Articolo 27 della Legge 6 febbraio 2007, n. 13
Articolo 26Articolo 28
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4 marzo 2007
Art. 27. (Modifica all'articolo 181 del codice della navigazione). 1. All' articolo 181, terzo comma, del codice della navigazione , di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , le parole: "o consolari" sono soppresse.
Nota all'art. 27:
- Si riporta il testo vigente dell' art. 181 del codice della navigazione , di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 181 (Rilascio delle spedizioni). - 1. La nave non puo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorita' consolare.
2. Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici al comandante della nave, il quale e' tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.
3. Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorita'. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.».
Entrata in vigore il 4 marzo 2007
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