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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5385/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Patti, ha pronunciato a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 5385/2024 promossa da:
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. Vincenzo Cardinale, elettivamente domiciliata in Cerignola alla via
Addolorata n.3, presso lo studio del difensore;
- opponente contro
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Paolo Francesco Triscari Binoni, elettivamente domiciliata in
Milano alla via Fontana n.11, presso lo studio del difensore;
- opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 09/12/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato via pec in data 09.11.2024, la società in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1316/2024, emesso in data 26.09.2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore della società (P.iva la somma Controparte_1 P.IVA_2 complessiva di € 77.306,55 oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura monitoria pari ad € 406,50 per esborsi ed € 2.242,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, iva e c.p.a. come per legge, in forza delle fatture n. 7171 del 31.01.2022, n.
2720 del 07.01.2022, n. 164128 del 07.12.2021, n. 161166 del 02.12.2021.
pagina 1 di 4 A fondamento della spiegata opposizione ha eccepito:
a) la prescrizione del credito azionato per decorso del termine biennale introdotto dalla
Legge di Bilancio del 2018 (Legge n.2025/2017);
b) l'insufficienza e/o carenza probatoria in relazione al credito ingiunto, con particolare riguardo alla fattura n. 2720 del 07.01.2022;
c) l'inesistenza del credito ed irregolarità delle fatture emesse, per erronea registrazione dei consumi, con particolare riguardo alla fattura n. 2720 del 07.01.2022.
Sulla base di tali premesse, ha chiesto:
a) in via preliminare, di accertare e dichiarare la prescrizione del credito ingiunto, stante il decorso del termine biennale di prescrizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.1316/2024 emesso in data 26/09/2024 dal Tribunale di Foggia;
b) in via principale e nel merito, di accogliere la spiegata opposizione per insussistenza ed infondatezza del credito ex adverso azionato e, per l'effetto, dichiarare nullo/inefficace e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.1316/2024 emesso dal Tribunale di Foggia in data
26/09/2024;
c) in via subordinata, di accertare il minor credito della convenuta nella somma che eventualmente risulterà essere di giustizia all'esito dell'istruttoria.
In data 24/06/2025 si è costituita la società opposta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale ha aderito all'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con integrale compensazione delle spese legali e, in subordine, la condanna alle spese legali ai minimi tabellari previsti.
La causa è stata rinviata all'udienza del 09.12.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel corso dell'udienza, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi.
Parte opposta ha, poi, precisato che per mero refuso in comparsa di costituzione è stato indicata la forma giuridica della società opposta quale s.r.l. anziché quale s.p.a.
**********
In via preliminare, si prende atto che parte opposta (da individuare correttamente in
– costituendosi in giudizio – ha aderito all'eccezione di prescrizione Controparte_1 della controparte, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 4 Ritiene il Tribunale che l'indicata circostanza ed in specie l'adesione alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo per prescrizione del credito ingiunto, comporti la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto fra le parti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 8428/2014).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione (Cass. n. 8428/2014 cit.).
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, restando affidata al giudice unicamente la regolamentazione delle spese di lite sulla scorta del principio di soccombenza virtuale, dal momento che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale”
(Cass. n. 21757/2021, Cass. n. 1257/2023).
Ebbene, si rileva a tal fine che sin dal momento in cui l'azione monitoria è stata intrapresa ed è stato emesso il decreto ingiuntivo (26.09.2024), il credito di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso - segnatamente la n.161166 con scadenza al 02/12/2021, la n.164128 con scadenza al 30/12/2021, la n.2720 con scadenza al 27/01/2022 e la n.7171 con scadenza al 21/02/2022 - risultava prescritto in quanto, così come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n.2025/2017) e confermata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge
n.160/2019), il termine di prescrizione per la fornitura di energia elettrica, per le bollette emesse dal 1° marzo 2018, è di due anni a decorrere dalla data di scadenza della singola bolletta.
Invero, parte opposta – sulla quale incombeva l'onere della prova – non ha fornito prova di validi atti interruttivi, avendo anzi aderito all'eccezione di controparte, come già evidenziato, invocando essa stessa la revoca del provvedimento monitorio. pagina 3 di 4 Alla luce delle argomentazioni che precedono parte opposta non aveva titolo per agire in via monitoria.
La fondatezza dell'eccezione di prescrizione, rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese, sulla scorta del principio di soccombenza virtuale, devono essere poste a carico di parte opposta, in quanto sebbene la stessa abbia aderito in sede di opposizione all'eccezione di prescrizione, la ha dovuto agire in giudizio al fine di conseguire la revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo.
Tuttavia, tenuto conto della immediata adesione di parte opposta all'eccezione ed alle conclusioni rassegnate dall'opponente e comunque della semplicità e natura documentale delle questioni controverse, le spese sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, facendo applicazione dei valori minimi dello scaglione da €
52.001,00 ad € 260.000,00 (fase di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria siccome non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda monitoria e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1316/2024 emesso da questo Tribunale in data
26.09.2024;
2) condanna la società opposta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore di che si Parte_1 liquidano in € 406,00 per spese ed € 4.217,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 09/12/2025.
Foggia 9 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Patti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Patti, ha pronunciato a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 5385/2024 promossa da:
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. Vincenzo Cardinale, elettivamente domiciliata in Cerignola alla via
Addolorata n.3, presso lo studio del difensore;
- opponente contro
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Paolo Francesco Triscari Binoni, elettivamente domiciliata in
Milano alla via Fontana n.11, presso lo studio del difensore;
- opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 09/12/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato via pec in data 09.11.2024, la società in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1316/2024, emesso in data 26.09.2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore della società (P.iva la somma Controparte_1 P.IVA_2 complessiva di € 77.306,55 oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura monitoria pari ad € 406,50 per esborsi ed € 2.242,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, iva e c.p.a. come per legge, in forza delle fatture n. 7171 del 31.01.2022, n.
2720 del 07.01.2022, n. 164128 del 07.12.2021, n. 161166 del 02.12.2021.
pagina 1 di 4 A fondamento della spiegata opposizione ha eccepito:
a) la prescrizione del credito azionato per decorso del termine biennale introdotto dalla
Legge di Bilancio del 2018 (Legge n.2025/2017);
b) l'insufficienza e/o carenza probatoria in relazione al credito ingiunto, con particolare riguardo alla fattura n. 2720 del 07.01.2022;
c) l'inesistenza del credito ed irregolarità delle fatture emesse, per erronea registrazione dei consumi, con particolare riguardo alla fattura n. 2720 del 07.01.2022.
Sulla base di tali premesse, ha chiesto:
a) in via preliminare, di accertare e dichiarare la prescrizione del credito ingiunto, stante il decorso del termine biennale di prescrizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.1316/2024 emesso in data 26/09/2024 dal Tribunale di Foggia;
b) in via principale e nel merito, di accogliere la spiegata opposizione per insussistenza ed infondatezza del credito ex adverso azionato e, per l'effetto, dichiarare nullo/inefficace e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.1316/2024 emesso dal Tribunale di Foggia in data
26/09/2024;
c) in via subordinata, di accertare il minor credito della convenuta nella somma che eventualmente risulterà essere di giustizia all'esito dell'istruttoria.
In data 24/06/2025 si è costituita la società opposta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale ha aderito all'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con integrale compensazione delle spese legali e, in subordine, la condanna alle spese legali ai minimi tabellari previsti.
La causa è stata rinviata all'udienza del 09.12.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel corso dell'udienza, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi.
Parte opposta ha, poi, precisato che per mero refuso in comparsa di costituzione è stato indicata la forma giuridica della società opposta quale s.r.l. anziché quale s.p.a.
**********
In via preliminare, si prende atto che parte opposta (da individuare correttamente in
– costituendosi in giudizio – ha aderito all'eccezione di prescrizione Controparte_1 della controparte, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 4 Ritiene il Tribunale che l'indicata circostanza ed in specie l'adesione alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo per prescrizione del credito ingiunto, comporti la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto fra le parti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 8428/2014).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione (Cass. n. 8428/2014 cit.).
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, restando affidata al giudice unicamente la regolamentazione delle spese di lite sulla scorta del principio di soccombenza virtuale, dal momento che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale”
(Cass. n. 21757/2021, Cass. n. 1257/2023).
Ebbene, si rileva a tal fine che sin dal momento in cui l'azione monitoria è stata intrapresa ed è stato emesso il decreto ingiuntivo (26.09.2024), il credito di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso - segnatamente la n.161166 con scadenza al 02/12/2021, la n.164128 con scadenza al 30/12/2021, la n.2720 con scadenza al 27/01/2022 e la n.7171 con scadenza al 21/02/2022 - risultava prescritto in quanto, così come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n.2025/2017) e confermata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge
n.160/2019), il termine di prescrizione per la fornitura di energia elettrica, per le bollette emesse dal 1° marzo 2018, è di due anni a decorrere dalla data di scadenza della singola bolletta.
Invero, parte opposta – sulla quale incombeva l'onere della prova – non ha fornito prova di validi atti interruttivi, avendo anzi aderito all'eccezione di controparte, come già evidenziato, invocando essa stessa la revoca del provvedimento monitorio. pagina 3 di 4 Alla luce delle argomentazioni che precedono parte opposta non aveva titolo per agire in via monitoria.
La fondatezza dell'eccezione di prescrizione, rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese, sulla scorta del principio di soccombenza virtuale, devono essere poste a carico di parte opposta, in quanto sebbene la stessa abbia aderito in sede di opposizione all'eccezione di prescrizione, la ha dovuto agire in giudizio al fine di conseguire la revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo.
Tuttavia, tenuto conto della immediata adesione di parte opposta all'eccezione ed alle conclusioni rassegnate dall'opponente e comunque della semplicità e natura documentale delle questioni controverse, le spese sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, facendo applicazione dei valori minimi dello scaglione da €
52.001,00 ad € 260.000,00 (fase di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria siccome non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda monitoria e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1316/2024 emesso da questo Tribunale in data
26.09.2024;
2) condanna la società opposta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore di che si Parte_1 liquidano in € 406,00 per spese ed € 4.217,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 09/12/2025.
Foggia 9 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Patti
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