Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 31/03/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 394 dell'anno 2024 promossa da
(avv. CASCONE IRENE ); Parte_1
CONTRO
(avv. LAURIA MARIA ); CP_1
Si da atto che sono presenti l'avv. Carbone in sostituzione dell'avv. CASCONE IRENE per Pt_1
, l'avv. LAURIA MARIA e per nonché il sig.
[...] CP_1 [...]
n.q. di procuratore speciale della come da procura speciale CP_2 CP_1
che l'avv. Lauria si riserva di depositare.
L'avv. Lauria rileva che da accesso agli atti effettuato nel settembre 2024 è risultato che la in data 22 Aprile 2024 aveva effettuato CP_3
forniture con prodotti Endofast della CP_1
L'avv. Carbone contesta la tardività della richiesta ed insiste chiedendo di poter concludere. L'avv. Lauria evidenzia che l'esistenza della documentazione è emersa successivamente all'esame della richiesta di accesso agli atti, pertanto insiste e, in subordine, conclude come in atti.
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.,che viene depositata in Cancelleria stante l'assenza delle parti.
1
dr. Enrico Catanzaro
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico
Catanzaro, all'udienza del 31/03/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 394 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIA Parte_2
SANTA MARIA DELL'ORTO 19 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA,
presso l'Avv. CASCONE IRENE che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– attrice –
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA P.PE DI VILLAFRANCA CP_1
N.44 PALERMO, presso l'Avv. LAURIA MARIA che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. la ricorrente rappresentava che:
- la volge, tra l'altro, attività di commercio, noleggio CP_4
ed assistenza di articoli medicali ortopedici, macchinari e programmi applicativi elettronici in detto settore;
- la svolge attività di promozione e vendita di sistemi CP_1
chirurgici mininvasivi per la colonna vertebrale;
- in data 01.04.2021 le suindicate società stipulavano un contratto di concessione in vendita con esclusiva con il quale la concedeva CP_1
alla “il diritto esclusivo di rivendere i prodotti della linea di CP_4
vendita denominata Linea Endoscopia Spinale” di cui all'allegato listino prezzi per la zona geografica della Regione Campania;
- le parti concordavano la durata annuale di tale contratto con rinnovo automatico di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi almeno 60 giorni prima a mezzo PEC;
- in tale accordo, la concessionaria si obbligava, tra l'altro, a raggiungere gli obiettivi minimi di vendita di n. 40 kit per il cui utilizzo era necessaria la dotazione indispensabile delle “apparecchiature e strumentari” di cui al punto 9.1 del contratto;
- a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita per il
2022, le parti stipulavano delle condizioni di contratto integrative e – in ragione della loro incompatibilità – novative rispetto a quelle inizialmente pattuite nel contratto del 01.04.2021;
- le nuove condizioni contrattuali ricevevano effettiva, concreta e pacifica attuazione fino al 06.04.2023 quando la con nota CP_1
4 datata il 04.04.2023 dichiarava di volere recedere dal contratto,
adducendo l'inadempimento della in relazione al CP_3
raggiungimento degli obiettivi prefissati per l'anno 2022 e proponendo, in alternativa alla risoluzione, nuove condizioni contrattuali, del tutto diverse ed ulteriori rispetto a quelle già discusse, concordate e rese operative tra le parti, che non trovavano il consenso della controparte negoziale;
- su tali nuove condizioni contrattuali le parti non raggiungevano alcuna intesa;
- l'interruzione del rapporto contrattuale comportava la mancata fornitura da parte della di attrezzature strumentali determinando CP_1
di fatto la perdita per la dell'aggiudicazione della gara per la CP_3
fornitura di prodotti endoscopici bandita dall'A.O. “San Giovanni di Dio e
Ruggi d'Aragona” , cui quest'ultima aveva medio tempore CP_5
partecipato, con conseguenti danni economici e di immagine professionale quantificati in complessivi euro 51.594,00 come meglio dettagliati in ricorso;
Ritenendo illegittimo il recesso contrattuale operato dalla resistente,
conveniva in giudizio la chiedendo al Tribunale di: CP_3 CP_1
“1) accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso esercitato dalla
con comunicazione del 4.4.2023; CP_1
2) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra la
e la in data 1.4.2021 per grave inadempimento CP_1 CP_4
della CP_1
3) accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere il CP_4
5 risarcimento del danno a carico della da quantificare in € CP_1
51.594,00 ovvero nella diversa somma determinata di ufficio dal Giudice,
oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
4) condannare la convenuta al pagamento della somma di € CP_1
51.594,00 ovvero a quella diversa somma che sarà stabilita di ufficio, a
titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria come
per legge;
5) condannare la convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente
delle spese processuali con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si costituiva la eccependo in via pregiudiziale (i) CP_1
l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
(ii) il difetto di legittimazione attiva per modifica della forma sociale della;
(iii) l'improcedibilità del ricorso per assenza dei CP_3
requisiti prescritti dall'art. 281-decies c.p.c.; nel merito deduceva (iv)
l'infondatezza della domanda sia per legittimità del recesso sia per assenza di prova in ordine all'an e al quantum dei danni lamentati dalla ricorrente.
