saldo negativo del conto (oltre che per altri crediti), ha agito contro in via monitoria, ottenendo l'emissione da Parte_1 parte di questo Tribunale del decreto ingiuntivo n. 2529/19, contro il quale è stata proposta l'opposizione di cui al giudizio n. 7116/19 R.G.
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree. In subordine, ha chiesto la riduzione delle pretese dell'attrice per l'intervenuta prescrizione decennale del diritto della stessa alla restituzione delle somme confluite nel conto corrente.
7 2.3 La causa è stata istruita mediante CTU.
All'udienza del 27.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
3. Eccezione di nullità della citazione
La convenuta deduce la nullità della citazione per indeterminatezza del contenuto. Sostiene che le difese attoree sarebbero state formulate “in astratto”, senza dare contezza dell'implicazione delle stesse nei rapporti concreti tra le parti, e che le richieste di parte attorea sarebbero comprensibili solo attraverso la lettura della perizia prodotta dalla stessa come doc. 16 (quindi mediante una tecnica incompatibile con gli obblighi che l'art. 163 c.p.c. impone alla parte che promuove il giudizio), senza specificazione di quali appostazioni dovrebbero considerarsi indebite.
L'eccezione non è fondata.
Il contenuto della citazione è sufficiente per comprendere causa petendi e petitum delle domande attoree, benché l'integrazione con la lettura della perizia di parte consenta di comprendere più chiaramente la portata e incidenza concreta delle deduzioni di parte. Ciò appare sufficiente per mettere la parte convenuta in grado di svolgere appieno le proprie difese, prendendo posizione sulle deduzioni e domande avverse.
4. Rapporti con il diverso giudizio pendente tra le parti
La causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 7116/19 R.G. di cui si è detto, già pendente tra le parti presso questo ufficio, è stata definita con sentenza n. 945/23 (con la quale il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato gli opponenti a corrispondere alla
8 convenuta opposta la somma di € 182.414,60, oltre interesse). La pronuncia è stata confermata in sede d'appello (sentenza Corte d'Appello di Venezia n. 1589/25).
In tale giudizio ha chiesto che venisse dichiarata la nullità del rapporto di Parte_1 conto corrente n. 00020353700 e che si provvedesse alla “rettifica” del saldo “depurato dagli addebiti illegittimi”, con accertamento del corretto rapporto di dare/avere tra le parti in causa, sostenendo l'attrice di risultare, all'esito di tali operazioni, creditrice della banca per la somma complessiva di € 41.526,31. Le doglianze spiegate dall'attrice, in quel processo, con riferimento al rapporto di conto corrente in discorso, non attengono agli addebiti derivanti dai prestiti d'uso d'oro ma ad altre circostanze (omessa indicazione del TAEG, illegittimità della
CMS e dell'anatocismo, addebito di spese non dovute, illegittimo esercizio dello jus variandi, maggiorazione degli interessi passivi per effetto del cd. gioco delle valute, usura).
Sostiene la convenuta che fosse onere dell'opponente, a fronte del decreto ingiuntivo relativo al saldo del conto corrente, proporre in sede di opposizione ogni fatto impeditivo, estintivo e modificativo del credito precedente al decreto ingiuntivo e che quindi gli sia preclusa la facoltà di far valere - in questo nuovo giudizio, introdotto quando l'istruttoria dell'altro processo era in corso di svolgimento – proprie diverse ragioni di credito da opporre in compensazione alla banca.
L'eccezione non è fondata.
Nel diverso giudizio pendente tra le parti la debenza del saldo negativo del conto corrente n.
00020353700, di cui è stata titolare, è stata contestata, ed è ancora sub iudice, Parte_1 solo in relazione agli addebiti riconducibili alla disciplina del rapporto di conto corrente. In tal senso va inteso e delimitato l'oggetto di quel giudizio. In questo procedimento viceversa, sono in contestazione i diritti ed obblighi sorti a carico delle parti nell'ambito di rapporti (relativi al prestito d'uso d'oro) diversi dal conto corrente, benché ad esso collegati per il fatto che sul conto in questione erano regolati gli esiti di tali rapporti in termini di addebiti a carico della beneficiaria dei prestiti.
9 Non può dirsi, quindi, che abbia “consumato” il suo potere di contestare il Parte_1 saldo del conto corrente passato a sofferenza limitandosi, nel procedimento n. 7116/19 R.G. a mettere la discussione la legittimità o la corretta applicazione delle clausole regolanti il rapporto medesimo, così rinunciando a sottoporre a critica anche gli addebiti che, pur essendo transitati sul conto in questione, hanno una propria autonoma fonte negoziale nei prestiti d'uso d'oro e che vedono nei correlati appostamenti registrati sul conto corrente solo la modalità pattuita per dare corso alle correlate conseguenze sul piano dei reciproci rapporti di debito/credito tra le parti.
5. Il prestito d'uso d'oro
Il prestito d'uso d'oro è un contratto atipico conosciuto nella pratica commerciale che vede coinvolti istituti di credito e imprese orafe. Il contratto prevede, di regola, che la banca consegni al cliente una data quantità d'oro con l'impegno del consegnatario, alla scadenza pattuita, di restituire una quantità e qualità di metallo corrispondenti a quanto ricevuto o, alternativamente, di corrispondere il controvalore in denaro dell'oro. Nel corso del rapporto la banca addebita interessi all'imprenditore. La scadenza temporale del rapporto può essere consensualmente prorogata.
Nei contratti è usualmente pattuito che la proprietà dell'oro resti in capo alla banca sino all'eventuale esercizio dell'opzione d'acquisto da parte del cliente.
Nella giurisprudenza di legittimità il prestito d'uso d'oro è qualificato come un contratto atipico assimilabile al mutuo (Cass. n. 23171/17, rv. 645966; n. 9256/20, rv. 657635; n.
18147/23). La causa del contratto è infatti quella del finanziamento dell'imprenditore orafo.
Trattasi di un prestito – termine che, nella prassi, ove oggetto del contratto sia un bene fungibile, identifica il mutuo – che trae origine dalla consegna di un bene mobile fungibile e fa sorgere nel consegnatario l'obbligo di restituire, ad una prefissata scadenza temporale,
“cose della stessa specie e qualità” (art. 1813 c.c.) e, di regola, di pagare un corrispettivo in
10 denaro sotto forma di interessi (art. 1815 c.c.). La principale deviazione dalla disciplina tipica del mutuo consiste nella facoltà del beneficiario del prestito di liberarsi dell'obbligo di restituzione del tantundem corrispondendo alla controparte una somma di denaro pari al valore di mercato del metallo ricevuto al tempo della restituzione. Trattasi peraltro di una facoltà che, sebbene condizionata all'ipotesi della “impossibilità o notevole difficoltà della restituzione”, è riconosciuta anche nella disciplina codicistica del mutuo, dall'art. 1818 c.c.
Ulteriormente, ove pattuita, si pone in dissonanza con la struttura del mutuo la clausola che prevede che la banca conservi la proprietà dell'oro durante tutto il rapporto, pur essendo riconosciuto all'imprenditore il diritto di fare uso della materia (in quanto costituente oggetto della sua attività produttiva) e fino a quando, eventualmente, non venga esercitata l'opzione di acquisto.
Queste particolarità del negozio non impediscono all'interprete di ritenere pertinente alla fattispecie la disciplina normativa del contratto di mutuo – che condivide con il prestito d'uso d'oro la funzione e gli aspetti strutturali essenziali, così da potere essere considerato il tipo legale più affine – fatte salve le particolarità proprie del rapporto come diffuso nella pratica commerciale o specificamente pattuite dalle parti.
6. Meritevolezza del prestito d'uso d'oro
6.1 Il contratto atipico del prestito d'uso d'oro consente agli operatori del settore orafo di disporre della materia necessaria per la produzione di manufatti in oro senza dovere da subito corrispondere il prezzo del materiale. Infatti il contratto consente all'imprenditore di differire la corresponsione del prezzo ad un momento successivo alla lavorazione e rivendita a terzi dei prodotti e gli consente altresì di adempiere all'obbligo restitutorio consegnando alla banca lo stesso oro ricevuto e non impiegato o una quantità identica di oro. Da parte sua, l'istituto di credito è compensato per il finanziamento concesso mediante l'ottenimento degli interessi. In tal senso può dirsi che la causa concreta del contratto è meritevole di tutela ex art. 1322 comma 2 c.c. in quanto esso risponde efficacemente agli interessi perseguiti dalle parti
11 costituendo un punto di incontro tra gli stessi funzionale al perseguimento di un'utilità economica riconoscibile.
Il rapporto, come detto, riproduce quasi fedelmente lo schema del mutuo, in tal modo potendo configurarsi, alla stregua della quasi totalità dei contratti atipici, come una variante di uno dei tipi di contratto codificati. Il prestito d'uso d'oro si discosta dal mutuo essenzialmente per la facoltà concessa all'imprenditore orafo di liberarsi dall'obbligo di restituire il tantundem alla scadenza mediante corresponsione in denaro del valore dell'oro a quella data: un'estensione dell'ipotesi di cui all'art. 1818 c.c., riconosciuta in via ordinaria al mutuatario come facoltà di adempimento alternativa, senza necessità che siano provate l'impossibilità o la notevole difficoltà sopravvenute, correlata alla naturale destinazione del bene oggetto del “prestito” ad essere trasformato ed alienato. Quanto al patto secondo cui la proprietà dell'oro resterebbe in capo alla banca fino all'esercizio della facoltà di acquisto da parte del consegnatario, trattasi di clausola che non incide sulle valutazioni cui è chiamato il giudice dall'art. 1322 c.c., fintantoché non siano poste in evidenza conseguenze concrete di tale pattuizione tali da incidere sulla idoneità dello schema negoziale a creare vincoli giuridicamente rilevanti tra le parti.
6.2 Sostiene parte attrice che l'elemento della variazione nel tempo del valore dell'oro determinerebbe uno “sbilanciamento delle condizioni di rischio” perché il cliente non sarebbe messo in condizione di valutare in modo razionale e “misurabile” l'alea del contratto.
Le considerazioni dell'attrice attengono alla convenienza del contratto e non alla sua meritevolezza. Nemmeno nei rapporti contrattuali tra professionisti e consumatori – e tanto più in rapporti tra imprese, come quelli in esame – è consentito al giudice di sindacare sull'equilibrio economico dell'affare che le parti scelgono di regolare mediante un contratto
(Cass. n. 36740/21, rv. 663148). Difatti “la libertà negoziale è principio cardine del nostro ordinamento e del diritto dei contratti” (Cass. SSUU n. 5657/23), sicché la valutazione della convenienza economica del contratto rientra nella sfera dell'autonomia privata dei contraenti,
12 mentre il controllo di meritevolezza deve limitarsi a verificare che le prestazioni reciproche previste abbiano un contenuto lecito e che il contratto risponda ad un qualche finalità di utilità sociale, risultando con chiarezza la ragione che induce le parti allo scambio delle prestazioni
(Cass. n. 7447/24, rv. 670864; n. 7205/25, rv. 673999) e la volontà delle parti di creare un vincolo di rilievo giuridico tra loro.
Va peraltro evidenziato come le variazioni di valore dell'oro nel tempo successivo alla stipula del prestito siano un dato – sia quanto alla direzione di tali scostamenti, sia quanto alla loro misura - imprevedibile per entrambe le parti e come la variabilità del detto valore sia una circostanza evidentemente nota ad ogni imprenditore orafo che acceda a queste forme di prestito, sicché non pare possa parlarsi nemmeno di un'alea inconsapevolmente accettata dal cliente della banca o di costi occulti dell'operazione.
Anche ove, come ipotizzato da parte attrice, l'imprenditore scelga di lavorare e alienare l'oro che ha ricevuto senza esercitare subito dopo l'opzione di acquisto prevista nel prestito d'uso d'oro – così esponendosi al rischio di aumento del costo del finanziamento, agganciato al variare del valore di mercato del metallo – si è in presenza di una consapevole e libera scelta dell'imprenditore, il quale potrebbe sottrarsi agli effetti sui suoi obblighi contrattuali del tendenziale aumento del valore di mercato dell'oro utilizzando, senza ritardo, i proventi della vendita a terzi dei suoi prodotti in oro per regolare i rapporti con la banca prestatrice.
7. La pretesa di adempiere all'obbligo restitutorio pagando una somma pari al valore originario dell'oro
Come visto, nel prestito d'uso d'oro è data facoltà al cliente della banca di adempiere all'obbligo di restituire quanto ricevuto pagando l'equivalente in denaro dell'oro ricevuto.
Secondo parte attrice l'entità della somma da corrispondersi a tale scopo dovrebbe essere correlata al valore che l'oro aveva quando è stato consegnato dalla banca al cliente e non al valore di mercato del metallo al momento dell'esercizio della opzione di acquisto.
13 Si tratta di una pretesa priva di fondamento.
La stessa attrice riconduce il prestito d'uso d'oro al mutuo, nel quale il mutuatario, cui è stata consegnata una determinata quantità di cose fungibili, si obbliga a restituire, al termine del rapporto, altrettante cose della stessa specie e qualità. E' quindi naturale che, se le cose fungibili mutuate si apprezzano nel periodo compreso tra la consegna e la restituzione, il controvalore in denaro della prestazione cui è tenuto il mutuatario sia maggiore di quello della cosa consegnata dal mutuante. La variazione del valore della cosa mutuata determina quindi, nei rapporti tra le parti del mutuo, l'impoverimento di una delle parti (del mutuante se la cosa perde valore, del mutuatario se acquista valore) e l'arricchimento dell'altra.
Il fatto che al mutuatario, nel prestito d'uso d'oro, sia data la facoltà di liberarsi dall'obbligo di restituzione mediante pagamento del valore dell'oro, anziché mediante restituzione di una quantità d'oro corrispondente a quella ricevuta, non cambia le cose. Ove le parti avessero concluso un vero e proprio mutuo d'oro, il cliente dovrebbe, d'altronde, acquistare sul mercato la quantità d'oro necessaria, sostenendo il relativo costo, per restituire al mutuante una quantità d'oro pari a quella ricevuta.
In proposito è significativo che anche l'art. 1818 c.c., con riferimento al mutuo, prevede che, quando la restituzione di una quantità di cose pari a quelle concesse a mutuo sia divenuta impossibile o troppo difficile, il mutuatario debba pagare il valore delle cose “avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire”. Anche in tal caso la conversione in denaro dell'oggetto della prestazione restitutoria va fatta sulla base del valore attuale del bene e non del valore originario.
8. Gli interessi
Il cliente cui la banca ha concesso il prestito d'uso d'oro è tenuto al pagamento di interessi, parametrati al valore dell'oro e alla durata del prestito. L'attrice contesta il fatto che gli
14 interessi vengano calcolati, non sul valore dell'oro al tempo del prestito, ma sul suo valore di mercato come ricavabile dal listino in essere al momento dell'addebito degli interessi (fixing).
Anche in questo caso la pretesa attorea appare in contrasto con la ricostruzione – che la stessa attrice propone - del contratto in esame quale forma di mutuo o quale contratto atipico assimilabile al mutuo. Gli interessi che il mutuatario corrisponde quale corrispettivo del mutuo non sono altro che una frazione proporzionale (secondo la proporzione data dal saggio di interesse) del bene ricevuto a mutuo. Ogni volta che venga a scadenza l'obbligo periodico di pagamento degli interessi questi non potranno che essere definiti, nel loro valore, dal valore del bene mutuato alla detta scadenza. E' del tutto logico ed equo, quindi, che, ove sia previsto il pagamento di interessi in denaro quale corrispettivo della concessione a mutuo di una quantità d'oro, l'ammontare degli interessi sia calcolato facendo riferimento al controvalore attuale dell'oro.
Allo stesso modo non è fondata la tesi attorea secondo la quale l'oscillazione del valore di mercato dell'oro e della valuta (giacché il valore del fixing è espresso in dollari americani mentre l'addebito in conto è effettuato dalla banca in base al controvalore in euro) dovrebbe essere considerata, ai fini del calcolo del TEG e quindi della verifica sul rispetto della normativa antiusura, quale costo del finanziamento. Ove l'incremento di valore del bene dato a mutuo comporti un aggravamento dell'onere economico per il mutuatario, ciò non deriva dall'addebito di un costo del finanziamento, atteso che il pagamento del controvalore in denaro del bene ricevuto attiene all'obbligo di restituzione del tantundem eiusdem generis proprio del mutuo e nulla ha a che vedere con il corrispettivo del finanziamento spettante alla banca.
9. Forma del contratto
15 9.1 Attraverso il prestito d'uso d'oro le banche esercitano il credito e pertanto il relativo contratto è soggetto alla disciplina dei contratti bancari. E' quindi prevista la forma scritta ad substantiam del contratto (art. 117 TUB).
Nel caso in esame è stato prodotto un “contratto di apertura di credito per prestito d'uso
d'oro” datato 2.1.2008 e sottoscritto dalle parti (doc. 28 attrice), nel quale sono riportate le condizioni contrattuali essenziali destinate a regolare tutti i rapporti in essere tra le parti. Esso
è destinato a fungere da contratto-quadro relativo a questa tipologia di rapporto tra banca e cliente. Il riferimento del contratto al limite massimo di € 400.000,00 corrisponde alla quantità d'oro (complessivamente pari a 20 chilogrammi) che era all'epoca stata prestata da
Banca del Centroveneto a secondo un'indicazione convenzionale di Parte_1 controvalore di € 20.000,00 per chilogrammo, come si arguisce dai quattro contratti stipulati in pari data per il prestito di un chilogrammo d'oro ciascuno.
Parte attrice contesta la riferibilità dei prestiti oggetto di causa al “contratto di apertura di credito per prestito d'uso d'oro” datato 2.1.2008 ma le ragioni di tale argomentazioni non sono condivisibili. Infatti:
− il precedente contratto-quadro del 29.9.1999, che la convenuta aveva indicato come funzionale a regolare i rapporti di prestito d'uso d'oro, non è rilevante in quanto privo di sottoscrizione delle parti, mentre il contratto del 2.1.2008 è sottoscritto, è completo nelle sue indicazioni ed è stato dimesso dalla banca fin dalla sua costituzione in giudizio;
− il dato del credito “accordato” sotto forma di “apertura di credito per prestito d'uso
d'oro” corrisponde, oltre che alla quantità di oro di fatto concessa in prestito all'attrice alla data della stipula, anche a quanto segnalato alla Centrale Rischi con riferimento ai
“rischi a scadenza in valuta” (il valore di € 418.468,00 eccede di poco il valore dell'apertura di credito del 2.1.2008 e ciò dipende dall'integrazione del prestito per un ulteriore chilogrammo d'oro accordata dalla banca già a gennaio 2008), mentre la fluttuazione in aumento del valore dell'oro rilevabile dal fixing non ha determinato la
16 segnalazione alla Centrale Rischi, coerentemente con le istruzioni sul punto rese dalla
Banca d'Italia;
− il fatto che il contratto del 2.1.2008 riporti un numero di riferimento (n. 810000074) che non si rinviene nella documentazione relativa ai singoli rapporti non rileva perché tale codice può effettivamente costituire, come ritenuto dalla CTU, un riferimento interno alla banca volto ad identificare il “rapporto di servizio estero” cui accedono i finanziamenti concessi alla cliente mediante la formula del prestito d'uso d'oro;
− il contratto-quadro in discorso non è unicamente funzionale a regolare i futuri prestiti d'oro ma anche a regolamentare una situazione di fatto già esistente a far data dal
1999 (e dal 1996, se si considerano i pregressi rapporti dell'attrice con ICCREA
s.p.a.), con riguardo a prestiti già sorti alla data del 2.1.2008;
− i quattro contratti di prestito del 2.1.2008 considerati dalla CTU non sono databili al
18.2.2017, come pretenderebbe l'attrice, posto che la data degli stessi è evincibile dal timbro postale corrisponde con quella indicata dalla CTU.
9.2 L'attrice deduce, ulteriormente, che, anche a volere considerare rilevante il contratto del
2.1.2008, esso non conterebbe una disciplina sufficientemente dettagliata delle condizioni di contratto, così rendendo inammissibilmente indeterminato il contenuto delle pattuizioni riportate nel contratto scritto.
In realtà il contratto contiene una precisa definizione dell'indice considerato dalle parti per la determinazione degli interessi dovuti, facendo riferimento al fixing di ND che registra il valore commerciale dell'oro. In particolare, all'art. 3 comma 1, è previsto che, per il calcolo degli interessi, il valore sul quale applicare il saggio di interesse concordato sia la “media giornaliera dei fixing di ND per tutto il trimestre di riferimento” relativa al “prezzo dollaro/oncia” dell'oro. La CTU ha verificato che gli interessi addebitati corrispondono effettivamente ai valori suindicati, risultando minimi scostamenti dovuti unicamente ad operazioni di arrotondamento del fixing.
17 L'art. 3 comma 3 regola anche, con sufficiente dettaglio, la modalità della conversione dollaro/euro imposta dal fatto che il fixing sia espresso in dollari. La clausola prevede che la conversione sia effettuata “al cambio rilevato da Banca d'Italia l'ultimo giorno lavorativo bancario del trimestre di riferimento” e la CTU ha accertato che la banca ha dato effettivamente attuazione a tale previsione contrattuale.
L'art. 6 comma 6 del contratto disciplina l'ipotesi in cui il cliente non provveda né a restituire l'oro in prestito né ad esercitare l'opzione d'acquisto e dispone che in tal caso la banca acquisti una quantità equivalente d'oro sul mercato addebitando sul conto del cliente il relativo costo. A tale fine il prezzo dell'oro del giorno di realizzo dell'operazione come quotato al fixing di ND “antimeridiano o pomeridiano” (ciò, evidentemente, in relazione all'orario dell'acquisto) e, “se non possibile” (cioè ove questa quotazione non sia per qualche ragione disponibile), in base al prezzo rilevato sul mercato internazionale. Anche in questo caso non può dirsi che il contratto non sia sufficientemente determinato nel contenuto.
Si deve quindi ritenere che la doglianza attorea relativa all'incertezza delle condizioni contrattuali non sia fondata, quantomeno per il periodo regolato dal contratto del 2.1.2008.
10. Ulteriori critiche mosse da parte attrice alla CTU
10.1 Anche le critiche formulate dall'attrice alla CTU in ordine alla verifica del mancato superamento della soglia di legge in tema di interessi usurari sono infondate. Si è già osservato come il presupposto teorico sul quale si fonda la tesi attorea – secondo la quale la variazione del valore dell'oro registrata mediante il fixing dovrebbe incidere sulla verifica in discorso – è errata. L'attrice contesta la pertinenza al rapporto in esame del parametro utilizzato dalla CTU, costituito dal valore relativo a “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, ritenendo che la natura del contratto, come riscostruita dalla Corte di Cassazione, imporrebbe il riferimento alla categoria dei “Mutui”. Non indica tuttavia quale conseguenza ciò determinerebbe ai fini che qui interessano.
18 10.2 Quanto, infine, alle critiche relative al prestito n. 068/846, esposte al punto 6.4.1 della comparsa conclusionale attorea, è sufficiente rilevare come esse abbiano già trovato risposta nelle repliche della CTU depositate il 22.5.2024, alle pagine 6 e 7.
11. Eccezione di prescrizione
La convenuta ha eccepito la prescrizione dell'azione di ripetizione.
L'eccezione è fondata.
E' ben vero che il rapporto di prestito d'uso d'oro costituisce un rapporto unitario, non ponendosi le successive proroghe concesse dalla banca su istanza del cliente come nuovi autonomi contratti ma come pattuizioni volte a prolungare il rapporto in essere. Il riferimento a Cass. n. 17798/11 fatto da parte attrice, tuttavia, non appare pertinente, giacché detta pronuncia si riferisce al credito del mutuante rispetto alla restituzione di quanto mutuato.
Diversamente, ove la ripetizione abbia ad oggetto i pagamenti effettuati dal mutuatario che corrisponde periodicamente gli interessi, la prescrizione decorre da ogni pagamento, non essendovi ragioni di differire il momento della decorrenza del termine alla scadenza del rapporto.
Deve pertanto negarsi il diritto dell'attrice di ripetere somme corrisposte alla banca a titolo di interessi e spese in epoca risalente a più di dieci anni prima del primo atto interruttivo, costituito, nella presente vicenda, dall'introduzione del giudizio.
12. Incidenza dell'accertata nullità ex art. 117 TUB sui rapporti di prestito d'uso
d'oro per cui è causa
12.1 Il rapporto n. 005030R000049, estintosi il 19.11.2009 mediante acquisto dell'oro da parte dell'attrice, è integralmente coperto dall'eccezione di prescrizione.
19 Quanto agli altri rapporti vale quanto detto circa il loro assoggettamento al contratto-quadro del 2.1.2008. Con riferimento al rapporto n. 068/846 il menzionato contratto del 2.1.2008, pur se intervenuto in un momento successivo all'instaurazione del rapporto, ha determinato, sotto il profilo della forma negoziale, una regolarizzazione della situazione in essere.
Le verifiche condotte dalla CTU sulla correttezza degli addebiti hanno portato ad una sostanziale conferma circa la coerenza degli stessi rispetto agli accordi contrattuali. Le minime differenze registrate, a debito o a credito dell'attrice, tutte inferiori ad € 6,00 (tabella riepilogativa pagina 92 della relazione di CTU), sono dovute unicamente ad arrotondamenti dei decimali e sono quindi sostanzialmente irrilevanti.
12.2 La domanda con la quale l'attrice chiede sia accertato che essa avrebbe acquistato la proprietà dell'oro ricevuto in esecuzione dei rapporti di prestito d'uso d'oro, ex art. 1814 c.c.,
è inammissibile non risultando alcun interesse della parte ad una simile pronuncia, relativa a rapporti tutti già esauriti.
13. Violazione dei doveri di correttezza e buona fede
Deduce parte attrice che la banca avrebbe mancato di conformarsi al dovere di correttezza nell'esecuzione del contratto per non avere consentito alla controparte di avere piena contezza del contenuto degli accordi contrattuali, omettendo di consegnare il testo dei contratti nonostante le ripetute richieste. Parte attrice evidenzia di avere dovuto chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo per indurre la banca a consegnare la documentazione contrattuale relativa ai rapporti per cui è causa.
A prescindere da ogni valutazione circa la fondatezza dell'addebito è risolutiva la considerazione che, in riferimento a tali pretesi illeciti, non risulta formulata alcuna domanda risarcitoria o di altro tipo, né è stato dedotto uno specifico danno in capo all'attrice che possa
20 essere posto in relazione causale con tali condotte dell'istituto. Ne consegue l'irrilevanza delle deduzioni sul punto.
14. Istanza di convocazione a chiarimenti del CTU
L'attrice ha reiterato l'istanza di chiamata a chiarimenti della CTU. L'istanza non merita accoglimento in quanto la relazione della CTU è esaustivamente motivata e contiene già la risposta alle deduzioni critiche di parte attrice. Alcune delle questioni sulle quali l'attrice incentra la propria richiesta (come la rilevanza del contratto quadro del 2.1.2008 o l'incidenza della variazioni del fixing sulla verifica del rispetto della soglia di usura) sono questioni di diritto che sono state esaminate in questa sede.
15. Conclusioni e spese
Le domande di non meritano accoglimento. Parte_1
Ne consegue la condanna dell'attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che vengono liquidate, come in dispositivo, in considerazione del valore (€ 635.723,40) e della complessità della causa. Anche le spese di CTU vengono addossate alla parte soccombente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta le domande formulate da Parte_1
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di difesa, liquidate in € 28.750,00, di cui € 25.000,00 per compensi ed
[...] il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
3) pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
21 Vicenza, 7 luglio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
22
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. CORRADO RODA Parte_1 P.IVA_1 attrice contro
(C.F. Controparte_1
), con l'avv. GIANNI SOLINAS P.IVA_2 convenuta
Oggetto: Bancari.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Non ritenendo esaustiva e soddisfacente la nota depositata in data 22.05.2024 dal CTU, dott.ssa insiste nuovamente per la chiamata a chiarimenti del Persona_1
1 Consulente – ai fini della correzione dell'elaborato – giuste motivazioni di cui alle note di trattazione scritta dell'udienza del 27.03.2024;
in ogni caso, in via di mero subordine, rassegna le seguenti:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via preliminare:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c., ingiungere alla Banca convenuta la produzione immediata di copia di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.;
Nel merito:
sui rapporti e sui contratti di prestito d'oro in uso dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande:
a. per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1322 c.c., la nullità totale e/o di singole clausole dei rapporti di prestito d'uso d'oro oggetto di causa descritti in narrativa;
b. accertare e dichiarare che ai rapporti ed ai contratti di prestito d'uso d'oro, oggetto del presente giudizio, si applica la disciplina relativa ai contratti di mutuo di cui agli artt. 1813
c.c. e ss., con ogni conseguenza di legge, e che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1814 c.c., il trasferimento della proprietà dei lingotti d'oro in capo all'odierna parte attrice sia avvenuto al momento della consegna degli stessi da parte della Banca convenuta o, al più tardi, al momento della sua lavorazione;
c. in virtù di quanto sopra:
(i) in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro estinti, ovvero i rapporti di prestito d'uso d'oro nn. 068/846, 068/3665, 005030R000606, 068/3856, 068/8799 e
005030R000049, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa,
2 rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che l'importo delle irregolarità, ovvero degli addebiti illegittimi operati dalla in danno della CP_1
e quindi il ristorno complessivamente dovuto in favore di parte attrice, Parte_1
è pari all'importo di € 635.723,40 o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria; per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 00020353700, intestato alla sul Parte_1 quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione nonché altri rapporti di prestito d'uso d'oro (diversi da quelli impugnati con il presente atto) ed altri finanziamenti, ugualmente contestati, nonché condannare la Banca convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'indebito illegittimamente introitato;
(ii) per l'effetto di quanto sopra in base ai saldi ricalcolati dei rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, già regolati sul conto corrente n. 00020353700, rideterminare il complessivo saldo creditore/debitore tra le parti del giudizio, anche afferente ulteriori e diversi rapporti di finanziamento tra le parti, dichiarando l'eventuale compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. delle poste tra le parti di debito/credito; con declaratoria, in ogni caso, che la società non è debitrice di alcuna somma nei confronti Parte_1 della Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo Società Cooperativa;
In via istruttoria:
− ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., si chiede di voler ordinare alla Banca convenuta la produzione di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordinanza ingiunzionale ex art. 186 ter c.p.c.;
− si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le nullità di cui ai rapporti dedotti in giudizio, nonché a sviluppare ex novo i conteggi dei rapporti di dare/avere tra le parti, a titolo di capitale, interessi e competenze, dalla costituzione dei rapporti oggetto di giudizio in poi, rideterminando il saldo dovuto per i rapporti di
3 finanziamento di prestito d'uso d'oro, in applicazione della disciplina di cui agli art. 1813 e 1814 e segg. cod. civ., depurando il conteggio dall'incidenza di ogni irregolarità, secondo quanto esposto in narrativa. Si chiede altresì che la richiesta CTU contabile determini il TEG effettivamente praticato dalla Banca rispetto a quello pattuito in relazione ai contratti di prestito d'oro, considerando l'oscillazione di valore
(fixing) dell'oro e della valuta quale costo dei finanziamenti stessi. In ogni caso, ove risulti un TEG difforme da quello contrattualmente previsto, ricalcoli il piano di ammortamento al tasso legale e/o al tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.
Con espressa riserva di articolare i capitoli di prova per testi e documenti.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre Iva e Cpa, e con condanna della banca convenuta a pagamento integrale delle competenze professionali dovute al CTU, oltre al rimborso dei costi sostenuti da parte attrice per la relazione tecnica peritale di parte redatta da
Gruppo Imis S.r.l.
