Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Specializzata Materia di Impresa CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Vera Marletta Giudice relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11458/2018 R.G. promossa da:
(PI ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. MUSUMECI ANDREA e , elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MUSUMECI
ANDREA
ATTORE
contro
:
(C.F. Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2
(C.F. Parte_4 C.F._3
(C.F. ) Parte_5 C.F._4 quali eredi di (CF Persona_1 C.F._5
e (C.F. ) anche in proprio Parte_5 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. MASSIMINO STEFANO giusta procura in atti.
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7
pagina 1 di 24
LATTUCA WALTER SEBASTIANO DARIO giusta procura in atti.
, anche quale titolare della ditta individuale YS di ES Controparte_1
TT (PI , con il patrocinio degli avv. MIDOLO EMANUELE e PALERMO P.IVA_2
INNOCENZO PAOLO ( ) giusta procura in atti C.F._9
( ) rappresentata e difesa dall'avv. MIDOLO Controparte_2 C.F._10
EMANUELE giusta procura in atti
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAVIERA Controparte_3 C.F._11
CARMELA giusta procura in atti
CONVENUTI
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 28 febbraio 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato la curatela del fallimento Parte_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale, Sezione Specializzata , Controparte_4 Parte_2
, , , ,
[...] Parte_4 Persona_2 Controparte_1 Controparte_3 Per_1
, e per sentire: A/I) In via principale, accertare
[...] Parte_3 Parte_5
e dichiarare l'esistenza della s.d.f. tra , , Per_1 Pt_5 Parte_2 [...]
, , , Parte_4 Controparte_3 Parte_5 Parte_3 Per_2
e (o soltanto tra alcuni di loro), avente per oggetto anche la gestione delle
[...] Controparte_1
Pa società , LI RO e AL di ES TT, e che nella CP_5 Controparte_6
gestione di tale s.d.f. i suddetti CO hanno violato gli obblighi di buona fede, e di corretta gestione dell'attività imprenditoriale. A/II) Sempre in via principale accertare e dichiarare che i
pagina 2 di 24 suddetti , , , Persona_1 Parte_2 Parte_4 Controparte_3
, , e (o soltanto Parte_5 Parte_3 Persona_2 Controparte_1
Pa alcuni tra loro), hanno svolto attività di direzione e coordinamento delle società , CP_5 CP_6
LI RO e AL di ES TT. A/III) Sempre in via principale, accertare e
[...] dichiarare che i suddetti , , , Persona_1 Parte_2 Parte_4
, , e Controparte_3 Parte_5 Parte_3 Persona_2 CP_1
(o soltanto alcuni tra loro), hanno causato un danno a 4D pari all'intero ammontare dei
[...]
crediti insinuati al passivo del fallimento o, in subordine, nella diversa misura da determinarsi in corso di causa, e per l'effetto condannarli in solido al pagamento in favore della curatela di 4D di €
1.108.161,61, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo. A/IV) In via subordinata, accertare e dichiarare che gli odierni CO (o soltanto alcuni tra loro) hanno – di fatto – amministrato in maniera contraria ai principi sia economico/imprenditoriali, sia di correttezza e buona fede e comunque hanno agito colposamente e/o dolosamente arrecando un danno alla curatela attrice, per
l'effetto, condannarli anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. a risarcire in solido i danni a 4D in misura pari alla differenza tra attivo e passivo pari a € 1.108.161,61, e/o nella diversa misura da determinarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
A/V) In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che i CO (o soltanto alcuni tra loro) si sono arricchiti senza giusta causa danneggiando 4D e, per l'effetto, condannarli in solido a indennizzare 4D della relativa diminuzione patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo. B) nei confronti di , Persona_1
, , e , quali soci di 4D, Controparte_7 Parte_3 Parte_5 Parte_2 accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2476 c.c. che , , Persona_1 Controparte_7 Pt_3
, e (o alcuni tra loro), quali soci di 4D, hanno
[...] Parte_5 Parte_2
intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società e i terzi, e per
l'effetto condannarli in solido al pagamento in favore della attrice di un importo pari a € Pt_8
1.108.161,61, o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo. C) nei confronti di , quale amministratrice di Parte_5
4D: C/I) In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità di per Parte_5
avere partecipato direttamente al compimento dei vari atti di mala gestio, e comunque per averli consentiti e per non essersi opposta alla dannosa attività di eterogestione da parte della s.d.f. sopra citata, e per l'effetto condannarla al pagamento in favore della curatela attrice di € 1.108.161,61 (o a quell'altra cifra che verrà determinata in corso di causa), oltre interessi e rivalutazione sino al Pa soddisfo. C/II) In via subordinata accertare e dichiarare l'inattendibilità delle scritture contabili di
e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore della attrice di Parte_5 Pt_8
pagina 3 di 24 un importo da determinarsi equitativamente in misura pari a € 1.108.161,61 (o a quell'altra cifra che verrà determinata in corso di causa), oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda e sino al soddisfo. C/III) In via subordinata rispetto alle domande C/I e C/II, accertare e dichiarare l'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa e, per l'effetto, condannare al Parte_5 pagamento in favore della curatela attrice dell'importo pari a € 1.108.161,61 (o a quell'altra cifra che verrà determinata in corso di causa) per l'illegittima prosecuzione dell'attività. C/IV) In ogni caso e in aggiunta alle superiori domande, condannare al pagamento, in favore della Parte_5
attrice, dell'importo di € 339.494,24, oltre interessi e rivalutazione, per i danni scaturenti dal Pt_8
mancato pagamento di imposte. C/V) In ogni caso e in aggiunta alle superiori domande, condannare
al pagamento, in favore della attrice, dell'importo di € 64.702,00, Parte_5 Pt_8
oltre interessi e rivalutazione, dovuti a titolo di interessi, aggi ed accessori per il mancato versamento di tributi e contributi .
Esponeva la curatela attrice che dalla copiosa documentazione prodotta, oltre che dalla attività di indagine compiuta nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di Parte_2
, e , poteva affermarsi
[...] Parte_5 Parte_4 Persona_2
che i convenuti avevano costituito una società di fatto che ha gestito – attraverso il controllo (diretto ed
Pa indiretto) totale delle quote - le società , LI RO, e AL di CP_5 Controparte_6
ES TT (aventi la medesima sede sociale sita in Piano Tavola, via Mongibello 89 e 89/A, e pubblicizzate in maniera unitaria sul sito www.darrigoinfissi.it, senza alcuna differenziazione tra le stesse), al fine di svolgere unitariamente l'attività volta alla fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici, nonché alla lavorazione e trasformazione del vetro piano;
che hanno di fatto svuotato le prime tre delle suddette società lasciandole fallire a causa dei debiti – soprattutto erariali – mano a mano accumulati, trasferendo di volta in volta l'attivo ad altre società dagli stessi controllate (e cioè, alla fine del percorso distrattivo, LI RO e AL di ES TT); che detta condotta era stata realizzata attraverso una serie di commistioni nella gestione delle varie società, e un'unitarietà di comportamenti volti a mascherare la realtà dei fatti, rendendo irreperibili le scritture contabili di tutte le società, trasferendone la sede nel Regno Unito in prossimità del fallimento e non fornendo alcuna utile informazione alla curatela.
Con ricorso ex art. 669 bis e 671 cpc la CU del fallimento chiedeva disporsi Parte_1
sequestro conservativo in corso di causa nei confronti di Parte_2 Parte_4
, e sino alla concorrenza della somma di €
[...] Persona_2 Controparte_1
1.108.161,61, pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare, ovvero nella differente misura da accertare in corso di procedimento.
pagina 4 di 24 Con ordinanza del 18 marzo 2019 il G.I. autorizzava il sequestro conservativo sui beni mobili o immobili di , e Parte_2 Parte_4 Persona_2 CP_1
o delle somme e cose a questi dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento e
[...]
ciò sino alla concorrenza della somma di euro 1.108.161,61.
