Sentenza 11 marzo 2004
Massime • 1
La presunzione prevista dall'art. 1352 cod. civ. - a norma del quale se le parti hanno convenuto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che essa sia stata voluta per la validità del contratto stesso - può essere superata nel caso in cui si pervenga, sulla base dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., ad una interpretazione certa di segno contrario. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il richiamo contenuto nell'art. 72 del c.c.n.l. per gli edili alla forma scritta per la comunicazione del preavviso di licenziamento e di dimissioni non comportasse la previsione della forma scritta ai fini della validità delle dimissioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2004, n. 5024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5024 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON MA, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 52, presso lo studio dell'avvocato EGIDIO MARULLO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE SPANO, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO DECIBETON SUD SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 18/01 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 20/04/01 - R.G.N. 2005/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per inammissibilità del ricorso o in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Lecce, con sentenza del 25 marzo 1993, rigettava il ricorso col quale il sig. MA CH, premesso di essere stato verbalmente licenziato dalla CI Sud s.r.l., senza preavviso e senza giustificazione, aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità del licenziamento, disposta la reintegrazione nel posto di lavoro e condannata la società convenuta al risarcimento del danno ed al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario. Avverso detta sentenza il CH proponeva appello al Tribunale di Lecce, che lo rigettava osservando che il ricorrente non aveva provato che il datore di lavoro, senza rispettare i prescritti requisiti di forma, avesse manifestato la volontà di recedere dal rapporto, non assolvendo, così, l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo invocato, e che anzi, dall'istruttoria svolta era emersa una non celata insoddisfazione dell'appellante per il lavoro in questione, sicché appariva verosimile che fosse stato lo stesso lavoratore a recedere dal rapporto, come sostenuto dal datore di lavoro.
Proposto ricorso per cassazione da parte del CH, la sentenza di secondo grado era cassata con rinvio da questa Corte con la sentenza 26 ottobre 1998 n. 10648, con la quale, per quanto ancora rileva, si richiamava il principio secondo cui, nell'ipotesi in cui sia necessario accertare quale delle due parti del rapporto di lavoro abbia preso l'iniziativa della sua risoluzione, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore che domandi la reintegrazione nel posto di lavoro è quella della sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione da parte del datore di lavoro di un fatto che nega il licenziamento e collega la estromissione del rapporto ad asserite dimissioni del lavoratore assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.p.c., e, comunque, la valutazione dei possibili significati del materiale probatorio raccolto deve essere quantomeno compiuta con specifica attenzione alla peculiarità delle facoltà attribuite ai contraenti;
con la conseguenza che devono essere accuratamente valutate le circostanze in cui la risoluzione si è verificata e i comportamenti capaci di tradursi in scelte di assetti negozialmente impegnativi, e l'indagine del giudice di merito deve essere rigorosa, data la gravità delle conseguenze in relazione ai beni giuridici che formano oggetto di tutela privilegiata da parte dell'ordinamento, sia con riguardo all'esercizio dei poteri del datore di lavoro in rapporto immediato o mediato con la risoluzione, sia relativamente al significato di una dichiarazione o di un comportamento cui si assegni valore negoziale di recesso del lavoratore, in tal caso dovendosi stabilire, attraverso l'interpretazione dell'atto di recesso e la valutazione dei comportamenti in concreto osservati dal lavoratore, che da parte sua sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto e che tale volontà sia stata idoneamente comunicata a controparte. Nella specie, osservava questa Corte, il giudice di merito, incorrendo in vizio di motivazione, aveva proceduto ad una valutazione troppo sommaria delle risultanze probatorie relativamente al dedotto licenziamento, e aveva del tutto omessa la considerazione delle doglianze relative alla mancato esame delle dichiarazioni testimoniali del teste UT, attinenti al licenziamento, e all'inesistenza di una valida prova di rituali dimissioni.
Il CH riassumeva il giudizio, nei confronti della S.r.l. CI Sud in concordato preventivo, che restava contumace, davanti al Tribunale di Brindisi, designato come giudice di rinvio. Il nuovo giudice di merito rilevava che le dichiarazioni del teste UT non erano influenti ai fini della prova del licenziamento. Costui aveva riferito che, mentre si trovava a casa del CH uno dei primi giorni di ottobre, quest'ultimo aveva ricevuto una telefonata da parte del responsabile del personale della CI (tale ES, salvo errore), telefonata che aveva fatto molto agitare l'amico, il quale gli aveva spiegato che gli era stato chiesto di recarsi in azienda per firmare una dichiarazione di dimissioni. Aveva Aggiunto che il CH - il quale qualche giorno prima lo aveva informato del suo licenziamento, che riteneva immotivato - nel corso di detta telefonata aveva dichiarato: "non posso venire, non posso farti questo favore". Ad avviso del giudice di rinvio, quanto al dedotto licenziamento, si era in presenza di una testimonianza "de relato", facente riferimento ad affermazioni dello stesso attore, la quale non poteva costituire un dato certo e univoco per il convincimento del giudice, in assenza di qualsiasi riscontro probatorio. Un riscontro non era fornito dalla telefonata cui il teste aveva assistito, poiché la frase che egli aveva sentito poteva fare riferimento a tante cose diverse, tra cui anche il favore di mettere per iscritto dimissioni presentate oralmente. Il ricorrente non aveva quindi fornito la prova della sua estromissione da parte della società resistente.
Il Tribunale riteneva invece sussistente la prova che il lavoratore avesse manifestato in maniera inequivoca la volontà di porre fine al rapporto di lavoro. Al riguardo erano decisivi i riscontri probatori già richiamati dal giudice di primo grado e cioè le deposizioni dei testi UA e ES;
in particolare il ES, ricordato di essere responsabile della contabilità, aveva riferito di essersi occupato direttamente della cessazione del rapporto del CH, il quale alla fine di settembre, ultimata la giornata di lavoro, era venuto nel suo ufficio e gli aveva detto di non essere soddisfatto del lavoro espletato presso la società e che dal giorno dopo non sarebbe più venuto, senza peraltro sottoscrivere una dichiarazione di dimissioni.
Nè poteva ritenersi che le dimissioni fossero mille in quanto non rassegnate in forma scritta. Il c.c.n.l. del settore edile, infatti, non prescriveva alcuna forma scritta ad susbstantiam e in ogni caso non prevedeva quali erano le conseguenze delle dimissioni orali. E, invero, l'art. 72 dell'invocato c.c.n.l. non trattava della forma del recesso, bensì del preavviso del licenziamento e di dimissioni, stabilendo solo incidenter tantum che il licenziamento e le dimissioni devono essere comunicate per iscritto: tale norma, inserita in un articolo che si occupa del termine di preavviso, non sancisce la forma scritta per la validità del recesso, ma la impone solo ai fini della regolamentazione del preavviso, e precisamente della sua decorrenza.
Il Tribunale di Brindisi confermava quindi le statuizioni già adottate dal giudice di primo grado.
Contro questa sentenza il CH propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Fallimento della s.r.l. CI Sud, il quale non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciandosi violazione o falsa applicazione di norme di diritto, si lamenta che il giudice di rinvio: a) abbia considerato irrilevante nella specie l'applicabilità del c.c.n.l; b) abbia affermato che il c.c.n.l. fa menzione della prova scritta solo nella disciplina del preavviso di dimissioni;
c) abbia ritenuto che in nessuna parte del contratto collettivo è indicata la conseguenza delle dimissioni rassegnate oralmente;
d) non si sia effettivamente adeguato ai criteri di ripartizione dell'onere delle prova indicati dalla Cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio. Il primo rilievo non è giustificato, poiché in realtà il giudice di rinvio ha ritenuto non necessario approfondire la questione della effettiva applicabilità del contratto collettivo in questione alla società convenuta, stante la ritenuta assenza nel medesimo di una disposizione rilevante ai fini della decisione.
Devono essere disattesi anche il secondo e il terzo rilievo, poiché con gli stessi, come si evince anche dalla loro illustrazione, in concreto non è stata formulata alcuna censura di vizio di motivazione o di violazione di legge, limitandosi il ricorrente a richiamare il tenore letterale della parte dell'articolo del contratto collettivo in questione in cui si parla della comunicazione per iscritto delle dimissioni ("tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto") e a sostenere apoditticamente, in contrapposizione all'interpretazione data dal giudice di merito, che "non sembra affatto vero che della forma scritta se ne parli solo nel caso del preavviso e, inoltre, non sembra che tali disposizioni normative, che le parti sono obbligate a rispettare, siano stabilite solo incidenter tantum". Simili doglianze sono inammissibili nel giudizio di legittimità, nel quale non può essere chiesta una nuova valutazione di dati di fatto e cioè un nuovo giudizio di merito.
Peraltro il ricorrente, nell'ambito dell'ultimo rilievo di cui al presente motivo, richiama il principio di diritto secondo cui la forma scritta pattiziamente prevista costituisce requisito essenziale per la validità delle dimissioni. Deve peraltro rilevarsi che, a norma dell'art. 1352 c.c., la forma convenzionalmente prescritta si presume voluta per la validità del futuro negozio, ed è quindi possibile la sua previsione a fini diversi (cfr. Cass. 28 novembre 1994 n. 10121; 28 aprile 1998 n. 4347). Nella specie, avendo il giudice di merito espressamente interpretato il contratto collettivo nel senso che la forma scritta delle dimissioni non era stata prevista ai fini della validità delle stesse, non può ravvisarsi una violazione dell'art. 1352 c.c.. Per quanto non già considerato, con la quarta censura di cui al primo motivo si lamenta la mancata applicazione del principio secondo cui è onere del datore di lavoro dimostrare l'esistenza delle dimissioni e di quello sul rigore con cui il giudice di merito deve accertare se effettivamente sussiste un'univoca manifestazione di volontà del lavoratore, idoneamente comunicata alla controparte, di porre fine al rapporto. Questa censura deve essere esaminata insieme a quelle, connesse, di cui al secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia insufficienza e contraddittorietà di motivazione circa il fatto storico delle dimissioni, osservandosi: che il CH aveva solamente manifestato una sua insoddisfazione sul lavoro;
che le sue dichiarazioni erano state rese a persone non abilitate, nell'ambito di una conversazione tra colleghi;
che le dichiarazione dei testi ES e UA erano non univoche ed erano intrinsecamente inattendibili, per l'attualità del vincolo di dipendenza dalla società, e, d'altra parte, era significativo il fatto che dopo pochissimo tempo il lavoratore aveva impugnato formalmente l'illegittimo e arbitrario allontanamento dal lavoro;
che in realtà l'azienda, compresa la nullità del licenziamento posto in essere, aveva tentato di indurre il ricorrente a formalizzare sue inesistenti dimissioni.
Ha carattere decisivo, rispetto a tali doglianze, il fatto che il giudice di merito, cui spetta l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione, abbia positivamente ravvisato l'esistenza nella specie di una non equivoca manifestazione di volontà, da parte del lavoratore, di porre fine al rapporto di lavoro. Si tratta di valutazione nella quale non sono ravvisabili elementi di illogicità, anche sotto il profilo dell'esistenza di una manifestazione di volontà intenzionalmente rivolta (anche se non direttamente comunicata) ai responsabili dell'azienda, tenuto presente il contenuto della deposizione puntualmente presa in esame e specificamente valorizzata. D'altra parte, spetta al giudice di merito anche la valutazione dell'attendibilità dei testimoni, che non è necessariamente da escludere in caso di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con una delle parti.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del soggetto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004