Per parte convenuta
In via preliminare
i. dichiarare la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 164 e 167 c.p.c.;
ii. dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande svolte stante la consumazione del diritto;
Nel merito:
in via principale
iii. rigettarsi integralmente perché in parte inammissibili e/o comunque perché infondate in fatto e in diritto e/o comunque anche per carenza di prova tutte le domande (nessuna esclusa) svolte in relazione a tutti i rapporti sulla scorta di quanto dedotto in premessa;
4 in via subordinata:
iv. ridurre le domande relative ai rapporti, per intervenuta prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle somme pretese e confluite nel conto ordinario n. 00353700, fra cui gli addebiti per interessi, spese ed acquisti dei sei prestiti d'uso d'uso oro contestati in tal sede e segnatamente di ogni rimessa avere accreditata in data successiva ad ogni chiusura trimestrale che abbia originato un pagamento di addebito e/o movimenti dare asseritamente illegittimi ed in pratica le singole rimesse fino al 22.06.2012 e/o comunque in ogni caso dichiarare la prescrizione di ogni domanda con riferimento al prestito uso oro 005030R000049 (estinto ante decennio) e di tutti gli esborsi per estinzione con acquisto/restituzione e corresponsione interessi ante 22.06.2012;
In via istruttoria:
ci si riporta a tutto quanto esposto nelle memorie ex art. 183, 6° comma cpc ed a tutto quanto esposto dal CTP Dott. opponendosi sin d'ora ad ulteriori richieste di Per_2 rinnovazione/integrazione della svolta CTU ed a qualsiasi altra istanza istruttoria fosse reiterata, ribadendo in particolare l'inammissibilità dell'istanza di esibizione;
In ogni caso:
con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVAZIONE
1.
[...]
è un'azienda di Camisano VI (VI) che si occupa di produzione e Controparte_2 vendita di oggetti in metallo prezioso. Negli anni essa ha intrattenuto rapporti con
Centroveneto nel 2020 incorporata da Controparte_3 [...]
Controparte_1
In particolare il presente giudizio ha ad oggetto i seguenti sei rapporti di prestito d'uso d'oro:
5 1. prestito d'uso d'oro n. 068/846 (già n. 005030R000048), avente ad oggetto 17 lingotti d'oro per un totale di 17.973,70 grammi (i lingotti sono stati consegnati in sei successive occasioni tra il 1996 ed il 2003), acceso con ICCREA s.p.a. a partire dal
18.03.1996, proseguito con Banca del Centroveneto in forza di un contratto del
29.9.1999 ed estinto in data 16.05.2016;
2. prestito d'uso d'oro n. 068/3665 (già n. 005030R000587), avente ad oggetto 1 lingotto d'oro per un totale di 995,00 grammi, acceso il 15.09.2008 ed estinto in data
03.01.2017;
3. prestito d'uso d'oro n. 005030R000606, avente ad oggetto 1 lingotto d'oro per un totale di 999,90 grammi, acceso il 13.10.2008 ed estinto in data 28.08.2012;
4. prestito d'uso d'oro n. 068/3856 (già n. 005030R000611), avente ad oggetto 1 lingotto d'oro per un totale di 995,00 grammi, acceso il 23.10.2008 ed estinto in data
12.05.2016;
5. prestito d'uso d'oro n. 068/8799 (già n. 005030R001326), avente ad oggetto 1 lingotto per un totale di 995,00 grammi, acceso il 08.04.2014 ed estinto in data 21.12.2017;
6. prestito d'uso d'oro n. 005030R000049, avente ad oggetto 6 lingotti d'oro (di cui cinque consegnati il 30.1.2002 e uno il 30.5.2002) per un totale di 5.994,50 grammi, acceso a partire dal 30.01.2002 ed estinto il 19.11.2009.
Gli addebiti relativi a tali rapporti sono stati regolati sul conto corrente n. 00020353700.
2. Svolgimento del processo
2.1 Con citazione notificata il 22.6.2022 ha convenuto Parte_1 [...] avanti questo Tribunale deducendo la nullità (totale o Controparte_1 parziale) dei contratti di prestito d'uso d'oro e chiedendo che venisse accertato l'avvenuto trasferimento della proprietà dei lingotti d'oro in capo all'attrice, avvenuto al momento della consegna degli stessi da parte della banca convenuta o, al più tardi, al momento della lavorazione del metallo.
6 L'attrice ha quindi chiesto che:
− venisse ricalcolato il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, previa declaratoria dell'illegittimità degli addebiti operati dall'istituto di credito e ristorno in favore dell'attrice delle somme a credito, con conseguente ridefinizione del saldo credito del conto corrente n. 00020353700 e condanna della banca alla restituzione “dell'indebito illegittimamente introitato”;
− venisse rideterminato “il complessivo saldo creditore/debitore tra le parti del giudizio, anche afferente ulteriori e diversi rapporti di finanziamento tra le parti, dichiarando
l'eventuale compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. delle poste tra le parti”;
− venisse comunque accertato che l'attrice non è debitrice di alcuna somma nei confronti della convenuta.
L'attrice ha chiesto che il giudizio venisse riunito ex art. 274 c.p.c. a quello già pendente avanti questo Tribunale, rubricato al n. 7116/19 R.G.
2.2 si è costituita in giudizio Controparte_1 eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. nonché
l'inammissibilità del giudizio per avere l'attrice già “consumato il diritto a svolgere le doglianze che svolge con la presente vertenza”. Tale ultima eccezione deriva dal fatto che il rapporto di conto corrente n. 00020353700, evocato in citazione, si è chiuso nel 2019 con il passaggio a sofferenza e che la banca, per il recupero del saldo negativo del conto (oltre che per altri crediti), ha agito contro in via monitoria, ottenendo l'emissione da Parte_1 parte di questo Tribunale del decreto ingiuntivo n. 2529/19, contro il quale è stata proposta l'opposizione di cui al giudizio n. 7116/19 R.G.
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree. In subordine, ha chiesto la riduzione delle pretese dell'attrice per l'intervenuta prescrizione decennale del diritto della stessa alla restituzione delle somme confluite nel conto corrente.
7 2.3 La causa è stata istruita mediante CTU.
All'udienza del 27.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
3. Eccezione di nullità della citazione
La convenuta deduce la nullità della citazione per indeterminatezza del contenuto. Sostiene che le difese attoree sarebbero state formulate “in astratto”, senza dare contezza dell'implicazione delle stesse nei rapporti concreti tra le parti, e che le richieste di parte attorea sarebbero comprensibili solo attraverso la lettura della perizia prodotta dalla stessa come doc. 16 (quindi mediante una tecnica incompatibile con gli obblighi che l'art. 163 c.p.c. impone alla parte che promuove il giudizio), senza specificazione di quali appostazioni dovrebbero considerarsi indebite.
L'eccezione non è fondata.
Il contenuto della citazione è sufficiente per comprendere causa petendi e petitum delle domande attoree, benché l'integrazione con la lettura della perizia di parte consenta di comprendere più chiaramente la portata e incidenza concreta delle deduzioni di parte. Ciò appare sufficiente per mettere la parte convenuta in grado di svolgere appieno le proprie difese, prendendo posizione sulle deduzioni e domande avverse.
4. Rapporti con il diverso giudizio pendente tra le parti
La causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 7116/19 R.G. di cui si è detto, già pendente tra le parti presso questo ufficio, è stata definita con sentenza n. 945/23 (con la quale il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato gli opponenti a corrispondere alla
8 convenuta opposta la somma di € 182.414,60, oltre interesse). La pronuncia è stata confermata in sede d'appello (sentenza Corte d'Appello di Venezia n. 1589/25).
In tale giudizio ha chiesto che venisse dichiarata la nullità del rapporto di Parte_1 conto corrente n. 00020353700 e che si provvedesse alla “rettifica” del saldo “depurato dagli addebiti illegittimi”, con accertamento del corretto rapporto di dare/avere tra le parti in causa, sostenendo l'attrice di risultare, all'esito di tali operazioni, creditrice della banca per la somma complessiva di € 41.526,31. Le doglianze spiegate dall'attrice, in quel processo, con riferimento al rapporto di conto corrente in discorso, non attengono agli addebiti derivanti dai prestiti d'uso d'oro ma ad altre circostanze (omessa indicazione del TAEG, illegittimità della
CMS e dell'anatocismo, addebito di spese non dovute, illegittimo esercizio dello jus variandi, maggiorazione degli interessi passivi per effetto del cd. gioco delle valute, usura).
Sostiene la convenuta che fosse onere dell'opponente, a fronte del decreto ingiuntivo relativo al saldo del conto corrente, proporre in sede di opposizione ogni fatto impeditivo, estintivo e modificativo del credito precedente al decreto ingiuntivo e che quindi gli sia preclusa la facoltà di far valere - in questo nuovo giudizio, introdotto quando l'istruttoria dell'altro processo era in corso di svolgimento – proprie diverse ragioni di credito da opporre in compensazione alla banca.
L'eccezione non è fondata.
Nel diverso giudizio pendente tra le parti la debenza del saldo negativo del conto corrente n.
00020353700, di cui è stata titolare, è stata contestata, ed è ancora sub iudice, Parte_1 solo in relazione agli addebiti riconducibili alla disciplina del rapporto di conto corrente. In tal senso va inteso e delimitato l'oggetto di quel giudizio. In questo procedimento viceversa, sono in contestazione i diritti ed obblighi sorti a carico delle parti nell'ambito di rapporti (relativi al prestito d'uso d'oro) diversi dal conto corrente, benché ad esso collegati per il fatto che sul conto in questione erano regolati gli esiti di tali rapporti in termini di addebiti a carico della beneficiaria dei prestiti.
9 Non può dirsi, quindi, che abbia “consumato” il suo potere di contestare il Parte_1 saldo del conto corrente passato a sofferenza limitandosi, nel procedimento n. 7116/19 R.G. a mettere la discussione la legittimità o la corretta applicazione delle clausole regolanti il rapporto medesimo, così rinunciando a sottoporre a critica anche gli addebiti che, pur essendo transitati sul conto in questione, hanno una propria autonoma fonte negoziale nei prestiti d'uso d'oro e che vedono nei correlati appostamenti registrati sul conto corrente solo la modalità pattuita per dare corso alle correlate conseguenze sul piano dei reciproci rapporti di debito/credito tra le parti.
5. Il prestito d'uso d'oro
Il prestito d'uso d'oro è un contratto atipico conosciuto nella pratica commerciale che vede coinvolti istituti di credito e imprese orafe. Il contratto prevede, di regola, che la banca consegni al cliente una data quantità d'oro con l'impegno del consegnatario, alla scadenza pattuita, di restituire una quantità e qualità di metallo corrispondenti a quanto ricevuto o, alternativamente, di corrispondere il controvalore in denaro dell'oro. Nel corso del rapporto la banca addebita interessi all'imprenditore. La scadenza temporale del rapporto può essere consensualmente prorogata.
Nei contratti è usualmente pattuito che la proprietà dell'oro resti in capo alla banca sino all'eventuale esercizio dell'opzione d'acquisto da parte del cliente.
Nella giurisprudenza di legittimità il prestito d'uso d'oro è qualificato come un contratto atipico assimilabile al mutuo (Cass. n. 23171/17, rv. 645966; n. 9256/20, rv. 657635; n.
18147/23). La causa del contratto è infatti quella del finanziamento dell'imprenditore orafo.
Trattasi di un prestito – termine che, nella prassi, ove oggetto del contratto sia un bene fungibile, identifica il mutuo – che trae origine dalla consegna di un bene mobile fungibile e fa sorgere nel consegnatario l'obbligo di restituire, ad una prefissata scadenza temporale,
“cose della stessa specie e qualità” (art. 1813 c.c.) e, di regola, di pagare un corrispettivo in
10 denaro sotto forma di interessi (art. 1815 c.c.). La principale deviazione dalla disciplina tipica del mutuo consiste nella facoltà del beneficiario del prestito di liberarsi dell'obbligo di restituzione del tantundem corrispondendo alla controparte una somma di denaro pari al valore di mercato del metallo ricevuto al tempo della restituzione. Trattasi peraltro di una facoltà che, sebbene condizionata all'ipotesi della “impossibilità o notevole difficoltà della restituzione”, è riconosciuta anche nella disciplina codicistica del mutuo, dall'art. 1818 c.c.
Ulteriormente, ove pattuita, si pone in dissonanza con la struttura del mutuo la clausola che prevede che la banca conservi la proprietà dell'oro durante tutto il rapporto, pur essendo riconosciuto all'imprenditore il diritto di fare uso della materia (in quanto costituente oggetto della sua attività produttiva) e fino a quando, eventualmente, non venga esercitata l'opzione di acquisto.
Queste particolarità del negozio non impediscono all'interprete di ritenere pertinente alla fattispecie la disciplina normativa del contratto di mutuo – che condivide con il prestito d'uso d'oro la funzione e gli aspetti strutturali essenziali, così da potere essere considerato il tipo legale più affine – fatte salve le particolarità proprie del rapporto come diffuso nella pratica commerciale o specificamente pattuite dalle parti.
6. Meritevolezza del prestito d'uso d'oro
6.1 Il contratto atipico del prestito d'uso d'oro consente agli operatori del settore orafo di disporre della materia necessaria per la produzione di manufatti in oro senza dovere da subito corrispondere il prezzo del materiale. Infatti il contratto consente all'imprenditore di differire la corresponsione del prezzo ad un momento successivo alla lavorazione e rivendita a terzi dei prodotti e gli consente altresì di adempiere all'obbligo restitutorio consegnando alla banca lo stesso oro ricevuto e non impiegato o una quantità identica di oro. Da parte sua, l'istituto di credito è compensato per il finanziamento concesso mediante l'ottenimento degli interessi. In tal senso può dirsi che la causa concreta del contratto è meritevole di tutela ex art. 1322 comma 2 c.c. in quanto esso risponde efficacemente agli interessi perseguiti dalle parti
11 costituendo un punto di incontro tra gli stessi funzionale al perseguimento di un'utilità economica riconoscibile.
Il rapporto, come detto, riproduce quasi fedelmente lo schema del mutuo, in tal modo potendo configurarsi, alla stregua della quasi totalità dei contratti atipici, come una variante di uno dei tipi di contratto codificati. Il prestito d'uso d'oro si discosta dal mutuo essenzialmente per la facoltà concessa all'imprenditore orafo di liberarsi dall'obbligo di restituire il tantundem alla scadenza mediante corresponsione in denaro del valore dell'oro a quella data: un'estensione dell'ipotesi di cui all'art. 1818 c.c., riconosciuta in via ordinaria al mutuatario come facoltà di adempimento alternativa, senza necessità che siano provate l'impossibilità o la notevole difficoltà sopravvenute, correlata alla naturale destinazione del bene oggetto del “prestito” ad essere trasformato ed alienato. Quanto al patto secondo cui la proprietà dell'oro resterebbe in capo alla banca fino all'esercizio della facoltà di acquisto da parte del consegnatario, trattasi di clausola che non incide sulle valutazioni cui è chiamato il giudice dall'art. 1322 c.c., fintantoché non siano poste in evidenza conseguenze concrete di tale pattuizione tali da incidere sulla idoneità dello schema negoziale a creare vincoli giuridicamente rilevanti tra le parti.
6.2 Sostiene parte attrice che l'elemento della variazione nel tempo del valore dell'oro determinerebbe uno “sbilanciamento delle condizioni di rischio” perché il cliente non sarebbe messo in condizione di valutare in modo razionale e “misurabile” l'alea del contratto.
Le considerazioni dell'attrice attengono alla convenienza del contratto e non alla sua meritevolezza. Nemmeno nei rapporti contrattuali tra professionisti e consumatori – e tanto più in rapporti tra imprese, come quelli in esame – è consentito al giudice di sindacare sull'equilibrio economico dell'affare che le parti scelgono di regolare mediante un contratto
(Cass. n. 36740/21, rv. 663148). Difatti “la libertà negoziale è principio cardine del nostro ordinamento e del diritto dei contratti” (Cass. SSUU n. 5657/23), sicché la valutazione della convenienza economica del contratto rientra nella sfera dell'autonomia privata dei contraenti,
12 mentre il controllo di meritevolezza deve limitarsi a verificare che le prestazioni reciproche previste abbiano un contenuto lecito e che il contratto risponda ad un qualche finalità di utilità sociale, risultando con chiarezza la ragione che induce le parti allo scambio delle prestazioni
(Cass. n. 7447/24, rv. 670864; n. 7205/25, rv. 673999) e la volontà delle parti di creare un vincolo di rilievo giuridico tra loro.
Va peraltro evidenziato come le variazioni di valore dell'oro nel tempo successivo alla stipula del prestito siano un dato – sia quanto alla direzione di tali scostamenti, sia quanto alla loro misura - imprevedibile per entrambe le parti e come la variabilità del detto valore sia una circostanza evidentemente nota ad ogni imprenditore orafo che acceda a queste forme di prestito, sicché non pare possa parlarsi nemmeno di un'alea inconsapevolmente accettata dal cliente della banca o di costi occulti dell'operazione.
