Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2942/2015 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di appello iscritta al n. 2942/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giugliano Rosadele, in virtù di procura in calce all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia alla via VIA BRESCIA, 26 POTENZA;
APPELLANTE
E
, c.f. , e , c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. LAPENNA SERGIO, in C.F._3
virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado, presso il cui studio elettivamente domicilia alla via VIA CRISPI, 37 85100 POTENZA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 512/2015 del Giudice di Pace di Potenza, adempimento contrattuale;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 05.07.2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
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Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio e per l'impugnazione della sentenza n. CP_1 Controparte_2
512/2015, del Giudice di Pace di Potenza, resa il 16.07.2015, con cui veniva rigettata la sua domanda di pagamento dei compensi professionali (pretesi per lo svolgimento di un incarico di accatastamento di immobili di proprietà degli appellati).
Il giudice di prime cure, in particolare, ha respinto la domanda ritenendo il credito prescritto in applicazione dell'art. 2956 n. 2) cod. civ. secondo cui si prescrive in tre anni il diritto “dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”.
L'appellante ha, dunque, proposto appello contestando essenzialmente il ragionamento logico-giuridico del Giudice di Pace che, nel ritenere prescritto il credito in applicazione di un'ipotesi di prescrizione presuntiva, non ne ha verificato la compatibilità con le ulteriori difese spiegate dai convenuti (che avevano contestato sia l'espletamento dell'incarico che il quantum preteso).
Costituitisi in giudizio, gli appellati, riportandosi alle difese già spiegate in primo grado, evidenziata la correttezza della decisione gravata, hanno chiesto il rigetto dell'appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
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L'appello va accolto per le ragioni di seguito chiarite.
In primo luogo, deve evidenziarsi l'evidente erroneità della sentenza nella misura in cui ignora quanto stabilito dall'art. 2959 cod. civ. secondo cui “L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955
e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta”, nonché il costante orientamento giurisprudenziale in tema di prescrizioni presuntive.
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In proposito, la Suprema Corte, con indirizzo unanime, precisa che “l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non
è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone
l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti. Ne discende che la contestazione dell'obbligato di dovere pagare, in tutto o in parte, il debito e
l'affermazione che soggetto obbligato sia un terzo (ovvero l'affermazione, nel caso in esame che il creditore sia un terzo, n.d.r.) costituiscono circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva, che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. II , 17/03/2023 , n. 7793).
Orbene, nel caso in esame, è innegabile che l'eccezione di prescrizione formulata dagli appellanti doveva essere respinta in quanto incompatibile con le ulteriori difese dagli stessi spiegate.
Questi, infatti, contestavano sia l'an che il quantum del credito, deducendo che “in merito all'incarico ricevuto l'attore ha percepito già un pagamento pari ad €
650,00 consistente all'equivalente corrispondente a carne animale consegnata dai convenuti all'attore. Inoltre, l'accatastamento, più volte richiamato dall'attore, non è stato realizzato dal GE , bensì dal Parte_1
GE (PZ)” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione Controparte_3
di primo grado).
Ciò posto, passando all'esame della fondatezza della domanda di adempimento avanzata dal professionista, si conclude per il suo accoglimento nei limiti dinanzi illustrati.
Come noto, a partire dalla storica sentenza della Suprema Corte, Cass. civ., SS.
UU., 30 ottobre 2001, n. 13533, la Giurisprudenza è costante nel ritenere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e
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il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis, Cassazione civile , sez. II , 18/11/2019 , n. 29871).
Nella fattispecie in esame, l'appellante ha chiaramente provato l'esistenza dell'incarico mediante la documentazione prodotta in primo grado, confermata dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
Il conferimento dell'incarico, infatti, oltre ad essere stato confermato dal teste di collaboratore del professionista, è stato riconosciuto anche dal Testimone_1
teste di parte convenuta, il quale, all'udienza del 09.06.2015, Testimone_2
ha dichiarato “preciso che sono stato io a completare l'accatastamento dell'immobile sito in Baragiano alla via Serra del Mulino riportato in NCEU al foglio 14 particella 126 sub.1) e 2) posso dire che il predetto accatastamento è stato iniziato dal geometra o meglio ha effettuato solo l'immissione in Pt_1 mappa del fabbricato medesimo (mappale)”.
Ritenuta fondata la domanda in ordine all'an debeatur, occorre chiedersi se la pretesa del professionista possa essere accolta nella misura da questi richiesta.
In proposito, si rileva che in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare, oltre all'an del credito vantato, l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso.
Ebbene, nel caso in esame il professionista si è limitato a riferire di aver pattuito per l'incarico ricevuto la somma di € 1.300,00, circostanza tuttavia non sufficientemente provata, non avendo prodotto alcuna documentazione a sostegno ed il teste escusso si è limitato a confermare la circostanza in quanto riferitagli dallo stesso professionista.
Sebbene gli appellanti non abbiano espressamente contestato la congruità del corrispettivo, a parere della scrivente, deve ritenersi che l'onere della prova, ex art. 2697 cod. civ., gravi pur sempre sul professionista, atteso che gli appellanti hanno comunque contestato indirettamente il quantum, eccependo di aver pagato la
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somma di € 650,00 in natura e che l'incarico fosse stato affidato ad altro professionista.
Circa il fatto estintivo dell'asserito pagamento in natura, trattasi di circostanza in alcun modo provata dagli appellanti.
Circa l'incarico affidato ad altro professionista, invece, la circostanza risulta effettivamente riscontrata in sede di escussione del GE il quale ha Tes_2
confermato di aver portato a compimento l'incarico già affidato al GE
. Pt_1
Alla luce del complessivo quadro probatorio, si ritiene di riconoscere, pertanto, al professionista, in mancanza di conteggio preciso e dettagliato, in applicazione dell'art. 2225 cod. civ., tenuto conto della prestazione eseguita alla luce della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, la complessiva somma di €
1.000,00 oltre iva e accessori di legge se dovuti.
Su tale somma vanno altresì riconosciuti gli interessi legali dalla ricezione della diffida di pagamento in data 26.01.2009 e fino all'effettivo soddisfo, mentre non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione in mancanza di prova del maggior danno, trattandosi di debito di valuta.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022), tenuto conto della natura della controversia e del modesto valore della stessa, della complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele
Dumella De Rosa, quale Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Potenza, n. 512/2015, condanna e al CP_1 Controparte_2
pagamento in favore di della complessiva somma di Parte_1
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€ 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti e interessi legali dal 26.01.2009 al soddisfo;
2) Condanna e al pagamento, in favore CP_1 Controparte_2
dell'Avv. ROSADELE GIUGLIANO delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano complessivamente, per il giudizio di primo grado, in €
325,00 (180,00 per compensi e 145,00 per spese) e in € 526,00 per il giudizio di appello (di cui 332,00 per compensi ed € 194,00 per spese).
Così deciso in Potenza, il 17/02/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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