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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 11/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI ha emesso, mediante deposito in via telematica, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1998/2024 RG del Tribunale di Imperia, avente ad oggetto «opposizione ad ordinanza–ingiunzione di pagamento n.103/2024 emessa dal Controparte_1 ; opposizione ad ordinanza–ingiunzione di pagamento n.1
[...] ; provvedimenti assegnazione punti nn.19/24, 18/24, 17/24 e Controparte_1
» Controparte_1
promossa da
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Parte_1 C.F._1 P ui st a Sant'Agostino n.24 è eletto domicilio
–opponente– contro
Controparte_2
[...] P.IVA_1 e dife ario delegato ex art. 6 D. Lvo 150/2011
–opposto–
Ragioni della decisione
1) In data 5.8.2024, personale militare dipendente dalla Delegazione di Spiaggia di Bordighera, in attività congiunta con il personale dell'
[...]
, redigeva, nei confront Parte_2 Parte_1
Trasgressore e Comandante dell'unità da pesca denominata “ANNETTA II” – 2IM378 e dell'Impresa Individuale in qualità di obbligato in solido ed Armatore Parte_1 dell'unità da pesca deno A II” – 2IM378: 1.1) il processo verbale di accertamento e contestazione n. 06/2024 (105/2024), per violazione degli artt. art. 10, co.1, lett. p) e 11, co. 1, del D.Lgs 4/2012, in quanto, il 05/08/2024 alle ore 17:17, a seguito di ispezione all'unità da pesca “Annetta II”, in località Comune di Bordighera/Porto e della successiva verifica della documentazione fiscale, veniva riscontrata l'errata compilazione del logbook digitale, avendo, il Comandante del M/p, pur in presenza della vendita, al grossista locale, di kg 34 di di diverse taglie, omesso l'inserimento della cattura di esemplari di Parte_3
“ Parte_3
1.2) il processo verbale di accertamento e contestazione n. 07/2024 (110/2024), per violazione degli artt. 10, co.1, lett. g) e 11, co.1, del D.Lgs 4/2012, in quanto, Part dall'acquisizione del documento di trasporto presso il grossista locale da parte del
“Annetta II” 2IM378, si riscontrava la vendita di kg. 34 di di diverse Parte_3 taglie più il restante pescato regolarmente inserito a logbook, senza disporre della
1 dott. Pasquale LONGARINI prevista autorizzazione per il contingente di cattura di esemplari di ma Parte_3 esclusivamente di per un totale annuale (2024) di kg. 763 CP_3
2) All'esito delle motivazioni/argomentazioni rese da ritenuta la Parte_1 fondatezza dei processi verbali di accertamento e contestazione e la legittimità delle correlate sanzioni accessorie del sequestro amministrativo del pescato/attrezzo da pesca e dell'applicazione di punti al Comandante del M/p e al titolare della Licenza di pesca, la di di emetteva, in data 10.12.2024, a carico di CP_2 CP_1 CP_1 ras e nte dell'unità di pesca “ANNETTA II– Parte_1
2IM378, e dell'impresa individuale quale obbligato in solido ed Parte_1 armatore della detta unità da pesca, le ordinanze n.102/2024 e n°103/2024, con le quali ingiungeva il pagamento, rideterminando l'importo della sanzione ad un importo pari al minimo edittale, alle quali seguivano le sanzioni accessorie con le quali venivano assegnati punti per infrazioni “gravi” al Comandante dell'unità ed al titolare della Licenza di Pesca (provvedimenti nn. 16, 17, 18 e 19/2024).
3) e l'Impresa Individuale rispettivamente nella Parte_1 Parte_1 qualità di trasgressore e Comandante e di obbligato in solido ed dell'unità da CP_4 pesca denominata “ANNETTA II” – 2IM378, eccependo la illegittimità dei processi verbali per omessa indicazione dei motivi relativi alla mancata contestazione immediata, deducendo la mancanza dell'elemento soggettivo, lamentando l'eccessività e sproporzione della sanzione amministrativa e dell'applicazione dei punti, oppongono le dette ordinanze di ingiunzione di pagamento nonché i provvedimenti di assegnazione punti, instando, previa sospensione della loro efficacia esecutiva, per declaratoria di revoca/nullità/inefficacia degli stessi.
4) Con il primo motivo di opposizione, i ricorrenti lamentano, senza pregio, la violazione dell'art. 14, co.2, L. 689/91, non avendo l'ufficio indicato i motivi della mancata contestazione immediata, essendosi limitato alla seguente dicitura “non si è potuto procedere alla contestazione immediata nel presente PVC in quanto accertamenti fiscali e documentali con conseguente acquisizione di documentazione utile all'accertamento”.
4.1) Nella specie, in ragione della circostanza che la contestazione della violazione impone che l'autorità procedente abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili a tali fini, tenuto conto della situazione concreta in cui operava la Capitaneria di Porto/ASL 1 Imperiese, non era possibile contestare istantaneamente le violazioni al trasgressore ed alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Il principio della contestazione immediata deve essere inteso non quale contestazione istantanea sul momento, ma come contestazione che deve avvenire, previa raccolta degli elementi necessari per definire correttamente ed esattamente la violazione, senza ritardo. Ebbene, nel caso di specie, a fronte di un'attività ispettiva del
5.8.2024, raccolti gli elementi necessari per definire correttamente le violazioni riscontrare, il 6.8.2024, senza ritardo, venivano notificati i verbali n. 6/2024 e 7/2024, nonché i verbali relativi alle sanzioni e all'accertamento dei punti.
4.2) Correttamente, nei PVC si dava atto dell'impossibilità della contestazione istantanea, dovendosi raccogliere materiale probatorio necessario all'accertamento delle infrazioni,
5) Con il secondo motivo di opposizione, i ricorrenti deducono, senza fondamento, la mancanza dell'elemento soggettivo, avendo il giustificato l'errore nella Pt_1 compilazione del logbook digitale, a lui non imputabile, nella situazione di agitazione/stress indotta dall'accesso ispettivo dei tre ispettori della Guardia Costiera e Part dei tre funzionari e rilevando che solo un esperto biologo era in grado di riconoscere la mini ferenza tra e . CP_3 Parte_3
2 dott. Pasquale LONGARINI 5.1) Lo stato emotivo, di stress, invocato dal ricorrente, all'evidenza non derivante da causa di forza maggiore o da incapacità psichica, non fa si che l'asserito errore materiale giustifichi l'inadempimento di un obbligo amministrativo, che deve essere adempiuto indipendentemente dal suo stato emotivo o da eventuali errori materiali. 5.1.1) In ragione del fatto che le mancanze riscontrate non riguardavano la mera compilazione dell'e-logbook in fase di sbarco del pescato bensì l'omessa dichiarazione dei quantitativi da cattura di esemplari di MB viola sul giornale di pesca elettronica e l'assenza di autorizzazione al contigente di cattura di esemplari di MB viola, non ha alcun rilievo ai fini della contestazione degli illeciti l'allegazione che “ …. Il Comandante gli ha riferito che la compilazione del logbook andava effettuata prima dello sbarco mentre per Per_1
Legge deve essere effettuata entro 24 ore dallo sbarco”. Il comandante dell'unità di pesca, ex art. 47 Reg.(UE) n.404/2011, al fine di evitare la violazione del D. Lgs 4/2012, avrebbe dovuto provvedere alla registrazione e trasmissione dei dati relativi alle catture subito dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca e/o prima dell'entrata in porto. 5.2) Dal fascicolo dei rilievi fotografici del prodotto del pescato oggetto del sequestro n.02/2024 relativo ai PPVV n.06/2024 e n.07/2024, elevati in data 05.08.2024 dal personale militare della Delegazione di Spiaggia di Bordighera, si evince la visibile differenza fra il AM viola” (Aristeus antennatus) e AM rosso” (Aristaeomorpha foliacea), il primo di colore rosso con sfumature viola e con rostro corto provvisto superiormente di 3 denti dorsali, il secondo di colore rosso intenso e con rostro allungato provvisto superiormente di 5, 6 denti dorsali.
5.3) Pertanto, anche sul punto, il ricorrente invoca senza pregio la mancanza dell'elemento psicologico.
6) Con il terzo motivo di opposizione, i ricorrenti lamentano l'eccessività e sproporzione della sanzione amministrativa e dell'applicazione dei punti. 6.1) La misura delle sanzioni irrogate è stata graduata amministrativamente nel rispetto dei parametri minimi e massimi del disposto legislativo violato. Trattandosi di violazioni riguardanti la cattura di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali per le quali è previsto disporre di autorizzazione di cattura, gli importi sono stati ridotti al minimo edittale ai sensi dell'art. 11 della Legge 689/81 e delle motivazioni contenute nelle memorie difensive presentate dal Pt_1
6.2) In ragione contenuti della Legge 24 novembre 1981, n°689, e ss.mm.ii.., comportando la commissione delle infrazioni l'attivazione dei procedimenti di assegnazione punti, gli accertatori hanno provveduto ad applicare le sanzioni accessorie ex D.lgs 4/2012 e ss.mm.ii..
6.3) Corretta, dunque, l'applicazione delle sanzioni amministrative comminate nonché i conseguenti provvedimenti di assegnazione punti al Comandante dell'Unità da pesca ed al titolare della Licenza di Pesca
7) Seppur l'invocato stato di tensione e l'evocata dubbia distinzione tra il MB rosso ed il MB rosa non rilevano ai fini della ritenuta insussistenza dell'elemento psicologico, sono, però, circostanze che impongono e giustificano la compensazione
PQM
delle spese di lite tra le parti.
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) respinge il ricorso
2) compensa le spese di lite tra le parti
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti 3 dott. Pasquale LONGARINI elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 11.04.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI ha emesso, mediante deposito in via telematica, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1998/2024 RG del Tribunale di Imperia, avente ad oggetto «opposizione ad ordinanza–ingiunzione di pagamento n.103/2024 emessa dal Controparte_1 ; opposizione ad ordinanza–ingiunzione di pagamento n.1
[...] ; provvedimenti assegnazione punti nn.19/24, 18/24, 17/24 e Controparte_1
» Controparte_1
promossa da
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Parte_1 C.F._1 P ui st a Sant'Agostino n.24 è eletto domicilio
–opponente– contro
Controparte_2
[...] P.IVA_1 e dife ario delegato ex art. 6 D. Lvo 150/2011
–opposto–
Ragioni della decisione
1) In data 5.8.2024, personale militare dipendente dalla Delegazione di Spiaggia di Bordighera, in attività congiunta con il personale dell'
[...]
, redigeva, nei confront Parte_2 Parte_1
Trasgressore e Comandante dell'unità da pesca denominata “ANNETTA II” – 2IM378 e dell'Impresa Individuale in qualità di obbligato in solido ed Armatore Parte_1 dell'unità da pesca deno A II” – 2IM378: 1.1) il processo verbale di accertamento e contestazione n. 06/2024 (105/2024), per violazione degli artt. art. 10, co.1, lett. p) e 11, co. 1, del D.Lgs 4/2012, in quanto, il 05/08/2024 alle ore 17:17, a seguito di ispezione all'unità da pesca “Annetta II”, in località Comune di Bordighera/Porto e della successiva verifica della documentazione fiscale, veniva riscontrata l'errata compilazione del logbook digitale, avendo, il Comandante del M/p, pur in presenza della vendita, al grossista locale, di kg 34 di di diverse taglie, omesso l'inserimento della cattura di esemplari di Parte_3
“ Parte_3
1.2) il processo verbale di accertamento e contestazione n. 07/2024 (110/2024), per violazione degli artt. 10, co.1, lett. g) e 11, co.1, del D.Lgs 4/2012, in quanto, Part dall'acquisizione del documento di trasporto presso il grossista locale da parte del
“Annetta II” 2IM378, si riscontrava la vendita di kg. 34 di di diverse Parte_3 taglie più il restante pescato regolarmente inserito a logbook, senza disporre della
1 dott. Pasquale LONGARINI prevista autorizzazione per il contingente di cattura di esemplari di ma Parte_3 esclusivamente di per un totale annuale (2024) di kg. 763 CP_3
2) All'esito delle motivazioni/argomentazioni rese da ritenuta la Parte_1 fondatezza dei processi verbali di accertamento e contestazione e la legittimità delle correlate sanzioni accessorie del sequestro amministrativo del pescato/attrezzo da pesca e dell'applicazione di punti al Comandante del M/p e al titolare della Licenza di pesca, la di di emetteva, in data 10.12.2024, a carico di CP_2 CP_1 CP_1 ras e nte dell'unità di pesca “ANNETTA II– Parte_1
2IM378, e dell'impresa individuale quale obbligato in solido ed Parte_1 armatore della detta unità da pesca, le ordinanze n.102/2024 e n°103/2024, con le quali ingiungeva il pagamento, rideterminando l'importo della sanzione ad un importo pari al minimo edittale, alle quali seguivano le sanzioni accessorie con le quali venivano assegnati punti per infrazioni “gravi” al Comandante dell'unità ed al titolare della Licenza di Pesca (provvedimenti nn. 16, 17, 18 e 19/2024).
3) e l'Impresa Individuale rispettivamente nella Parte_1 Parte_1 qualità di trasgressore e Comandante e di obbligato in solido ed dell'unità da CP_4 pesca denominata “ANNETTA II” – 2IM378, eccependo la illegittimità dei processi verbali per omessa indicazione dei motivi relativi alla mancata contestazione immediata, deducendo la mancanza dell'elemento soggettivo, lamentando l'eccessività e sproporzione della sanzione amministrativa e dell'applicazione dei punti, oppongono le dette ordinanze di ingiunzione di pagamento nonché i provvedimenti di assegnazione punti, instando, previa sospensione della loro efficacia esecutiva, per declaratoria di revoca/nullità/inefficacia degli stessi.
4) Con il primo motivo di opposizione, i ricorrenti lamentano, senza pregio, la violazione dell'art. 14, co.2, L. 689/91, non avendo l'ufficio indicato i motivi della mancata contestazione immediata, essendosi limitato alla seguente dicitura “non si è potuto procedere alla contestazione immediata nel presente PVC in quanto accertamenti fiscali e documentali con conseguente acquisizione di documentazione utile all'accertamento”.
4.1) Nella specie, in ragione della circostanza che la contestazione della violazione impone che l'autorità procedente abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili a tali fini, tenuto conto della situazione concreta in cui operava la Capitaneria di Porto/ASL 1 Imperiese, non era possibile contestare istantaneamente le violazioni al trasgressore ed alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Il principio della contestazione immediata deve essere inteso non quale contestazione istantanea sul momento, ma come contestazione che deve avvenire, previa raccolta degli elementi necessari per definire correttamente ed esattamente la violazione, senza ritardo. Ebbene, nel caso di specie, a fronte di un'attività ispettiva del
5.8.2024, raccolti gli elementi necessari per definire correttamente le violazioni riscontrare, il 6.8.2024, senza ritardo, venivano notificati i verbali n. 6/2024 e 7/2024, nonché i verbali relativi alle sanzioni e all'accertamento dei punti.