A seguito di reclamo, con ordinanza del 23 maggio 2019 il Collegio rigettava il ricorso e confermava il suddetto sequestro.
All'udienza del 22 gennaio 2019 veniva dichiarata dichiarata l'interruzione del processo a seguito della morte di , intervenuta il 10 agosto 2018, e di , intervenuta il 6 Persona_1 Persona_2
dicembre 2018, di talchè la curatela in data 25 gennaio 2019 riassumeva il presente giudizio.
Con ricorso per sequestro conservativo del 3 giugno 2029 la curatela attrice, rilevato che l'ordinanza del 18.3.2019 aveva autorizzato il sequestro conservativo anche nei confronti di e Persona_2
di , nelle more della procedura deceduti, e che detto provvedimento non Parte_4
era stato, pertanto, eseguito dalla CU nei loro confronti, chiedeva autorizzarsi il sequestro conservativo nei confronti di , Parte_2 Parte_4 [...]
e , tutti quali eredi di , e nei confronti di Parte_3 Parte_5 Persona_1
e , quali eredi di , sino alla Parte_6 Parte_7 Persona_2 concorrenza della somma di € 1.108.161,61, pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare, ovvero nella differente misura da accertare in corso di procedimento, ribadendo le difese già svolte nel precedente ricorso per sequestro conservativo.
Con ordinanza del 10 luglio 2020 il GI autorizzava il sequestro conservativo sui beni mobili o immobili di , e Parte_2 Parte_4 Parte_3
, quali eredi di , e nei confronti di Parte_5 Persona_1 Parte_6
e , quali eredi di , o delle somme e cose a questi
[...] Parte_7 Persona_2
dovute da terzi , nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento e ciò sino alla concorrenza della somma di euro 1.108.161,61.
Si costituivano in giudizio i convenuti gli eredi di , , Persona_1 Parte_2
, , e Parte_4 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, quest'ultima anche in proprio, contestavano in fatto e in diritto il fondamento delle domande
[...]
proposte e ne chiedevano il rigetto.
Assegnati alle parti su loro richiesta i termini di cui all'art. 183 6°co cpc la causa veniva rinviata all'udienza del 14.4.2020.
In data 27 marzo 2020 si costituivano in giudizio e , Parte_7 Parte_6
quali eredi di e chiedevano il rigetto della domanda proposta dalla curatela attrice. Persona_2
pagina 5 di 24 Con ordinanza del 24 luglio 2020 ammetteva l'interrogatorio formale della convenuta CP_1
come dedotto da parte attrice nell'atto di citazione e reiterato nella memoria ex art. 183,6° co
[...]
n. 2cpc; la prova per testi dedotta da parte attrice nell'atto di citazione e reiterata nella memoria ex art. 183,6° co n. 2 cpc, sugli articolati e con i testi ivi indicati ( in numero non superiore a due per ciascun capitolo di prova); la prova per testi dedotta dalla difesa dei convenuti , Parte_2
, , nella memoria ex art. Parte_4 Parte_5 Parte_3
183,6° co n. 2 cpc, sugli articolati n.4), 5), 6), 7) 14) ( risultando gli altri capitoli di prova irrilevanti ovvero valutativi, e dunque non demandabili ai testi) e con i testi ivi indicati( in numero non superiore a tre per ciascun capitolo di prova); la prova contraria come dedotta da parte attrice nella memoria ex art. 183,6° co n. 3 cpc, con i testi ivi indicati ( in numero non superiore a tre), riservandosi di valutare la richiesta di ctu all'esito dell'assunzione delle prove orali.
In data 27.1.2021 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
proposta in suo danno.
Espletata la complessa attività istruttoria, con ordinanza del 9 marzo 2022 il GI disponeva TU contabile al fine di : “1) ricostruire attraverso l'esame dei documenti in atti e le risultanze della espletata attività istruttoria la gestione sociale, con riferimento agli addebiti indicati in citazione;
2) verificare in particolare le modalità di tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili e ricostruire, attraverso l'esame dei predetti documenti, la gestione sociale dalla costituzione alla dichiarazione di fallimento;
3) accertare se gli organi di amministrazione hanno regolarmente adempiuto ai doveri rispettivamente imposti dalla legge ( anche sotto il profilo fiscale) e dallo statuto in riferimento ai fatti indicati dalla curatela attrice;
4)accertare la perdita del capitale sociale quanto meno a decorrere dall'anno 2011 nonché i danni scaturenti dalla prosecuzione dell'attività; 5) accertare i trasferimenti Pa di denaro effettuati da in favore di e di evidenziati nella lista movimenti CP_5 Controparte_6
contabili del conto corrente n. 1291888 aperto presso Banca Agricola Popolare Ragusa;
6) accertare se per il contratto di leasing n. 2045402 stipulato per complessivi € 640.295,13 sono stati versati €
468.925,68 mentre, per il contratto di leasing n. 2045404 stipulato per complessivi € 774.583,83 sono stati versati € 451.559,72 nonché accertare se i versamenti effettuati da 4D in favore della società di leasing in virtù dei sopra citati contratti ammontano a € 920.484,00, e che i medesimi contratti sono stati ceduti a senza alcun corrispettivo;
6) quantificare i danni alla società ed ai creditori CP_5 sociali provocati dagli atti di mala gestio ascritti all'organo amministrativo”.
Espletata la TU all'udienza del 15.2.2023 la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 20.12.2023 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 6 di 24 All'udienza del 20.12.2023 il GI, rilevato che in data 30.11.2023 si erano costituiti in giudizio con nuovo difensore i convenuti e in ragione dell'intervenuto Parte_6 Parte_7
decesso del precedente procuratore avv. e che avevano rilevato la nullità degli atti Controparte_8
compiuti successivamente al decesso del precedente procuratore ( avvenuto in data 22.12.2022), dichiarava chiusa l'istruttoria e disponeva ulteriore rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 febbraio 2024.
Indi all'udienza del 28 febbraio 2024, sulle conclusioni precisate come in atti la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Preliminarmente, con riferimento alla eccezione di prescrizione dell'azione incoata dalla curatela sollevata dalle difese dei convenuti può esserne ribadita l'infondatezza .
Risulta invero con chiarezza che i fatti per cui è causa costituiscono reato (vedasi provvedimenti emessi in sede penale) e pertanto il termine prescrizionale ex art. 2947, 3° co. c.c. è di dieci anni.
In ogni caso il dies a quo per l'esercizio dell'azione ex art. 2497 c.c. si identifica nel giorno della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento della società controllata, in considerazione del fatto che il singolo atto di gestione, che di per sé solo considerato potrebbe considerarsi lesivo dell'interesse della società, potrebbe non esserlo più all'esito della gestione complessiva.
Nella specie quindi il termine non può che identificarsi nella dichiarazione di fallimento delle società controllate (e cioè l'11 luglio 2013 per ciò che concerne il fallimento di 4D, mentre e CP_5 Pt_5
sono state dichiarate fallite, rispettivamente, il 3 luglio 2014 e il 23 ottobre 2014).
Peraltro l'attività dannosa della resistente sembrerebbe essersi protratta anche oltre la CP_9 dichiarazione di fallimento delle suddette società , per come emerge dall'ordinanza del GIP di Catania del 29 giugno 2015 ( in cui si legge che i fatti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 216 L.F., sono stati commessi in Catania il 24.7.2013, 1'11.7.2014 ed il 23.10.2014).
Va poi rilevato che, stante la tardiva costituzione in giudizio di e Parte_7 [...]
, quali eredi di , nonché di risultano del tutto Parte_6 Persona_2 Controparte_1
inammissibili le eccezioni dagli stessi sollevate e le produzioni documentali effettuate in uno alla comparsa conclusionale.
Sgombrato il campo da detta questione preliminare, osserva il decidente che la vicenda narrata dalla curatela, sotto il profilo della successione delle operazioni negoziali e degli accadimenti storici elencati
( suffragati da ampia e corposa produzione documentale inerente le compagini societarie in questione), non ha formato oggetto di specifica e puntuale contestazione ad opera dei convenuti.
pagina 7 di 24 Inoltre, ai fini della ricostruzione dei fatti, rileva il Collegio che non può prescindersi dalle informazioni che riguardano non solo la fallita , ma anche le altre società, e cioè Parte_1
, da ricondurre, secondo CP_10 Controparte_6 Controparte_11
la prospettazione della curatela, alla s.d.f. composta dai CO.
Orbene la compiuta e complessa attività istruttoria espletata nell'ambito del presente procedimento altro non ha fatto che confermare ciò che era emerso in sede penale, i cui esiti erano stati assunti ai fini della concessione del sequestro conservativo ( vedasi in particolare ordinanza del GIP di Catania del 29 giugno 2015, decreto di perquisizione e sequestro del PM del 15 aprile 2015 nonché ordinanza del
Tribunale del Riesame di Catania del 12 maggio 2015).
Dalle risultanze istruttorie (prove orali e documentazione allegata) è emerso che:
Con 1 è stata costituita in data 6 dicembre 2004, con atto del notaio Parte_1 Persona_3
di Belpasso, con sede legale in Belpasso (CT), via G. Di Vittorio n. 12, avente ad oggetto la fornitura, produzione e installazione di manufatti in alluminio, ferro, materiali plastici, legno, acciaio, materiali lapidei e materiale vetroso;
nonché la fornitura, produzione e installazione di infissi per immobili pubblici, industriali e civili;
realizzazione ed esecuzione di opere di carpenteria metallica . -Il capitale sociale alla data del fallimento era di € 10.000,00, di cui versato € 2.500,00. La compagine sociale era così composta: - 20% ;- 20% ; - 20% ; - 20% Persona_1 Controparte_7 Parte_3
; - 20% . -Dalla data della costituzione sino al 21 marzo Parte_5 Parte_2
2008 amministratore unico era (marito della socia ); dal 21 marzo CP_13 Parte_3
2008 e sino al 30 ottobre 2012 amministratore unico era . -In data 30 ottobre Parte_5
2012, con atto pubblico del Notaio da Catania, la società veniva posta in Persona_4 liquidazione con contestuale nomina del liquidatore nella persona di . -In Parte_5 data 4 marzo 2013, con atto in notaio , rep. 84211 , l'assemblea dei soci all'unanimità deliberava Per_5
la revoca dello stato di liquidazione ed il trasferimento della sede sociale a Londra dove la società avrebbe potuto riprendere la propria attività (trasferimento di sede che, peraltro, non risulta iscritto al
Registro delle Imprese). - Con sentenza dell'11 luglio 2013 veniva dichiarato il fallimento di 4D . -Il legale rappresentante non ha consegnato alla curatela alcun documento Parte_5
contabile.
Co 2) veniva costituita in data 15 febbraio 2007. -La sede sociale era fissata in Mascalucia (CT), CP_5
via Nino Martoglio n. 3 e la sede secondaria era situata in Belpasso, via Mongibello n. 89/A (come per
4D e .Successivamente la sede veniva trasferita a Londra (analogamente alle altre Controparte_6
società del gruppo). -L'oggetto sociale era costituito dalla fabbricazione di porte, finestre, imposte e cancelli metallici. -La compagine sociale era costituita da membri della famiglia e cioè: - Pt_5
pagina 8 di 24 40% ;- - 40% ; -- 20% . -Al 31 marzo Persona_1 Parte_3 Parte_2
2013 la società aveva 9 dipendenti, che per lo più avevano lavorato anche per le altre società del
Gruppo e utilizzava gli stessi beni strumentali e lo stesso capannone adoperati dalle altre società del
Gruppo. - Deliberata la fusione per incorporazione con una società britannica denominata 4D
Costruzioni TD la veniva dichiarata fallita con sentenza del 3 luglio 2015. -Nessun documento CP_5
contabile è stato acquisito dalla curatela
3)- La veniva costituita in data 30 luglio 2011 e il capitale sociale era di € 12.000,00, Controparte_6 sottoscritto come segue: - 33% da;
- 33% da;
- 33% da Parte_2 Persona_1
. - L'attività era analoga a quella di 4D e così come buona parte Parte_4 CP_5
dei dipendenti, attrezzature, automezzi e capannoni. -Anche tale società veniva posta in liquidazione in data 30 ottobre 2012 (liquidazione poi revocata in data 4 marzo 2013), e veniva fusa per incorporazione con una società britannica -La veniva dichiarata fallita con sentenza del 23 ottobre 2014 . - Pt_5
Nessuna scrittura contabile veniva consegnata alla curatela.
4) avente sede legale in Piano Tavola, via Mongibello 89 e 89 /a e il capitale sociale è Controparte_11
sottoscritto come segue: - 10% da (che fungeva anche da amministratore, e che in Persona_2
Pa precedenza era stato dipendente di e . - 90% da (moglie di Controparte_6 Controparte_3 Parte_4
Pa
, ed ex dipendente di ).
[...]
5) la AL di TT ES (ditta individuale) ha sede legale in Belpasso, via Mongibello 89/a.
6) I soggetti facenti parte delle suddette società sono per lo più legati da vincoli di parentela tra gli stessi e sono : - , marito di , e padre di , Persona_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e ; socio di (40%), (20%), Parte_5 Parte_4 CP_10 Parte_1
(33,3%). - , figlia di , sposata con Controparte_6 Parte_5 Persona_1
, socia (20%) di di cui è stata amministratrice e liquidatrice. - Persona_6 Parte_1 [...]
, moglie di e madre di , e Parte_2 Persona_1 Parte_3 Parte_5
, socia di (40%), (20%), (33,3%), e Parte_4 CP_10 Parte_1 Controparte_6 amministratrice di - , figlio di , sposato con CP_5 Parte_4 Persona_1
socio di 4D Costruzioni (20%), (33,3%), amministratore Controparte_3 Controparte_6 CP_14
e poi liquidatore di - , figlia di , socia di 4D Controparte_6 Parte_3 Persona_1
Costruzioni (20%), (33,3%). - , amministratore di CP_15 Controparte_6 Persona_2
LI RO di cui era socio al 10%, direttore tecnico in e in Parte_1 Controparte_6 impiegato full time a tempo indeterminato di tra il 2007 ed il 2008 e impiegato full time a CP_6 tempo indeterminato di il 2009 e 2010; - moglie di , socia CP_5 Controparte_3 Parte_4
Pa di LI RO s.r.l. (90%), ed ex dipendente di . - titolare della ditta Controparte_1
pagina 9 di 24 individuale AL di ES TT, moglie di , già dipendente di CP_16 [...]
Controparte_17
7) L'attività dei suddetti si esplicava anche attraverso l'assistenza finanziaria alle società.
In particolare , , , Parte_2 Persona_7 Persona_1 [...]
garantivano personalmente sia l'acquisto dei magazzini sociali, attraverso i contratti Parte_5
di leasing con Commercio e Finanza , sia l'apertura di credito relativa al rapporto di c/c n. 1291888 , sia il contratto di finanziamento del 27.05.2011 . A seguito del mancato pagamento di tali Parte_9
esposizioni, le persone fisiche e le persone giuridiche, in maniera unitaria, espressamente e ripetutamente ricorrendo all'istituto del Gruppo per identificare il soggetto proponente, prospettavano delle soluzioni transattive ai creditori ( vedasi ad es. la lettera del 30 aprile 2013).
8) Lo stato passivo di 4D ammonta ad € 1.108.161,61 e nessun attivo è stato acquisito.
Il passivo di ammonta ad € 778.534,00 di cui € 744.747,04 al privilegio. CP_5
Il passivo di ammonta ad € 3.456.061,92, di cui € 3.294.592,00 al privilegio . Controparte_6
In definitiva, sommando gli importi delle insinuazioni passivo delle tre società fallite, si ottiene un totale di debiti pari a € 6.696.809,39, di cui € 4.613.064,02 ammessi dal Tribunale al passivo.
I debiti assunti verso l'Erario (€ 6.192.840,30) costituiscono il 92% dell'intero debito.
B) Con riguardo poi agli accertamenti effettuati in sede penale si legge nell'ordinanza del GIP di
Catania del 29 giugno 2015, con la quale è stata disposto il sequestro preventivo dei beni aziendali strumentali all'esercizio delle imprese e Controparte_18
segnatamente di tutte le attrezzature ed i macchinari strumentali all'esercizio dell'impresa rinvenuti presso lo stabilimento di Belpasso, Piano Tavola, via Mongibello n. 89/A; l'ulteriore attrezzatura aziendale, le materie prime e gli arredi attualmente presenti all'interno dei predetti stabilimenti di via
Mongibello n. 89 e n. 89/A non sottoposti a sequestro probatorio, che -premesso che il PM emetteva decreto di perquisizione e sequestro emesso in data 15/4/15 evidenziati gli elementi costitutivi del fumus del reato di bancarotta fraudolenta - contestato agli indagati per avere, nelle rispettive qualità di amministratrice unica di diritto della dichiarata fallita il 24.7.2013 ed amministratrice CP_10
di fatto della nonché socia della ( ), amministratrice Parte_1 Controparte_6 CP_19
di diritto e liquidatrice della 4D Costruzioni s.r.1., dichiarata fallita 1'11.7.2014 ), Parte_5
amministratore unico di diritto della dichiarata fallita il 23.10.2014, e socio della Controparte_6 [...]
( ), distratto e/o dissimulato attraverso fittizi trasferimenti Parte_1 Parte_4
all'estero delle società tutti i beni delle stesse, consistenti in denaro, veicoli ed attrezzature, nonché, al fine di recare pregiudizio ai creditori e/o procurarsi un profitto ingiusto, occultato e/o distrutto la documentazione contabile e amministrativa delle società, in guisa da rendere impossibile la
pagina 10 di 24 ricostruzione del patrimonio sociale;
-il PM disponeva quindi la perquisizione presso la sede legale ed operativa della LI RO s.r.1. (ritenuta essere la società attraverso la quale i membri della famiglia avrebbero proseguito la loro attività nel settore degli infissi in metallo a seguito del Pt_5
fallimento delle altre tre), nonché presso gli immobili siti in Belpasso, Piano Tavola, via Mongibello
89 e 89/A (costituenti la sede delle società fallite) e presso i luoghi di residenza e domicilio degli indagati, ed il conseguente sequestro di qualunque cosa pertinente al reato eventualmente ivi rinvenuta ed, in particolare, la documentazione amministrativa e contabile, anche su supporto informatico, afferente le società fallite, nonché i beni riconducibili al patrimonio delle medesime società, compresi alcuni veicoli già individuati in quanto oggetto di contratti di leasing in corso di esecuzione,
"trattandosi di corpo del reato per il quale si procede assolutamente indispensabili per potere ricostruire il patrimonio sociale ed il volume d'affari della società fallita a riprova dei fatti di bancarotta già ipotizzati ed al fine di evidenziare ulteriori ipotesi di distrazione o occultamento di beni
e documenti della società"; -in esecuzione del decreto, la p.g. procedeva alle perquisizioni ed ai conseguenti sequestri di documentazione, beni strumentali e veicoli, riportando gli esiti dell'attività e gli ulteriori elementi acquisiti nel corso delle operazioni con nota del 23/4/2015; -premesso che il
Tribunale del Riesame di Catania (con ordinanza del 12/5/15) confermava il decreto di perquisizione e sequestro del 15/4/15 impugnato dagli indagati ritenendo sussistente (sulla base degli atti e delle relazioni dei curatori fallimentari) il fumus del reato ascritto agli indagati, avendo gli stessi consentito di delineare il compimento di un'operazione rivolta al sistematico svuotamento dei patrimoni delle società successivamente fallite (gestite in maniera unitaria e caratterizzate dall'analogia sia dell'oggetto sociale e quindi del settore di operatività, che della composizione soggettiva, essendo tutte costituite in tutto o in parte da membri della famiglia , che ancora della sede, corrente in Pt_5
Belpasso, Piano Tavola, via Mongibello 89 e 89/A), solo fittiziamente transitati nell'ambito delle società di diritto inglese nelle quali tutte e tre sarebbero state trasformate, ma nella realtà ancora nella disponibilità dei medesimi soggetti riconducibili a quel nucleo familiare, i quali avrebbero proseguito nella stessa attività commerciale attraverso una nuova società formalmente intestata a terzi soggetti (la LI RO s.r.l.), ma dotata di numerosi elementi di collegamento con le tre precedenti società, rispetto alle quali, all'atto del fallimento, nulla è stato rinvenuto, né la documentazione contabile e amministrativa, né i beni aziendali, né tantomeno alcun attivo patrimoniale, il tutto, come detto, asseritamente trasferito alle nuove società attive in Gran NA;
- ritenuto che nelle presenti richieste avanzate dal PM il 6/5/15 agli indagati precedentemente colpiti dal provvedimento di sequestro probatorio ( , e Parte_2 Parte_5 [...]
) si è aggiunto un quarto indagato quale concorrente extraneus nella fattispecie di Parte_4
pagina 11 di 24 bancarotta fraudolenta contestata, , nella qualità di amministratore di diritto di Persona_2
LI RO s.r.l. e che il reato contestato è il seguente: "reato p. e p. dagli arti. 110 c.p. 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219 comma 2 n. 1 e 223 R.D. n. 267/1942, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra loro, nelle seguenti qualità: Parte_2
, in qualità di amministratore unico di diritto della dichiarata fallita il
[...] CP_20
24.7.2013, e amministratore di fatto della e della Parte_1 Controparte_6 [...]
quale amministratore di diritto e liquidatore della 4D Costruzioni s.r.1., dichiarata Parte_5
fallita il 11.7.2014, nonché titolare di fatto della ditta individuale " Controparte_21
quale amministratore di diritto della " " , dichiarata fallita
[...] Controparte_6
il 23.10.2014 nonché amministratore di fatto della " ", della LI RO s.r.l. e Parte_1
della , quale amministratore di diritto della LI Controparte_22
RO s.r.l. (concorrente extraneus) 1) distraevano (dissimulando fittizi trasferimenti all'estero delle società fallite) tutti i beni, mobili ed immobili delle società fallite, consistenti in particolare: a) distraevano in favore della LI RO s.r.l. e della AL di ES TT due immobili consistenti in capannone siti in Belpasso, Piano Tavola, via Mongibello n. 89 e n. 89/A già oggetto di due preliminari di vendita in favore della e di un contratto di locazione finanziaria Controparte_6
stipulato dalla con la Commercio e Finanza factoring e Leasing s.p.a.; b) distraevano in CP_10
favore della LI RO s.r.L e della AL di ES TT tutte le attrezzature per la produzione ed i relativi beni strumentali, i mobili gli arredi e le materie prime delle società fallite, tra cui n. 22 macchinari per il taglio e la lavorazione del vetro ed Muletto caterpillar con matricola
ET190-E80060 rinvenuti presso la AL di ES TT e n. 32 macchinari per la lavorazione del vetro e dell'alluminio rinvenuti presso la - distraevano i seguenti veicoli: 1) Controparte_23
SA AB tg. DP393GN; 2) SA AB tg. DP 392GN, 3) SA AB tg. DP158EX, 4)
SA ET RG tg. ZA048HZ 5) RE CL tg. GE ( tutti veicoli distratti dal patrimonio della e rinvenuti presso la Cristal di ES TT), 6) SA CO 20 tg. Controparte_6
27 (veicolo distratto dal patrimonio della e rinvenuto presso la AL di Parte_1
), 7) SA TL 14 tg. 81 (distratto dal patrimonio della e Controparte_1 CP_10
rinvenuto presso la AL di marchese TT) 8) HE CA TX tg. DP386ER (veicolo distratto dal patrimonio della e rinvenuto presso il domicilio di Mascalucia, Parte_1
via Martoglio n. 3); 9) UT tg. 27 distratto dal patrimonio della 4 e Controparte_24
non rinvenuto;
10) LF ME ER tg. DY9I7HF telaio ZAR93900005028608, distratto dal patrimonio della e non rinvenuto. 2) al fine di recare pregiudizio ai creditori e/o di CP_10
procurarsi un profitto occultavano e/o distruggevano tutta la documentazione contabile ed
pagina 12 di 24 amministrativa delle predette società in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale. Con l'aggravante di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 legge falL
Commessi in Catania il 24.7.2013 1'11.7.2014 ed il 23.10.2014".; -ritenuto che, sulla base degli atti, appare certamente sussistente non solo il fumus ma anche la gravità indiziaria della contestata operazione di fittizio trasferimento all'estero delle società fallite, previo svuotamento del loro patrimonio, confluito in realtà in altre aziende italiane di fatto gestite dagli stessi soggetti già costituenti le compagini societarie delle fallite, operazione certamente integrante il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale concernete ben tre società fallite
e ascritto agli indagati, ed invero, che tutti i beni CP_10 Parte_1 Controparte_6
mobili e immobili delle società fallite siano stati distratti dal patrimonio delle fallite in favore della società LI RO s.r.l. e della ditta individuale YS di , imprese Controparte_1
formalmente rappresentate, rispettivamente, da e (meri Persona_2 Controparte_1
prestanomi) ma di fatto gestite ed amministrate integralmente dai componenti della famiglia Pt_5
ed in particolare da e , risulta provato Parte_5 Parte_4
dall'analisi dei seguenti elementi: - l'accesso della Guardia di Finanza del 23/4/15 all'interno della sede della AL, in esecuzione del predetto decreto di perquisizione e sequestro, ha consentito di rinvenirvi sia documentazione riguardante le società fallite e Parte_1 Controparte_6
(documentazione che si trovava all'interno di due locali indicati dalla come ad uso esclusivo CP_1
di , la cui esistenza non si spiegherebbe ove lo stabilimento fosse stato Parte_4
effettivamente adibito all'esercizio di una nuova attività d'impresa, del tutto scollegata dalla famiglia
), nonché diversi macchinari ed autoveicoli che sono risultati rientrare nel patrimonio delle Pt_5
società fallite;
-"LI RO s.r.l." risulta di proprietà di (socio al 10%) che ne Persona_2
è anche l'amministratore unico, e (socia al 90%) che hanno acquistato le quote della Controparte_3
predetta società in data 29.01.2013 (circa 5 mesi prima il fallimento della e cambiato CP_10
l'oggetto sociale nell'attuale, consistente nella "fabbricazione di porte finestre, imposte e cancelli metallici", ossia lo stesso oggetto delle tre società fallite;
è un ex dipendente che ha Persona_2
prestato lavoro sia nella che nella mentre è la moglie di Controparte_6 CP_10 Controparte_3
, nonchè ex dipendente della a sua volta Parte_4 Parte_1 CP_1
è moglie di , già dipendente della e successivamente della
[...] CP_16 Controparte_6
fino al presunto trasferimento all'estero di quest'ultima; sia CP_10 Controparte_25
AL di operano di fatto presso i medesimi stabilimenti in cui esercitavano Controparte_1
attività lavorativa le società fallite, siti in Belpasso Piano Tavola, via Mongibello n. 89 e n. 89/A, di cui quest'ultimo oggetto di un contratto di locazione finanziaria ancora in atto in capo alla CP_10
pagina 13 di 24 (sono due immobili contigui ed attualmente di proprietà della Parte_10
in relazione ai quali sono stati rinvenuti —nel corso della perquisizione eseguita presso
[...]
il domicilio di — contratti preliminari di acquisito da parte della fallita Parte_2
in merito ai quali sono tuttora in corso accertamenti relativamente alle somme versate Controparte_6
quali anticipi e alle condizioni contrattuali pattuite con la società di leasing finanziario per il successivo eventuale loro riscatto); - la scrittura privata, del 12.9.2014 (acquisita nel corso delle perquisizioni), in forza della quale LI RO s.r.l., in persona del legale rappresentante
[...]
, cedeva in locazione alla ditta individuale AL di ES TT l'immobile di via Per_2
Mongibello n. 89/A a fronte della corresponsione di un canone di locazione annuo di 18.000 euro;
appare singolare che nel predetto contratto il legale rappresentante di LI RO si qualifica come "titolare del complesso immobiliare..." là dove in realtà l'immobile è oggetto di un contratto di locazione finanziario ancora in corso tra la Commercio e Finanza Factoring e Leasing s.p.a.
(proprietaria) e la fallita - la scrittura privata data 2.1.2014 (anch'essa acquisita nel CP_10
corso delle perquisizioni) con la quale (all'epoca liquidatore della 4 D Parte_5
Costruzioni s.r.l.) vende a , con patto di riservato dominio, l'attrezzatura già Controparte_1
presente nel locale di via Mongibello n. 89/a ove aveva sede la 4 D Costruzioni s.r.l. (trattasi di attrezzatura di pertinenza delle società fallite, di cui la , con la suddetta scrittura Parte_5
privata, ha disposto a titolo personale, qualificandosi come proprietaria, peraltro, al prezzo simbolico di E 7.500,00 di cui allo stato non vi è alcuna prova del relativo versamento da parte dell'acquirente
; - le dichiarazioni rese in sede di s.i. da : ella ha riferito di aver Controparte_1 Controparte_1
rinvenuto già dentro lo stabilimento di via Mongibello n. 89/A tutta l'attrezzatura ed i veicoli attualmente in uso alla ditta individuale a lei intestata, per il cui utilizzo aveva chiesto l'autorizzazione
a ed a;
quanto alla corresponsione del prezzo di acquisto indicato Parte_5 Persona_2
nella scrittura privata di vendita riferiva di pagarlo ratealmente in contanti nelle mani della;
Pt_5
ha tra l'altro riferito che marito di , gestisce integramente la Persona_6 Parte_5
contabilità ed amministrazione dell'azienda; - le dichiarazioni rese in sede di s.i. da due operai trovati intenti a lavorare all'interno dello stabilimento, attualmente assunti dalla AL,
[...]
e : essi hanno riferito di essere stati dipendenti della CP_26 Controparte_27 CP_10
Pa e della e che la strumentazione rinvenuta era già in uso alle società fallite
[...] Parte_1
(ciò in netto contrasto con quanto riferito dall'indagata in merito al presunto Parte_5
trasferimento di tutti beni delle società, all'atto del trasferimento delle stesse all'estero, nel patrimonio delle nuove realtà societarie, avvenuto per opera dei nuovi soci inglesi, di cui non era in grado di fornire i nomi, che si erano a suo dire presentati con dei camion presso lo stabilimento ed avevano
pagina 14 di 24 asportato tutti i beni aziendali); -gli esiti dell'attività di perquisizione svolta al civico 89, stabilimento di fatto in uso alla LI RO s.r.l., all'interno del quale sono stati rinvenuti macchinari e veicoli che, per ammissione dell'amministratore , erano stati in uso alla alla Per_2 CP_28 CP_6
(il non ha tuttavia prodotto alcuna documentazione legittimante il subentro nell'utilizzo
[...] Per_2
né del capannone né dei beni da parte della nuova società); anche all'interno di questo locale è stato rinvenuto un ufficio nella disponibilità di , nonostante questi, ex datore di lavoro del Parte_4
, sia stato da quest'ultimo assunto, nell'ambito della LI RO s.r.l. quale operaio;
- Per_2
l'assenza di qualsiasi documentazione comprovante l'effettiva realizzazione dell'operazione di trasformazione delle società fallite in altrettante persone giuridiche di diritto inglese, che non è stata fornita dai soggetti direttamente interessati, i quali non sono stati neppure in grado di riferire i nomi dei soci inglesi;
è stato inoltre recisamente smentito quanto da questa riferito dall'indagata Parte_5
in merito all'avvenuto asporto dai locali di Belpasso delle attrezzature delle società, ivi
[...]
rinvenuti invece in sede di perquisizione;
-presso l'adiacente capannone nella disponibilità della LI
RO s.r.l. è stata rinvenuta ulteriore attrezzatura (ben 32 macchinari per il taglio e la lavorazione del vetro e alluminio). veicoli ed altri beni strumentali, nonché taluni documenti di pertinenza delle società fallite;
-all'interno di LI RO s.r.l. si trovano gli uffici di , Parte_4
formalmente assunto quale lavoratore dipendente, ma di fatto dominus della nuova società (le cui quote appartengono invero, per il 90%, alla di lui moglie e per il 10% a Controparte_3 [...]
che ne è anche l'amministratore unico); -anche all'interno della società AL di ES Per_2
TT taluni locali sono stati riservati ad uso esclusivo di , a conferma del ruolo Parte_4
svolto in entrambe le imprese;
tra l'altro all'interno dei predetti locali sono stati rinvenuti alcuni faldoni di documenti relativi proprio alle tre società fallite;
attraverso la visualizzazione della Home
Page del sito internet " ", risulta che la partita IVA è Parte_11 P.IVA_3
corrispondente alla LI RO s.r.l., la sede è quella di Belpasso, Piano Tavola, via Mongibello n.
89 (benché la LI RO s.r.l. abbia sede legale in Catania, via Como n. 16) ed il telefono ivi indicato (0952167189) è quello intestato alla ditta individuale YS di;
- Controparte_1
ritenuto pertanto che dall'analisi degli elementi processuali sopra esposti risulta indubbiamente la sussistenza del gravo quadro indiziario e segnatamente che i fallimenti delle tre società sono stati organizzati dagli stessi amministratori di fatto e di diritto, in successione temporale e previo svuotamento integrale dei rispettivi patrimoni societari;
la LI RO s.r.l. e la AL di
ES TT sono meri schermi giuridici attraverso i quali la famiglia nelle persone di Pt_5
, , con il concorso consapevole di , Parte_5 Parte_4 Persona_2
proseguono la medesima attività delle imprese fallite con i beni e le attrezzature di quest'ultime; tutte
pagina 15 di 24 le attrezzature, macchinari, veicoli e mobili d'arredo rinvenuti presso gli immobili di Belpasso, Piano
Tavola, via Mongibello n. 89 e n. 89/A sono di pertinenza dei patrimoni delle società fallite, ivi compresi i beni (mobili ed immobili) detenuti dalle società fallite in forza di contratti di leasing ancora in corso (dovendosi in ogni caso considerare delle poste attive del patrimonio); i predetti beni sono stati dolosamente e fraudolentemente sottratti alla garanzia patrimoniale dei creditori fallimentari della e così come tutta la documentazione contabile CP_10 Parte_1 Controparte_6
ed amministrativa delle predette società è stata deliberatamente sottratta, occultata e/o distrutta dagli indagati;
i trasferimenti all'estero delle tre società fallite (di cui quello della 4 D non risultante da alcun documento formale) in Gran NA (trasformate in società TD di diritto inglese) sono assolutamente fittizi e volti a dissimulare le distrazioni dei patrimoni delle tre società e ad occultare la relativa documentazione in evidente frode ai creditori così da far perdere totalmente le tracce dei beni patrimoniali e allo stesso fine è stata posta in essere anche la distruzione e/o occultamento della documentazione, rendendo di fatto pressoché impossibile ricostruire la reale consistenza patrimoniale delle società fallite;
le tre società fallite hanno avuto le stesse sedi operative e le medesime attrezzature
e sono subentrate l'una all'altra nell'esercizio dell'attività, mutando solo la denominazione, rimanendo invariata la gestione ed amministrazione - detenuta sempre dai componenti della famiglia , Pt_5
nelle persone in special modo di e dei figli e Parte_2 Parte_4 [...]
— e gran parte dei lavoratori dipendenti (attraverso licenziamenti e contemporanee Parte_5
riassunzioni da parte della nuova società); medesimo oggetto sociale (produzione di infissi in metallo)
e medesima sede (locali in Belpasso Piano tavola via Mongibello n. 89 e 89/A); la perfetta coincidenza delle circostanze emergenti dalle relazioni dei curatori fallimentari, ossia assenza totale di documentazione amministrativa e contabile, assenza totale di qualunque attivo, esito negativo delle attività di inventario presso le sedi legali e/o operative delle società; esistenza di contratti di leasing in corso aventi ad oggetto veicoli mai rinvenuti all'attivo fallimentare” .
Orbene dagli esiti istruttori ( ed in particolare dalle prove documentali e dalle dichiarazioni dei testi escussi nel presente giudizio, ( che hanno stanzialmente confermato quanto già dichiarato nell'ambito del procedimento penale) appare acclarata una pervicace condotta distrattiva e dispersiva del patrimonio della società fallita attuata in via immediata dal legale rappresentante di Parte_1 quest'ultima in violazione dei doveri connessi alla carica, cui a vario titolo, con le modalità descritte, hanno compartecipato gli altri resistenti in un disegno articolato e pur unitario.
Invero non pare dubitabile che la gestione delle società sopra citate è ascrivibile e imputabile ad un unico centro decisionale riconducibile alla s.d.f. composta dai convenuti pagina 16 di 24 In linea generale, la configurabilità della holding di fatto poggia sull'utilizzo strumentale di una società
a vantaggio di un'altra attuato attraverso un'attività di direzione e coordinamento della seconda, abusivamente esercitato da parte di una holding di fatto occulta, all'interno di una configurazione verticale o piramidale che si ritiene sussistente nel caso in esame (nella giurisprudenza recente, sugli indici rivelatori della holding occulta, si rinvia a Cass. civ., Sez. I, 25.05.2021, n. 14365).
In altri termini, nella holding si ravvisano gli estremi di un'attività di fatto di direzione e coordinamento, giuridicamente rilevante, che si esplica come influenza dominante sulle scelte e determinazioni gestorie degli amministratori della società eterodiretta, che ne sono i naturali destinatari.
E' possibile dunque riscontrare una conformazione verticale dei rapporti interni tra i soggetti facenti parte del gruppo, la cui attività è soggetta all'influenza dominante della capogruppo (nella giurisprudenza di questo Ufficio, Tribunale di Catania, Sez. IV civile, sentenza emessa nel procedimento iscritto al n. R.G. 43/2022; Corte appello Catania, Sez. I civ., decreti emessi nei procedimenti di reclamo fallimentare nn. R.G. 30/2020 e R.G.V.G. 699/2020; si veda anche, nella recente giurisprudenza di merito, Corte app. Salerno, Sez. I civ., 16.07.2021).
Nell'ipotesi in esame si riscontra dunque l'utilizzo strumentale di una società a vantaggio di un'altra, ovverosia lo sfruttamento dell'attività di altre società da parte dei soggetti che dirigono e coordinano, nel caso di specie anche in forma di società di fatto tra i componenti della famiglia . Pt_5
Tale condotta è stata tenuta in funzione dell'interesse delle persone fisiche che esercitano il controllo e tale elemento costituisce elemento sintomatico di configurabilità della holding e caratteristica che la distingue dalla supersocietà di fatto (sul punto, nella giurisprudenza più recente, Cass. civ., Sez. I,
15.02.2023, n. 4784; 13.02.2023, n. 4398; 27.06.2022, n. 20552; 06.03.2017, n. 5520; 20.05.2016,
n.10507).
Ulteriori indici della ritenuta esistenza della holding di fatto sono dati, come accennato, dalla sovrapposizione dei ruoli tra i soggetti che ricoprono o hanno ricoperto cariche nelle varie società, circostanza idonea ad agevolare, in linea generale, l'intersecazione dei flussi finanziari mediante i quali si realizzano in linea generali gli investimenti e, nel caso di specie, la distrazione dei beni rientranti nel patrimonio della società o dei soggetti esposti ad azione ex art. 146 l.f. (sul tema, oltre alle pronunce già citate, può richiamarsi, nella giurisprudenza di questo Ufficio, Tribunale di Catania, Sez. IV civ.,
22.04.2021, R.G. 88/2021 e 02.07.2020, R.G. 79/2020)..
In particolare l'unitarietà ed economicità della gestione sopra delineata è certamente riscontrabile nella presente fattispecie, stante l'identità dell'oggetto sociale e delle sedi sociali, l'utilizzo da parte di tutte le società dei medesimi beni, macchinari, strumenti e dipendenti, l'assistenza finanziaria fornita dalla maggior parte dei convenuti alle società, il fatto per cui la quasi totalità dei debiti è di natura erariale, la pagina 17 di 24 commistione tra i patrimoni delle società fallite, i vari atti di trasferimento di azienda all'estero in prossimità del fallimento delle stesse, la prosecuzione dell'attività attraverso Controparte_11 dopo il fallimento di 4D, e e la gestione centrale e unitaria da parte dei membri CP_5 Controparte_6
della s.d.f..
Con riferimento alle tre società britanniche, non può peraltro non rilevarsi la circostanza che la costituzione delle stesse è avvenuta nel periodo di tempo che va dal 24 maggio 2013 al 25 giugno 2013
e la cancellazione delle società è stata effettuata tra il 3 febbraio 2015 ed il 14 aprile 2015.
Inoltre risulta dagli atti che:
-la e la avevano la sede nello stesso luogo, e cioè ST. John Street EC1V CP_29 CP_30
4PW London – Gran NA;
-per la carica di direttore e/o responsabile della gestione e dell'amministrazione della CP_29
società veniva ricoperta dal britannico (che ricopriva detta carica anche in altre 21 CP_31 società estere, di cui 19 provenienti dall'Italia, e 7 fallite );
-per D'AR TD e TD detta carica veniva ricoperta da (che ricopriva Parte_1 Parte_12 detta carica in altre 32 società estere , anch'esso di nazionalità britannica.
Dette operazioni sono state descritte dal legale (avv. Mariolino Leonardi) delle società fallite (vedasi dichiarazioni rese alla GD ) secondo il quale, a seguito di una molteplicità di insolvenze di loro clienti, le tre società del gruppo si sono trovate fortemente indebitate ed hanno cercato quindi di reperire dei soci finanziatori ( soci individuati tramite l'avv. Castaldi Fabio, professionista legato ai sopra citati e , che ricopre diverse cariche in circa 14 società britanniche, nel momento Parte_12 CP_31 immediatamente antecedente la stipula dell'atto di fusione per incorporazione, che con mezzi propri hanno provveduto all'asporto di quanto sopra, avendo poi ricevuto la personale collaborazione di per l'installazione e l'attivazione dei macchinari e del ciclo produttivo in Parte_5
immobile di proprietà dei soci londinesi.
Inoltre può fondatamente ritenersi, alla luce di siffatto quadro probatorio, che la AL è stata Pa utilizzata per distrarre l'attivo da , a vantaggio degli odierni convenuti, CP_5 Controparte_6
avendo in parte proseguito l'attività delle tre società fallite senza sopportare alcun costo per l'acquisizione dell'avviamento, delle attrezzature, delle materie prime, dei mezzi, dello stabilimento di via Mongibello sito in Piano Tavola, ecc. di cui ha beneficiato.
Per quanto riguarda poi la LI RO, la circostanza che anche la stessa è stata utilizzata per
Pa distrarre l'attivo da , e può agevolmente ricavarsi dal verbale di CP_5 Controparte_6 interrogatorio effettuato dalla Guardia di Finanza a , ove risulta che quest'ultimo e Persona_2
la nel 2013 acquistavano il 100% di LI RO , che sino al momento della cessione CP_3
pagina 18 di 24 aveva avuto un oggetto sociale (e cioè quello edile), diverso da quello poi svolto dal , era Per_2
praticamente inattiva e priva di patrimonio (tanto è vero che il prezzo di cessione, pari al valore nominale, è stato compensato con l'accollo dei debiti fiscali della società).
Risulta inoltre accertata l'esistenza di una organizzazione di mezzi e di persone per l'esercizio dell'attività di impresa da parte della s.d.f., che può essere attuata anche attraverso la collaborazione di una serie di soggetti legati all'imprenditore individuale da vincoli di parentela o collaborazione, utilizzati a rotazione per coprire i vari ruoli chiave delle società (Cass. 2016/10507), e può essere posta in essere attraverso l'utilizzo delle società controllate ( Cass. 2010/23344 e Cass.2016/15346).
Nella fattispecie in esame invero la s.d.f. – per il tramite della società all'uopo di volta in volta designata - ha utilizzato sempre: - i medesimi due capannoni siti in Piano Tavola, via Mongibello n. 89
e 89/A; - i medesimi automezzi e macchinari per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- i medesimi dipendenti;
- i medesimi soci per le società fallite;
- - i membri della famiglia per ricoprire i Pt_5
ruoli di amministratore e di soci nelle società fallite.
Inoltre gli scopi perseguiti dalla s.d.f., e la conseguente economicità, consistono:
- nella prosecuzione dell'attività senza pagare i creditori (per lo più Erario) e senza sostenere i costi di avviamento, seppur facendo sì che i terzi avessero la consapevolezza di trattare sempre con i medesimi soggetti ( vedasi descrizione delle società del Gruppo contenuta nel sito internet) ;
- nello sfruttamento delle varie sinergie attraverso l'utilizzo degli stessi soggetti, delle stesse sedi, e dei medesimi beni strumentali che venivano così trasferiti e usati secondo necessità da una società all'altra;
- nel mantenere la proprietà dei beni strumentali, sottraendo gli stessi alla garanzia patrimoniale alla quale avrebbero avuto diritto i creditori delle società fallite.
Nella presente fattispecie, inoltre, sussiste anche l'istituto della spendita del nome, che sebbene non sia un requisito necessario per l'esistenza della s.d.f. è sicuramente un ulteriore elemento rilevante .
Ed infatti: - il citato sito internet pubblicizza non la singola società (e cioè o 4D, o CP_5 CP_6
ma la famiglia;
- nei rapporti con i dipendenti il soggetto esteriorizzato di riferimento è
[...] Pt_5 sempre stato la famiglia;
- nelle trattative con la società di leasing Commercio e Finanza, Pt_5
l'avv. delle controparti scriveva espressamente di formulare le varie proposte nell'interesse del Gruppo;
- che sono sempre stati utilizzati i medesimi beni mobili e immobili.
Va inoltre evidenziato che il ruolo predominate nella vicenda in esame è stato rivestito dagli odierni
Pa convenuti , posto che era amministratrice della ), è Parte_5 Parte_2 stata amministratrice di è stato amministratore di CP_5 Parte_4 Controparte_6
è stato amministratore di e è titolare della ditta Persona_2 Controparte_11 Controparte_1
individuale AL.
pagina 19 di 24 Orbene, alla luce delle descritte attività poste in essere dalla s.d.f., non vi è dubbio che la fattispecie de qua rientri nel campo di applicazione dell'art. 2497 cc. che prevede al co. I c.c., che “Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società”, norma che si ritiene applicabile anche alle persone fisiche che abbiano organizzato la propria influenza su una pluralità di società partecipate in modo tale da esercitare sulle stesse una vera e propria attività di direzione e coordinamento (sul tema Trib. Roma, ord. 07.04.2015; Trib. Milano, 20.03.2014 e
20.12.2013; Corte app. Venezia, 12.03.2013; Trib. Venezia, 11.10.2012; Trib. Roma, 21.11.2011).
Invero, gli odierni convenuti, attraverso la detenzione del capitale sociale nelle società fallite e rivestendo nelle stesse il ruolo di amministratori (di diritto e di fatto), hanno agito considerando le società del gruppo, nonchè i loro beni, patrimoni e dipendenti come un unicum indistinto da gestire senza il rispetto delle regole societarie e in palese violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.
Infatti, mediante un'attività volta a dirigere e coordinare la politica economica e le strategie complessive delle società eterodirette, la s.d.f. ha impresso un'identità di indirizzi operativi ad una pluralità di soggetti - che erano solo formalmente distinti - gestendo le varie società come se fossero una sola impresa.
Venendo quini all'esame degli addebiti mossi dalla curatela attrice, come anche rilevato dal TU , i convenuti non hanno prodotto nell'ambito del procedimento penale né nel presente giudizio alcun documento contabile ed extracontabile che potesse consentire (anche in minima parte) la ricostruzione delle vicende della società fallita (peraltro non sono neppure stati depositati presso il Registro delle
Imprese né il bilancio al 2009, né quello al 31 dicembre 2012, e cioè l'ultimo bilancio prima della dichiarazione di fallimento avvenuta l'11 luglio 2013).
Inoltre non è stata consegnata al curatore né depositata nel presente giudizio, alcuna documentazione afferente l'operazione di fusione del 2013: operazione che non è neppure stata iscritta nel Registro delle imprese.
Pa Sul punto il TU afferma che “,,l'indisponibilità delle scritture contabili e dei bilanci della non abbia consentito allo scrivente di esperire alcun tipo di indagine in ordine alle seguenti condotte contestate dalla CU alla sig.ra : illegittima prosecuzione dell'attività Parte_5
pagina 20 di 24 d'impresa a seguito della perdita del capitale sociale;
mancata consegna al TO dei beni e delle liquidità risultanti dal bilancio al 31.12.2011”.
È, quindi, in assenza di qualsiasi scrittura contabile non sia ricostruibile alcuna vicenda relativa alla società fallita, se non – parzialmente - attraverso i documenti extracontabili acquisiti dalla curatela, posto che i convenuti non hanno prodotto nessun documento contabile (e neppure extracontabile) da utilizzare per la ricostruzione dei fatti societari;
Pa Avendo tuttavia la curatela prodotto dei documenti attestanti l'acquisizione da parte di di beni immobili (attraverso contratti di leasing) e mobili e tali beni non sono stati acquisiti dalla curatela di Pa
, posto che è dato pacifico quello per cui non è stato appreso alcun attivo dal fallimento (il legale rappresentante – a conferma di ciò – ha affermato che tutti i beni sarebbero stati consegnati alla società inglese a seguito della fusione); che risulta attraverso gli atti acquisiti dalla società di leasing,
e dal procedimento penale che detti beni sono stati trasferiti a favore di altri soggetti, e cioè CP_5
AL e LI RO;
i convenuti non hanno provato in alcun modo il titolo in virtù del quale sarebbero avvenuti i suddetti trasferimenti, né tantomeno il relativo pagamento: conseguenza inevitabile di ciò è che detti beni vanno considerati come oggetto di distrazione, con conseguente responsabilità risarcitoria “.
Inoltre la TU- le cui risultanze paiono del tutto condivisibili, essendo scevre da vizi logici e tecnici- ha dato atto del trasferimento alla TD (e quindi della distrazione in favore di AL e LI RO) Pa di attrezzature per un valore pari a un minimo di € 162.000,00; • ha accertato che ha pagato canoni di locazione finanziaria per € 477.666,11 in relazione al contratto di leasing immobiliare n. 2045402, e per € 460.796,62 in relazione al contratto di leasing immobiliare n. 2045404, per complessivi €
938.462,73, dando atto del trasferimento di tali contratti in favore di ha evidenziato in ultimo CP_5
che in relazione alla cessione del contratto n. 2045402 non sarebbe in atti la prova della gratuità di tale cessione.
In ordine alla quantificazione del danno, va osservato che “nell'azione di responsabilità per mala gestio promossa nei confronti dell'amministratore, il danno risarcibile può essere determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, quale plausibile parametro per una liquidazione equitativa, purché sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state indicate le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore (V. per tutti Cass. 22/09/2021, n.256641, Cass. 17.05.21
n.13220, Cass.
9.04.21 n.9458).
pagina 21 di 24 Invero siffatto criterio è caratterizzato da un'elevata dose di approssimazione, sia perché non è certo che le passività coincidano con la somma delle domande di ammissione presentate dai creditori, sia perchè l'attivo risente necessariamente della svalutazione di alcuni beni direttamente riconducibile alla dichiarazione di fallimento.
Proprio a causa dei suoi limiti il criterio del deficit può avere un utilizzo concreto in due sole fattispecie.
La prima è quella della mancanza, falsità o totale inattendibilità della contabilità e dei bilanci della società dichiarata fallita, situazione che determina l'impossibilità di ricostruire la movimentazione degli affari dell'impresa e quindi il necessario ricorso ad un criterio scevro da agganci a precisi parametri.
La seconda è quella in cui il dissesto sia stato cagionato da un'attività distrattiva così reiterata e sistematica, da escludere la possibilità concreta di una quantificazione parametrata sul valore dei beni distratti e dissipati.
Come noto, infatti, secondo la giurisprudenza della SC, "nell'azione di responsabilità per mala gestio promossa nei confronti dell'amministratore, il danno risarcibile può essere determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, quale plausibile parametro per una liquidazione equitativa, purché sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state indicate le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore (V. per tutti Cass. 22/09/2021, n.256641, Cass. 17.05.21
n.13220, Cass.
9.04.21 n.9458).
Così anche la giurisprudenza di merito, secondo cui, nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, se l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo (App. Perugia, sez. I,
27/04/2021, n. 245), nonchè Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 08/01/2021, n. 90).
Nel caso in oggetto, ricorrono tutti i superiori presupposti: gli amministratori non hanno provveduto al deposito delle scritture contabili, impedendo una puntuale, precisa valutazione del danno;
risulta dagli
Pa atti : l'acquisto tramite leasing degli immobili da parte di;
) il pagamento di complessivi €
938.462,73 da parte di 4D; ) il trasferimento di detti contratti in favore di ) e l'assenza di attivo CP_5
in capo a 4D.
pagina 22 di 24 Pertanto, poiché nel caso in oggetto le scritture contabili non sono state depositate e l'ultimo bilancio depositato è risalente al 31.12.2008, risulta impossibile una puntuale, precisa valutazione del danno e quindi gli effetti dannosi possono essere quantificati quindi nella misura nella misura della differenza tra attivo e passivo, quantificato in € 1.107.377,89.
Alla luce di quanto detto i convenuti vanno quindi condannati al pagamento in favore della Pt_8 attrice della somma di € 1.107.377,89.
L'accertata responsabilità genera un debito di valore sicché l'importo liquidato è soggetto a rivalutazione monetaria e sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento;
infatti, la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che "le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio"
(Cass. n. 9517/2002, Cass. n. 7948/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e . liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM 147/2022, vanno poste a favore dell'Erario, essendo la CU ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Pone le spese di ctu, già liquidate, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata Materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.11458/2018 RG, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, - accoglie la domanda proposta dalla e, per Parte_13
l'effetto, condanna (C.F. Parte_2 C.F._1
, e Parte_3 Parte_4 [...]
, quest'ultima anche in proprio, quali eredi di , Parte_5 Persona_1
e , quali eredi di Parte_6 Parte_7 [...]
, , e al Per_2 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagamento della somma di € 1.107.377,89. in favore della curatela attrice, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale;
Condanna i convenuti al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 5.967,00 per spese e € 30.000,00 per compensi ( anche relativi alla fase cautelare), oltre spese generali, IVA e CPA , in favore dell'Erario;
pagina 23 di 24 Pone le spese di Ctu definitivamente a carico dei convenuti.
Così deciso in data 24/10/2024 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di
Impresa del TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente
Dott.Mariano Sciacca
Il Giudice relatore
Dott. Vera Marletta
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