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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg21617 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21617 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. LA ROCCA RAFFAELE presso cui elettivamente domicilia in Torre Annunziata (NA) alla Via dei Mille n. 4,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta CP_2 C.F._2 procura in atti, dall'avv. GUARDASCIONE TERESA presso cui elettivamente domicilia in Pozzuoli alla Via Vic. Del Castagnaro n. 89,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Controparte_1 pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
1 All'udienza del 06.03.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, aderendo alla proposta conciliativa del GI, e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il PM esprimeva parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dal 20.10.2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• affido condiviso dei minori e gemelli nati il 27.7.2015, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre e regime di visita padre-figli che aggiunge a quello già in atto 1 pomeriggio a settimana il mercoledì, in cui il padre preleverà i minori presso
l'abitazione materna dalle ore 18.00 con pernotto presso la casa paterna e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo (giovedì), per il resto rimarrà in vigore il regime di visita come da accordi;
• - Il sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_1 CP_2
l'importo mensile versato di € 800,00 (ottocento/00) per il mantenimento
[...] dei figli minori, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
• - Inoltre, il resta onerato a provvedere al 50% delle Controparte_1 eventuali spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il
COA;
• - l'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra . CP_2
• - La sig.ra rinuncia alla domanda di assegno divorzile per sé stessa.” CP_2
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi dei minori. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto dei minori, stante l'accordo delle parti.
2 Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti,
l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 09/10/2014 (atto n. 68, parte II, s. B, ufficio 1, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21617 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. LA ROCCA RAFFAELE presso cui elettivamente domicilia in Torre Annunziata (NA) alla Via dei Mille n. 4,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta CP_2 C.F._2 procura in atti, dall'avv. GUARDASCIONE TERESA presso cui elettivamente domicilia in Pozzuoli alla Via Vic. Del Castagnaro n. 89,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Controparte_1 pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
1 All'udienza del 06.03.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, aderendo alla proposta conciliativa del GI, e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il PM esprimeva parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dal 20.10.2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• affido condiviso dei minori e gemelli nati il 27.7.2015, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre e regime di visita padre-figli che aggiunge a quello già in atto 1 pomeriggio a settimana il mercoledì, in cui il padre preleverà i minori presso
l'abitazione materna dalle ore 18.00 con pernotto presso la casa paterna e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo (giovedì), per il resto rimarrà in vigore il regime di visita come da accordi;
• - Il sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_1 CP_2
l'importo mensile versato di € 800,00 (ottocento/00) per il mantenimento
[...] dei figli minori, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
• - Inoltre, il resta onerato a provvedere al 50% delle Controparte_1 eventuali spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il
COA;
• - l'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra . CP_2
• - La sig.ra rinuncia alla domanda di assegno divorzile per sé stessa.” CP_2
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi dei minori. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto dei minori, stante l'accordo delle parti.
2 Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti,
l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 09/10/2014 (atto n. 68, parte II, s. B, ufficio 1, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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