Anche ove, come ipotizzato da parte attrice, l'imprenditore scelga di lavorare e alienare l'oro che ha ricevuto senza esercitare subito dopo l'opzione di acquisto prevista nel prestito d'uso d'oro – così esponendosi al rischio di aumento del costo del finanziamento, agganciato al variare del valore di mercato del metallo – si è in presenza di una consapevole e libera scelta dell'imprenditore, il quale potrebbe sottrarsi agli effetti sui suoi obblighi contrattuali del tendenziale aumento del valore di mercato dell'oro utilizzando, senza ritardo, i proventi della vendita a terzi dei suoi prodotti in oro per regolare i rapporti con la banca prestatrice.
7. La pretesa di adempiere all'obbligo restitutorio pagando una somma pari al valore originario dell'oro
Come visto, nel prestito d'uso d'oro è data facoltà al cliente della banca di adempiere all'obbligo di restituire quanto ricevuto pagando l'equivalente in denaro dell'oro ricevuto.
Secondo parte attrice l'entità della somma da corrispondersi a tale scopo dovrebbe essere correlata al valore che l'oro aveva quando è stato consegnato dalla banca al cliente e non al valore di mercato del metallo al momento dell'esercizio della opzione di acquisto.
13 Si tratta di una pretesa priva di fondamento.
La stessa attrice riconduce il prestito d'uso d'oro al mutuo, nel quale il mutuatario, cui è stata consegnata una determinata quantità di cose fungibili, si obbliga a restituire, al termine del rapporto, altrettante cose della stessa specie e qualità. E' quindi naturale che, se le cose fungibili mutuate si apprezzano nel periodo compreso tra la consegna e la restituzione, il controvalore in denaro della prestazione cui è tenuto il mutuatario sia maggiore di quello della cosa consegnata dal mutuante. La variazione del valore della cosa mutuata determina quindi, nei rapporti tra le parti del mutuo, l'impoverimento di una delle parti (del mutuante se la cosa perde valore, del mutuatario se acquista valore) e l'arricchimento dell'altra.
Il fatto che al mutuatario, nel prestito d'uso d'oro, sia data la facoltà di liberarsi dall'obbligo di restituzione mediante pagamento del valore dell'oro, anziché mediante restituzione di una quantità d'oro corrispondente a quella ricevuta, non cambia le cose. Ove le parti avessero concluso un vero e proprio mutuo d'oro, il cliente dovrebbe, d'altronde, acquistare sul mercato la quantità d'oro necessaria, sostenendo il relativo costo, per restituire al mutuante una quantità d'oro pari a quella ricevuta.
In proposito è significativo che anche l'art. 1818 c.c., con riferimento al mutuo, prevede che, quando la restituzione di una quantità di cose pari a quelle concesse a mutuo sia divenuta impossibile o troppo difficile, il mutuatario debba pagare il valore delle cose “avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire”. Anche in tal caso la conversione in denaro dell'oggetto della prestazione restitutoria va fatta sulla base del valore attuale del bene e non del valore originario.
8. Gli interessi
Il cliente cui la banca ha concesso il prestito d'uso d'oro è tenuto al pagamento di interessi, parametrati al valore dell'oro e alla durata del prestito. L'attrice contesta il fatto che gli
14 interessi vengano calcolati, non sul valore dell'oro al tempo del prestito, ma sul suo valore di mercato come ricavabile dal listino in essere al momento dell'addebito degli interessi (fixing).
Anche in questo caso la pretesa attorea appare in contrasto con la ricostruzione – che la stessa attrice propone - del contratto in esame quale forma di mutuo o quale contratto atipico assimilabile al mutuo. Gli interessi che il mutuatario corrisponde quale corrispettivo del mutuo non sono altro che una frazione proporzionale (secondo la proporzione data dal saggio di interesse) del bene ricevuto a mutuo. Ogni volta che venga a scadenza l'obbligo periodico di pagamento degli interessi questi non potranno che essere definiti, nel loro valore, dal valore del bene mutuato alla detta scadenza. E' del tutto logico ed equo, quindi, che, ove sia previsto il pagamento di interessi in denaro quale corrispettivo della concessione a mutuo di una quantità d'oro, l'ammontare degli interessi sia calcolato facendo riferimento al controvalore attuale dell'oro.
Allo stesso modo non è fondata la tesi attorea secondo la quale l'oscillazione del valore di mercato dell'oro e della valuta (giacché il valore del fixing è espresso in dollari americani mentre l'addebito in conto è effettuato dalla banca in base al controvalore in euro) dovrebbe essere considerata, ai fini del calcolo del TEG e quindi della verifica sul rispetto della normativa antiusura, quale costo del finanziamento. Ove l'incremento di valore del bene dato a mutuo comporti un aggravamento dell'onere economico per il mutuatario, ciò non deriva dall'addebito di un costo del finanziamento, atteso che il pagamento del controvalore in denaro del bene ricevuto attiene all'obbligo di restituzione del tantundem eiusdem generis proprio del mutuo e nulla ha a che vedere con il corrispettivo del finanziamento spettante alla banca.
9. Forma del contratto
15 9.1 Attraverso il prestito d'uso d'oro le banche esercitano il credito e pertanto il relativo contratto è soggetto alla disciplina dei contratti bancari. E' quindi prevista la forma scritta ad substantiam del contratto (art. 117 TUB).
Nel caso in esame è stato prodotto un “contratto di apertura di credito per prestito d'uso
d'oro” datato 2.1.2008 e sottoscritto dalle parti (doc. 28 attrice), nel quale sono riportate le condizioni contrattuali essenziali destinate a regolare tutti i rapporti in essere tra le parti. Esso
è destinato a fungere da contratto-quadro relativo a questa tipologia di rapporto tra banca e cliente. Il riferimento del contratto al limite massimo di € 400.000,00 corrisponde alla quantità d'oro (complessivamente pari a 20 chilogrammi) che era all'epoca stata prestata da
Banca del Centroveneto a secondo un'indicazione convenzionale di Parte_1 controvalore di € 20.000,00 per chilogrammo, come si arguisce dai quattro contratti stipulati in pari data per il prestito di un chilogrammo d'oro ciascuno.
Parte attrice contesta la riferibilità dei prestiti oggetto di causa al “contratto di apertura di credito per prestito d'uso d'oro” datato 2.1.2008 ma le ragioni di tale argomentazioni non sono condivisibili. Infatti:
− il precedente contratto-quadro del 29.9.1999, che la convenuta aveva indicato come funzionale a regolare i rapporti di prestito d'uso d'oro, non è rilevante in quanto privo di sottoscrizione delle parti, mentre il contratto del 2.1.2008 è sottoscritto, è completo nelle sue indicazioni ed è stato dimesso dalla banca fin dalla sua costituzione in giudizio;
− il dato del credito “accordato” sotto forma di “apertura di credito per prestito d'uso
d'oro” corrisponde, oltre che alla quantità di oro di fatto concessa in prestito all'attrice alla data della stipula, anche a quanto segnalato alla Centrale Rischi con riferimento ai
“rischi a scadenza in valuta” (il valore di € 418.468,00 eccede di poco il valore dell'apertura di credito del 2.1.2008 e ciò dipende dall'integrazione del prestito per un ulteriore chilogrammo d'oro accordata dalla banca già a gennaio 2008), mentre la fluttuazione in aumento del valore dell'oro rilevabile dal fixing non ha determinato la
16 segnalazione alla Centrale Rischi, coerentemente con le istruzioni sul punto rese dalla
Banca d'Italia;
− il fatto che il contratto del 2.1.2008 riporti un numero di riferimento (n. 810000074) che non si rinviene nella documentazione relativa ai singoli rapporti non rileva perché tale codice può effettivamente costituire, come ritenuto dalla CTU, un riferimento interno alla banca volto ad identificare il “rapporto di servizio estero” cui accedono i finanziamenti concessi alla cliente mediante la formula del prestito d'uso d'oro;
− il contratto-quadro in discorso non è unicamente funzionale a regolare i futuri prestiti d'oro ma anche a regolamentare una situazione di fatto già esistente a far data dal
1999 (e dal 1996, se si considerano i pregressi rapporti dell'attrice con ICCREA
s.p.a.), con riguardo a prestiti già sorti alla data del 2.1.2008;
− i quattro contratti di prestito del 2.1.2008 considerati dalla CTU non sono databili al
18.2.2017, come pretenderebbe l'attrice, posto che la data degli stessi è evincibile dal timbro postale corrisponde con quella indicata dalla CTU.
9.2 L'attrice deduce, ulteriormente, che, anche a volere considerare rilevante il contratto del
2.1.2008, esso non conterebbe una disciplina sufficientemente dettagliata delle condizioni di contratto, così rendendo inammissibilmente indeterminato il contenuto delle pattuizioni riportate nel contratto scritto.
In realtà il contratto contiene una precisa definizione dell'indice considerato dalle parti per la determinazione degli interessi dovuti, facendo riferimento al fixing di ND che registra il valore commerciale dell'oro. In particolare, all'art. 3 comma 1, è previsto che, per il calcolo degli interessi, il valore sul quale applicare il saggio di interesse concordato sia la “media giornaliera dei fixing di ND per tutto il trimestre di riferimento” relativa al “prezzo dollaro/oncia” dell'oro. La CTU ha verificato che gli interessi addebitati corrispondono effettivamente ai valori suindicati, risultando minimi scostamenti dovuti unicamente ad operazioni di arrotondamento del fixing.
17 L'art. 3 comma 3 regola anche, con sufficiente dettaglio, la modalità della conversione dollaro/euro imposta dal fatto che il fixing sia espresso in dollari. La clausola prevede che la conversione sia effettuata “al cambio rilevato da Banca d'Italia l'ultimo giorno lavorativo bancario del trimestre di riferimento” e la CTU ha accertato che la banca ha dato effettivamente attuazione a tale previsione contrattuale.
L'art. 6 comma 6 del contratto disciplina l'ipotesi in cui il cliente non provveda né a restituire l'oro in prestito né ad esercitare l'opzione d'acquisto e dispone che in tal caso la banca acquisti una quantità equivalente d'oro sul mercato addebitando sul conto del cliente il relativo costo. A tale fine il prezzo dell'oro del giorno di realizzo dell'operazione come quotato al fixing di ND “antimeridiano o pomeridiano” (ciò, evidentemente, in relazione all'orario dell'acquisto) e, “se non possibile” (cioè ove questa quotazione non sia per qualche ragione disponibile), in base al prezzo rilevato sul mercato internazionale. Anche in questo caso non può dirsi che il contratto non sia sufficientemente determinato nel contenuto.
Si deve quindi ritenere che la doglianza attorea relativa all'incertezza delle condizioni contrattuali non sia fondata, quantomeno per il periodo regolato dal contratto del 2.1.2008.
10. Ulteriori critiche mosse da parte attrice alla CTU
10.1 Anche le critiche formulate dall'attrice alla CTU in ordine alla verifica del mancato superamento della soglia di legge in tema di interessi usurari sono infondate. Si è già osservato come il presupposto teorico sul quale si fonda la tesi attorea – secondo la quale la variazione del valore dell'oro registrata mediante il fixing dovrebbe incidere sulla verifica in discorso – è errata. L'attrice contesta la pertinenza al rapporto in esame del parametro utilizzato dalla CTU, costituito dal valore relativo a “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, ritenendo che la natura del contratto, come riscostruita dalla Corte di Cassazione, imporrebbe il riferimento alla categoria dei “Mutui”. Non indica tuttavia quale conseguenza ciò determinerebbe ai fini che qui interessano.
18 10.2 Quanto, infine, alle critiche relative al prestito n. 068/846, esposte al punto 6.4.1 della comparsa conclusionale attorea, è sufficiente rilevare come esse abbiano già trovato risposta nelle repliche della CTU depositate il 22.5.2024, alle pagine 6 e 7.
11. Eccezione di prescrizione
La convenuta ha eccepito la prescrizione dell'azione di ripetizione.
L'eccezione è fondata.
E' ben vero che il rapporto di prestito d'uso d'oro costituisce un rapporto unitario, non ponendosi le successive proroghe concesse dalla banca su istanza del cliente come nuovi autonomi contratti ma come pattuizioni volte a prolungare il rapporto in essere. Il riferimento a Cass. n. 17798/11 fatto da parte attrice, tuttavia, non appare pertinente, giacché detta pronuncia si riferisce al credito del mutuante rispetto alla restituzione di quanto mutuato.
Diversamente, ove la ripetizione abbia ad oggetto i pagamenti effettuati dal mutuatario che corrisponde periodicamente gli interessi, la prescrizione decorre da ogni pagamento, non essendovi ragioni di differire il momento della decorrenza del termine alla scadenza del rapporto.
Deve pertanto negarsi il diritto dell'attrice di ripetere somme corrisposte alla banca a titolo di interessi e spese in epoca risalente a più di dieci anni prima del primo atto interruttivo, costituito, nella presente vicenda, dall'introduzione del giudizio.
12. Incidenza dell'accertata nullità ex art. 117 TUB sui rapporti di prestito d'uso
d'oro per cui è causa
12.1 Il rapporto n. 005030R000049, estintosi il 19.11.2009 mediante acquisto dell'oro da parte dell'attrice, è integralmente coperto dall'eccezione di prescrizione.
19 Quanto agli altri rapporti vale quanto detto circa il loro assoggettamento al contratto-quadro del 2.1.2008. Con riferimento al rapporto n. 068/846 il menzionato contratto del 2.1.2008, pur se intervenuto in un momento successivo all'instaurazione del rapporto, ha determinato, sotto il profilo della forma negoziale, una regolarizzazione della situazione in essere.
Le verifiche condotte dalla CTU sulla correttezza degli addebiti hanno portato ad una sostanziale conferma circa la coerenza degli stessi rispetto agli accordi contrattuali. Le minime differenze registrate, a debito o a credito dell'attrice, tutte inferiori ad € 6,00 (tabella riepilogativa pagina 92 della relazione di CTU), sono dovute unicamente ad arrotondamenti dei decimali e sono quindi sostanzialmente irrilevanti.
12.2 La domanda con la quale l'attrice chiede sia accertato che essa avrebbe acquistato la proprietà dell'oro ricevuto in esecuzione dei rapporti di prestito d'uso d'oro, ex art. 1814 c.c.,
è inammissibile non risultando alcun interesse della parte ad una simile pronuncia, relativa a rapporti tutti già esauriti.
13. Violazione dei doveri di correttezza e buona fede
Deduce parte attrice che la banca avrebbe mancato di conformarsi al dovere di correttezza nell'esecuzione del contratto per non avere consentito alla controparte di avere piena contezza del contenuto degli accordi contrattuali, omettendo di consegnare il testo dei contratti nonostante le ripetute richieste. Parte attrice evidenzia di avere dovuto chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo per indurre la banca a consegnare la documentazione contrattuale relativa ai rapporti per cui è causa.
A prescindere da ogni valutazione circa la fondatezza dell'addebito è risolutiva la considerazione che, in riferimento a tali pretesi illeciti, non risulta formulata alcuna domanda risarcitoria o di altro tipo, né è stato dedotto uno specifico danno in capo all'attrice che possa
20 essere posto in relazione causale con tali condotte dell'istituto. Ne consegue l'irrilevanza delle deduzioni sul punto.
14. Istanza di convocazione a chiarimenti del CTU
L'attrice ha reiterato l'istanza di chiamata a chiarimenti della CTU. L'istanza non merita accoglimento in quanto la relazione della CTU è esaustivamente motivata e contiene già la risposta alle deduzioni critiche di parte attrice. Alcune delle questioni sulle quali l'attrice incentra la propria richiesta (come la rilevanza del contratto quadro del 2.1.2008 o l'incidenza della variazioni del fixing sulla verifica del rispetto della soglia di usura) sono questioni di diritto che sono state esaminate in questa sede.
15. Conclusioni e spese
Le domande di non meritano accoglimento. Parte_1
Ne consegue la condanna dell'attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che vengono liquidate, come in dispositivo, in considerazione del valore (€ 635.723,40) e della complessità della causa. Anche le spese di CTU vengono addossate alla parte soccombente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta le domande formulate da Parte_1
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di difesa, liquidate in € 28.750,00, di cui € 25.000,00 per compensi ed
[...] il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
3) pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
21 Vicenza, 7 luglio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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