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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4968 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3058/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04/12/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3058/2025 R.G.
TRA
nata in [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SORIANO CESARE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente pro – tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI LUCA, DE BENEDICTIS ITALA,
CATALANO DAVIDE, UM LA E VE IDA,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 04.10.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile o della pensione di inabilità civile, non riconosciuto a seguito di domanda del
28/12/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione escludendo la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere e riconoscendo al ricorrente una percentuale di invalidità pari al 63%.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 03.03.2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze del ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui lo stesso sarebbe affetto.
In particolare, si assumeva la sottovalutazione della patologia osteoarticolare.
Inoltre, si assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 19/06/2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione. Le predette conclusioni inducono a ritenere non sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve invero ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da Cardiopatia ischemica ipertensiva trattata con PTCA con duplice stent medicati su ramo MO e CX – artrosi polidistrettuale in discopatie multiple rachide cervicale e lombo-sacrale – sindrome depressiva ansiosa cronica.
Il consulente, chiamato a chiarimenti, specificava: “Viene analizzata altresì la documentazione sanitaria aggiuntiva:
1) Pineta Grande S.P.A., Castel Volturno (CE), C.C. n° 2025008026, in data
22/05/2025: “ Sindrome coronarica acuta senza sopraslivellamento del tratto ST
(SCA-NSTEMI). Evidenza angiografica di restenosi critica intrastent di ramo MO sottoposta ad angioplastica con pallone medicato.”
Tale condizione clinica è sostanzialmente sovrapponibile a quella evidenziata in precedenza, ossia una cardiopatia ischemica ipertensiva trattata con PTCA con duplice stent medicati su ramo MO e CX. Vi è stata una nuova stenosi critica intrastent del ramo MO, sottoposta ad angioplastica con pallone medicato. Per tale condizione si procede per analogia e con criterio proporzionale al quadro clinico e strumentale
(FE 55% all' ultimo ecocardiogramma effettuato durante il ricovero del 22/05/2025) ad utilizzare il codice tabellare 6446 (che identifica la coronaropatia moderata – II classe NYHA), valutandola al massimo tabellare, ossia il 50%.
Sul punto contestato, come già ampiamente specificato nell'elaborato peritale, non è stata effettuata valutazione dell'obesità in quanto la ricorrente presenta un'altezza di cm 162, un peso Kg 86, pertanto un BMI di 32.77.
Il codice cui fa riferimento l'Avv. Soriano è il 7105 (che identifica obesità – (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosicheÈ chiaro pertanto che la ricorrente, Sig.ra , presentando un BMI di 32.77 non rientra Parte_1
appunto in questo range per poter utilizzare tale codice tabellare.
Occorre altresì evidenziare che il peso corporeo è una condizione molto variabile anche nell'arco della stessa giornata (ritenzione di liquidi, alimentazione con maggiore componente di carboidrati e di lievitati, etc.), pertanto non è il semplice BMI
> a 35 a dare diritto al riconoscimento del codice tabellare 7105, ma sono soprattutto le complicanze artrosiche che da la stessa obesità. Nel caso di specie agli atti è presente solo una RX rachide cervicale, lombo-sacrale, bacino, ginocchio destro e sinistro refertata dalla Dott.ssa in servizio presso Persona_1
l' in data 09/06/2016 in cui si evidenzia: “Riduzione Controparte_2
d'ampiezza dello spazio intersomatico C4-C5, spondiloartrosi con marcata reazione osteofitosica marginale. Sclerosi delle limitanti, e riduzione d'ampiezza dello spazio
D12-L1, L5-S1 da discopatia. Sclerosi dell'aorta addominale. Coxo-artrosi bilaterale a destra con formazioni osteofitosiche periarticolari, del ciglio superiore del cotile destro. Gonartrosi in ginocchio varo bilaterale, con sclerosi delle interlinee articolari.” Appare quindi piuttosto semplice dedurre che mancano entrambe le condizioni per il riconoscimento del codice 7105, ossia 1) un BMI superiore a 35; 2)
l'interessamento clinico-funzionale artrosico (sulla scorta dell'esame obiettivo effettuato dal Sottoscritto), precisando altresì che nella pratica clinica quotidiana spesso non vi è corrispondenza clinico-radiografica, cioè in altri termini, per un esame radiografico in cui si evidenzia artrosi non deve necessariamente corrispondere ad una limitazione funzionale dei distretti interessati. Altresì riporto nuovamente l'esame obiettivo dell'apparato osteo-articolare presente alla pagina 7 dell'elaborato peritale:
“Deambulazione autonoma, passaggi posturali autonomi. Paziente in grado di mantenere la stazione eretta prolungata. Il ROM delle articolazioni esaminate: movimenti di flessione ginocchia regolari e non dolenti, dolente la palpazione dell'emirima mediale, ginocchia asciutte. Regolare il ROM dei polsi e delle caviglie.
Le articolazioni scapolo-omerali risultano regolari e non dolenti nel loro range di movimento in flessione, abduzione, extra ed intrarotazione. L' articolarità delle articolazioni coxo-femorali appare regolare e non dolente. Movimenti di flesso- estensione del rachide cervicale e lombo-sacrale regolari e non dolenti fino ai massimi gradi di escursione, manovra di SS e UÈ negative, spinalgia pressoria, DA negativo. Tono-trofismo dei muscoli dell'arto superiore ed inferiore regolari per costituzione ed età.”
Da tale esame obiettivo, effettuato dal Sottoscritto che è Specialista in Ortopedia e
Traumatologia, risultano solo lievissime limitazioni funzionali ai distretti esaminati, pertanto ben inquadrabili appunto per analogia nel codice tabellare 7008
(cheidentifica la spondilolistesi), valutandolo nella misura tabellare fissa del 12%.
In merito alle richiamate Linee Guida l'Avv. Soriano commette un'inesattezza, CP_1
nel senso che la proposta valutativa richiamata è solo di , Persona_2
medicolegale della sede regionale di Trento, non è certamente la Linea Guida CP_1
adottata dall' Le linee guida che possono facilmente essere reperite sui CP_1 CP_1
comuni motori di ricerca, alla pagina 52, con ICD-9 278.00, associano all'obesità con
BMI fra 35 e 39 una percentuale di invalidità fissa nella misura del 20%. Tale digressione tuttavia è solo per mettere in evidenza l'inesattezza valutativa proposta dall'Avv. Soriano, facendo comunque fede per il Sottoscritto CTU le comuni tabelle di
Legge,apprezzando prudentemente comunque le linee guida ” CP_1
Difatti, il ctu concludeva: “In conclusione si può ritenere la Sig.ra Parte_1
invalida nella misura del 63%, senza necessità dell'assegno di invalidità e/o della pensione di inabilità, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, dunque dal 28/12/2023..”
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità non indennizzabile nei termini previsti dalla legge.
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP non sussisteva il requisito sanitario, dovendosi evidentemente ritenere, anche alla luce dei chiarimenti resi dal CTU, non sussistenti le condizioni sanitarie richieste in sede amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso va respinto. Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce il ricorrente invalido al 63% con decorrenza dal 28/12/2023;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 05/12/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04/12/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3058/2025 R.G.
TRA
nata in [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SORIANO CESARE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente pro – tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI LUCA, DE BENEDICTIS ITALA,
CATALANO DAVIDE, UM LA E VE IDA,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 04.10.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile o della pensione di inabilità civile, non riconosciuto a seguito di domanda del
28/12/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione escludendo la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere e riconoscendo al ricorrente una percentuale di invalidità pari al 63%.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 03.03.2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze del ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui lo stesso sarebbe affetto.
In particolare, si assumeva la sottovalutazione della patologia osteoarticolare.
Inoltre, si assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 19/06/2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione. Le predette conclusioni inducono a ritenere non sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve invero ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da Cardiopatia ischemica ipertensiva trattata con PTCA con duplice stent medicati su ramo MO e CX – artrosi polidistrettuale in discopatie multiple rachide cervicale e lombo-sacrale – sindrome depressiva ansiosa cronica.
Il consulente, chiamato a chiarimenti, specificava: “Viene analizzata altresì la documentazione sanitaria aggiuntiva:
1) Pineta Grande S.P.A., Castel Volturno (CE), C.C. n° 2025008026, in data
22/05/2025: “ Sindrome coronarica acuta senza sopraslivellamento del tratto ST
(SCA-NSTEMI). Evidenza angiografica di restenosi critica intrastent di ramo MO sottoposta ad angioplastica con pallone medicato.”
Tale condizione clinica è sostanzialmente sovrapponibile a quella evidenziata in precedenza, ossia una cardiopatia ischemica ipertensiva trattata con PTCA con duplice stent medicati su ramo MO e CX. Vi è stata una nuova stenosi critica intrastent del ramo MO, sottoposta ad angioplastica con pallone medicato. Per tale condizione si procede per analogia e con criterio proporzionale al quadro clinico e strumentale
(FE 55% all' ultimo ecocardiogramma effettuato durante il ricovero del 22/05/2025) ad utilizzare il codice tabellare 6446 (che identifica la coronaropatia moderata – II classe NYHA), valutandola al massimo tabellare, ossia il 50%.
Sul punto contestato, come già ampiamente specificato nell'elaborato peritale, non è stata effettuata valutazione dell'obesità in quanto la ricorrente presenta un'altezza di cm 162, un peso Kg 86, pertanto un BMI di 32.77.
Il codice cui fa riferimento l'Avv. Soriano è il 7105 (che identifica obesità – (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosicheÈ chiaro pertanto che la ricorrente, Sig.ra , presentando un BMI di 32.77 non rientra Parte_1
appunto in questo range per poter utilizzare tale codice tabellare.
Occorre altresì evidenziare che il peso corporeo è una condizione molto variabile anche nell'arco della stessa giornata (ritenzione di liquidi, alimentazione con maggiore componente di carboidrati e di lievitati, etc.), pertanto non è il semplice BMI
> a 35 a dare diritto al riconoscimento del codice tabellare 7105, ma sono soprattutto le complicanze artrosiche che da la stessa obesità. Nel caso di specie agli atti è presente solo una RX rachide cervicale, lombo-sacrale, bacino, ginocchio destro e sinistro refertata dalla Dott.ssa in servizio presso Persona_1
l' in data 09/06/2016 in cui si evidenzia: “Riduzione Controparte_2
d'ampiezza dello spazio intersomatico C4-C5, spondiloartrosi con marcata reazione osteofitosica marginale. Sclerosi delle limitanti, e riduzione d'ampiezza dello spazio
D12-L1, L5-S1 da discopatia. Sclerosi dell'aorta addominale. Coxo-artrosi bilaterale a destra con formazioni osteofitosiche periarticolari, del ciglio superiore del cotile destro. Gonartrosi in ginocchio varo bilaterale, con sclerosi delle interlinee articolari.” Appare quindi piuttosto semplice dedurre che mancano entrambe le condizioni per il riconoscimento del codice 7105, ossia 1) un BMI superiore a 35; 2)
l'interessamento clinico-funzionale artrosico (sulla scorta dell'esame obiettivo effettuato dal Sottoscritto), precisando altresì che nella pratica clinica quotidiana spesso non vi è corrispondenza clinico-radiografica, cioè in altri termini, per un esame radiografico in cui si evidenzia artrosi non deve necessariamente corrispondere ad una limitazione funzionale dei distretti interessati. Altresì riporto nuovamente l'esame obiettivo dell'apparato osteo-articolare presente alla pagina 7 dell'elaborato peritale:
“Deambulazione autonoma, passaggi posturali autonomi. Paziente in grado di mantenere la stazione eretta prolungata. Il ROM delle articolazioni esaminate: movimenti di flessione ginocchia regolari e non dolenti, dolente la palpazione dell'emirima mediale, ginocchia asciutte. Regolare il ROM dei polsi e delle caviglie.
Le articolazioni scapolo-omerali risultano regolari e non dolenti nel loro range di movimento in flessione, abduzione, extra ed intrarotazione. L' articolarità delle articolazioni coxo-femorali appare regolare e non dolente. Movimenti di flesso- estensione del rachide cervicale e lombo-sacrale regolari e non dolenti fino ai massimi gradi di escursione, manovra di SS e UÈ negative, spinalgia pressoria, DA negativo. Tono-trofismo dei muscoli dell'arto superiore ed inferiore regolari per costituzione ed età.”
Da tale esame obiettivo, effettuato dal Sottoscritto che è Specialista in Ortopedia e
Traumatologia, risultano solo lievissime limitazioni funzionali ai distretti esaminati, pertanto ben inquadrabili appunto per analogia nel codice tabellare 7008
(cheidentifica la spondilolistesi), valutandolo nella misura tabellare fissa del 12%.
In merito alle richiamate Linee Guida l'Avv. Soriano commette un'inesattezza, CP_1
nel senso che la proposta valutativa richiamata è solo di , Persona_2
medicolegale della sede regionale di Trento, non è certamente la Linea Guida CP_1
adottata dall' Le linee guida che possono facilmente essere reperite sui CP_1 CP_1
comuni motori di ricerca, alla pagina 52, con ICD-9 278.00, associano all'obesità con
BMI fra 35 e 39 una percentuale di invalidità fissa nella misura del 20%. Tale digressione tuttavia è solo per mettere in evidenza l'inesattezza valutativa proposta dall'Avv. Soriano, facendo comunque fede per il Sottoscritto CTU le comuni tabelle di
Legge,apprezzando prudentemente comunque le linee guida ” CP_1
Difatti, il ctu concludeva: “In conclusione si può ritenere la Sig.ra Parte_1
invalida nella misura del 63%, senza necessità dell'assegno di invalidità e/o della pensione di inabilità, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, dunque dal 28/12/2023..”
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità non indennizzabile nei termini previsti dalla legge.
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP non sussisteva il requisito sanitario, dovendosi evidentemente ritenere, anche alla luce dei chiarimenti resi dal CTU, non sussistenti le condizioni sanitarie richieste in sede amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso va respinto. Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce il ricorrente invalido al 63% con decorrenza dal 28/12/2023;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 05/12/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna