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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.12798 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.PIETRO ATTILIO GALATI e PALMA MODONI ORONZO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del legale rapp. p.t. CP_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 17/11/2023 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo: CP_1
– di aver ricevuto in data 23 ottobre 2019 comunicazione , con la CP_1 quale l'Istituto le imputava un indebito di €6.269,82 per il periodo febbraio 2017 – novembre 2019, relativo alla pensione categoria SOART n. 35025135, disponendo il recupero mediante trattenute mensili per n. 39 rate a decorrere da marzo 2020;
– di aver proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS, che era stato respinto;
– di ritenere tale provvedimento illegittimo, generico e lesivo dei propri diritti, poiché privo di motivazione e adottato in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché in contrasto con la
1 disciplina speciale in materia di indebito previdenziale di cui all'art. 52 della legge n. 88/1989 e all'art. 13 della legge n. 412/1991;
– di aver percepito le somme in buona fede, senza alcun dolo né omissione di informazioni dovute. Concludeva chiedendo: «a) dichiarare illegittimo ed annullare, per i motivi di cui in narrativa, il provvedimento del 23/10/2019 con il quale l'Istituto richiede CP_1 alla ricorrente la ripetizione delle somme indebitamente pagate pari in totale ad € 6.269,82; b) per l'effetto, ordinare al convenuto l'immediata sospensione delle trattenute operate sulla pensione di cui è titolare la ricorrente, nonché la restituzione delle somme già trattenute;
c) condannare il predetto convenuto al pagamento di spese e competenze professionali del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario». Regolarmente convenuto in giudizio con notifica PEC del 30 gennaio 2024, l' non si costituiva. CP_1
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dell' che, pur CP_1 regolarmente convenuto in giudizio, non si costituiva.
Nel merito la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 23 CP_1 ottobre 2019 con cui l' comunicava la sussistenza di un CP_2 indebito pensionistico per l'importo di €6.269,82, relativo al periodo febbraio 2017 – novembre 2019, derivante dal superamento dei limiti di reddito previsti per la cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi personali e disponendo il recupero delle somme con trattenuta rateale mensile.
Il provvedimento risulta congruamente motivato, in quanto reca l'indicazione delle annualità di riferimento, degli importi indebitamente percepiti e della causa dell'indebito (art. 1, comma 41 e ss., della legge 8 agosto 1995, n. 335). La motivazione, seppur sintetica, è sufficiente ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, consentendo al destinatario di conoscere i presupposti del recupero e di esercitare il diritto di difesa (Cass. civ., sez. lav., 4 maggio 2018, n. 10761).
Ciò premesso la fattispecie è disciplinata dall'art. 52, comma 2, l.n. 88/1989 che testualmente prevede:” Nel caso in cui, in conseguenza
2 del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato…”.
Tale norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore con l'art. 13, comma 1, l. n. 412/1991 alla cui stregua, quanto disposto dall'art. 52, comma 2, l. n. 88/1989 si interpreta
“…nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite”.
L'art. 13 l. n. 412/1991 impone inoltre all al successivo comma CP_1
2, l'onere di procedere “annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche” e di provvedere “entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
L'obbligo dell di procedere annualmente alla verifica dei redditi CP_1 dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (Cass. n. 953 del 24/01/2012).
L'art. 15 del d.l. 78/2009 conv. in l. n. 102/2009 , ha, poi, disposto,
“A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attivita' di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e CP_1 agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione,
3 relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati”.
La norma citata in particolare ha abrogato le disposizioni (art. 35, commi 11, 12 e 13, dl 207/2008 conv. in l. 14/2009) che imponevano ai percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito, l'onere, pena la sospensione della prestazione, di comunicare i propri dati reddituali all'ente erogatore entro il 30 giugno di ciascun anno.
L'art. 13, comma 6, lettera c), del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010 ha inoltre introdotto il comma 10 bis dell'art. 35 del d.l. 207/2008, conv. in l. 14/2009, prevedendo l'onere per i soggetti beneficiari di comunicare direttamente all'ente previdenziale erogatore i propri dati reddituali solo nel caso di mancata comunicazione degli stessi all'amministrazione finanziaria (“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione…”).
Alla stregua di tali disposizioni normative non può effettivamente reputarsi necessario, ai fini della decorrenza del termine annuale ex art. 13, comma 2, l. n. 412/1991, la comunicazione all da parte CP_1 dell'assicurato dei propri dati reddituali qualora gli stessi siano stati già oggetto di dichiarazione all'amministrazione finanziaria, dati che quindi devono presumersi in possesso dell'istituto per effetto della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 15 del d.l. 78/2009.
Ciò premesso, in tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla
4 misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente (in tal senso Cass. n. 8731 del 28/03/2019).
La condizione di conoscibilità deve peraltro essere valutata in relazione all'istituto previdenziale alla stregua del concetto di ordinaria diligenza, da valutarsi anche in ragione della particolare condizione dell Nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di CP_1 formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. n. 8731/2019 e giurisprudenza ivi citata).
Pertanto, laddove l'incumulabilità della pensione di reversibilità. con gli altri redditi in possesso del beneficierio ai sensi dell'art. 1, comma 41, della l. 335/1995, tragga origine, ad esempio dal compimento della maggiore età di un familiare convivente, la mancata conmunicazione è sufficiente a configurare il dolo, mancando la sua conoscenza o conoscibilità da parte dell'istituto.
In materia la Suprema Corte ha chiarito che l'irripetibilità ex art. 52, comma 2, l. 88/1989 (come interpretato dall'art. 13, l. 412/1991) è regola eccezionale, applicabile solo se ricorrono cumulativamente tutti i presupposti legali. In particolare Cass. 4 marzo 2022, n. 5984 ha ribadito che la sanatoria opera solo quando le somme: (i) siano state corrisposte in base a “provvedimento formale e definitivo”, (ii) comunicato all'interessato, (iii) viziato da errore imputabile all'ente, e (iv) non ricorra dolo del percettore;
mancando uno di tali requisiti vale la regola generale della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., quindi la restituzione è dovuta anche senza dolo dell'assicurato.
Nello stesso solco, Cass. 18 aprile 2023, n. 10337 ha confermato che l'irripetibilità richiede la compresenza delle condizioni indicate (titolo formale, comunicazione, errore dell'ente) e che, ove il pagamento indebito derivi da fattori non riconducibili a tali presupposti, opera la ripetizione ordinaria senza che sia necessario accertare il dolo del pensionato.
In particolare ha chiarito che al dolo dell'interessato, è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di
5 fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente
Tanto premesso in punto di diritto, nella specie l'indebito conseguiva, come evincibile dalla comunicazione impugnata, ad un CP_1 superamento del reddito conseguente al cumulo delle due pensioni in godimento ovvero la pensione SOART n.35025135 (reversibilità) e n.33026840 (vecchiaia). CP_3
Con riferimento alla pensione ai superstiti, la stessa legge n. 335/1995 ha introdotto, nei commi successivi al 41, la disciplina dell'incumulabilità con i redditi del beneficiario, stabilendo che: «Le pensioni ai superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi o iscritti alla gestione separata sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Oltre tali limiti le pensioni ai superstiti sono ridotte in misura percentuale».
Il decreto ministeriale attuativo, adottato in conformità al D.Lgs. n. 503/1992, ha definito le fasce di reddito e le corrispondenti percentuali di riduzione del trattamento. Pertanto, il superamento dei limiti di reddito determina la riduzione o soppressione parziale della quota di pensione eccedente, e la percezione in misura intera costituisce indebito previdenziale.
Siamo, dunque, in presenza di un superamento dei limiti di reddito conseguente al cumulo di due pensioni entrambe erogate dall' , CP_1 con provvedimento definitivo, e delle quali, dunque, l'Ente era perfettamente a conoscenza, non ravvisandosi alcun comportamento omissivo o difetto di comunicazione in capo alla percepiente.
Ne consegue, per quanto predetto, che trova applicazione il principio di irriipetibilità, non ravvisandosi alcun comportamento doloso in capo alla Pt_1
Da quanto premesso discende l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, deve dichiararsi la non ripetibilità della somma di €6.269,82 relativa al periodo febbraio 2017 – novembre 2019 sulla pensione categoria SOART n. 35025135.
