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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/02/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 18 febbraio 2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo Gaudio
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, rapp. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà e Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28 agosto 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare l'irripetibilità delle somme asserite come indebitamente percepite a titolo di reddito di emergenza - disciplinato dall'art 12 comma 1 DL 41/21 - nei mesi da marzo a maggio 2021, chieste in restituzione dall' con nota del 27.10.2022. CP_1
Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. Contestava CP_1
in particolare la sussistenza di uno dei requisiti di legge (redditi, inferiori ad una certa soglia, riferiti al mese di febbraio 2021) previsti per la percezione della prestazione.
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente, è stata discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
E' noto che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei
1
confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046/2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce
necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di
qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l' onere di
provare i fatti costitutivi di tale diritto".
Estendendo tale principio anche al caso di specie, tale onere può ritenersi assolto avendo la ricorrente dimostrato la sussistenza dell'unico requisito contestato dall' e richiesto dalla CP_1
normativa applicabile alla presente fattispecie (art. 12 del d.l. n. 41/2021) e cioè “a) un valore del
reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui
all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020” (ossia €400 atteso che l'art. 82, comma
5, del d.l. n. 34/2020 recita testualmente “Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare
pari a 400 euro”).
Parte ricorrente ha allegato idonea documentazione (busta paga di febbraio 2021) a dimostrazione della mancata percezione, nel mese in questione, di reddito superiore alla soglia prevista.
Invero, deve rilevarsi l'applicabilità, ai fini del calcolo del reddito in questione, del principio di cassa (in forza del quale vengono inclusi nel calcolo del reddito rilevante solo le somme effettivamente incassate nel periodo temporale di riferimento). L'applicabilità di detto principio emerge testualmente tanto dalla domanda amministrativa (in atti) del reddito di emergenza avanzata
CP_ dal ricorrente, quanto dalla stessa circolare n. 61/2021 che, nel chiarire le modalità di calcolo del reddito familiare per la mensilità di febbraio 2021, rilevante ex lege ai fini del riconoscimento del beneficio, stabilisce che “il reddito familiare è determinato, secondo il principio di cassa,
considerando tutte le componenti di cui all'art. 4 co. 2 del DPCM n. 159/2013 ed è riferito al mese
di Febbraio 2021” (cfr. punto 3.2 circ. cit.).
Dovendosi considerare, dunque, i soli redditi effettivamente percepiti, sussiste il predetto presupposto economico in capo alla parte ricorrente, avendo la stessa allegato copia della busta
2
paga dalla quale emerge un importo netto inferiore al limite di legge per l'accesso al beneficio di cui si discute.
Avendo la parte ricorrente assolto all'onere probatorio su di sé gravante, il ricorso deve essere accolto e dunque dichiarata l'irripetibilità della somma chiesta dall' con la nota del CP_1
27.10.2022.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara l'irripetibilità della somma chiesta in restituzione con la nota del 27.10.2022 e CP_1 condanna l' alla restituzione di quanto già eventualmente trattenuto per il medesimo CP_1
titolo;
- condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate CP_1 in € 900,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 18 febbraio 2024.
IL TRIBUNALE - GIUDICE LAVORO dott.ssa Giulia VIESTI
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 18 febbraio 2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo Gaudio
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, rapp. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà e Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28 agosto 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare l'irripetibilità delle somme asserite come indebitamente percepite a titolo di reddito di emergenza - disciplinato dall'art 12 comma 1 DL 41/21 - nei mesi da marzo a maggio 2021, chieste in restituzione dall' con nota del 27.10.2022. CP_1
Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. Contestava CP_1
in particolare la sussistenza di uno dei requisiti di legge (redditi, inferiori ad una certa soglia, riferiti al mese di febbraio 2021) previsti per la percezione della prestazione.
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente, è stata discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
E' noto che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei
1
confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046/2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce
necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di
qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l' onere di
provare i fatti costitutivi di tale diritto".
Estendendo tale principio anche al caso di specie, tale onere può ritenersi assolto avendo la ricorrente dimostrato la sussistenza dell'unico requisito contestato dall' e richiesto dalla CP_1
normativa applicabile alla presente fattispecie (art. 12 del d.l. n. 41/2021) e cioè “a) un valore del
reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui
all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020” (ossia €400 atteso che l'art. 82, comma
5, del d.l. n. 34/2020 recita testualmente “Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare
pari a 400 euro”).
Parte ricorrente ha allegato idonea documentazione (busta paga di febbraio 2021) a dimostrazione della mancata percezione, nel mese in questione, di reddito superiore alla soglia prevista.
Invero, deve rilevarsi l'applicabilità, ai fini del calcolo del reddito in questione, del principio di cassa (in forza del quale vengono inclusi nel calcolo del reddito rilevante solo le somme effettivamente incassate nel periodo temporale di riferimento). L'applicabilità di detto principio emerge testualmente tanto dalla domanda amministrativa (in atti) del reddito di emergenza avanzata
CP_ dal ricorrente, quanto dalla stessa circolare n. 61/2021 che, nel chiarire le modalità di calcolo del reddito familiare per la mensilità di febbraio 2021, rilevante ex lege ai fini del riconoscimento del beneficio, stabilisce che “il reddito familiare è determinato, secondo il principio di cassa,
considerando tutte le componenti di cui all'art. 4 co. 2 del DPCM n. 159/2013 ed è riferito al mese
di Febbraio 2021” (cfr. punto 3.2 circ. cit.).
Dovendosi considerare, dunque, i soli redditi effettivamente percepiti, sussiste il predetto presupposto economico in capo alla parte ricorrente, avendo la stessa allegato copia della busta
2
paga dalla quale emerge un importo netto inferiore al limite di legge per l'accesso al beneficio di cui si discute.
Avendo la parte ricorrente assolto all'onere probatorio su di sé gravante, il ricorso deve essere accolto e dunque dichiarata l'irripetibilità della somma chiesta dall' con la nota del CP_1
27.10.2022.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara l'irripetibilità della somma chiesta in restituzione con la nota del 27.10.2022 e CP_1 condanna l' alla restituzione di quanto già eventualmente trattenuto per il medesimo CP_1
titolo;
- condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate CP_1 in € 900,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 18 febbraio 2024.
IL TRIBUNALE - GIUDICE LAVORO dott.ssa Giulia VIESTI
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