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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/10/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1489 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 29/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, c.f. nata a [...] il 5 Parte_1 C.F._1 gennaio 2000 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Teramo al Viale Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di Sabatino, c.f.
[...]
, che la rappresenta e difende nel giudizio di cui al presente atto, giusta C.F._2 procura in atti, e-mail l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 ed il numero di telefax 0861.611415 Email_2
RICORRENTE
Contro
DA in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Giulianova (Teramo), Via G.
Galilei n. 465
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) accertare e dichiarare che tra la sig.ra e la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore con sede in Giulianova (TE), Via G. Galilei n. 465, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 19 aprile 2021 fino al 30 giugno 2021 per i motivi spiegati in narrativa e, previo riconoscimento della qualifica di V livello, che la ricorrente va
1 creditrice nei confronti della predetta società, per le causali di cui in narrativa, della somma di euro 6.651,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della somma sopra indicata, oltre accessori, dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
3) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data13.9.2023 ha agito in Parte_1 giudizio dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, al fine di ottenere la condanna del proprio datore di lavoro, al Parte_3 pagamento della somma complessiva di € 6.651,67 a titolo di differenze retributive per inquadramento superiore, straordinario, festività in domenica, 13° e 14° mensilità e TFR.
A sostegno del ricorso deduceva quanto segue:
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della
[...] presso l'esercizio sito in Teramo, Viale F. Parte_3
Crispi, dal 19 aprile 2021 al 30 giugno 2021, sebbene formalmente regolarizzata solo il 1° giugno 2021 con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un mese e qualifica di generico;
- di essere stata inquadrata al 6° livello del CCNL “Pubblici Esercizi 3 e 4 categoria”, ma di aver di fatto sempre svolto le mansioni di BAista, riconducibili al più alto livello
5° del medesimo CCNL di categoria;
- di essersi sempre occupata da sola del BA, prendendo ordini e servendo le consumazioni al banco ed ai tavoli, riscuotendo e registrando in cassa il prezzo;
- di aver provveduto, prima dell'apertura del BA, anche alla consegna dei tramezzini predisposti dall'esercizio stesso presso altri BA siti a Giulianova, quali il BA Fadini e
Las Vegas ed a Teramo come il Montblanc, il BA Eden ed il BA dell'Ospedale, presso i quali si recava utilizzando l'autovettura di sua proprietà, senza peraltro mai ricevere alcun rimborso per la benzina;
- di aver prestato attività lavorativa per circa10 ore al giorno dalle ore 6,00 alle ore
16,00, per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato, con riposo la domenica;
- di non aver ricevuto alcun compenso dalla società resistente, a fronte di tale impegno lavorativo e, quindi, di vantare alla cessazione del rapporto lavorativo un credito pari ad €. 6.651,67 a titolo di retribuzione ordinaria, straordinario diurno, festività in domenica, tredicesima e quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2 1.2. La parte resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e all'udienza del 9.1.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e produzione documentale ed è stata rinviata all'udienza del 29.10.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta, parte ricorrente ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La ricorrente sostiene di aver prestato attività di lavoro subordinato, con mansioni di BAista, alle dipendenze della società Parte_3
dal 19 aprile 2021 al 30 giugno 2021, sebbene formalmente regolarizzata solo il 1°
[...] giugno 2021, e di aver disimpegnato mansioni riconducibili al più alto 5° livello di inquadramento, rivendicando differenze retributive anche a titolo di lavoro straordinario.
I presupposti costitutivi della domanda sono, dunque, molteplici e differenti.
In particolare, è necessario sviluppare l'indagine lungo le seguenti linee direttrici:
- durata del rapporto di lavoro;
- livello di inquadramento corrispondente alle mansioni espletate;
- modulazione oraria della prestazione lavorativa.
Partendo dal primo elemento di valutazione, come sopra esposto, la ricorrente sostiene di aver iniziato la propria prestazione lavorativa a far data dal 19 aprile 2021, anche se formalmente assunta solo in data 1 giugno 2021.
In diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa
3 ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Applicando tali principi al caso di specie, l'unico documento prodotto, comprovante il rapporto di lavoro, è rappresentato dalla busta paga di giugno 2021, da cui risulta che la ricorrente è stata formalmente assunta dalla società Parte_3
dal 1.6.2021 al 26.6.2021, con mansioni di operaia generica, ed
[...] inquadrata al 6° livello di inquadramento, con orario di lavoro part time al 50%.
Dall'escussione testimoniale è, però, emerso che la ricorrente vi abbia lavorato sin dall'apertura del BA e fino alla sua chiusura, avvenuta qualche mese dopo:
- la ST , (udienza del 19/06/2024), in risposta al cap. 1) del ricorso Testimone_1 riferiva: “Il BA era situato a Teramo, non a Giulianova, sempre in Viale Francesco
Crispi. Se non ricordo male la ricorrente ha iniziato a lavorare sin dall'apertura, una settimana dopo, non ricordo quando ha aperto il BA, ricordo però che lei è andata via a giugno. Quando è andata via a giugno già ci lavorava da qualche mese, non ha iniziato a giugno, a giugno è andata via. …”.
- Il ST ST (udienza 29/01/2025) “Il BA era situato a Teramo, non a Testimone_2
Giulianova, sempre in viale Francesco Crispi. Non ricordo l'anno, il periodo andava da aprile ad agosto”;
- La ST , (udienza del 29 aprile 2025) “… penso che la ricorrente abbia Testimone_3 lavorato da metà aprile a fine giugno” ed ancora “Ho lavorato per la resistente per una sola settimana intorno a maggio 2021 e la ricorrente già lavorava lì …”.
L'arco temporale indicato dai testi escussi coincide, dunque, con la prospettazione difensiva dedotta dalla parte ricorrente, sicchè può ritenersi sufficientemente raggiunta la prova che la prestazione lavorativa della dipendente sia cominciata prima della formale assunzione, nello specifico nel mese di aprile 2021, e che la stessa abbia assunto la forma della subordinazione, così come poi concretamente formalizzato dalle parti.
4 Passando al livello di inquadramento, la ricorrente sostiene che le mansioni di BAista dalla stessa svolte sono riconducibili al 5° livello di inquadramento.
In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare quanto previsto dall'art. 2103 c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche apportate dal d.lgs.
n. 81 del 15 giugno 2015: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (..). Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (...).”
In giurisprudenza è stato affermato che ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico- giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n.
3069/2005).
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte (tanto sotto il
5 profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
Al fine di vagliare il superiore inquadramento professionale richiesto, la contrattazione collettiva a cui fare riferimento è C.C.N.L. turismo pubblici esercizi, considerando l'oggetto sociale dell'impresa ed anche la natura dell'attività lavorativa espletata.
Ebbene, ai sensi dell'articolo 173 del CCNL appartengono al livello 6° “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè: …. OM di BA (ex aiuto BAista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche …”.
Di converso, appartengono al 5° livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro, tra cui il cassiere BA, cameriere BA, BAista.
Dall'esame comparativo delle declaratorie professionali appare, quindi, evidente come l'elemento differenziale dei due livelli è rappresentato dal fatto che il lavoratore di 6° livello svolge mansioni di supporto ed ausilio al BAista di esercizio, mentre il lavoratore di 5° livello si occupa delle mansioni inerenti alla gestione del BA in maniera autonoma, sia come cassiere, che come BAista.
Applicando tali principi al caso di specie, dalle dichiarazioni raccolte in sede di prova testimoniale è emerso che la ricorrente stava spesso sola al BA, occupandosi di tutte le mansioni richieste, essendo presente il titolare solo in alcune occasioni:
- TE : “Se non ricordo male la ricorrente stava da sola Testimone_1 al BA, il titolare c'era poche volte, io so solo che il titolare si chiama e lo so Pt_3 perché veniva a comprare le sigarette, ma c'era poco al BA. C'era un po' di più nel periodo in cui la ricorrente è andata via, nell'attesa di trovare una sostituta”;
- TE , la quale ha dichiarato di aver lavorato con la ricorrente per una Testimone_3 settimana (udienza del 29/04/2025) “La ricorrente faceva la BAista, si occupava del servizio al tavolo, stava alla cassa. Il titolare ogni tanto veniva al BA, non Pt_3 sempre. apriva il BA e da quello che so si occupava anche di consegnare i Pt_1 tramezzini in altri BA con la sua auto”.
6 Il fatto che la ricorrente fosse da sola al BA, nell'espletare le mansioni all'uopo necessarie, dimostra come la stessa non prestasse attività di supporto, come tale inquadrabile nella figura di “aiuto BAista”, ma al contrario esplicasse le tipiche mansioni del BAista, riconducibili alla figura inquadrata al superiore 5° livello.
Alla luce di tali emergenze probatorie, da valutarsi unitamente alla mancata comparizione all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società, risulta sufficientemente dimostrato che la ricorrente, per l'intera durata del rapporto di lavoro, abbia svolto mansioni di BAista, come tali riconducibili al 5° livello di inquadramento del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, con conseguente diritto alle relative differenze retributive da retribuzione ordinaria, 13° e 14° mensilità (14° mensilità espressamente prevista nella busta paga di giugno 2021), TFR, parametrate al suddetto livello di inquadramento.
A questo punto, l'ultimo elemento da valutare riguarda l'orario di lavoro.
La ricorrente sostiene di aver prestato attività lavorativa con un disimpegno orario di 10 ore al giorno, per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato.
È noto che costituisce lavoro straordinario quello che eccede l'orario di lavoro normale previsto dalla legge (art. 6 D. Lgs 15 giugno 2015 n. 81) e/o dal contratto collettivo.
Costituisce lavoro supplementare, invece, quello che eccede l'orario di lavoro stabilito contrattualmente per il lavoro part-time, ma entro i limiti dell'orario a tempo pieno.
La prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro supplementare e straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 c.c.) e deve riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa. Il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c. atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza.
Trasponendo tali principi al caso di specie, può ritenersi sufficientemente raggiunta la prova che la ricorrente, a fronte del parti time del 50% indicato in busta paga, prestasse attività lavorativa con un disimpegno orario quantomeno equivalente al tempo pieno, non potendosi, di converso, confermare che prestasse lavoro per 10 ore al giorno, e dunque, con diritto alla maggiorazione del lavoro straordinario.
La ST , che ha lavorato per una settimana nel periodo di maggio 2021, Testimone_3 ha dichiarato: “Ho lavorato per la resistente per una sola settimana intorno a maggio 2021 e la ricorrente già lavorava lì ma anche quando ho cessato di lavorare ho sempre frequentato
7 il BA sia perché conoscevo sia perché il BA stava vicino casa mia. Io ho fatto Pt_1 affiancamento ad per una settimana come BAista. Il BA era situato a Teramo, non a Pt_1
Giulianova, in Viale Francesco Crispi. Il BA si chiamava “Da quei due”. La ricorrente faceva la BAista, si occupava del servizio al tavolo, stava alla cassa. Il titolare ogni Pt_3 tanto veniva al BA, non sempre. apriva il BA e da quello che so si occupava anche di Pt_1 consegnare i tramezzini in altri BA con la sua auto. Penso che la ricorrente abbia lavorato da metà aprile a fine giugno. So che il BA apriva alle 6.00 e che la ricorrente faceva
l'apertura. Io andavo via alle 13:00 ma lei rimaneva, poi io tornavo alle 15.45 mentre la ricorrente terminava alle 16. La ricorrente lavorava dal lunedì al sabato con riposo di domenica.”
La ST , addetta alla tabaccheria posta di fianco al Testimone_1 [...]
dove lavorava la ricorrente come BAista, ha dichiarato: “Non so l'orario di lavoro, Pt_4 quando staccavo alle 13.00 c'era ancora, la mattina io iniziavo alle 8.30 e finivo alle 13.00, e quando arrivavo già la trovavo, so che faceva l'apertura, da quello che diceva lei. Lavorava dal lunedì al sabato, tutti i giorni, la domenica il BA era chiuso. Il pomeriggio non conosco gli orari perché io lavoro solo la mattina”.
Dalle dichiarazioni testimoniali raccolta emerge, dunque, che la ricorrente lavorasse dall'apertura del BA (probabilmente alle 6:00) per rimanervi sicuramente dopo le 13:00 (ma non è chiaro o certo fino a quando), per sei giorni alla settimana, con un disimpegno orario, quindi, certamente a tempo pieno.
Alla luce delle precedenti considerazioni, avendo dedotto la ricorrente di non aver percepito alcuna somma durante il rapporto di lavoro, va riconosciuto alla stessa il diritto a percepire le differenze retributive, maturate a titolo di mansioni superiori, lavoro supplementare, retribuzione ordinaria, 13° e 14° mensilità, TFR, nel corso del rapporto di lavoro, esteso dal 19 aprile 2021 al 30 giugno 2021.
In ordine al quantum debeatur, è possibile fare riferimento al conteggio sindacale formulato dalla parte ricorrente, in quanto analiticamente elaborato, oltre che conforme alle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento, con la sola esclusione della somma pretesa a titolo di straordinario per €. 2.401,25.
In definitiva sintesi, il ricorso può essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati, con condanna della parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della complessiva
8 somma di € 4.250, 42, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, per i seguenti titoli meglio specificati:
1. retribuzione ordinaria €. 4.322,52
2. festività in domenica €. 55,42
3. tredicesima €. 240,14
4. quattordicesima €. 240,14
5. trattamento di fine rapporto €. 263.
Al riguardo, occorre osservare che il contegno processuale della parte resistente, che ha deciso di rimanere contumace, - oltre a rivelare una significativa indifferenza della stessa per la vicenda -, non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria;
l'allegazione della parte ricorrente di non essere stata pagata delle poste economiche riconosciute per le mansioni effettivamente espletate, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, alle quali la debitrice poteva opporsi.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1489/2023 contrariis reiectis, così provvede:
• In accoglimento parziale della domanda, condanna la società
[...] in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di €
4.250, per i titoli meglio indicati in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
• Condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.626,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 29/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, c.f. nata a [...] il 5 Parte_1 C.F._1 gennaio 2000 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Teramo al Viale Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di Sabatino, c.f.
[...]
, che la rappresenta e difende nel giudizio di cui al presente atto, giusta C.F._2 procura in atti, e-mail l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 ed il numero di telefax 0861.611415 Email_2
RICORRENTE
Contro
DA in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Giulianova (Teramo), Via G.
Galilei n. 465
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) accertare e dichiarare che tra la sig.ra e la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore con sede in Giulianova (TE), Via G. Galilei n. 465, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 19 aprile 2021 fino al 30 giugno 2021 per i motivi spiegati in narrativa e, previo riconoscimento della qualifica di V livello, che la ricorrente va
1 creditrice nei confronti della predetta società, per le causali di cui in narrativa, della somma di euro 6.651,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della somma sopra indicata, oltre accessori, dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
3) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data13.9.2023 ha agito in Parte_1 giudizio dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, al fine di ottenere la condanna del proprio datore di lavoro, al Parte_3 pagamento della somma complessiva di € 6.651,67 a titolo di differenze retributive per inquadramento superiore, straordinario, festività in domenica, 13° e 14° mensilità e TFR.
A sostegno del ricorso deduceva quanto segue:
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della
[...] presso l'esercizio sito in Teramo, Viale F. Parte_3
Crispi, dal 19 aprile 2021 al 30 giugno 2021, sebbene formalmente regolarizzata solo il 1° giugno 2021 con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un mese e qualifica di generico;
- di essere stata inquadrata al 6° livello del CCNL “Pubblici Esercizi 3 e 4 categoria”, ma di aver di fatto sempre svolto le mansioni di BAista, riconducibili al più alto livello
5° del medesimo CCNL di categoria;
- di essersi sempre occupata da sola del BA, prendendo ordini e servendo le consumazioni al banco ed ai tavoli, riscuotendo e registrando in cassa il prezzo;
- di aver provveduto, prima dell'apertura del BA, anche alla consegna dei tramezzini predisposti dall'esercizio stesso presso altri BA siti a Giulianova, quali il BA Fadini e
Las Vegas ed a Teramo come il Montblanc, il BA Eden ed il BA dell'Ospedale, presso i quali si recava utilizzando l'autovettura di sua proprietà, senza peraltro mai ricevere alcun rimborso per la benzina;
- di aver prestato attività lavorativa per circa10 ore al giorno dalle ore 6,00 alle ore
16,00, per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato, con riposo la domenica;
- di non aver ricevuto alcun compenso dalla società resistente, a fronte di tale impegno lavorativo e, quindi, di vantare alla cessazione del rapporto lavorativo un credito pari ad €. 6.651,67 a titolo di retribuzione ordinaria, straordinario diurno, festività in domenica, tredicesima e quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2 1.2. La parte resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e all'udienza del 9.1.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e produzione documentale ed è stata rinviata all'udienza del 29.10.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta, parte ricorrente ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La ricorrente sostiene di aver prestato attività di lavoro subordinato, con mansioni di BAista, alle dipendenze della società Parte_3
dal 19 aprile 2021 al 30 giugno 2021, sebbene formalmente regolarizzata solo il 1°
[...] giugno 2021, e di aver disimpegnato mansioni riconducibili al più alto 5° livello di inquadramento, rivendicando differenze retributive anche a titolo di lavoro straordinario.
I presupposti costitutivi della domanda sono, dunque, molteplici e differenti.
In particolare, è necessario sviluppare l'indagine lungo le seguenti linee direttrici:
- durata del rapporto di lavoro;
- livello di inquadramento corrispondente alle mansioni espletate;
- modulazione oraria della prestazione lavorativa.
Partendo dal primo elemento di valutazione, come sopra esposto, la ricorrente sostiene di aver iniziato la propria prestazione lavorativa a far data dal 19 aprile 2021, anche se formalmente assunta solo in data 1 giugno 2021.
In diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa
3 ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Applicando tali principi al caso di specie, l'unico documento prodotto, comprovante il rapporto di lavoro, è rappresentato dalla busta paga di giugno 2021, da cui risulta che la ricorrente è stata formalmente assunta dalla società Parte_3
dal 1.6.2021 al 26.6.2021, con mansioni di operaia generica, ed
[...] inquadrata al 6° livello di inquadramento, con orario di lavoro part time al 50%.
Dall'escussione testimoniale è, però, emerso che la ricorrente vi abbia lavorato sin dall'apertura del BA e fino alla sua chiusura, avvenuta qualche mese dopo:
- la ST , (udienza del 19/06/2024), in risposta al cap. 1) del ricorso Testimone_1 riferiva: “Il BA era situato a Teramo, non a Giulianova, sempre in Viale Francesco
Crispi. Se non ricordo male la ricorrente ha iniziato a lavorare sin dall'apertura, una settimana dopo, non ricordo quando ha aperto il BA, ricordo però che lei è andata via a giugno. Quando è andata via a giugno già ci lavorava da qualche mese, non ha iniziato a giugno, a giugno è andata via. …”.
- Il ST ST (udienza 29/01/2025) “Il BA era situato a Teramo, non a Testimone_2
Giulianova, sempre in viale Francesco Crispi. Non ricordo l'anno, il periodo andava da aprile ad agosto”;
- La ST , (udienza del 29 aprile 2025) “… penso che la ricorrente abbia Testimone_3 lavorato da metà aprile a fine giugno” ed ancora “Ho lavorato per la resistente per una sola settimana intorno a maggio 2021 e la ricorrente già lavorava lì …”.
L'arco temporale indicato dai testi escussi coincide, dunque, con la prospettazione difensiva dedotta dalla parte ricorrente, sicchè può ritenersi sufficientemente raggiunta la prova che la prestazione lavorativa della dipendente sia cominciata prima della formale assunzione, nello specifico nel mese di aprile 2021, e che la stessa abbia assunto la forma della subordinazione, così come poi concretamente formalizzato dalle parti.
4 Passando al livello di inquadramento, la ricorrente sostiene che le mansioni di BAista dalla stessa svolte sono riconducibili al 5° livello di inquadramento.
In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare quanto previsto dall'art. 2103 c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche apportate dal d.lgs.
n. 81 del 15 giugno 2015: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (..). Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (...).”
In giurisprudenza è stato affermato che ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico- giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n.
3069/2005).
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte (tanto sotto il
5 profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
Al fine di vagliare il superiore inquadramento professionale richiesto, la contrattazione collettiva a cui fare riferimento è C.C.N.L. turismo pubblici esercizi, considerando l'oggetto sociale dell'impresa ed anche la natura dell'attività lavorativa espletata.
Ebbene, ai sensi dell'articolo 173 del CCNL appartengono al livello 6° “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè: …. OM di BA (ex aiuto BAista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche …”.
Di converso, appartengono al 5° livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro, tra cui il cassiere BA, cameriere BA, BAista.
Dall'esame comparativo delle declaratorie professionali appare, quindi, evidente come l'elemento differenziale dei due livelli è rappresentato dal fatto che il lavoratore di 6° livello svolge mansioni di supporto ed ausilio al BAista di esercizio, mentre il lavoratore di 5° livello si occupa delle mansioni inerenti alla gestione del BA in maniera autonoma, sia come cassiere, che come BAista.
Applicando tali principi al caso di specie, dalle dichiarazioni raccolte in sede di prova testimoniale è emerso che la ricorrente stava spesso sola al BA, occupandosi di tutte le mansioni richieste, essendo presente il titolare solo in alcune occasioni:
- TE : “Se non ricordo male la ricorrente stava da sola Testimone_1 al BA, il titolare c'era poche volte, io so solo che il titolare si chiama e lo so Pt_3 perché veniva a comprare le sigarette, ma c'era poco al BA. C'era un po' di più nel periodo in cui la ricorrente è andata via, nell'attesa di trovare una sostituta”;
- TE , la quale ha dichiarato di aver lavorato con la ricorrente per una Testimone_3 settimana (udienza del 29/04/2025) “La ricorrente faceva la BAista, si occupava del servizio al tavolo, stava alla cassa. Il titolare ogni tanto veniva al BA, non Pt_3 sempre. apriva il BA e da quello che so si occupava anche di consegnare i Pt_1 tramezzini in altri BA con la sua auto”.
6 Il fatto che la ricorrente fosse da sola al BA, nell'espletare le mansioni all'uopo necessarie, dimostra come la stessa non prestasse attività di supporto, come tale inquadrabile nella figura di “aiuto BAista”, ma al contrario esplicasse le tipiche mansioni del BAista, riconducibili alla figura inquadrata al superiore 5° livello.
Alla luce di tali emergenze probatorie, da valutarsi unitamente alla mancata comparizione all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società, risulta sufficientemente dimostrato che la ricorrente, per l'intera durata del rapporto di lavoro, abbia svolto mansioni di BAista, come tali riconducibili al 5° livello di inquadramento del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, con conseguente diritto alle relative differenze retributive da retribuzione ordinaria, 13° e 14° mensilità (14° mensilità espressamente prevista nella busta paga di giugno 2021), TFR, parametrate al suddetto livello di inquadramento.
A questo punto, l'ultimo elemento da valutare riguarda l'orario di lavoro.
La ricorrente sostiene di aver prestato attività lavorativa con un disimpegno orario di 10 ore al giorno, per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato.
È noto che costituisce lavoro straordinario quello che eccede l'orario di lavoro normale previsto dalla legge (art. 6 D. Lgs 15 giugno 2015 n. 81) e/o dal contratto collettivo.
Costituisce lavoro supplementare, invece, quello che eccede l'orario di lavoro stabilito contrattualmente per il lavoro part-time, ma entro i limiti dell'orario a tempo pieno.
La prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro supplementare e straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 c.c.) e deve riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa. Il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c. atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza.
Trasponendo tali principi al caso di specie, può ritenersi sufficientemente raggiunta la prova che la ricorrente, a fronte del parti time del 50% indicato in busta paga, prestasse attività lavorativa con un disimpegno orario quantomeno equivalente al tempo pieno, non potendosi, di converso, confermare che prestasse lavoro per 10 ore al giorno, e dunque, con diritto alla maggiorazione del lavoro straordinario.
La ST , che ha lavorato per una settimana nel periodo di maggio 2021, Testimone_3 ha dichiarato: “Ho lavorato per la resistente per una sola settimana intorno a maggio 2021 e la ricorrente già lavorava lì ma anche quando ho cessato di lavorare ho sempre frequentato
7 il BA sia perché conoscevo sia perché il BA stava vicino casa mia. Io ho fatto Pt_1 affiancamento ad per una settimana come BAista. Il BA era situato a Teramo, non a Pt_1
Giulianova, in Viale Francesco Crispi. Il BA si chiamava “Da quei due”. La ricorrente faceva la BAista, si occupava del servizio al tavolo, stava alla cassa. Il titolare ogni Pt_3 tanto veniva al BA, non sempre. apriva il BA e da quello che so si occupava anche di Pt_1 consegnare i tramezzini in altri BA con la sua auto. Penso che la ricorrente abbia lavorato da metà aprile a fine giugno. So che il BA apriva alle 6.00 e che la ricorrente faceva
l'apertura. Io andavo via alle 13:00 ma lei rimaneva, poi io tornavo alle 15.45 mentre la ricorrente terminava alle 16. La ricorrente lavorava dal lunedì al sabato con riposo di domenica.”
La ST , addetta alla tabaccheria posta di fianco al Testimone_1 [...]
dove lavorava la ricorrente come BAista, ha dichiarato: “Non so l'orario di lavoro, Pt_4 quando staccavo alle 13.00 c'era ancora, la mattina io iniziavo alle 8.30 e finivo alle 13.00, e quando arrivavo già la trovavo, so che faceva l'apertura, da quello che diceva lei. Lavorava dal lunedì al sabato, tutti i giorni, la domenica il BA era chiuso. Il pomeriggio non conosco gli orari perché io lavoro solo la mattina”.
Dalle dichiarazioni testimoniali raccolta emerge, dunque, che la ricorrente lavorasse dall'apertura del BA (probabilmente alle 6:00) per rimanervi sicuramente dopo le 13:00 (ma non è chiaro o certo fino a quando), per sei giorni alla settimana, con un disimpegno orario, quindi, certamente a tempo pieno.
Alla luce delle precedenti considerazioni, avendo dedotto la ricorrente di non aver percepito alcuna somma durante il rapporto di lavoro, va riconosciuto alla stessa il diritto a percepire le differenze retributive, maturate a titolo di mansioni superiori, lavoro supplementare, retribuzione ordinaria, 13° e 14° mensilità, TFR, nel corso del rapporto di lavoro, esteso dal 19 aprile 2021 al 30 giugno 2021.
In ordine al quantum debeatur, è possibile fare riferimento al conteggio sindacale formulato dalla parte ricorrente, in quanto analiticamente elaborato, oltre che conforme alle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento, con la sola esclusione della somma pretesa a titolo di straordinario per €. 2.401,25.
In definitiva sintesi, il ricorso può essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati, con condanna della parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della complessiva
8 somma di € 4.250, 42, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, per i seguenti titoli meglio specificati:
1. retribuzione ordinaria €. 4.322,52
2. festività in domenica €. 55,42
3. tredicesima €. 240,14
4. quattordicesima €. 240,14
5. trattamento di fine rapporto €. 263.
Al riguardo, occorre osservare che il contegno processuale della parte resistente, che ha deciso di rimanere contumace, - oltre a rivelare una significativa indifferenza della stessa per la vicenda -, non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria;
l'allegazione della parte ricorrente di non essere stata pagata delle poste economiche riconosciute per le mansioni effettivamente espletate, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, alle quali la debitrice poteva opporsi.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1489/2023 contrariis reiectis, così provvede:
• In accoglimento parziale della domanda, condanna la società
[...] in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di €
4.250, per i titoli meglio indicati in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
• Condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.626,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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