Pertanto, chiedeva:
- Dichiarare irrituale l'azione ed improcedibile il ricorso ex art. 281
decies c.p.c., per il mancato esperimento del tentativo di mediazione
obbligatoria;
- Ritenere e dichiarare nulla, improcedibile ed irrituale l'azione per
difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire della CP_4
in quanto proposta da una società diversa rispetto alla società con la
[...]
quale è stato concluso il contratto tra le parti;
6 - Ritenere e dichiarare improcedibile l'azione ex art. 281 decies c.p.c.
non ricorrendone i requisiti ed i presupposti poiché i fatti sono controversi,
la documentazione fornita non costituisce prova scritta e la domanda non è
di pronta soluzione;
- Ritenere e dichiarare risolto il contratto di concessione di vendita con
esclusiva per inadempimento contrattuale in quanto sono venute meno le
condizioni contrattuali ivi previste con il mancato rispetto da parte di
alla data del 12 Maggio 2023; Controparte_6
- Ritenere e dichiarare che il contratto a tempo indeterminato prevede
la possibilità di risoluzione anticipata;
- Ritenere e dichiarare nulla ed improcedibile l'azione per la mancata
produzione della documentazione e per assenza di prova;
Indi
- Respingere il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
- Accertare e dichiarare legittima la risoluzione del contratto stipulato
tra la e la;
CP_1 CP_3
- Accertare e dichiarare la risoluzione per giusta causa per
inadempimento contrattuale della Controparte_6
- Dire e dichiarare che non vi è stato alcun rapporto contrattuale tra la
e la CP_1 Controparte_4
In subordine
- Rigettare nel merito tutte le domande proposte dalla CP_4
nei confronti della in quanto infondate in fatto ed in diritto;
[...] CP_1
- Dire e dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di
risarcimento dei danni o a qualsivoglia titolo in forza del rapporto
7 contrattuale intercorso con la per mancanza di prova, per i CP_1
motivi esposti o con qualsivoglia motivazione;
- Condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Controparte_4
risarcimento dei danni da lite temeraria in favore della da CP_1
liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. previa assegnazione alle parti dei termini per note conclusive ed eventuali repliche.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
Occorre però preliminarmente esaminare la richiesta di rimessione in termini formulata dalla in data 25.3.2025 al fine di acquisire le CP_1
fatture comprovanti l'avvenuto utilizzo da parte di in CP_4
epoca successiva alla cessazione del contratto di fornitura, di materiale della CP_1
L'istanza non può essere accolta giacché essa appare tardiva in quanto la richiesta di un rinvio per l'acquisizione delle fatture poteva essere formulata già nelle note del 18.11.2024. L'istanza del 25.3.2025
non si fonda infatti su documentazione nuova od ulteriore rispetto a quella che era a disposizione della in quella data. CP_1
Va quindi esaminata l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla resistente per il mancato esperimento della mediazione.
Ebbene, la controversia ha ad oggetto la risoluzione del contratto di
“concessione di vendita con esclusiva”, detto anche contratto di distribuzione, sottoscritto dalle parti in data 01.04.2021.
A ben vedere il contratto in oggetto esula dall'ambito di applicazione
8 della normativa in tema di mediazione obbligatoria, come da ultimo modificata dal D.Lgs. n. 149/2022. Sicché non vi era nessun obbligo di esperire il tentativo di mediazione in capo alla ricorrente la cui inosservanza avrebbe impedito l'esame delle domande.
L'eccezione è pertanto infondata e l'azione è procedibile.
Quanto al difetto di legittimazione attiva, l'eccezione della resistente sul richiamo dell'art. 17.2 del contratto è anch'essa infondata in quanto la trasformazione della società ricorrente da società in accomandita semplice a società a responsabilità limitata ha comportato unicamente le variazioni della forma giuridica e della denominazione societaria, senza alcuna incidenza rispetto alla compagine societaria (circostanza questa non contestata dalla resistente) né con riguardo alla sorte dei diritti e degli obblighi preesistenti. Sul punto basti richiamare l'art. 2498 c.c. che sancisce il principio di continuità dei rapporti giuridici in capo alla società risultante dalla trasformazione, come desumibile dal termine
“conserva” di cui all'articolo: l'ente risultante dalla trasformazione resta dunque titolare di tutte le situazioni giuridiche soggettive che facevano capo all'ente che ha effettuato la trasformazione, e ciò tanto con riferimento ai rapporti di natura sostanziale quanto ai rapporti di natura processuale.
Ciò detto, passando al merito della questione, il punto controverso risiede nella legittimità della risoluzione esercitata dalla verso CP_1
contratto del 01.04.2021 con la nota del 04.04.2023.
Sostiene invero la che tale esercizio sia stato del tutto CP_3
arbitrario e che abbia comportato dei danni di cui la stessa ha diritto al
9 risarcimento;
per converso, la sostiene la legittimità del proprio CP_1
comportamento addebitando alla di: (i) non aver rispettato il CP_3
budget annuale di acquisti per l'anno 2022; (ii) non aver rispettato l'obbligo di informativa sulla attività svolta, sin dalla data di inizio del rapporto contrattuale;
ed in ultimo (iii) di aver utilizzato in occasione di workshop, congressi, convegni, cadaver lab il logo della CP_7
senza specifica autorizzazione di quest'ultima; sicché nulla sarebbe
[...]
dovuto alla CP_3
Ciò detto, occorre prendere le mosse dal testo contrattuale condiviso dalle parti e in particolare dall'art. 6 ove si legge “il presente contratto
decorrerà dal 01 aprile 2021 sino al 31 dicembre 2021 e si rinnoverà
automaticamente per un anno e così via di anno in anno ad ogni successiva
scadenza, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi all'altra parte a
mezzo PEC, spedica almeno sessanta giorni prima della scadenza”.
Ebbene, è fuor di dubbio (essendo anche incontestato) che il contratto si sia rinnovato automaticamente sia per l'anno 2022 che per l'anno 2023 e ciò in quanto, se la avesse voluto legittimamente recedere CP_1
dall'accordo avrebbe dovuto attivarsi almeno sessanta giorni prima del
31.12.2022 e comunicare a mezzo PEC la disdetta alla CP_3
In assenza dell'osservanza delle forme pattuite non è dunque possibile parlare di legittimo recesso operato dalla con la nota a CP_1
mezzo PEC inviata il 06.04.2023. Ed infatti, contrariamente a quanto dalla stessa dedotto (cfr. pag. 8 della memoria di costituzione), benché
esercitabile sulla base di una libera scelta, il recesso ex art. 1373 c.c. era subordinato alla preventiva comunicazione nelle forme
10 convenzionalmente previste.
