Articolo 23 della Legge 31 marzo 1956, n. 293
Articolo 22Articolo 24
Versione
12 maggio 1956
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Versione
2 marzo 1963
Art. 23. ((Cessa il diritto alla pensione:
a) per il coniuge, quando contragga nuovo matrimonio;
b) per il vedovo quando sia venuto meno lo stato di inabilita';
c) per i figli, quando abbiano superato l'eta' di 18 anni (21 se studenti) o sia venuto meno lo stato di inabilita' e per le figlie, anche prima degli anni 18, quando contraggano matrimonio.
Alla vedova che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualita' di pensione)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
Entrata in vigore il 2 marzo 1963