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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/03/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2623/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 5.03.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 2623/2024
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dagli avv.ti Becchimanzi Cristina e Russo Parte_1
Nicola;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1
per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.03.2022 il ricorrente, carpentiere, già riconosciuto invalido con diritto ai benefici economici previsti dalla normativa vigente (legge 222/84), deduceva che a seguito di visita di revisione, era stato ritenuto con provvedimento del 13.09.2022 dalla CMO privo di infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
Contro tale verbale il ricorrente inoltrava ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. RG
2957/2023 ed assegnato allo scrivente giudice, che nominava CTU il Dott. , il Persona_1 quale, terminate le operazioni peritali, confermava quanto già disposto dalle due Commissione
Mediche, con la seguente diagnosi: Spondiloartrosi del rachide, cefalea ricorrente, pregresso intervento di riparazione di ernia inguinale con protesi”, non riconoscendo quindi il beneficio economico richiesto. Avverso tale decisione, il ricorrente presentava la presente opposizione, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno ordinario di invalidità ex art 1 della L.222/84).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, e nominato all'uopo ctu la dott.ssa , letta la perizia e le note Persona_2 scritte depositate da entrambe le parti per l'udienza trattata ex art. 127 ter c.p.c., è pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, osserva il Tribunale che la ctu dott.ssa , nominata nella presente fase, Persona_2
a seguito dell'esame obiettivo del periziando e degli atti di causa, ha concluso ritenendo che:
“…in virtù della legge n. 222 del 12.06.1984 art. 1, si può oggettivamente che ci si trova di fronte ad un paziente invalido il cui complesso patologico non determina riduzioni permanenti
a svolgere occupazioni confacenti alle sue attitudini, pertanto, non ha diritto all'assegno ordinario di invalidità”.
La ctu, rilevata l'ufficialità della documentazione sanitaria esibita, afferma infatti che il ricorrente, di anni 56 al momento della visita, risulta affetto da ESITI DI ERNIOPLASTICA
INGUINALE, ARTROSI POLIDISTRETTUALE, DISCOPATIE, CEFALEA SENZA AURA.
La ctu invero afferma che “All'anamnesi, il ricorrente non riferisce interventi chirurgici né eventi traumatici recenti degni di nota;
clinicamente, non si evidenzia una alterazione patologica della statica rachidea. Riferita dolente la digitopressione in corrispondenza delle apofisi spinose della colonna vertebrale con movimenti articolari nella norma, eccetto una moderata limitazione alla flesso-estensione lombare. Conservata la Rotazione del tronco sul bacino. Gli viene somministrato il test di Lasègue, risultato negativo bilateralmente per patologia radicolare in fase acuta/subacuta. Bilateralmente nella norma le articolazioni comprendenti l'arto superiore. Conservata la capacità di presa e forza. A livello degli arti inferiori non si segnalano patologiche limitazioni a carico dell'articolazione coxo-femorale.
Fattibile lo squat test. A livello delle ginocchia riferisce dolore alla digitopressione delle emirime articolari mediali, tuttavia, conservata la flesso-estensione. Assenza di ballottamento rotuleo. Le stesse si presentano in atteggiamento allineato in assenza di varismo o valgismo articolare. Morfologicamente e funzionalmente nella norma l'articolazione tibio-tarsica, tarso- metatarsale ed interfalangea bilateralmente. Nella norma il tono e trofismo muscolare ai quattro arti. La deambulazione è autonoma, possibile la marcia su punte e talloni. Ugualmente autonomi i cambi posturali e la stazione eretta. Per quanto riguarda l'apparato neurologico, il ricorrente presenta una storia clinica di cefalea senza aura, che allo stato risulta discretamente compensata da terapia farmacologica, che assume solo al bisogno”.
Pertanto, in conclusione, la ctu afferma che il complesso patologico da cui è affetto il ricorrente, in relazione al lavoro espletato, ossia carpentiere, nonché al titolo di studio conseguito ed all'età dello stesso, non determina un'infermità superiore ad un terzo.
Quindi, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ex l. 222/'84.
Le conclusioni rese dal ctu sono logiche e coerenti con l'esame degli atti di causa, e sono quindi condivise e fatte proprie.
L'opposizione pertanto deve essere rigettata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. allegata al ricorso.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 2957/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
rigetta l'opposizione;
nulla per le spese di lite di entrambe le fasi;
spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 06/03/2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 5.03.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 2623/2024
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dagli avv.ti Becchimanzi Cristina e Russo Parte_1
Nicola;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1
per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.03.2022 il ricorrente, carpentiere, già riconosciuto invalido con diritto ai benefici economici previsti dalla normativa vigente (legge 222/84), deduceva che a seguito di visita di revisione, era stato ritenuto con provvedimento del 13.09.2022 dalla CMO privo di infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
Contro tale verbale il ricorrente inoltrava ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. RG
2957/2023 ed assegnato allo scrivente giudice, che nominava CTU il Dott. , il Persona_1 quale, terminate le operazioni peritali, confermava quanto già disposto dalle due Commissione
Mediche, con la seguente diagnosi: Spondiloartrosi del rachide, cefalea ricorrente, pregresso intervento di riparazione di ernia inguinale con protesi”, non riconoscendo quindi il beneficio economico richiesto. Avverso tale decisione, il ricorrente presentava la presente opposizione, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno ordinario di invalidità ex art 1 della L.222/84).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, e nominato all'uopo ctu la dott.ssa , letta la perizia e le note Persona_2 scritte depositate da entrambe le parti per l'udienza trattata ex art. 127 ter c.p.c., è pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, osserva il Tribunale che la ctu dott.ssa , nominata nella presente fase, Persona_2
a seguito dell'esame obiettivo del periziando e degli atti di causa, ha concluso ritenendo che:
“…in virtù della legge n. 222 del 12.06.1984 art. 1, si può oggettivamente che ci si trova di fronte ad un paziente invalido il cui complesso patologico non determina riduzioni permanenti
a svolgere occupazioni confacenti alle sue attitudini, pertanto, non ha diritto all'assegno ordinario di invalidità”.
La ctu, rilevata l'ufficialità della documentazione sanitaria esibita, afferma infatti che il ricorrente, di anni 56 al momento della visita, risulta affetto da ESITI DI ERNIOPLASTICA
INGUINALE, ARTROSI POLIDISTRETTUALE, DISCOPATIE, CEFALEA SENZA AURA.
La ctu invero afferma che “All'anamnesi, il ricorrente non riferisce interventi chirurgici né eventi traumatici recenti degni di nota;
clinicamente, non si evidenzia una alterazione patologica della statica rachidea. Riferita dolente la digitopressione in corrispondenza delle apofisi spinose della colonna vertebrale con movimenti articolari nella norma, eccetto una moderata limitazione alla flesso-estensione lombare. Conservata la Rotazione del tronco sul bacino. Gli viene somministrato il test di Lasègue, risultato negativo bilateralmente per patologia radicolare in fase acuta/subacuta. Bilateralmente nella norma le articolazioni comprendenti l'arto superiore. Conservata la capacità di presa e forza. A livello degli arti inferiori non si segnalano patologiche limitazioni a carico dell'articolazione coxo-femorale.
Fattibile lo squat test. A livello delle ginocchia riferisce dolore alla digitopressione delle emirime articolari mediali, tuttavia, conservata la flesso-estensione. Assenza di ballottamento rotuleo. Le stesse si presentano in atteggiamento allineato in assenza di varismo o valgismo articolare. Morfologicamente e funzionalmente nella norma l'articolazione tibio-tarsica, tarso- metatarsale ed interfalangea bilateralmente. Nella norma il tono e trofismo muscolare ai quattro arti. La deambulazione è autonoma, possibile la marcia su punte e talloni. Ugualmente autonomi i cambi posturali e la stazione eretta. Per quanto riguarda l'apparato neurologico, il ricorrente presenta una storia clinica di cefalea senza aura, che allo stato risulta discretamente compensata da terapia farmacologica, che assume solo al bisogno”.
Pertanto, in conclusione, la ctu afferma che il complesso patologico da cui è affetto il ricorrente, in relazione al lavoro espletato, ossia carpentiere, nonché al titolo di studio conseguito ed all'età dello stesso, non determina un'infermità superiore ad un terzo.
Quindi, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ex l. 222/'84.
Le conclusioni rese dal ctu sono logiche e coerenti con l'esame degli atti di causa, e sono quindi condivise e fatte proprie.
L'opposizione pertanto deve essere rigettata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. allegata al ricorso.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 2957/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
rigetta l'opposizione;
nulla per le spese di lite di entrambe le fasi;
spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 06/03/2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo