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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 30/05/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 492/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giovanni Pitarresi Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to Giantony Ilardo
- resistente-
OGGETTO: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter
c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 29.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 10.4.2024, ha adito il Tribunale di Sciacca Parte_1 al fine di sentir condannare l' (d'ora in avanti, Controparte_1 anche solo “ ”) al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento, CP_2
riconosciuta con decreto di omologa del 10.10.2023.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver notificato all' in data 14.10.2023 il CP_1
decreto di omologa e in data 27.11.2023 il modello AP/70; che, nonostante siano decorsi 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e del modello AP/70, non ha provveduto al CP_2
pagamento degli arretrati.
Si è costituito ritualmente in giudizio che ha dedotto di non aver provveduto al CP_2
pagamento degli arretrati a causa della mancata presentazione del modello AP/70, quantificando l'ammontare dovuta a tale titolo in € 5.803,36.
All'udienza del 28.11.2024, parte ricorrente ha aderito alla quantificazione fatta da ed CP_2 ha precisato la domanda chiedendo la condanna dell'Ente al pagamento del detto importo.
La causa, senza istruttoria, è stata decisa decorso il termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, in sostituzione della udienza del 29.5.2024.
Il ricorso è fondato.
*
Parte ricorrente ha ottenuto, in sede di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., provvedimento di omologa della sussistenza del requisito sanitario per accedere alla prestazione richiesta con decorrenza marzo 2023, provvedimento notificato all' CP_1
convenuto in data 14.10.2023 (cfr. doc. 3, fascicolo di parte ricorrente).
L'art. 445 bis, co.5 c.p.c. dispone: “In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che nonostante il decorso del termine di 120 giorni, la convenuta non ha liquidato gli arretrati dovuti a titolo di indennità di accompagnamento.
giustifica il mancato pagamento degli arretrati con la mancata trasmissione del modello CP_2
AP/70, necessario per procedere alla concreta erogazione della prestazione richiesta. .
L'assunto è infondato, il ricorrente ha provato di aver trasmesso ad a mezzo PEC, in CP_2
data 27.11.2023, il modello AP/70 (cfr. deposito del 27.11.2024), documentazione trasmessa in riscontro alla espressa richiesta proveniente dall'Ente datata3.11.2023 (cfr. testo della PEC)
Pag. 2 di 3 cooperando, in tal modo, diligentemente alla procedura di liquidazione della prestazione in esame.
Ciononostante, ancora alla data di costituzione in giudizio, risalente al novembre 2024 (ed invero , non aveva provveduto alla liquidazione degli importi pacificamente dovuti a CP_2
titolo di arretrato, omissione che, considerato il tempo trascorso dalla trasmissione del modello AP/70, non appare giustificabile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda del ricorrente va accolta e CP_2 deve essere condannato al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati dal mese di marzo 2023, che, nell'accordo tra le parti, ammontano ad € 5803,36 oltre accessori di legge dal dovuto al saldo.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, e successive modifiche tenuto conto del valore della controversia (€ 5.803,09) delle fasi di giudizio effettivamente svolte, della bassissima complessità della causa, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Pitarresi.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, accerta il diritto di a percepire l'indennità di accompagnamento dal Parte_1
mese di marzo 2023 e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del ricorrente la CP_2 somma di € 5.803,36, oltre accessori e di legge dalla maturazione sino al saldo;
condanna , al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.697,00, oltre spese generali CP_2
15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Pitarresi, antistatario.
Sciacca, 30.5.2025 il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giovanni Pitarresi Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to Giantony Ilardo
- resistente-
OGGETTO: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter
c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 29.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 10.4.2024, ha adito il Tribunale di Sciacca Parte_1 al fine di sentir condannare l' (d'ora in avanti, Controparte_1 anche solo “ ”) al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento, CP_2
riconosciuta con decreto di omologa del 10.10.2023.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver notificato all' in data 14.10.2023 il CP_1
decreto di omologa e in data 27.11.2023 il modello AP/70; che, nonostante siano decorsi 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e del modello AP/70, non ha provveduto al CP_2
pagamento degli arretrati.
Si è costituito ritualmente in giudizio che ha dedotto di non aver provveduto al CP_2
pagamento degli arretrati a causa della mancata presentazione del modello AP/70, quantificando l'ammontare dovuta a tale titolo in € 5.803,36.
All'udienza del 28.11.2024, parte ricorrente ha aderito alla quantificazione fatta da ed CP_2 ha precisato la domanda chiedendo la condanna dell'Ente al pagamento del detto importo.
La causa, senza istruttoria, è stata decisa decorso il termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, in sostituzione della udienza del 29.5.2024.
Il ricorso è fondato.
*
Parte ricorrente ha ottenuto, in sede di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., provvedimento di omologa della sussistenza del requisito sanitario per accedere alla prestazione richiesta con decorrenza marzo 2023, provvedimento notificato all' CP_1
convenuto in data 14.10.2023 (cfr. doc. 3, fascicolo di parte ricorrente).
L'art. 445 bis, co.5 c.p.c. dispone: “In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che nonostante il decorso del termine di 120 giorni, la convenuta non ha liquidato gli arretrati dovuti a titolo di indennità di accompagnamento.
giustifica il mancato pagamento degli arretrati con la mancata trasmissione del modello CP_2
AP/70, necessario per procedere alla concreta erogazione della prestazione richiesta. .
L'assunto è infondato, il ricorrente ha provato di aver trasmesso ad a mezzo PEC, in CP_2
data 27.11.2023, il modello AP/70 (cfr. deposito del 27.11.2024), documentazione trasmessa in riscontro alla espressa richiesta proveniente dall'Ente datata3.11.2023 (cfr. testo della PEC)
Pag. 2 di 3 cooperando, in tal modo, diligentemente alla procedura di liquidazione della prestazione in esame.
Ciononostante, ancora alla data di costituzione in giudizio, risalente al novembre 2024 (ed invero , non aveva provveduto alla liquidazione degli importi pacificamente dovuti a CP_2
titolo di arretrato, omissione che, considerato il tempo trascorso dalla trasmissione del modello AP/70, non appare giustificabile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda del ricorrente va accolta e CP_2 deve essere condannato al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati dal mese di marzo 2023, che, nell'accordo tra le parti, ammontano ad € 5803,36 oltre accessori di legge dal dovuto al saldo.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, e successive modifiche tenuto conto del valore della controversia (€ 5.803,09) delle fasi di giudizio effettivamente svolte, della bassissima complessità della causa, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Pitarresi.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, accerta il diritto di a percepire l'indennità di accompagnamento dal Parte_1
mese di marzo 2023 e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del ricorrente la CP_2 somma di € 5.803,36, oltre accessori e di legge dalla maturazione sino al saldo;
condanna , al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.697,00, oltre spese generali CP_2
15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Pitarresi, antistatario.
Sciacca, 30.5.2025 il Giudice
Leonardo Modica
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