Articolo 1 della Legge 15 marzo 1956, n. 192
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22 aprile 1956
Art. 1. Articolo unico.

E' concesso all'Amministrazione provinciale di Belluno, un contribuito straordinario di lire 200 milioni per le spese straordinarie di sistemazione di strade provinciali e consorziali, nonche' per la straordinaria manutenzione delle stesse in occasione delle Olimpiadi invernali di Cortina d'Ampezzo.
All'onere recato dalla presente legge verra' fatto fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo per le spese impreviste iscritto al capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 aprile 1956