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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/12/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2323/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica del giudice, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2323/2022 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza del 22.10.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Lino Pulga, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cassino, via Arno n. 7;
PARTE OPPONENTE
e
(C.F. ), nato a Formia (LT) il [...], in [...] Controparte_1 C.F._2
e in qualità di procuratore generale di (C.F. ), nato Controparte_2 C.F._3
a Minturno (LT) il 16.01.1959, giusta procura generale per atto Notar di Sezze in data Persona_1
21.03.2019, Racc. n. 18838, Rep. n. 30833, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Menanno, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Cassino (FR), Piazza
Labriola n. 62;
PARTE OPPOSTA
Oggetto
Opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c.
Conclusioni
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 22.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione ex art. Parte_1
615 co.1 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatole, in data 30.5.2022, da e Controparte_1
in forza dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Cassino di convalida di sfratto per Controparte_2
pagina 1 di 3 finita locazione n. 21114 del 5.11.2021 (R.G. 3404/2021), munita di formula esecutiva, con cui veniva intimato il rilascio dell'immobile di proprietà degli opposti. L'opponente deduceva di non essere riuscita a reperire altra e tempestiva soluzione abitativa;
di avere tre figli minorenni, l'ultimo dei quali con alcuni problemi di salute e di avere temporanee difficoltà economiche che rendono più difficile la ricerca di un'abitazione. Tanto esposto, chiedeva sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo e dichiarare che gli opposti non hanno il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
Si costituiva , anche in qualità di procuratore generale del fratello Controparte_1 [...]
, riferendo che gli stessi sono comproprietari, unitamente alla loro sorella, in ragione della CP_2 quota del 33,33% ciascuno, dell'appartamento sito in Formia, Via G. Amendola, loc. Acquatraversa, palazzina C Fonte Rossa presso “Parco La Fontana” p. II, scala B interno 6; che detto appartamento ad uso abitativo era stato locato alla sig.ra , dal 1° maggio 2010 con scadenza il 30.4.2022; che la Parte_1 stessa ha accumulato una morosità di euro 9.850,00. Deduceva, nel merito, la pretestuosità e infondatezza dell'opposizione, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite e ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'udienza del 22 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione assegnando termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per le repliche.
***
2. Preliminarmente, le doglianze mosse dalla sig.ra vanno qualificate come opposizioni Parte_1
(preventive) all'esecuzione, vertendo queste sull'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata dei convenuti in danno dell'opponente.
3. Parte opposta ha dato atto nel corso del giudizio che l'opponente ha rilasciato l'immobile in data 10.11.2022, come da verbale di rilascio in atti.
Il rilascio dell'immobile da parte dell'opponente, intimato con l'atto di precetto oggetto di opposizione, determina la cessazione della materia del contendere. A tal proposito deve osservarsi, in via generale, che detta pronuncia si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
Quanto alle spese di lite, in mancanza di un accordo delle parti al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “Il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, deve deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio pagina 2 di 3 della soccombenza virtuale” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979; conforme Corte di Cassazione, sen. n. 5555/2016).
In applicazione di detto principio, che costituisce naturale corollario di tale genere di pronunzia
(Cass., sez. I, 7 maggio 2009, n. 10553), vanno poste le seguenti considerazioni.
4. Orbene, la sig.ra ha proposto opposizione al precetto notificatole, sulla scorta della Parte_1 citata ordinanza, riconoscendo, da una parte, il diritto dei proprietari sull'immobile in questione e deducendo, dall'altra, l'esistenza di condizioni ostative all'immediato rilascio.
A tal proposito deve osservarsi che il titolo esecutivo sul quale si fonda l'esecuzione per rilascio promossa da parte opposta è un'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, si tratta di un titolo giudiziale che, ove non opposto nelle forme rituali previste dal c.p.c., pone una preclusione pro iudicato circa l'intervento della causa di risoluzione del rapporto. Pertanto, l'ordinanza di convalida di sfratto non opposta non è suscettibile di opposizione ex art. 615 c.p.c. per ragioni di merito.
In ogni caso, l'opponente non ha allegato e documentato specifiche ragioni idonee a determinare il venir meno del diritto degli opposti di agire esecutivamente, con la conseguenza che l'opposizione, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, è infondata.
5. Facendo applicazione del criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile di bassa complessità), dell'attività processuale effettivamente svolta e della non particolare complessità delle questioni trattate (valori minimi).
Non si ravvisano comunque i requisiti della colpa grave o della mala fede, necessari per la pronuncia ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che Parte_1 liquida nella somma di euro 2906,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Cassino il 6.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica del giudice, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2323/2022 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza del 22.10.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Lino Pulga, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cassino, via Arno n. 7;
PARTE OPPONENTE
e
(C.F. ), nato a Formia (LT) il [...], in [...] Controparte_1 C.F._2
e in qualità di procuratore generale di (C.F. ), nato Controparte_2 C.F._3
a Minturno (LT) il 16.01.1959, giusta procura generale per atto Notar di Sezze in data Persona_1
21.03.2019, Racc. n. 18838, Rep. n. 30833, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Menanno, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Cassino (FR), Piazza
Labriola n. 62;
PARTE OPPOSTA
Oggetto
Opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c.
Conclusioni
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 22.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione ex art. Parte_1
615 co.1 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatole, in data 30.5.2022, da e Controparte_1
in forza dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Cassino di convalida di sfratto per Controparte_2
pagina 1 di 3 finita locazione n. 21114 del 5.11.2021 (R.G. 3404/2021), munita di formula esecutiva, con cui veniva intimato il rilascio dell'immobile di proprietà degli opposti. L'opponente deduceva di non essere riuscita a reperire altra e tempestiva soluzione abitativa;
di avere tre figli minorenni, l'ultimo dei quali con alcuni problemi di salute e di avere temporanee difficoltà economiche che rendono più difficile la ricerca di un'abitazione. Tanto esposto, chiedeva sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo e dichiarare che gli opposti non hanno il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
Si costituiva , anche in qualità di procuratore generale del fratello Controparte_1 [...]
, riferendo che gli stessi sono comproprietari, unitamente alla loro sorella, in ragione della CP_2 quota del 33,33% ciascuno, dell'appartamento sito in Formia, Via G. Amendola, loc. Acquatraversa, palazzina C Fonte Rossa presso “Parco La Fontana” p. II, scala B interno 6; che detto appartamento ad uso abitativo era stato locato alla sig.ra , dal 1° maggio 2010 con scadenza il 30.4.2022; che la Parte_1 stessa ha accumulato una morosità di euro 9.850,00. Deduceva, nel merito, la pretestuosità e infondatezza dell'opposizione, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite e ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'udienza del 22 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione assegnando termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per le repliche.
***
2. Preliminarmente, le doglianze mosse dalla sig.ra vanno qualificate come opposizioni Parte_1
(preventive) all'esecuzione, vertendo queste sull'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata dei convenuti in danno dell'opponente.
3. Parte opposta ha dato atto nel corso del giudizio che l'opponente ha rilasciato l'immobile in data 10.11.2022, come da verbale di rilascio in atti.
Il rilascio dell'immobile da parte dell'opponente, intimato con l'atto di precetto oggetto di opposizione, determina la cessazione della materia del contendere. A tal proposito deve osservarsi, in via generale, che detta pronuncia si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
Quanto alle spese di lite, in mancanza di un accordo delle parti al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “Il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, deve deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio pagina 2 di 3 della soccombenza virtuale” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979; conforme Corte di Cassazione, sen. n. 5555/2016).
In applicazione di detto principio, che costituisce naturale corollario di tale genere di pronunzia
(Cass., sez. I, 7 maggio 2009, n. 10553), vanno poste le seguenti considerazioni.
4. Orbene, la sig.ra ha proposto opposizione al precetto notificatole, sulla scorta della Parte_1 citata ordinanza, riconoscendo, da una parte, il diritto dei proprietari sull'immobile in questione e deducendo, dall'altra, l'esistenza di condizioni ostative all'immediato rilascio.
A tal proposito deve osservarsi che il titolo esecutivo sul quale si fonda l'esecuzione per rilascio promossa da parte opposta è un'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, si tratta di un titolo giudiziale che, ove non opposto nelle forme rituali previste dal c.p.c., pone una preclusione pro iudicato circa l'intervento della causa di risoluzione del rapporto. Pertanto, l'ordinanza di convalida di sfratto non opposta non è suscettibile di opposizione ex art. 615 c.p.c. per ragioni di merito.
In ogni caso, l'opponente non ha allegato e documentato specifiche ragioni idonee a determinare il venir meno del diritto degli opposti di agire esecutivamente, con la conseguenza che l'opposizione, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, è infondata.
5. Facendo applicazione del criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile di bassa complessità), dell'attività processuale effettivamente svolta e della non particolare complessità delle questioni trattate (valori minimi).
Non si ravvisano comunque i requisiti della colpa grave o della mala fede, necessari per la pronuncia ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che Parte_1 liquida nella somma di euro 2906,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Cassino il 6.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 3 di 3