Altra cosa è invece la risoluzione del contratto, questa sì, avente effetti ex nunc ed invocabile nel caso in cui una delle obbligazioni non sia adempiuta nelle modalità stabilite ed operante ipso iure se la parte interessata dichiara all'altra di volersi avvalere della relativa facoltà. Il
contratto in oggetto, tra l'altro, prevede la facoltà della di dichiarare CP_1
risolto il rapporto per l'inadempimento di talune delle pattuizioni ivi indicate secondo una condivisa individuazione degli inadempimenti da ritenersi “gravi” ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Mette conto verificare dunque se tale inadempimento vi sia stato.
contesta le deduzioni secondo cui non avrebbe raggiunto il CP_3
budget annuale di acquisti previsto per il 2022 e ciò in quanto per il raggiungimento dell'obiettivo le parti avevano pattuito una proroga al
30.06.2023 - documentata con la e-mail del 21.12.2022. Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, la comunicazione suddetta dimostra la comune volontà delle parti di dare seguito al rapporto negoziale in essere piuttosto che la volontà di risolverlo, nonostante il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita. La nota ricevuta nell'aprile 2023
era – a dire della ricorrente - del tutto illegittima perché fondata su una scadenza temporale pacificamente superata. sostiene invece CP_1
l'inefficacia dell'accordo verbale raggiunto tra le parti, condensato nella mail del 21.12.2022, invocando il disposto dell'art. 18.2 del contratto sottoscritto il quale prevede che “Qualsiasi modifica al contratto o ai suoi
Allegati sarà valida e vincolante per le Parti solo se effettuata per iscritto”.
Ebbene, il richiamo al patto di forma impone un breve accenno alla
11 disciplina codicistica e, in particolare, all'art. 1352 c.c. secondo cui “Se le
parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la
futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta
per la validità di questo”. In giurisprudenza è consolidata la ricostruzione in termini presuntivi della norma. Costituisce massima ricorrente quella secondo la quale l'art. 1352 richiamato reca una presunzione interpretativa, che può essere superata, mediante il ricorso ai criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 ss. se questi permettono di pervenire ad un'interpretazione certa difforme da quella prospettata dalla norma in esame (Cass. n. 5024/2004; Cass. n. 4347/1998; Cass. n. 10121/1994).
La giurisprudenza si mostra, inoltre, univoca nell'ammettere la possibilità
di una deroga convenzionale o di una rinuncia al patto sulla forma. In
ordine alle modalità con le quali le parti possano manifestare il loro univoco intento di modificare o estinguere il patto sulla forma, un primo orientamento giurisprudenziale, maggioritario, afferma che le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto ben possono, nella loro autonomia negoziale, rinunziare al formalismo convenzionale, anche tacitamente;
la revoca tacita del patto di forma,
tuttavia, comporta la necessità di provare la sussistenza di atti inconciliabili con la volontà di mantenere il suddetto patto (Cass.
n.12344/2003; Cass. n. 13277/2000).
Nel caso di specie, vi sono indizi univoci nel senso della rinuncia al formalismo convenzionale – come emerge dal tenore della e-mail del
21.12.2022 inviata dalla e dal comportamento successivo della CP_1
stessa – che appare inconciliabile con la volontà di mantenere il suddetto
12 patto di forma, avendo dato infatti seguito al rapporto negoziale anche dopo la riunione del 21.12.2022 (cfr. documentazione relativa ordini e fatture del 2023; allegati al ricorso).
Ebbene, lungi dal rilevare ai fini del presente giudizio le motivazioni della dietro la contestazione del 04.04.2023 che si pone in netto CP_1
contrasto con il tenore della e-mail dalla stessa inviata, occorre in questa sede esaminare gli addebiti reciprocamente formulati ai fini della chiesta pronuncia di risoluzione.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che “nei contratti
con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti
reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande
contrapposte, come del resto nel caso in cui il convenuto si limiti a
contrastare la domanda di risoluzione o di adempimento, giustificando la
propria inadempienza con l'inadempienza dell'altro contraente, il giudice
del merito, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione
unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei
contraenti, che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento
cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano
causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico- sociale
del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti
debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare
l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum […]” (Cass. n. 14648/2013). La Corte così prosegue “Mentre
è possibile che tale accertamento dia esito negativo per entrambe le
domande o le eccezioni vicendevolmente proposte, nel senso che gli
13 inadempimenti dedotti non sussistano o non siano connotati dalla gravità
richiesta dall'art. 1455 c.c., per la risoluzione del contratto, sicché le
contrapposte domande o eccezioni debbano essere respinte, non è
inverabile, al contrario, l'ipotesi opposta. Infatti, nei contratti con
prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito di
pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di
ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere a norma dell'art. 1460 c.c., in
favore di entrambe le parti, perché la valutazione della colpa
nell'inadempimento ha carattere unitario e l'inadempimento deve essere
addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio
comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità
che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato
inadempimento dell'altra parte (Cass. nn. 25847/08, 27/02 e 5940/78)”.
Nel caso di specie, le circostanze dedotte dalle parti conducono ad una pronuncia di addebito a carico della dovendo ritenersi che la CP_1
stessa abbia, con il proprio comportamento, alterato il nesso di reciprocità che legava le obbligazioni assunte con il contratto del
01.04.2021. Ed invero, decisivo è il rilievo secondo il quale la abbia CP_1
ingenerato nella l'affidamento nella persistenza del vincolo CP_3
negoziale in virtù della proroga discussa per il raggiungimento degli obiettivi di vendita in quanto allo stesso veniva dato seguito nei mesi successivi alla riunione del 21.12.2022 e in particolare con l'ordine del
07.02.2023. A tal riguardo, il tenore della comunicazione di conferma dell'ordine del 07.02.2023 non lascia margini d'interpretazione (in questa si legge “In riferimento al Vostro gradito ordine nr. 4/2023 […]. Riguardo la
14 gestione del materiale in conto deposito necessario all'utilizzo dei CP_1
nostri prodotti, come d'accordi raggiunti nelle vie brevi in data odierna […]”;
cfr. documentazione e comunicazioni relative all'ordine n. 4/2023 del
06.02.2023; allegati di parte ricorrente).
Per tale motivo non può addebitarsi alcun inadempimento colpevole in capo alla alla data del 04.04.2023. Il mancato CP_3
raggiungimento degli obiettivi minimi per il 2022 - che avrebbe condotto ad una legittima risoluzione contrattuale - avrebbe potuto essere verificata solo dopo il 30.06.2023 o altra data di comune accordo individuata. Seguendo la tesi della resistente dovrebbe infatti ritenersi che la consapevole dell'inadempimento, si sia riservata la CP_1
possibilità di dare seguito al contratto fino all'ordine del 07.02.2023
(ovvero quello relativo alla “minigara ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona”) per poi avvalersi della facoltà di risolverlo ad libitum. Una tale ricostruzione non può certamente ritenersi rispettosa dei principi di buona fede e correttezza che le parti sono tenute reciprocamente ad osservare nella cura dei propri rapporti. Che poi la potesse, CP_3
come qualsivoglia utente, continuare ad acquistare prodotti della CP_1
anche dopo la cessazione del rapporto (cfr. pag. 4 delle note conclusive di parte resistente) è circostanza smentita dalla comunicazione inviata dal procuratore della del 12.06.2023 ove si legge “Invito CP_1
contestualmente la società Sua assistita, Suo tramite, a non mandare più
ordini da evadere alla Società da me rappresentata, stante quanto ormai
numerose volte, già rassegnato” (cfr. allegati al ricorso).
In ordine a tale profilo, è insegnamento ormai costante quello della
15 Suprema Corte per il quale “Costituiscono principii generali del diritto delle
obbligazioni quelli secondo cui la parti di un rapporto contrattuale debbono
comportarsi secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e che
l'esecuzione dei contratti debba avvenire secondo buona fede (art. 1375
c.c.).
In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della
reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto,
così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva,
accompagnarlo in ogni sua fase (Cass.
5.3.2009 n. 5348; Cass. 11.6.2008
n. 15476)” (Cass. n. 20106/2009).
Se è vero, dunque, che non è compito del giudice valutare le scelte imprenditoriali delle parti in causa che siano soggetti economici, è vero anche che nell'ipotesi in cui il rapporto evolva in chiave patologica e sia richiesto l'intervento del giudice, a quest'ultimo spetta di interpretare il contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti. In
tali ipotesi, il criterio della buona fede costituisce uno strumento, per il giudice, finalizzato al controllo – anche in senso modificativo o integrativo
– dello statuto negoziale;
e ciò quale garanzia di contemperamento degli opposti interessi (v. S.U. 15.11.2007 n. 23726 ed i richiami ivi contenuti)
(Cass. ut supra).
Adeguando le richiamate conclusioni al caso di specie, deve ritenersi che il concreto esercizio della risoluzione, benché previsto dalle condizioni contrattuali, sia stato attuato con modalità e per perseguire fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli consentiti, ovvero l'ottenimento di condizioni diverse e maggiormente gravose per la rispetto a CP_3
16 quelle originariamente concordate, con incidenze negative anche rispetto all'impegno già assunto da quest'ultima per le forniture richieste dalla già
citata gara.
Con riferimento alla nota del 04.04.2023 non si ritiene poi di esaminare gli ulteriori inadempimenti contestati alla (ovvero: CP_3
non aver rispettato l'obbligo di informativa sulla attività svolta, sin dalla data di inizio del rapporto contrattuale e di aver utilizzato in occasione di workshop, congressi, convegni, cadaver lab il logo della CP_7
senza specifica autorizzazione di quest'ultima), in quanto la prova di
[...]
tali contestazioni non è stata coltivata nel giudizio dalla parte che ne aveva l'onere.
Da ciò consegue che nessun inadempimento colpevole può
addebitarsi alla alla data del 04.04.2023; viceversa, deve CP_3
ritenersi colpevole l'interruzione del rapporto negoziale da parte della che si è manifestato nell'espresso rifiuto di dare seguito ad ulteriori CP_1
ordini fintanto che la non avesse aderito alle diverse e più CP_3
gravose condizioni proposte nella stessa nota, nonché nella mancata fornitura della strumentazione relativa all'ordine di cui all'ordine del
06/07.02.2023 e, in particolare, quella relativa all'intervento programmato dall'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona per il
14.06.2023.
Riguardo a tale punto, deve dirsi che nessuna contestazione è stata mossa dalla in ordine alla documentazione prodotta da CP_3 CP_1
che sostiene di avere evaso le relative richieste di fornitura producendo otto fatture per “noleggio” (cfr. fatture allegate alla memoria).
17 Non vi sono agli atti elementi per sostenere che le fatture prodotte dalla resistente si riferiscano alle apparecchiature e agli strumentari per interventi diversi da quelli programmati al 14.04.2023, 10.05.2023 e
09.06.2023 presso il suddetto ospedale – di cui la ricorrente deduce la mancata esecuzione.
Dalla documentazione in atti emerge un unico ordine rimasto inevaso e cioè quello relativo all'intervento programmato per il 14.06.2023
(cfr. comunicazioni del 05 e del 06.06.2023). Tanto basta per ritenere l'inadempimento della CP_1
Va pertanto dichiarata illegittima l'interruzione del rapporto da parte della rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti della CP_1
va rigettata la domanda di risoluzione Parte_3
giudiziale formulata dalla resistente.
Quanto all'ammontare dei danni però l'importo va limitato a quelli effettivamente provati, ovvero:
- euro 4.940,00 per l'intervento del 14.06.2023 non eseguito, a titolo di mancato guadagno (cfr. listino prezzi allegato al ricorso);
- nessun importo per la merce non più utilizzabile perché,
nonostante sia stato provato l'acquisto dei 10 kit per l'importo complessivo di euro 11.834,00, non è stata provata la giacenza in magazzino;
- nessuna somma per la perdita di chance derivante dalla impossibilità di partecipare ad ulteriori bandi pubblici e per il danno all'immagine, non essendo state provate né le occasioni perse né
l'impossibilità di ottenere aliunde la strumentazione per la partecipazione
18 ai suddetti bandi pubblici.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate considerati i valori medi sulla base delle fasi effettivamente svolte, della complessità della causa e del valore del decisum. Queste,
tuttavia, vanno compensate per la metà, in ragione del complessivo esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente le domande di CP_4
- dichiara risolto il contratto del 01.04.2021 per inadempimento della in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
- condanna la in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento di euro 4.940,00, a titolo di mancato guadagno,
oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore,
al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in favore della ricorrente in complessivi euro 1.276,00 (somma già compensata per metà) oltre rimborso spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
nella misura legalmente dovuta.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, in data 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro
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