Sentenza 15 luglio 1999
Massime • 1
Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ha il potere - dovere di promuovere d'ufficio l'azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell'onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense; l'esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinarmente rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l'illecito è stato posto in essere (nella specie, denuncia del figlio del cliente dell'incolpato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/1999, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 15 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. Ettore GIANNTO - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TO TO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA RISORGIMENTO 36, presso lo studio dell'avvocato TO CAPITELLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 125/98 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 29109/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08104/99 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Antonio Torroni venne tratto dinanzi al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma per rispondere in sede disciplinare all'addebito di essere venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza professionale propria e dell'intera categoria forense, perché
a)- "accettava dal Sig. AR Valeri, dopo aver ricevuto l'acconto di L 200.000, e dopo il fallimento di una trattativa extragiudiziale presso l'agenzia di Tivoli della Assicurazioni Generali, (l'incarico) di adire il competente Magistrato per ottenere il risarcimento dei danni patiti dal proprio rappresentato a seguito di incidente stradale;
non dava seguito, però, al mandato ricevuto ed accettato, e fraudolentemente riferiva al proprio assistito che la causa era in corso pur avendo accettato dalla Assicurazioni Generali a transazione e saldo L 3.500.000, cifra che tratteneva indebitamente";
b)- "invitato con lettere 28 maggio e 1 luglio 1996 di presentare deduzioni e di comparire avanti il consigliere delegato dell'istruttoria, non ottemperava all'invito, mostrando irriguardoso disinteresse per le funzioni dell'ordine".
In Roma fino all'1 luglio 1996.
Il consiglio suddetto, con decisione resa, nella mancata comparizione dell'Avv. Torroni, il 14 gennaio 1997, ritenne la responsabilità dell'incolpato per i fatti ascrittigli e, rilevati i di lui precedenti specifici, e considerato, in particolare, che all'esito di altro pregresso procedimento disciplinare il predetto era stato radiato dall'Ordine con provvedimento confermato da pronuncia del Consiglio nazionale forense del 17 gennaio/27 maggio 1997, gli inflisse la sanzione della radiazione dall'albo. Sul gravame dell'Avv. Antonio Torroni, il Consiglio nazionale forense, con decisione del 17 luglio - 29 settembre 1998, data anche questa nella mancata comparizione dell'incolpato, confermò il provvedimento impugnato e la sanzione della radiazione dall'albo professionale.
Il giudice disciplinare motivò la decisione osservando dover essere ritenuta, nella fattispecie, "non irragionevole" la statuizione con la quale il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma aveva deciso di non dar corso all'assunzione di testimoni indicati dall'inquisito nella ravvisata esaustività dell'istruzione già espletata;
non essere stati smentiti dall'incolpato i fatti in contestazione;
integrare tali fatti "gravi violazioni dei principi deontologici e dei doveri professionali dell'avvocato", non essendo "compatibile ... con la permanenza nell'albo l'atteggiamento fraudolento ... nei confronti dell'assistito e l'appropriazione di somme dovute al cliente"; essere legittimata l'irrogazione della sanzione applicata, anche, dai precedenti disciplinari dell'incolpato, e, in particolare, dalla pregressa condanna alla radiazione dall'albo dal medesimo riportata.
L'Avv. Antonio Torroni ricorre, con due motivi, per la cassazione della decisione dianzi indicata, notificatagli il 27 ottobre 1998.
Il ricorso è stato notificato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma ed al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, nonché al Consiglio nazionale forense il 24 novembre 1998.
Nè il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, ne' il Consiglio nazionale forense hanno svolto attività difensiva nella presente sede.
Il Procuratore generale, con produzione eseguita ai sensi dell'art. 372, comma 2, cod. proc. civ., ha versato nell'incarto processuale certificazioni attestanti che il ricorrente risulta essere stato radiato dall'albo per effetto di decisione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, confermata da decisione del Consiglio nazionale forense del 17 gennaio 1997, ormai divenuta irretrattabile siccome non impugnata e nel fatto eseguita. MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- Il Consiglio nazionale forense, con la decisione qui impugnata, resa il 17 luglio 1998, ha confermato il provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma in data 14 gennaio 1997, che aveva inflitto all'Avv. Antonio Torroni la radiazione dall'albo nella riscontrata sussistenza nella fattispecie di una situazione che vedeva il sunnominato attuale ricorrente già assoggettato, in forza di propria precedente pronuncia del 17 gennaio 1997, eseguita il 9 ottobre 1997, ad analoga pena disciplinare (v., al riguardo, la dianzi richiamata documentazione prodotta in questa sede dal Procuratore generale).
L'Avv. Torroni, con il proposto ricorso, non ha sollevato contestazioni in ordine alla cosi realizzata reiterazione della sanzione in argomento (suscettibile, comunque. di assumere rilievo, quanto meno, nell'ipotesi di presentazione da parte del condannato di domanda di reiscrizione all'albo al termini dell'art. 47 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578), e, perciò, sul tema, non deve essere adottata nessuna statuizione.
2)- L'Avv. Torroni, con il primo mezzo di ricorso, deduce che la pronuncia resa nei suoi confronti è inficiata da "violazione e falsa applicazione dell'art. 38 co. 3^ R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, in relazione all'art. 360 n.ri 3, 4 e 5 c.p.c.", nonché dal vizio "di omessa motivazione su punto decisivo della controversia prospettato in giudizio".
Il ricorrente, in particolare, sulla premessa che, a mente dell'art. 38, comma 3, R.D.L. n. 1578 del 1933, prec. cit., il procedimento disciplinare deve essere promosso o d'ufficio, ovvero su richiesta del P.M. o dell'interessato, lamenta che, nella fattispecie, l'azione disciplinare contro di lui sarebbe stata esperita, non d'ufficio o ad iniziativa del Pubblico Ministero, ovvero sulla base di denuncia di un cliente asseritosi danneggiato dalla sua condotta, ma a seguito di esposto di persona (figlio di un cliente) estranea alla vicenda nel quadro della quale gli illeciti addebitatigli sarebbero stati perpetrati, e, quindi, nell'insussistenza delle condizioni suscettibili di legittimare l'esperimento di tale azione;
sostiene, altresì, di aver fatto presente, con i mezzi del gravame proposto avverso il provvedimento del Consiglio dell'ordine deglì avvocati di Roma più sopra ricordato, che il suindicato denunciante "non aveva titolo per investire l'ordine Forense della cognizione" degli illeciti in discorso, conseguentemente "instando per la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado anche per eccesso di potere", e che, però, il Consiglio nazionale forense avrebbe omesso totalmente di motivare "su tale punto di doglianza".
La censura è, sotto ogni profilo, destituita di pregio. A)- Il Consiglio dell'ordine degli avvocati ha il potere-dovere di promuovere d'ufficio l'azione disciplinare tutte le volte che venga, comunque, a conoscenza di fatti che ledano l'onere dei professionisti iscritti e il decoro della classe forense. L'esercizio del potere-dovere considerato, pertanto, non è condizionato dalla particolare qualifica della fonte della notizia dell'illecito disciplinarmente rilevante, che bene può essere costituita da denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nell'ambito della quale quell'illecito sia stato posto in essere.
Il fatto che l'esperimento dell'azione disciplinare di cui trattasi risulti scaturito da un esposto di soggetto che non è stato personalmente protagonista della vicenda nel corso della quale l'Avv. Torroni ha posto in essere i f atti dei quali è stato chiamato a rispondere nel presente processo è, quindi, da avere per assolutamente irrilevante ai fini in discussione.
B)- L'omissione della motivazione e le carenze dell'iter argomentativo che supporta il dictum della decisione impugnata, tanto al sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., quanto a mente dell'art. 111, comma 2, della Costituzione (applicabile nel caso in esame, concernente ricorso prodotto avverso pronuncia del Consiglio nazionale forense: cfr., in merito, ex multis, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 764 del 26.1.1998), sono deducibili in Cassazione come mezzi di annullamento del provvedimento gravato solo per quanto attiene all'accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione, e non anche per ciò che concerne l'interpretazione e l'applicazione delle norme del diritto e la soluzione di questioni giuridiche, rispetto alle quali il sindacato di legittimità che compete a questa Corte Suprema si incentra, e si esaurisce, nella verifica della conformità alla legge della decisione censurata, con la conseguenza che se questa risulta corretta l'erronea o carente motivazione non rileva, potendo la ratio decidendi essere rettificata e/o integrata ai sensi dell'art. 384, comma 2, del codice di rito, mentre se la decisione sì rivela giuridicamente non ortodossa la stessa deve essere cassata per violazione e falsa applicazione delle norme del diritto.
