CASS
Sentenza 6 settembre 2021
Sentenza 6 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/09/2021, n. 32875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32875 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI ED nato il [...] avverso l'ordinanza del 18/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO: "Rigetto del ricorso". Penale Sent. Sez. 3 Num. 32875 Anno 2021 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 02/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Firenze, Sezione per il riesame, con ordinanza del 18 novembre 2020, ha respinto l'istanza di riesame presentata da IN MO avverso l'ordinanza, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa del 6 novembre 2020 che aveva applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere relativamente al reato di cui agli art. 73 T.U. stup, detenzione a fini di spaccio di grammi 448,1 di cocaina, occultata nell'autovettura in una vano a cui si accedeva previa rimozione del blocco comandi del climatizzatore. 2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 13, 111 Cost., 125, 274 e 292 cod. proc. pen.); illogicità della motivazione in punto di applicazione dei criteri ex art. 275 e 275 bis cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame non ha risposto ai motivi di gravame, se non in modo apparente. Per negare i domiciliari l'ordinanza formula delle congetture sganciate dai fatti. Il Tribunale ritiene non idonei i soggetti che si sono dichiarati disponibili ad accogliere l'indagato agli arresti domiciliari, in quanto conoscenti e possibili complici nelle cessioni di stupefacenti. Affermazioni queste illogiche poiché essere conoscenti non esclude l'idoneità del domicilio per gli arresti domiciliari. Il ruolo direttivo e organizzativo del ricorrente, ritenuto sussistente dal Tribunale del riesame, non risulta da nessun atto di indagine. Il giudice, invece, avrebbe dovuto applicare il principio del minor sacrificio possibile per la tutela delle esigenze cautelari, con l'applicazione degli arresti domiciliari. La custodia cautelare in carcere, infatti, rappresenta la misura estrema. vApev't49.(' 2. 2. Violazione di legge (art. 13, 111 Cost., 125, 292 e 274 cod. proc. pen.); vizio della motivazione. Nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari non era indicata la scadenza della misura relativamente al pericolo di per l'acquisizione o la genuinità della prova (art. 274, comma 1, lettera A, in relazione all'art. 292, comma 2, lettera D, cod. proc. pen.). L'ordinanza ha rilevato che la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati fosse sufficiente per confermare la misura cautelare. Invece, la violazione della norma resta e comporta la declaratoria di nullità del provvedimento. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale analizza tutte le questioni del caso, sollevate con la memoria ed il ricorso, e con motivazione adeguata, non manifestamente illogica e non contradditoria, rileva, per l'adeguatezza della misura cautelare in carcere, la sussistenza di una attività non occasionale ma organizzata di spaccio;
infatti, all'indagato è stata sequestrata la somma di oltre 20.000,00 C (proventi dello spaccio, in relazione al suo stato di disoccupazione). Egli aveva organizzato più immobili per lo spaccio e la custodia dello stupefacente. L'attività di spaccio era condotta unitamente ad altri soggetti incaricati per la distribuzione e lo spaccio al dettaglio. Relativamente alla detenzione domiciliare, l'ordinanza rileva che i due soggetti che si sono dichiarati disponibili ad ospitare il ricorrente sono dei conoscenti che potrebbero collaborare con l'arrestato o con i suoi spacciatori, per continuare anche dal domicilio nel traffico di droga. Così deciso il 2/03/2021 3. 1. Infondato il motivo relativo all'omessa indicazione della scadenza della misura cautelare, relativamente al pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, in quanto la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati è motivo sufficiente per la conferma della misura cautelare: "In tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato previste dall'art. 274 cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l'adozione del provvedimento. (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari facendo riferimento solo al pericolo di reiterazione del reato, senza alcun riferimento al pericolo di inquinamento probatorio al quale pure aveva fatto riferimento l'ordinanza impugnata" (Sez. 3 -, Sentenza n. 15980 del 16/04/2020 Cc. - dep. 27/05/2020 - Rv. 278944 - 02).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO: "Rigetto del ricorso". Penale Sent. Sez. 3 Num. 32875 Anno 2021 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 02/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Firenze, Sezione per il riesame, con ordinanza del 18 novembre 2020, ha respinto l'istanza di riesame presentata da IN MO avverso l'ordinanza, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa del 6 novembre 2020 che aveva applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere relativamente al reato di cui agli art. 73 T.U. stup, detenzione a fini di spaccio di grammi 448,1 di cocaina, occultata nell'autovettura in una vano a cui si accedeva previa rimozione del blocco comandi del climatizzatore. 2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 13, 111 Cost., 125, 274 e 292 cod. proc. pen.); illogicità della motivazione in punto di applicazione dei criteri ex art. 275 e 275 bis cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame non ha risposto ai motivi di gravame, se non in modo apparente. Per negare i domiciliari l'ordinanza formula delle congetture sganciate dai fatti. Il Tribunale ritiene non idonei i soggetti che si sono dichiarati disponibili ad accogliere l'indagato agli arresti domiciliari, in quanto conoscenti e possibili complici nelle cessioni di stupefacenti. Affermazioni queste illogiche poiché essere conoscenti non esclude l'idoneità del domicilio per gli arresti domiciliari. Il ruolo direttivo e organizzativo del ricorrente, ritenuto sussistente dal Tribunale del riesame, non risulta da nessun atto di indagine. Il giudice, invece, avrebbe dovuto applicare il principio del minor sacrificio possibile per la tutela delle esigenze cautelari, con l'applicazione degli arresti domiciliari. La custodia cautelare in carcere, infatti, rappresenta la misura estrema. vApev't49.(' 2. 2. Violazione di legge (art. 13, 111 Cost., 125, 292 e 274 cod. proc. pen.); vizio della motivazione. Nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari non era indicata la scadenza della misura relativamente al pericolo di per l'acquisizione o la genuinità della prova (art. 274, comma 1, lettera A, in relazione all'art. 292, comma 2, lettera D, cod. proc. pen.). L'ordinanza ha rilevato che la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati fosse sufficiente per confermare la misura cautelare. Invece, la violazione della norma resta e comporta la declaratoria di nullità del provvedimento. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale analizza tutte le questioni del caso, sollevate con la memoria ed il ricorso, e con motivazione adeguata, non manifestamente illogica e non contradditoria, rileva, per l'adeguatezza della misura cautelare in carcere, la sussistenza di una attività non occasionale ma organizzata di spaccio;
infatti, all'indagato è stata sequestrata la somma di oltre 20.000,00 C (proventi dello spaccio, in relazione al suo stato di disoccupazione). Egli aveva organizzato più immobili per lo spaccio e la custodia dello stupefacente. L'attività di spaccio era condotta unitamente ad altri soggetti incaricati per la distribuzione e lo spaccio al dettaglio. Relativamente alla detenzione domiciliare, l'ordinanza rileva che i due soggetti che si sono dichiarati disponibili ad ospitare il ricorrente sono dei conoscenti che potrebbero collaborare con l'arrestato o con i suoi spacciatori, per continuare anche dal domicilio nel traffico di droga. Così deciso il 2/03/2021 3. 1. Infondato il motivo relativo all'omessa indicazione della scadenza della misura cautelare, relativamente al pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, in quanto la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati è motivo sufficiente per la conferma della misura cautelare: "In tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato previste dall'art. 274 cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l'adozione del provvedimento. (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari facendo riferimento solo al pericolo di reiterazione del reato, senza alcun riferimento al pericolo di inquinamento probatorio al quale pure aveva fatto riferimento l'ordinanza impugnata" (Sez. 3 -, Sentenza n. 15980 del 16/04/2020 Cc. - dep. 27/05/2020 - Rv. 278944 - 02).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.