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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/11/2025, n. 3506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3506 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 6251/21, avente ad oggetto divorzio contenzioso – cessazione egli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rita Salvatore, come da mandato in Parte_1 atti
RICORRENTE
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Montagna, come da mandato in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.7.21 il esponeva di aver contratto matrimonio Pt_1
concordatario con la resistente in data 3.7.24 e di aver generato insieme a costei due figli, nati l'uno nel 2007 e l'altro nel 2010; deduceva che la separazione tra le parti fosse stata pronunciata mediante sentenza n. 2633/19 resa in data 2.8.19 che da tale data la comunione familiare non fosse stata ripristinata chiedeva pertanto, pronunciarsi il divorzio, con conferma dell'affido condiviso della prole e collocazione prevalente presso la madre e determinazione delle modalità di esercizio del proprio diritto di visita;
manifestava la disponibilità a corrispondere per il mantenimento di ogni figlio un contributo di € 250,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale istat ed a sostenere la quota del 50% delle spese straordinarie;
contestava l'esistenza del presupposti per l'attribuzione in favore della resistente di un assegno divorzile a proprio carico.
La , costituendosi con comparsa depositata in data 25.4.22, preliminarmente CP_1
assumeva l'inammissibilità del divorzio, sul presupposto che nel giudizio di separazione non fosse stata pronunciata sentenza inerente lo status e che riguardo alla statuizione mediante la quel tale procedimento era stato definito fosse in corso il giudizio di appello;
rimarcava che il non fosse scrupoloso né nel rispetto delle previsioni inerenti la Pt_1
frequentazione con i figli, né nell'adempimento degli obblighi economici a suo carico;
indicava le modalità di interazione con la prole delineate in ricorso non fossero del tutto consone agli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
chiedeva determinarsi in €
350,00 il contributo al mantenimento di ogni figlio a carico del padre, in ragione delle esigenze connesse all'età attuale ed alla posizione reddituale del ricorrente;
chiedeva le fosse riconosciuto un assegno divorzile pari ad € 200,0 mensili, in ragione della ridotta consistenza degli introiti rinvenienti dall'attività part time svolta e dall'impegno profuso nella gestione familiare, al fine di consentire la realizzazione professionale del coniuge, militare;
invocava l'attribuzione al ricorrente della quota del 70% delle spese straordinarie e chiedeva che il 30% del compenso rinveniente da eventuali missioni all'estero fosse versato a beneficio dei minori.
All'udienza presidenziale, rilevato che parte ricorrente avesse documentalmente comprovato l'avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio con riferimento al solo status, le parti concordavano l'affido condiviso della prole e lo stazionamento alternato con il padre dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera o al lunedì mattina,
a seconda dei turni lavorativi del medesimo;
concordavano in € 350,00 oltre rivalutazione annuale istat il contributo paterno al sostentamento di ogni figlio ed in € 200,00 l'assegno di mantenimento a beneficio della;
convenivano, infine, la ripartizione al 50% delle CP_1
spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
l'ufficio disponeva, pertanto, in via provvisoria che i rapporti tra le parti e la prole fossero regolati in virtù delle cennate pattuizioni ed adottava i provvedimenti funzionali all'istruzione del giudizio.
Con sentenza depositata in data 30.10.23 veniva adottata la statuizione inerente lo status;
con ordinanza resa in data 30.5.24 venivano le richieste istruttorie venivano disattese e le parti venivano invitate a documentare la propria condizioni reddituale e lavorative aggiornate;
all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 2.4.25 i procuratori delle parti provvedevano in tal senso, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Risultando già intervenuta l'adozione delle pronuncia di divorzio, devono essere delibati in questa sede unicamente i profili accessori;
preme ribadire, a fronte delle reiterazioni delle notazioni in ordine all' inammissibilità della domanda sullo status contenute negli scritti difensivi conclusivi della , che la separazione delle parti fosse stata adottata CP_1
con sentenza parziale n. 2633/19, passata in giudicato come da certificazione in atti del
14.7.20 e che il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Lecce incardinato rispetto alla statuizione afferente i profili accessori, oggi definito, abbia, peraltro, riguardato unicamente le previsioni inerenti la spettanza degli ANF.
In ordine alle questioni di carattere non patrimoniale rilevanti in questa sede, il figlio ha raggiunto la maggiore età nel mese di settembre 2025, mentre è Per_1 Per_2
attualmente quindicenne;
non appaiono apprezzabili motivazioni ostative al permanere dell'affido condiviso del medesimo che, in ragione dell'attuale età, potrà concordare direttamente con il padre le modalità di frequentazione.
Con riferimento ai profili economici, deve rilevarsi come il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del con sede lavorativa a Bari, abbia Controparte_2 documentato un reddito netto per il 2024 di circa € 26.000,00 ed introiti mensili relativi al 2025 oscillanti tra € 1.750,00 ed € 2.200,00 - importi già decurtati dalla cessione di quinto mensile dell'importo di € 297,40; in considerazione dei rilievi che precedono deve trovare conferma l'importo del contributo per il mantenimento di ogni figlio già stabilito con provvedimento reso in data 5.7.23 sull'accordo delle parti, pari ad € 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat con la decorrenza già stabilita in sede di separazione.
La , parrucchiera con contratto di lavoro part time a tempo indeterminato, ha CP_1
documentato, per il 2023, un reddito annuo di € 3.200,00, sostanzialmente analogo a quello dichiarato fiscalmente negli anni precedenti e sostiene il canone di locazione dell'abitazione ove risiede, pari ad € 390,00 mensili;
neppure nella relazione investigativa depositata dal ricorrente in atti si traggono evidenze di una prestazione svolta a tempo pieno, né sono stati acquisiti elementi univoci atti a suffragare lo svolgimento di attività lavorativa ulteriore - sebbene la portata del canone di locazione e l'acquisto dell'autovettura in atti rendano plausibile ritenere che ella possa beneficiare di un minimo di risorse aggiuntive rispetto a quelle documentate.
Le spese straordinarie, stante il ricorrere di una disparità economica consistente tra le parti, saranno ripartite nella misura del 60% a carico del ricorrente e per la quota residua a carico della resistente;
le stesse saranno individuate sulla scorta delle previsioni del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
La ha invocato l'attribuzione di un assegno divorzile: tale emolumento risulta CP_1
connotato da “natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto …fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole. ( cfr. Cass. Civ. sent. n. 5603/20 e 18554/25) pertanto “ deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nell'ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio. (18693/25) “va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo
a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale. (cfr. Cass. civ. sent. n. 24759/25).
Nel caso per cui è controversia, alla resistente, in sede di separazione, è stato riconosciuto un assegno di mantenimento di importo pari ad € 200,00 mensili;
la , munita di CP_1
titolo professionale ed attiva dal punto di vista lavorativo sin da epoca antecedente al matrimonio, come attestato nel modello C/2 storico, è attualmente assunta a tempo indeterminato con mansioni di parrucchiera part time;
non può tacersi come ella, in ragione dell'attuale età del figli e della presenza della piena e specifica capacità lavorativa, sia in condizione di attivarsi per accrescere le proprie entrate;
in ossequio ai cennati rilievi, risulta certamente dovuta, allo stato, la componente assistenziale dell'assegno divorzile, ove si rilevi che la non è, attualmente, in condizione di provvedere all'autonomo CP_1
sostentamento; al contrario, non è stato fornito dalla medesima alcun riscontro in virtù del quale possa apprezzarsi una rinuncia a specifiche opportunità di carriera in ragione degli impegni familiari;
conseguentemente, anche in considerazione sia della durata del matrimonio, che delle ragioni della conclusione del rapporto, come accertate in sede di separazione, a carico del ricorrente deve essere posto un assegno divorzile di importo pari ad € 150,00, oltre rivalutazione annuale istat, determinato in considerazione della sola vocazione assistenziale.
Con riferimento alle domande articolate dalla resistente con riferimento alla compartecipazione del al pagamento canone di locazione dell'immobile ove ella Pt_1
risiede, deve rilevarsi come l'incidenza di tale onere sia stata comunque considerata nell'adozione delle statuizioni economiche;
non vi è invece, prova di eventuali indennità percepite dal ricorrente in virtù di missione all'estero che, laddove in futuro dovessero risultino apprezzabili, potranno condurre ad una rivalutazione dell'assetto patrimoniale delineato in questa sede;
nessuna notazione deve svolgersi in ordine agli ANF, oggi soppressi.
Le spese di lite, in ragione dell'entità della reciproca soccombenza – il ricorrente rispetto all'assegno divorzile, la resistente rispetto all'eccezione preliminare di inammissibilità – vengono compensate tra le parti per la quota di ½ e poste a carico del per la Pt_1
quota residua
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Dispone l'affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre;
- Dispone che egli, in ragione dell'attuale età, possa concordare direttamente con il genitore non collocatario le modalità di esercizio del diritto di visita;
- Dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento di ogni figlio corrispondendo alla resistente l'importo di € 350,00, oltre rivalutazione annuale istat con la decorrenza stabilita nella sentenza di separazione;
- Pone a carico del ricorrente la quota del 60% ed a carico della resistente la quota del 40% delle spese straordinarie inerenti la prole, da individuarsi sulla scorta del Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
- onera il della corresponsione alla , entro il 5 di ogni mese, della somma di Pt_1 CP_1
€ 150,00 oltre rivalutazione annuale istat a titolo di assegno divorzile;
- condanna il ricorrente della rifusione, in favore della resistente, della metà delle spese di lite – quota che liquida in € 2.200,00 oltre rsf al 15%, iva e cpa e nella metà dell'importo del contributo unificato – e compensa tra le parti la quota residua.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24.11.25
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)