Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 17/04/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00848/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00702/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 702 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Finazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura di Trapani, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento
del silenzio illegittimamente serbato all’istanza presentata dal ricorrente in data 28/2/2023 volta ad ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso caccia;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso:
- che il sig. -OMISSIS- aveva avanzato istanza alla Questura di Trapani per ottenere il rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia;
- che l’istanza era stata riscontrata con preavviso di diniego del 16.12.23, al quale ha fatto seguito una memoria endoprocedimentale contenente osservazioni del richiedente depositata il 21.12.23;
- che decorso il termine di novanta giorni nessun provvedimento conclusivo è stato adottato dall’amministrazione, nonostante i ripetuti solleciti inviati;
Considerato che il sig. -OMISSIS-ha impugnato il silenzio/inadempimento dell’amministrazione col ricorso in epigrafe, proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a.;
Rilevato che il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio col patrocinio dell’Avvocatura erariale;
Considerato che con successive memorie depositate in giudizio entrambe le parti in causa hanno evidenziato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, poiché la licenza richiesta è stata poi rilasciata dalla Questura in accoglimento delle osservazioni del richiedente;
Considerato che parte ricorrente ha, però, chiesto la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale;
Ritenuto di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, in ragione del fatto che il provvedimento richiesto è stato, seppur tardivamente, adottato dalla PA, col conseguente pieno soddisfacimento della pretesa azionata;
Ritenuto che l’emissione del provvedimento è avvenuta dopo la proposizione del ricorso, e che questo appare fondato alla luce di una valutazione “virtuale”, di guisa che può essere accolta la richiesta di condanna dell’amministrazione resistente al rimborso delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO