Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2004, n. 5024
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Sentenza 11 marzo 2004

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La presunzione prevista dall'art. 1352 cod. civ. - a norma del quale se le parti hanno convenuto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che essa sia stata voluta per la validità del contratto stesso - può essere superata nel caso in cui si pervenga, sulla base dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., ad una interpretazione certa di segno contrario. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il richiamo contenuto nell'art. 72 del c.c.n.l. per gli edili alla forma scritta per la comunicazione del preavviso di licenziamento e di dimissioni non comportasse la previsione della forma scritta ai fini della validità delle dimissioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2004, n. 5024
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5024
    Data del deposito : 11 marzo 2004

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