4.2) Correttamente, nei PVC si dava atto dell'impossibilità della contestazione istantanea, dovendosi raccogliere materiale probatorio necessario all'accertamento delle infrazioni,
5) Con il secondo motivo di opposizione, i ricorrenti deducono, senza fondamento, la mancanza dell'elemento soggettivo, avendo il giustificato l'errore nella Pt_1 compilazione del logbook digitale, a lui non imputabile, nella situazione di agitazione/stress indotta dall'accesso ispettivo dei tre ispettori della Guardia Costiera e Part dei tre funzionari e rilevando che solo un esperto biologo era in grado di riconoscere la mini ferenza tra e . CP_3 Parte_3
2 dott. Pasquale LONGARINI 5.1) Lo stato emotivo, di stress, invocato dal ricorrente, all'evidenza non derivante da causa di forza maggiore o da incapacità psichica, non fa si che l'asserito errore materiale giustifichi l'inadempimento di un obbligo amministrativo, che deve essere adempiuto indipendentemente dal suo stato emotivo o da eventuali errori materiali. 5.1.1) In ragione del fatto che le mancanze riscontrate non riguardavano la mera compilazione dell'e-logbook in fase di sbarco del pescato bensì l'omessa dichiarazione dei quantitativi da cattura di esemplari di MB viola sul giornale di pesca elettronica e l'assenza di autorizzazione al contigente di cattura di esemplari di MB viola, non ha alcun rilievo ai fini della contestazione degli illeciti l'allegazione che “ …. Il Comandante gli ha riferito che la compilazione del logbook andava effettuata prima dello sbarco mentre per Per_1
Legge deve essere effettuata entro 24 ore dallo sbarco”. Il comandante dell'unità di pesca, ex art. 47 Reg.(UE) n.404/2011, al fine di evitare la violazione del D. Lgs 4/2012, avrebbe dovuto provvedere alla registrazione e trasmissione dei dati relativi alle catture subito dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca e/o prima dell'entrata in porto. 5.2) Dal fascicolo dei rilievi fotografici del prodotto del pescato oggetto del sequestro n.02/2024 relativo ai PPVV n.06/2024 e n.07/2024, elevati in data 05.08.2024 dal personale militare della Delegazione di Spiaggia di Bordighera, si evince la visibile differenza fra il AM viola” (Aristeus antennatus) e AM rosso” (Aristaeomorpha foliacea), il primo di colore rosso con sfumature viola e con rostro corto provvisto superiormente di 3 denti dorsali, il secondo di colore rosso intenso e con rostro allungato provvisto superiormente di 5, 6 denti dorsali.
5.3) Pertanto, anche sul punto, il ricorrente invoca senza pregio la mancanza dell'elemento psicologico.
6) Con il terzo motivo di opposizione, i ricorrenti lamentano l'eccessività e sproporzione della sanzione amministrativa e dell'applicazione dei punti. 6.1) La misura delle sanzioni irrogate è stata graduata amministrativamente nel rispetto dei parametri minimi e massimi del disposto legislativo violato. Trattandosi di violazioni riguardanti la cattura di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali per le quali è previsto disporre di autorizzazione di cattura, gli importi sono stati ridotti al minimo edittale ai sensi dell'art. 11 della Legge 689/81 e delle motivazioni contenute nelle memorie difensive presentate dal Pt_1
6.2) In ragione contenuti della Legge 24 novembre 1981, n°689, e ss.mm.ii.., comportando la commissione delle infrazioni l'attivazione dei procedimenti di assegnazione punti, gli accertatori hanno provveduto ad applicare le sanzioni accessorie ex D.lgs 4/2012 e ss.mm.ii..
6.3) Corretta, dunque, l'applicazione delle sanzioni amministrative comminate nonché i conseguenti provvedimenti di assegnazione punti al Comandante dell'Unità da pesca ed al titolare della Licenza di Pesca
7) Seppur l'invocato stato di tensione e l'evocata dubbia distinzione tra il MB rosso ed il MB rosa non rilevano ai fini della ritenuta insussistenza dell'elemento psicologico, sono, però, circostanze che impongono e giustificano la compensazione
PQM
delle spese di lite tra le parti.
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) respinge il ricorso
2) compensa le spese di lite tra le parti
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti 3 dott. Pasquale LONGARINI elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 11.04.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI