Sentenza 7 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Assicurazione sulla vita a favore di un terzoSupport@Db · https://www.dirittobancario.it/ · 4 settembre 2025
Il presente contributo analizza i temi della prestazione assicurativa e del beneficiario assicurativo nei contratti di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, che presentano aspetti giuridici rilevanti e di notevole interesse sia sotto il profilo sistematico che sotto quello pratico. 1. Premessa: inquadramento generale, funzione dei contratti di assicurazione sulla vita e riconducibilità allo schema del contratto a favore di terzi ex art. 1411 del Codice Civile 1.1. I contratti di assicurazione sulla vita sono negozi in forza dei quali l'assicuratore, dietro il pagamento di un premio unico o periodico, si impegna a corrispondere una rendita o un capitale al verificarsi di un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 36708/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. Pierluigi Perrotti, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il 13.9.2021 da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e Pt_5 Parte_6
rappresentati e difesi dagli avv.ti Paola Antonella Marreddu e Gabriele De Paola, come da procura alle liti del 27.4.2021 allegata al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dei di- fensori in Milano - viale Monte Nero, 66
- RICORRENTI -
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Lupinacci, come da procura allegata alla comparsa di costituzione del 16.2.2022, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma - piazza Sant'Andrea della Valle, 3
- RESISTENTE-
pagina 1 di 12
CONCLUSIONI DELLE PARTI per , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_7
e :
[...] Parte_6
nel merito, in via principale
1) accertata e dichiarata la qualità di eredi ab intestato di , di Persona_1 Pt_1
, , , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, condannare alla integrale liquidazione e pagamento Parte_6 Controparte_1
dei crediti di cui alle polizze vita n. 50010252482 e n. 50010249907, oltre interessi e ri- valutazione, in favore dei predetti;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale
2) accertata e dichiarata per tutte le ragioni esposte in narrativa, la qualità di eredi ab inte- stato di , di , , , Persona_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e , condannare alla Persona_2 Parte_5 Parte_6 Controparte_1
liquidazione e pagamento dei crediti di cui alle polizze vita n. 50010252482 e n.
50010249907, oltre interessi e rivalutazione in favore dei predetti, nella misura ritenuta di giustizia, nei limiti del giusto del provato e del legittimamente richiesto, fatta salva in ogni caso la liquidazione in via equitativa;
in ogni caso
3) condannare ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. al risarcimento dei Controparte_1
danni patiti dai ricorrenti, da liquidarsi in via equitativa;
4) con vittoria di spese e di competenze professionali del presente giudizio.
per Controparte_1
nel merito, in via principale
1) accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_1
in via subordinata pagina 2 di 12 R.G. N. 36708/2021
2) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, chiede che le poliz- ze vita n. 50010252482 e n. 50010249907 vengano liquidate in favore dei ricorrenti in concorso con Parte_8
in ogni caso
3) con vittoria di spese, competenze e onorari.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 14.9.2021 , Parte_1 [...]
, , , e (di se- Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
guito cumulativamente, ) esponevano quanto segue. Pt_1
Erano fratelli ed eredi legittimi di , deceduto il 13.2.2019 senza avere fatto Persona_1
testamento.
In data 30.6.2015 e 8.7.2015 aveva stipulato due polizze vita con Persona_1 CP_1
individuando come beneficiario la moglie deceduta il 20.1.2019. I
[...] Persona_3
coniugi non avevano figli o altri discendenti. aveva una nipote, Persona_3 Persona_4
figlia di un fratello premorto.
[...]
I , quali eredi del defunto fratello , chiedevano la liquidazione delle polizze in Pt_1 Per_1
loro favore.
rifiutava più volte la richiesta di liquidare in loro favore le predette polizze, osser- CP_1
vando che in caso di premorienza del beneficiario all'assicurato, la liquidazione avviene a fa- vore degli eredi del beneficiario.
Concludevano chiedendo l'accertamento della loro qualità di eredi del fratello e la Per_1
condanna dell'assicurazione alla liquidazione integrale delle polizze.
si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 16.2.2022. CP_1
Contestava il diritto dei ricorrenti alla liquidazione delle polizze, chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, la liquidazione in favore dei ricorrenti in concorso con la nipote del- la beneficiaria, Parte_8
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Con ordinanza del 14.3.2022 il giudice, ritenuto necessario sottoporre al contraddittorio delle parti una questione potenzialmente rilevante ai fini della decisione, disponeva la conversione del rito ex art. 702ter c.p.c. Il giudizio proseguiva con le forme del rito ordinario.
2. I fatti di causa risultano pacifici, essendo incontestati e provati documentalmente.
In data 30.6.2015 ha stipulato la polizza vita n. 50010252482 con Persona_1 CP_1
versando il premio unico di importo pari a 10.000 Euro, con capitale assicurato iniziale di
9.900 Euro, oltre rivalutazione (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrenti). In data 8.7.2015 lo stesso ha stipulato la polizza vita n. 50010249907 con versando un premio complessivo di CP_1
importo pari a 14.000 Euro con capitale assicurato iniziale di 13.860 Euro, oltre rivalutazione
(cfr. doc. 2 fascicolo ricorrenti).
In entrambe le polizze il beneficiario per il caso di morte dell'assicurato è indicato generica- mente nel “coniuge dell'assicurato”, ossia in Persona_3
è premorta al marito il 20.1.2019 (doc. 3 fascicolo ricorrenti) senza lasciare Persona_3
testamento. I coniugi non avevano figli.
Nel ricorso si fa poi riferimento a una nipote della beneficiaria, figlia di un Parte_8
fratello premorto.
è deceduto il 13.2.2019 è deceduto (doc. 4) e ha lasciato eredi ab intestato Persona_1
, , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
. Gli stessi chiedono preliminarmente l'accertamento della qualità di eredi del Parte_6
fratello e, peraltro, con l'azione esperita manifestano tacitamente la volontà inequivoca di ac- cettarne l'eredità.
Gli eredi del contraente hanno quindi chiesto la liquidazione a loro favore di entrambe le po- lizze. ha rigettato le istanze, comunicando dapprima che “In caso di morte CP_1
dell'Assicurato, le Condizioni di Assicurazione prevedono il pagamento in favore del Benefi- ciario designato in polizza;
nel caso in cui quest'ultimo sia premorto all'Assicurato, la liqui- dazione avverrà nei confronti dei di lui eredi. Giova a questo punto chiarire che il soggetto designato dal Contraente/Assicurato, Sig. , quale Beneficiario caso morte, Persona_1 non coincide con nessuna delle persone da lei rappresentate” (cfr. doc. 7).
Nel secondo diniego ha specificato che “Il beneficiario delle polizze in oggetto risulta desi- gnato e alla luce del certificato di morte dell'Assicurato, lo stesso Beneficiario è premorto
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all'Assicurato. In questo caso la Compagnia liquiderà i figli del Beneficiario, se presenti, e non il coniuge” (cfr. doc. 9).
3.1. Aspetto dirimente nel presente giudizio è la sorte del contratto di assicurazione sulla vita in caso di premorienza del beneficiario, ivi indicato genericamente come coniuge del benefi- ciario, rispetto al contraente/assicurato. Nel caso di specie, la questione si presenta in termini peculiari poiché, come si dirà, tra i successori della beneficiaria vi è lo stesso contraente assi- curato, il coniuge . Persona_1
Occorre premettere che, in termini generali, nel contratto di assicurazione sulla vita sono indi- viduabili tre soggetti coinvolti, oltre all'assicuratore:
(i) il contraente (o assicurante), il soggetto che stipula il contratto e su cui gravano le obbliga- zioni che ne discendono;
(ii) l'assicurato, il soggetto la cui morte o la cui sopravvivenza rende attuale l'obbligazione dell'assicuratore di corrispondere l'indennità o, comunque, incide sulla stessa;
(iii) il beneficiario, il soggetto a favore del quale verrà devoluta l'indennità assicurativa.
Contraente e assicurato possono coincidere, come nel caso di specie ( ). Persona_1
Beneficiario può essere lo stesso contraente assicurato, quando l'indennizzo viene ancorato a un evento della vita del medesimo (assicurazione per la sopravvivenza).
L'art. 1920 c.c. disciplina l'assicurazione a favore di un terzo, in cui sono sussumibili le due polizze oggetto di causa. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel considerare la fattispe- cie riconducibile all'istituto generale del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.). A diffe- renza della fattispecie generale, si ritiene che nell'assicurazione a favore del terzo, questi ac- quisti il diritto non dalla stipula del contratto in suo favore, bensì dalla designazione, secondo quanto chiaramente previsto dal comma 3 dell'art. 1920 c.c. (“Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione”).
Ciò premesso, la questione della sorte del contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo beneficiario in caso di premorienza di quest'ultimo è stata oggetto di contrasto nella giu- risprudenza di merito e di legittimità ed è tutt'ora al centro di un intenso dibattito dottrinale.
Secondo un orientamento minoritario, il diritto alla prestazione sorgerebbe a favore del bene- ficiario solo con la morte del contraente. Pertanto, la premorienza del beneficiario escludereb- be automaticamente che detto diritto possa nascere ed essere trasmesso agli eredi del benefi-
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ciario e il credito, che sorgerebbe solo al tempo della morte del contraente, non potrebbe esse- re vantato da un soggetto venuto meno prima. Di conseguenza, tale credito rimarrebbe nel pa- trimonio del medesimo assicurato e dunque, in caso di mancata o invalida nomina di altri be- neficiari, sarebbe trasmesso ai suoi successori.
Peraltro, se si sostenesse che l'acquisto in favore del terzo si perfezioni solo al momento della morte dello stipulante, operando quale condizione di efficacia dell'attribuzione, la rinuncia al- la facoltà di revoca del beneficiario (art. 1921, comma 2, c.c.) sarebbe riconducibile a un patto successorio eccezionalmente ammesso dall'ordinamento.
In tal senso si è espressa in passato anche la Corte d'Appello di Milano, citata nel ricorso, con sentenza del 7.11.2017 (“In caso di premorienza del beneficiario di una polizza vita, quand'anche vi sia stata dichiarazione di rinuncia alla facoltà di revoca del beneficiario, il diritto alla prestazione assicurativa non si trasferisce agli eredi del beneficiario ma resta nel patrimonio dello stipulante e si trasferisce agli eredi dello stipulante ovvero ad altro soggetto che lo stesso, con nuova indicazione, abbia designato come beneficiario”).
Tuttavia, tale orientamento risulta ormai superato dalla giurisprudenza di legittimità e di meri- to ed è stato sottoposto a importanti critiche da parte della dottrina.
Infatti, appare preferibile la tesi secondo cui il beneficiario acquista il diritto soggettivo al pa- gamento della indennità già per effetto della designazione, secondo il chiaro disposto dell'art. 1921, comma 3, c.c., citato sopra. Il diritto alla liquidazione dell'indennizzo al terzo benefi- ciario alla morte del contraente fa già parte del patrimonio del terzo. In altri termini, il benefi- cio matura post mortem, ma appartiene al beneficiario già prima dell'evento, a meno che non venga revocato. Secondo l'opinione prevalente e condivisa, quindi, la morte del contraente non costituisce causa dell'acquisto del diritto in capo al designato, ma rappresenta l'evento che vi attribuisce efficacia, allontanando così il contratto di assicurazione sulla vita dai patti successori (la tesi è ritenuta preferibile anche dalla Suprema Corte, ex multis Cass. 15 aprile
2021, n. 9948 e Cass. 27 aprile 2023, n. 11101).
In tal senso, le Sezioni Unite hanno affermato che la designazione del beneficiario dei vantag- gi di un'assicurazione sulla vita costituisce un negozio inter vivos con effetti post mortem: “la morte dell'assicurato segna, cioè, il riferimento cronologico di differimento dell'esecuzione della prestazione assicurativa e di consolidamento del diritto già acquistato dal beneficiario
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in forza della designazione, restando la somma assicurata comunque estranea al patrimonio del de cuius che cade in successione (come può desumersi altresì dall'ultimo periodo del se- condo comma dell'art. 1920 c.c.)” (così Cass. Sezioni Unite 13 aprile 2021, n. 11421).
L'autonomia del diritto del terzo e la sua estraneità rispetto al patrimonio del contraente com- portano delle importanti conseguenze in caso di premorienza del beneficiario rispetto allo sti- pulante.
Sul punto, è superata la tesi, invocata nel ricorso, secondo cui il diritto alla prestazione da par- te dell'assicuratore sarebbe rimasto nella sfera giuridica del contraente e, quindi, si sarebbe trasmesso ai suoi successori. Infatti, come sopra chiarito, il diritto sorge in capo al terzo bene- ficiario già in virtù della designazione (art. 1920, comma 3, c.c.). Pertanto, esso cade nella successione ereditaria del beneficiario. In base alla disciplina del contratto di assicurazione, il contraente potrebbe revocare la designazione, salvo rinuncia per iscritto al potere di revoca e a meno che il contraente abbia dichiarato di voler profittare del beneficio (art. 1921 c.c.).
La soluzione discende anche dall'applicazione della disciplina del contratto a favore di terzo, cui l'assicurazione sulla vita a favore del terzo è riconducibile, e in particolare dell'art. 1412, comma 2, c.c., relativo all'ipotesi in cui la prestazione va eseguita da parte del promittente dopo la morte dello stipulante (“La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipu- lante non abbia disposto diversamente”).
A proposito dell'art. 1412 c.c., la dottrina prevalente osserva che non si tratta di un negozio a causa di morte, ammesso in deroga al divieto di cui all'art. 458 c.c., poiché produce immedia- tamente effetti nella sfera giuridica del terzo. Ciò è confermato proprio dal comma 2, il quale prevede che la prestazione debba essere eseguita a favore degli eredi del terzo premorto, che dunque non godevano di una mera aspettativa di fatto, come nel caso dei patti successori isti- tutivi, ma di diritto. L'immediato acquisto del diritto da parte del terzo segna la distinzione di tale figura rispetto ai patti successori istitutivi, in cui la parte dispone del quod superest a fa- vore del quis superest.
L'applicazione dell'art. 1412, comma 2, c.c. all'assicurazione sulla vita è suffragata, a livello storico, anche dalla Relazione al codice del 1942, nella quale si legge al par. 645: “Figura particolare di contratto a favore di terzi e quella in cui la prestazione deve eseguirsi poste-
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riormente alla morte dello stipulante. Essa ha precipuo riguardo ai contratti di assicurazione sulla vita a beneficio di terzi […]. Se il terzo premuore allo stipulante, appare meglio rispon- dente alla presumibile volontà di questo ritenere che egli abbia voluto estendere il beneficio agli eredi del terzo;
se non avesse voluto tale effetto avrebbe manifestato una diversa volontà revocando il beneficio o limitandone l'attribuzione alla persona del terzo medesimo (art.
1412, secondo comma)”.
Anche le Sezioni Unite, nella già citata sentenza n. 11421 del 2021, hanno affermato, tra gli altri, il seguente principio di diritto “Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicura- zione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato
o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo”.
Ancora, le Sezioni Unite hanno specificato che il diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante si acquista non iure proprio, ma iure he- reditatis e, dunque, in proporzione alle quote ereditarie, “trattandosi di successione nel diritto contrattuale all'indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto”.
In tale pronuncia, le SS.UU. hanno distinto la posizione del beneficiario designato - con parti- colare riferimento all'ipotesi in cui il contratto si riferisca genericamente agli “eredi legitti- mi”, non sussistente nel caso di specie - e quella dei successori del beneficiario premorto. Il primo acquista il diritto iure proprio per effetto della designazione, come ampiamente chiarito sopra;
i secondi iure hereditatis e secondo le rispettive quote, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all'indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto.
La tesi è stata poi ribadita dalla successiva giurisprudenza di merito e di legittimità, con la specificazione che, in caso di premorienza del beneficiario, non si procederà con l'accrescimento della quota spettante agli eventuali beneficiari superstiti, bensì con la trasmis- sione del diritto ai vantaggi derivanti dall'assicurazione agli eredi del premorto, confermando- si allora, anche sotto tale aspetto, la natura di atto inter vivos con efficacia post mor- tem dell'assicurazione. Ciò avviene, naturalmente, in difetto di una diversa volontà del con-
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traente ovvero in assenza di revoca del beneficio ex art. 1921 c.c. (cfr. per tutte Cass. 27 aprile
2023, n. 11101).
3.2. Applicando i suddetti principi al caso di specie, occorre individuare i successori della be- neficiaria delle due polizze, premorta allo stipulante . An- Persona_3 Persona_1
che la resistente, nei due dinieghi alla richiesta di liquidazione e nella comparsa di costituzio- ne, ha d'altronde affermato che la liquidazione sarebbe andata a favore degli eredi della bene- ficiaria.
È incontestato che la beneficiaria sia morta senza lasciare testamento e che, pertanto, vadano applicate le norme sulla successione legittima. Altrettanto incontestata è l'assenza dei figli e la circostanza, ammessa dagli stessi ricorrenti, che la deceduta ha una nipote, figlia del fratello premorto, Parte_8
L'art. 582 c.c. prevede che, in assenza di figli e discendenti, al coniuge sono devoluti due terzi dell'eredità se concorre con ascendenti o fratelli e sorelle del de cuius, ai quali va la parte re- sidua. Essendo il fratello di premorto, la figlia nipote ex Persona_3 Parte_8
fratre della de cuius, succede per rappresentazione in linea collaterale ai sensi degli artt. 467 ss. c.c., nella quota di un terzo dell'eredità della zia.
Incidentalmente si osserva che non risulta alcuna accettazione dell'eredità di Persona_3
da parte di , anche perché il marito è deceduto appena un mese dopo la mo- Persona_1
glie. Quindi, il diritto di accettare l'eredità della moglie, che ricomprende il diritto alla liqui- dazione delle polizze, è caduto a sua volta nella successione di ex art. 479 Persona_1
c.c.
Agendo in giudizio per far valere il diritto caduto nella successione di e, de- Persona_3
ceduto anche il marito, di , gli attori hanno compiuto un atto che presuppone Persona_1
necessariamente la volontà di accettare l'eredità di entrambi, per la quota di loro spettanza, non potendo pretendere la liquidazione se non nella qualità di eredi (art. 476 c.c.).
Le suddette questioni, pur non specificamente dedotte dalle parti, emergono dagli atti difensi- vi e sono rilevabili d'ufficio, attenendo altresì alla legittimazione ad agire dei . Pt_1
3.3. Il giudice, nel corso del giudizio, aveva sottoposto al contraddittorio delle parti la que- stione di potenziale nullità dei contratti di assicurazione per sopravvenuto difetto di causa. In- fatti, nel caso in esame, assolutamente peculiare, per effetto dell'art. 1412, c. 2, c.c. lo stesso pagina 9 di 12 R.G. N. 36708/2021
contraente assicurato ( ) è divenuto titolare per successione mortis causa del Persona_1
diritto all'indennizzo a favore del coniuge premorto (seppur nella quota di due terzi). In effet- ti, ciò potrebbe apparire in contrasto con la causa in concreto del contratto di assicurazione sulla vita, normalmente volto a realizzare un atto di previdenza o di liberalità intuitu perso- nae.
Tuttavia, re melius perpensa, il Tribunale ritiene non sussistente la predetta nullità, pur a fron- te delle notevolissime peculiarità del caso in esame.
Come osservato dalla Corte di Cassazione, alla luce dell'art. 1412, c. 2, c.c., “la morte del di- sponente non è, infatti, evento condizionante la nascita del diritto alla prestazione, ma evento che determina solo la sua esigibilità, e ciò a prescindere dal motivo 'intuitu personae' o pre- videnziale sottostante alla designazione del beneficiario” (Cass. 15 aprile 2021, n. 9948).
Proprio il fatto che la prestazione dedotta nel contratto di assicurazione diventi esigibile solo alla morte del contraente fa sì che non venga meno la causa del contratto, essendo la liquida- zione destinata comunque a terzi e non all'assicurato medesimo.
Come osservato da parte ricorrente, ben avrebbe potuto prevedere diversa- Persona_1
mente nel contratto ovvero, dopo la premorienza della beneficiaria, revocare la stipulazione in suo favore ex art. 1923 c.c., onde impedire la caduta in successione del diritto dalla stessa ac- quistato in virtù dei contratti. Ciò tuttavia non è avvenuto.
3.4. Pertanto, non può accogliersi la domanda, proposta dagli attori in via principale, di liqui- dazione delle polizze a loro esclusivo favore.
Invece, deve affermarsi che il diritto di acquistato dalla stessa sin dalla desi- Persona_3
gnazione contenuta nelle due assicurazioni sulla vita, sia stato trasmesso mortis causa allo stesso coniuge assicurato, , per la quota di due terzi, e alla nipote, in virtù Persona_1
della rappresentazione, per la quota di un terzo.
I fratelli hanno a loro volta ereditato il diritto alle prestazioni assicurative per la quota di due terzi, a seguito della morte di , di cui sono unici eredi. Persona_1
In accoglimento della domanda proposta dagli attori in via subordinata, è tenuta a CP_1
liquidare le polizze nella misura di due terzi a favore dei con rivalutazione secondo Pt_1
quanto previsto dalle condizioni contrattuali e regolamento della Gestione Separata CP_2
lorepiù, come previsto dai contratti di assicurazione.
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deve altresì corrispondere gli interessi corrispettivi nella misura legale (art. 1282 CP_1
c.c.) dal giorno della morte di , a seguito della quale il credito è divenuto esi- Persona_1
gibile, e moratori nella misura legale (art. 1224 c.c.) dal giorno dell'istanza di liquidazione, 23 gennaio 2021 (doc. 8 del fascicolo , atteso che dal doc. 6, antecedente, si evince solo Pt_1
una richiesta di trasmissione di copia delle polizze) fino al saldo.
4. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del convenuto, consi- derando anche che si è costituita in giudizio tardivamente, senza prendere posizio- CP_1
ne in maniera specifica sulle pretese dei , non ha partecipato attivamente al prosie- Pt_1
guo del giudizio, né ha dedotto alcunché in merito alle questioni sottoposte dal giudice alle parti.
Visto il d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della media difficoltà del- le questioni in diritto trattate e del mancato svolgimento di attività istruttoria, si liquidano in favore dei complessivi 3.906,55 Euro, di cui 3.397 Euro per compenso delle presta- Pt_1
zioni e 509,55 Euro per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quan- to dovuti.
5. Non si ravvisano invece i presupposti per la pronuncia di condanna per lite temeraria a ca- rico del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta dagli attori con la prima memoria, poi- ché non vi è evidenza della sua mala fede o colpa grave. non sembra infatti aver CP_1
agito nella coscienza della infondatezza della domanda proposta e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza. Ha invece sot- toposto all'esame del Tribunale temi fattuali e giuridici, ritenendoli controversi e con modalità che rientrano nel limite fisiologico e non sanzionabile della mera opinabilità del diritto fatto valere, tenendo conto anche della peculiarità del caso concreto (cfr. Cass. 9 febbraio 2017, n.
3464).
PQM
il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epi- grafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- accerta e dichiara la qualità di eredi legittimi di in capo a Persona_1 Parte_9
, , , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
;
[...]
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- respinge la domanda proposta dagli attori in via principale;
- in accoglimento della domanda proposta dagli attori in via subordinata, condanna
[...]
e al pagamento in favore di , Controparte_3 Parte_1 Parte_10
, , , e dei
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
crediti di cui alle polizze vita n. 50010252482 e n. 50010249907, nella misura di due terzi, oltre rivalutazione alle condizioni previste dal contratto e interessi dal giorno della morte di al saldo, per le ragioni esposte in motivazione;
Persona_1
- condanna al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, liquida- Controparte_1
te in complessivi 3.906,55 Euro, di cui 3.397,00 Euro per compenso delle prestazioni professionali forensi e 509,55 Euro per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
Iva e Cp se e per quanto dovuti;
- respinge la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dai ricorrenti.
Così deciso in Milano il 7 gennaio 2025.
Il giudice (dott. Pierluigi Perrotti)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Gaetano Alemanna
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