Ordinanza cautelare 16 novembre 2022
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 22518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22518 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22518/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11742/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11742 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefettura di Piacenza, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-) del 29 marzo 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa AN OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza presentata in data 18 luglio 2017, il ricorrente ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della L. n. 91 del 1992.
2. L’Amministrazione ha rigettato la suddetta istanza con decreto adottato in data 29 marzo 2022 e notificato al ricorrente il 27 luglio 2022, ritenendo ostative due condanne penali irrevocabili a carico dell’istante:
- una condanna del 2004 per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità personale (art. 495 c.p.), definita con patteggiamento e successivamente oggetto di riabilitazione nel 2017, che però non risultava annotata nei registri giudiziari al momento della decisione;
- una condanna per violenza privata, confermata con sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS- del 24 marzo 2006, per la quale la riabilitazione non risultava ancora intervenuta.
2.1. Con comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990, l’Amministrazione aveva previamente informato l’interessato circa i motivi ostativi, non ritenendo poi idonee le controdeduzioni successivamente presentate a modificare il giudizio sfavorevole.
3. Il ricorrente ha impugnato il decreto, deducendo il carattere risalente dei reati, la scarsa offensività delle condotte contestate e l’assenza di ulteriori pregiudizi penali successivi. Ha inoltre evidenziato la propria piena integrazione sociale e lavorativa in Italia, nonché la titolarità di permesso di soggiorno di lungo periodo. Quanto alla prima condanna, ha documentato l’intervenuta riabilitazione, non considerata in sede procedimentale. Ha infine dedotto vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché la violazione dei principi costituzionali e convenzionali in tema di uguaglianza e proporzionalità.
4. Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria formale depositando la documentazione rilevante.
5. All’udienza del 17 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
7. Giova rammentare, in via preliminare, lo stato della giurisprudenza, come di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio – Roma, Sez. V-bis, sentenze nn. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), per la quale l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’ampia discrezionalità in capo all’amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità.
In questo quadro, l’amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento.
8. Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
8.1.Alla luce di tali premesse, il provvedimento impugnato appare immune dai vizi prospettati. L’Amministrazione ha fondato la propria valutazione su elementi oggettivi e documentati – le due condanne penali irrevocabili – che, pur risalenti, conservano rilevanza nel giudizio discrezionale sulla piena integrazione del richiedente.
Non si tratta, infatti, di mere violazioni formali, ma di condotte che, pur se non connotate da particolare gravità, rivelano comportamenti non pienamente coerenti con i valori di affidabilità, legalità e rispetto delle regole. Il reato di violenza privata, in particolare, incide direttamente sul rispetto della libertà personale altrui e assume, pertanto, rilievo ai fini dell’accertamento di una piena adesione ai principi dell’ordinamento democratico.
Quanto alla condanna per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale, sebbene la difesa abbia documentato l’intervenuta riabilitazione nel 2017, è circostanza pacifica che detta riabilitazione non risultava annotata nei registri giudiziari al momento dell’adozione del provvedimento. Pertanto, legittimamente l’Amministrazione ha omesso di tenerne conto, essendo vincolata alle risultanze formali degli atti.
Resta comunque il fatto che per l’altra condanna non risulta tuttora intervenuta la riabilitazione, circostanza che conferma la persistente attualità dell’elemento ostativo.
8.2. Non rileva, in senso contrario, la dedotta positiva condotta di vita tenuta successivamente dal ricorrente, trattandosi di valutazione rientrante nel potere discrezionale dell’Amministrazione, che ha considerato non superati gli elementi negativi emersi.
9. Neppure è fondato il rilievo circa l’insufficienza della motivazione. Il provvedimento impugnato contiene un’esposizione chiara dei motivi ostativi e dà conto dell’istruttoria svolta, compresi il preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990 e l’esame delle deduzioni difensive.
Anche sotto tale profilo, non emergono profili di eccesso di potere o di irragionevolezza.
10. Il ricorrente potrà eventualmente ripresentare una nuova istanza, ove ritenga maturate le condizioni per una diversa valutazione, valorizzando l’intervenuta annotazione della riabilitazione e ogni ulteriore elemento utile.
10.1. In conclusione, il provvedimento impugnato appare immune dai vizi dedotti. L’Amministrazione ha operato nel rispetto dei criteri normativi e dei principi giurisprudenziali in materia, esercitando il potere di diniego in modo proporzionato e ragionevole, tenuto conto dell’interesse pubblico generale sotteso alla disciplina della cittadinanza.
11. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
12. Tenuto conto degli interessi sottesi alla controversia e del fatto che il Ministero resistente si è limitato al deposito di un atto di costituzione formale e di documenti, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA IC, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
AN OT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OT | TA IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.