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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 22/04/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 219/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 219/2023 promossa da:
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. TORRICELLA MARCO giusta procura in atti;
ricorrente contro
( in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_2 dall'avv. MICHELANGELI STEFANO giusta procura in atti;
resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva l'intestato Tribunale spiegando di aver intrattenuto Parte_1
rapporti commerciali con a seguito dei quali – tenuto conto dei rapporti dare/avere tra le parti - CP_1
la prima risultava creditrice della seconda della complessiva somma di euro 25.510,46.
Aggiungeva di aver ricevuto incarico dalla di trasportare delle merci da consegnare a Vicenza, CP_1
nello specifico n. 16 pallet per un peso netto di Kg.
5.720 di funghi porcini congelati, ma che il mezzo adibito al predetto trasporto della era stato oggetto di furto con la conseguenza che - in base Pt_1 alla ricostruzione della - in applicazione dell'art. 1696 c.c. l'indennizzo dovuto dalla Pt_1 Pt_1
in qualità di trasportatrice, alla era di euro 5720,00 ossia pari ad un euro per ogni chilogrammo CP_1
perduto. Ne discendeva che, all'esito del corretto aggiornamento dei rapporti dare/avere tra le parti, risultava creditrice della della somma di euro 19.790,46 data dalla decurtazione Pt_1 CP_1 dell'importo di euro 5720,00 – dovuto a titolo di indennizzo per la perdita della merce affidata per il trasporto - dall'importo già dovuto da a di euro 25.510,46. CP_1 Pt_1
pagina 1 di 4 Concludeva, dunque, chiedendo “IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al ricorso, che la è creditrice nei confronti della della somma complessiva di Parte_1 CP_1
Euro 19.790,46, o di quella diversa somma che stabilirà il Tribunale, e, per l'effetto, condannare la
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro CP_1
19.790,46, o di quella diversa somma che stabilirà il Tribunale, in favore della oltre Parte_1 agli interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite comunque maggiorati del 30% in virtù della redazione dell'atto mediante tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la ricerca dei documenti al suo interno”.
Si costituiva in giudizio la che, pur non contestando l'esistenza di un proprio debito nei confronti CP_1
di di complessivi euro 25.510,46, affermava che il furto del mezzo contenente la merce Pt_1
affidata al vettore era avvenuto per esclusiva colpa della con la conseguenza che non poteva Pt_1 applicarsi, al caso di specie, il calcolo forfettario dell'indennizzo invocato dalla ricorrente ma, sempre a norma del citato art. 1696 c.c. u.c., il risarcimento andava calcolato sulla base dell'effettivo valore commerciale della merce in considerazione della colpa grave del vettore al momento della perdita delle merci.
Concludeva, dunque, chiedendo di “rigettare il ricorso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese del giudizio”.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 1.3.2024 – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art, 127 ter c.p.c. - e, con provvedimento comunicato in data 4.3.2024, era trattenuto in decisione all'esito della concessione di giorni 20 per note e giorni 20 per repliche scadenti il 15.4.2024.
Come pure ammesso dalle parti, l'unica questione oggetto di contrasto e, dunque, da risolvere nel presente procedimento è l'esatta determinazione dell'indennizzo dovuto ad da parte di a CP_1 Pt_1 seguito del furto subito da quest'ultima, in qualità di trasportatrice delle merci della prima. In particolare, occorrerà capire se l'indennizzo dovuto andrà quantificato, come pure previsto dall'art. 1696 c.c., tenendo conto che “il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri” ovvero se, in considerazione dell'esistenza di un comportamento connotato da colpa grave del vettore, il vettore dovrà ristorare integralmente la perdita subita in forza dell'ultimo comma dell'art. 1696 ove si prevede che il vettore non possa avvalersi della limitazione di responsabilità prevista a suo favore laddove venga dimostrato “che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia
pagina 2 di 4 avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni”.
È evidente che, in base agli ordinari principi che regolano l'onere della prova, “l'onere di provare che il dolo o la colpa grave del vettore (e/o dei soggetti di cui egli si sia avvalso) hanno causato la perdita
o l'avaria della merce incombe sul mittente, il quale invochi un risarcimento in misura più elevata e pari all'intero valore della merce” (così Cass. Civ., Sez. III, sentenza 12/09/2013, n. 20896).
Sarebbe stato onere di dunque, non solo dedurre l'esistenza di un comportamento doloso o CP_1
gravemente colposo di ma anche provare l'esistenza, in concreto, di tale comportamento. Pt_1
Prova che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo fornita.
Va subito precisato, in merito, che l'esistenza della colpa grave non potrebbe essere desunta, nel caso di specie, dalla valutazione effettuata dalla compagnia di che, all'esito Controparte_2 dell'apertura del sinistro, rigettava la richiesta di indennizzo per via dell'assenza di effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sul mezzo. Ed infatti, da un lato,
l'autonoma valutazione effettuata dalla compagnia di assicurazioni non potrebbe avere, chiaramente, alcun riverbero nel presente procedimento e, dall'altro, occorre sottolineare come l'assenza di atti di effrazione o scasso dei vetri, delle portiere e dell'antifurto, non costituiscono – per sé soli – prova della colpa grave del vettore costituendo, invece, mere condizioni di polizza – accettate dall'assicurato – che in alcun modo richiamano l'elemento soggettivo della colpa grave.
Nel caso di specie, poi, non risultano contestate le circostanze che il furto era avvenuto presso il parcheggio della sede operativa di Monteprandone della alle ore 15.30, quindi in pieno Pt_1
giorno, che il parcheggio fosse controllato da telecamere, che il dispositivo di chiusura fosse inserito e che le chiavi non fossero a bordo.
Alla luce di quanto sopra, dunque, non pare possibile parlare di colpa grave del vettore con la conseguenza che “il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri” (così art. 1696 c.c.).
In conclusione, la domanda avanzata dalla ricorrente andrà accolta.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della causa 19.790,46, al numero e complessità delle questioni trattate (bassa-valori minimi) ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte ricorrente (fase studio, fase introduttiva, fase decisoria); somma che andrà aumentata del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la ricerca dei documenti al suo interno.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 219 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, accertato che la è creditrice nei confronti Parte_1
della della somma complessiva di euro 19.790,46, condanna la al CP_1 CP_1
pagamento della somma di euro 19.790,46 in favore della oltre agli interessi Parte_1
legali maturati e maturandi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 2.541,50 (€ 2.210,00+30%) per compensi professionali, oltre al
15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 22 aprile 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 219/2023 promossa da:
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. TORRICELLA MARCO giusta procura in atti;
ricorrente contro
( in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_2 dall'avv. MICHELANGELI STEFANO giusta procura in atti;
resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva l'intestato Tribunale spiegando di aver intrattenuto Parte_1
rapporti commerciali con a seguito dei quali – tenuto conto dei rapporti dare/avere tra le parti - CP_1
la prima risultava creditrice della seconda della complessiva somma di euro 25.510,46.
Aggiungeva di aver ricevuto incarico dalla di trasportare delle merci da consegnare a Vicenza, CP_1
nello specifico n. 16 pallet per un peso netto di Kg.
5.720 di funghi porcini congelati, ma che il mezzo adibito al predetto trasporto della era stato oggetto di furto con la conseguenza che - in base Pt_1 alla ricostruzione della - in applicazione dell'art. 1696 c.c. l'indennizzo dovuto dalla Pt_1 Pt_1
in qualità di trasportatrice, alla era di euro 5720,00 ossia pari ad un euro per ogni chilogrammo CP_1
perduto. Ne discendeva che, all'esito del corretto aggiornamento dei rapporti dare/avere tra le parti, risultava creditrice della della somma di euro 19.790,46 data dalla decurtazione Pt_1 CP_1 dell'importo di euro 5720,00 – dovuto a titolo di indennizzo per la perdita della merce affidata per il trasporto - dall'importo già dovuto da a di euro 25.510,46. CP_1 Pt_1
pagina 1 di 4 Concludeva, dunque, chiedendo “IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al ricorso, che la è creditrice nei confronti della della somma complessiva di Parte_1 CP_1
Euro 19.790,46, o di quella diversa somma che stabilirà il Tribunale, e, per l'effetto, condannare la
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro CP_1
19.790,46, o di quella diversa somma che stabilirà il Tribunale, in favore della oltre Parte_1 agli interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite comunque maggiorati del 30% in virtù della redazione dell'atto mediante tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la ricerca dei documenti al suo interno”.
Si costituiva in giudizio la che, pur non contestando l'esistenza di un proprio debito nei confronti CP_1
di di complessivi euro 25.510,46, affermava che il furto del mezzo contenente la merce Pt_1
affidata al vettore era avvenuto per esclusiva colpa della con la conseguenza che non poteva Pt_1 applicarsi, al caso di specie, il calcolo forfettario dell'indennizzo invocato dalla ricorrente ma, sempre a norma del citato art. 1696 c.c. u.c., il risarcimento andava calcolato sulla base dell'effettivo valore commerciale della merce in considerazione della colpa grave del vettore al momento della perdita delle merci.
Concludeva, dunque, chiedendo di “rigettare il ricorso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese del giudizio”.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 1.3.2024 – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art, 127 ter c.p.c. - e, con provvedimento comunicato in data 4.3.2024, era trattenuto in decisione all'esito della concessione di giorni 20 per note e giorni 20 per repliche scadenti il 15.4.2024.
Come pure ammesso dalle parti, l'unica questione oggetto di contrasto e, dunque, da risolvere nel presente procedimento è l'esatta determinazione dell'indennizzo dovuto ad da parte di a CP_1 Pt_1 seguito del furto subito da quest'ultima, in qualità di trasportatrice delle merci della prima. In particolare, occorrerà capire se l'indennizzo dovuto andrà quantificato, come pure previsto dall'art. 1696 c.c., tenendo conto che “il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri” ovvero se, in considerazione dell'esistenza di un comportamento connotato da colpa grave del vettore, il vettore dovrà ristorare integralmente la perdita subita in forza dell'ultimo comma dell'art. 1696 ove si prevede che il vettore non possa avvalersi della limitazione di responsabilità prevista a suo favore laddove venga dimostrato “che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia
pagina 2 di 4 avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni”.
È evidente che, in base agli ordinari principi che regolano l'onere della prova, “l'onere di provare che il dolo o la colpa grave del vettore (e/o dei soggetti di cui egli si sia avvalso) hanno causato la perdita
o l'avaria della merce incombe sul mittente, il quale invochi un risarcimento in misura più elevata e pari all'intero valore della merce” (così Cass. Civ., Sez. III, sentenza 12/09/2013, n. 20896).
Sarebbe stato onere di dunque, non solo dedurre l'esistenza di un comportamento doloso o CP_1
gravemente colposo di ma anche provare l'esistenza, in concreto, di tale comportamento. Pt_1
Prova che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo fornita.
Va subito precisato, in merito, che l'esistenza della colpa grave non potrebbe essere desunta, nel caso di specie, dalla valutazione effettuata dalla compagnia di che, all'esito Controparte_2 dell'apertura del sinistro, rigettava la richiesta di indennizzo per via dell'assenza di effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sul mezzo. Ed infatti, da un lato,
l'autonoma valutazione effettuata dalla compagnia di assicurazioni non potrebbe avere, chiaramente, alcun riverbero nel presente procedimento e, dall'altro, occorre sottolineare come l'assenza di atti di effrazione o scasso dei vetri, delle portiere e dell'antifurto, non costituiscono – per sé soli – prova della colpa grave del vettore costituendo, invece, mere condizioni di polizza – accettate dall'assicurato – che in alcun modo richiamano l'elemento soggettivo della colpa grave.
Nel caso di specie, poi, non risultano contestate le circostanze che il furto era avvenuto presso il parcheggio della sede operativa di Monteprandone della alle ore 15.30, quindi in pieno Pt_1
giorno, che il parcheggio fosse controllato da telecamere, che il dispositivo di chiusura fosse inserito e che le chiavi non fossero a bordo.
Alla luce di quanto sopra, dunque, non pare possibile parlare di colpa grave del vettore con la conseguenza che “il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri” (così art. 1696 c.c.).
In conclusione, la domanda avanzata dalla ricorrente andrà accolta.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della causa 19.790,46, al numero e complessità delle questioni trattate (bassa-valori minimi) ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte ricorrente (fase studio, fase introduttiva, fase decisoria); somma che andrà aumentata del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la ricerca dei documenti al suo interno.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 219 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, accertato che la è creditrice nei confronti Parte_1
della della somma complessiva di euro 19.790,46, condanna la al CP_1 CP_1
pagamento della somma di euro 19.790,46 in favore della oltre agli interessi Parte_1
legali maturati e maturandi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 2.541,50 (€ 2.210,00+30%) per compensi professionali, oltre al
15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 22 aprile 2024
Il Giudice
Enza Foti
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