Alla soccombenza segue la condanna dell' al pagamento delle CP_1 spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
6
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la non ripetibilità della somma di €6.269,82 relativa al periodo febbraio 2017 – novembre 2019 sulla pensione categoria SOART n. 35025135;
2) Condanna l' al pagamento delle spese processuali in CP_1 favore di che liquida in complessivi Parte_1
€1.312,00 oltre rimb. forf., rimb. C.U. €43,00 IVA e CPA, con distrazione. Lecce 19/12/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
7
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.12798 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.PIETRO ATTILIO GALATI e PALMA MODONI ORONZO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del legale rapp. p.t. CP_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 17/11/2023 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo: CP_1
– di aver ricevuto in data 23 ottobre 2019 comunicazione , con la CP_1 quale l'Istituto le imputava un indebito di €6.269,82 per il periodo febbraio 2017 – novembre 2019, relativo alla pensione categoria SOART n. 35025135, disponendo il recupero mediante trattenute mensili per n. 39 rate a decorrere da marzo 2020;
– di aver proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS, che era stato respinto;
– di ritenere tale provvedimento illegittimo, generico e lesivo dei propri diritti, poiché privo di motivazione e adottato in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché in contrasto con la
1 disciplina speciale in materia di indebito previdenziale di cui all'art. 52 della legge n. 88/1989 e all'art. 13 della legge n. 412/1991;
– di aver percepito le somme in buona fede, senza alcun dolo né omissione di informazioni dovute. Concludeva chiedendo: «a) dichiarare illegittimo ed annullare, per i motivi di cui in narrativa, il provvedimento del 23/10/2019 con il quale l'Istituto richiede CP_1 alla ricorrente la ripetizione delle somme indebitamente pagate pari in totale ad € 6.269,82; b) per l'effetto, ordinare al convenuto l'immediata sospensione delle trattenute operate sulla pensione di cui è titolare la ricorrente, nonché la restituzione delle somme già trattenute;
c) condannare il predetto convenuto al pagamento di spese e competenze professionali del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario». Regolarmente convenuto in giudizio con notifica PEC del 30 gennaio 2024, l' non si costituiva. CP_1
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dell' che, pur CP_1 regolarmente convenuto in giudizio, non si costituiva.
Nel merito la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 23 CP_1 ottobre 2019 con cui l' comunicava la sussistenza di un CP_2 indebito pensionistico per l'importo di €6.269,82, relativo al periodo febbraio 2017 – novembre 2019, derivante dal superamento dei limiti di reddito previsti per la cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi personali e disponendo il recupero delle somme con trattenuta rateale mensile.
Il provvedimento risulta congruamente motivato, in quanto reca l'indicazione delle annualità di riferimento, degli importi indebitamente percepiti e della causa dell'indebito (art. 1, comma 41 e ss., della legge 8 agosto 1995, n. 335). La motivazione, seppur sintetica, è sufficiente ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, consentendo al destinatario di conoscere i presupposti del recupero e di esercitare il diritto di difesa (Cass. civ., sez. lav., 4 maggio 2018, n. 10761).
Ciò premesso la fattispecie è disciplinata dall'art. 52, comma 2, l.n. 88/1989 che testualmente prevede:” Nel caso in cui, in conseguenza
2 del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato…”.
Tale norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore con l'art. 13, comma 1, l. n. 412/1991 alla cui stregua, quanto disposto dall'art. 52, comma 2, l. n. 88/1989 si interpreta
“…nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite”.
L'art. 13 l. n. 412/1991 impone inoltre all al successivo comma CP_1
2, l'onere di procedere “annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche” e di provvedere “entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
L'obbligo dell di procedere annualmente alla verifica dei redditi CP_1 dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (Cass. n. 953 del 24/01/2012).
L'art. 15 del d.l. 78/2009 conv. in l. n. 102/2009 , ha, poi, disposto,
“A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attivita' di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e CP_1 agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione,
3 relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati”.
La norma citata in particolare ha abrogato le disposizioni (art. 35, commi 11, 12 e 13, dl 207/2008 conv. in l. 14/2009) che imponevano ai percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito, l'onere, pena la sospensione della prestazione, di comunicare i propri dati reddituali all'ente erogatore entro il 30 giugno di ciascun anno.
L'art. 13, comma 6, lettera c), del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010 ha inoltre introdotto il comma 10 bis dell'art. 35 del d.l. 207/2008, conv. in l. 14/2009, prevedendo l'onere per i soggetti beneficiari di comunicare direttamente all'ente previdenziale erogatore i propri dati reddituali solo nel caso di mancata comunicazione degli stessi all'amministrazione finanziaria (“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione…”).
Alla stregua di tali disposizioni normative non può effettivamente reputarsi necessario, ai fini della decorrenza del termine annuale ex art. 13, comma 2, l. n. 412/1991, la comunicazione all da parte CP_1 dell'assicurato dei propri dati reddituali qualora gli stessi siano stati già oggetto di dichiarazione all'amministrazione finanziaria, dati che quindi devono presumersi in possesso dell'istituto per effetto della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 15 del d.l. 78/2009.
Ciò premesso, in tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla
4 misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente (in tal senso Cass. n. 8731 del 28/03/2019).
La condizione di conoscibilità deve peraltro essere valutata in relazione all'istituto previdenziale alla stregua del concetto di ordinaria diligenza, da valutarsi anche in ragione della particolare condizione dell Nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di CP_1 formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. n. 8731/2019 e giurisprudenza ivi citata).
Pertanto, laddove l'incumulabilità della pensione di reversibilità. con gli altri redditi in possesso del beneficierio ai sensi dell'art. 1, comma 41, della l. 335/1995, tragga origine, ad esempio dal compimento della maggiore età di un familiare convivente, la mancata conmunicazione è sufficiente a configurare il dolo, mancando la sua conoscenza o conoscibilità da parte dell'istituto.
In materia la Suprema Corte ha chiarito che l'irripetibilità ex art. 52, comma 2, l. 88/1989 (come interpretato dall'art. 13, l. 412/1991) è regola eccezionale, applicabile solo se ricorrono cumulativamente tutti i presupposti legali. In particolare Cass. 4 marzo 2022, n. 5984 ha ribadito che la sanatoria opera solo quando le somme: (i) siano state corrisposte in base a “provvedimento formale e definitivo”, (ii) comunicato all'interessato, (iii) viziato da errore imputabile all'ente, e (iv) non ricorra dolo del percettore;
mancando uno di tali requisiti vale la regola generale della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., quindi la restituzione è dovuta anche senza dolo dell'assicurato.
Nello stesso solco, Cass. 18 aprile 2023, n. 10337 ha confermato che l'irripetibilità richiede la compresenza delle condizioni indicate (titolo formale, comunicazione, errore dell'ente) e che, ove il pagamento indebito derivi da fattori non riconducibili a tali presupposti, opera la ripetizione ordinaria senza che sia necessario accertare il dolo del pensionato.
In particolare ha chiarito che al dolo dell'interessato, è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di
5 fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente
Tanto premesso in punto di diritto, nella specie l'indebito conseguiva, come evincibile dalla comunicazione impugnata, ad un CP_1 superamento del reddito conseguente al cumulo delle due pensioni in godimento ovvero la pensione SOART n.35025135 (reversibilità) e n.33026840 (vecchiaia). CP_3
Con riferimento alla pensione ai superstiti, la stessa legge n. 335/1995 ha introdotto, nei commi successivi al 41, la disciplina dell'incumulabilità con i redditi del beneficiario, stabilendo che: «Le pensioni ai superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi o iscritti alla gestione separata sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Oltre tali limiti le pensioni ai superstiti sono ridotte in misura percentuale».
Il decreto ministeriale attuativo, adottato in conformità al D.Lgs. n. 503/1992, ha definito le fasce di reddito e le corrispondenti percentuali di riduzione del trattamento. Pertanto, il superamento dei limiti di reddito determina la riduzione o soppressione parziale della quota di pensione eccedente, e la percezione in misura intera costituisce indebito previdenziale.
Siamo, dunque, in presenza di un superamento dei limiti di reddito conseguente al cumulo di due pensioni entrambe erogate dall' , CP_1 con provvedimento definitivo, e delle quali, dunque, l'Ente era perfettamente a conoscenza, non ravvisandosi alcun comportamento omissivo o difetto di comunicazione in capo alla percepiente.
Ne consegue, per quanto predetto, che trova applicazione il principio di irriipetibilità, non ravvisandosi alcun comportamento doloso in capo alla Pt_1
Da quanto premesso discende l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, deve dichiararsi la non ripetibilità della somma di €6.269,82 relativa al periodo febbraio 2017 – novembre 2019 sulla pensione categoria SOART n. 35025135.
Alla soccombenza segue la condanna dell' al pagamento delle CP_1 spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la non ripetibilità della somma di €6.269,82 relativa al periodo febbraio 2017 – novembre 2019 sulla pensione categoria SOART n. 35025135;
2) Condanna l' al pagamento delle spese processuali in CP_1 favore di che liquida in complessivi Parte_1
€1.312,00 oltre rimb. forf., rimb. C.U. €43,00 IVA e CPA, con distrazione. Lecce 19/12/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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