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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/06/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3323/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 28/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. UGUCCIONI EROS PAOLO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BERTAZZO PAOLA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/09/2008 da e , trascritto al n. 15, Parte 2, Serie A, Anno 2008 Parte_1 Parte_2
del registro degli atti di matrimonio del Comune di BORSO DEL GRAPPA alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale, sita in Borso del Grappa (TV) in Via Malan nr. 49/3, con i relativi arredi, rimane assegnata al signor e sarà destinata a residenza anagrafica Pt_1
anche dei tre figli;
2) i figli vengono affidati a entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso paritario, con collocamento alternato presso ciascuno di essi per due settimane consecutive al mese e mantenimento diretto. Nel periodo in cui i figli saranno con un
2 genitore, saranno sempre garantite loro le comunicazioni con l'altro;
3) i figli, inoltre, trascorreranno le festività (la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, l'ultimo dell'anno e Capodanno, il giorno dell'Epifania, il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta)
con entrambi i genitori, che si accorderanno con congruo anticipo a seconda dei rispettivi impegni. Per gli altri giorni di vacanza sarà rispettato il calendario dell'affido alternato;
4) il signor corrisponderà alla signora un assegno perequativo dei Pt_1 Pt_2
rispettivi redditi dell'ammontare di € 200,00^ mensili, con scadenza il 15 di ogni mese,
che verrà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT e con decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento;
5) le spese straordinarie relative al mantenimento dei tre figli, individuate sulla base del
Protocollo Famiglia in vigore presso questo tribunale saranno sostenute da entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei ragazzi;
6) l'assegno unico, le detrazioni per i figli a carico e gli ulteriori benefici previsti dalla legge,
compreso l'eventuale Bonus-spesa INPS per le famiglie numerose, spetteranno ai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
7) si dà atto che il signor provvederà in via esclusiva e per intero a pagare la Pt_1
rata del mutuo fondiario prima casa acceso presso la Banca Credito Trevigiano – Banca
di Credito Cooperativo Società Cooperativa (Rep. nr. 34729 – Racc. nr. 10170 Notaio
Registrato in Bassano del Grappa il 31.07.2008 al nr. 5876 Serie 1T e Persona_1
iscritto a Treviso il 04.08.2008 al nr. 31580 R.G. - nr. 7046 R.P.), fino all'estinzione dello stesso, senza nulla pretendere dalla signora;
Pt_2
8) Si dà atto che la signora corrisponderà al signor la somma capitale di Pt_2 Pt_1
€ 20.000,00^, senza maggiorazione di interessi legali né rivalutazione, a conguaglio del versamento della propria quota di acquisto dell'abitazione coniugale, solo nell'ipotesi in
3 cui, successivamente all'estinzione del mutuo, l'immobile venga posto in vendita.
La predetta somma dovrà essere versata al signor a mezzo bonifico bancario Pt_1
entro e non oltre il termine di 8 giorni dall'incasso del ricavato della vendita;
9) si dà atto che con l'eccezione di quanto sopra disciplinato, i coniugi dichiarano di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro;
10) si dà atto che i coniugi prestano sin d'ora il loro assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore dei figli;
11) spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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