Alla stregua del così enunciato principio, che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità, il dato che il Consiglio nazionale forense abbia omesso di motivare il convincimento, implicitamente ma inequivocabilmente, manifestato in ordine all'attitudine dell'esposto-denuncia di cui sub A) a fornire lo spunto per l'esperimento dell'azione disciplinare in discorso è da avere per ininfluente, in quanto detto convincimento integra all'evidenza il frutto, non già dell'accertamento e/o dell'apprezzamento di circostanze di fatto ma, della soluzione, per quanto detto nella lettera precedente del tutto ortodossa, di una questione giuridica.
3)- Il Consiglio nazionale forense, con la decisione impugnata, ha ritenuto, e dichiarato, la responsabilità dell'Avv. Antonio Torroni con riferimento ai fatti ascrittigli nella ravvisata sussistenza nell'incarto processuale di emergenze atte a fornire la prova di tali fatti.
Il giudice disciplinare è pervenuto alla pronuncia in discorso dopo aver rifiutato di dare ingresso ad una prova per testimoni articolata dall'incolpato, al rogiardo considerando di dover ribadire "la propria giurisprudenza in ordine alla immunità da vizi del procedimento disciplinare, anche ove non siano sentiti i testi richiamati dagli incolpatì, dal momento che la completezza e sufficienza delle risultanze istruttorie è valutazione affidata al giudice di primo grado, e non appare nella specie irragionevole". L'Avv. Torroni, con il secondo mezzo di ricorso, assume che, cosi statuendo, il Consiglio nazionale forense sarebbe incorso in "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e comunque generica motivazione della sentenza gravata su punto decisivo della controversia, eccesso di potere".
Il ricorrente, più specificamente, ed in buona sostanza, denuncia che il giudice disciplinare avrebbe denegato ingresso ad un incombente istruttorio che avrebbe potuto scagionarlo, immotivatamente, o, in ogni caso, in base a ratio del tutto inadeguata.
La doglianza non può trovare accoglimento.
Ed invero, premesso che l'inosservanza da parte del Consiglio nazionale forense dell'obbligo della motivazione sulle esaminate questioni di fatto può essere sindacato in Cassazione, non già in base all'art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ. ma, ai sensi dell'art. 111, comma 2, della Costituzione, e, quindi, solo se la motivazione manchi del tutto o non si presenti logicamente ricostruibile, o sia apparente e/o perplessa (cfr., in proposito, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 4360 del 9.5.1996, id., sent. n. 8589 del 5.9.1997, id., sent. n. 764 del 1998, prec. cit.), è da evidenziare che, per un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, il ricorrente per cassazione che denunci vizi della motivazione della sentenza impugnata correlati al rifiuto, opposto dal giudice del merito, di dare ingresso a mezzo istruttori da lui, a suo tempo, dedotti ha l'onere di indicare specificamente, nel ricorso l'oggetto ed il contenuto delle deduzioni di prova che asserisce ingiustificamente disattese, onde consentire a questa Corte Suprema di verificare, sulla sola base dell'atto introduttivo del gravame, e senza necessità di, inammissibili, indagini integrative, la validità e la decisività degli incombenti non ammessi (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. III civ., sent. n. 7177 del 2.8.1997, id., SS.UU. civ., sent. n. 1988 del 24.2.1998, id. Sez. III civ., sent. n. 5394 del 2.6.1998, id., sent. n. 7267 del 23.7.1998, id., sent. n. 10897 del 30.10.1998, id. Sez. I civ., sent. n. 10913 del 2.11.1998). Orbene, nel delibato ricorso manca qualsiasi indicazione dell'oggetto della testimonianza di cui l'odierno ricorrente lamenta la mancata ammissione, e tale dato, alla stregua del principio enunciato, è sufficiente a far giudicare prospettata inutiliter la considerata doglianza.
4)- In conclusione, il ricorso, nell'acclarata inaccoglibilità dei motivi articolati per suffragarlo, deve essere rigettato. 5)- Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma ed il Consiglio nazionale forense, intimati, non hanno svolto attività difensiva nella presente sede, e, perciò, non deve provvedersi su loro spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di Cassazione, il 8 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 1999