Art. 11.
L' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"La preparazione del vinello e' consentita:
a) presso i vinificatori per il trasferimento del vinello alle distillerie a condizione che la vinellazione venga effettuata in locali che non siano comunicanti, anche attraverso cortili a
qualunque uso destinati, con quelli in cui si detengono vini o mosti;
b) presso distillerie e stabilimenti per lo sfruttamento dei
sottoprodotti della vinificazione;
c) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacita' ricettiva non superiore a 50 ettolitri di vino a condizione che ne siano prodotti non piu' di 5 ettolitri e che essi siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale e che gli interessati facciano denuncia scritta in carta libera all'istituto di vigilanza, competente per territorio, indicando il quantitativo di vinello che intendono produrre.
La preparazione di vinello di cui alle lettere a) e b) e' subordinata alla preventiva autorizzazione dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che la rilascia a domanda degli interessati da presentarsi ogni anno, nonche' alla tenuta di un registro di carico e scarico con le modalita' stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze.
I vinelli destinati alle distillerie devono essere addizionati della sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per la sanita'.
Con il decreto di cui al precedente comma saranno anche stabilite le modalita' da osservare per l'impiego di tale sostanza".
L' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"La preparazione del vinello e' consentita:
a) presso i vinificatori per il trasferimento del vinello alle distillerie a condizione che la vinellazione venga effettuata in locali che non siano comunicanti, anche attraverso cortili a
qualunque uso destinati, con quelli in cui si detengono vini o mosti;
b) presso distillerie e stabilimenti per lo sfruttamento dei
sottoprodotti della vinificazione;
c) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacita' ricettiva non superiore a 50 ettolitri di vino a condizione che ne siano prodotti non piu' di 5 ettolitri e che essi siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale e che gli interessati facciano denuncia scritta in carta libera all'istituto di vigilanza, competente per territorio, indicando il quantitativo di vinello che intendono produrre.
La preparazione di vinello di cui alle lettere a) e b) e' subordinata alla preventiva autorizzazione dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che la rilascia a domanda degli interessati da presentarsi ogni anno, nonche' alla tenuta di un registro di carico e scarico con le modalita' stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze.
I vinelli destinati alle distillerie devono essere addizionati della sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per la sanita'.
Con il decreto di cui al precedente comma saranno anche stabilite le modalita' da osservare per l'impiego di tale sostanza".